Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2014, n. 50310
CASS
Sentenza 18 settembre 2014

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In materia di reati tributari, qualora manchino elementi processuali per determinare esattamente il prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (identificabile nel compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto), deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo, anche per equivalente, di qualsiasi utilità economicamente valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato, quando non sussista una manifesta sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e l'importo delle fatture e/o il profitto conseguito dall'utilizzatore.

La preclusione del "ne bis in idem" non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di "concorso formale di reati", potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, fatta salva l'ipotesi in cui nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato, poiché in questo caso l'evento giuridico considerato successivamente si pone in rapporto di inconciliabilità logica con il fatto già giudicato.

La mancata tempestiva proposizione di appello avverso il provvedimento di revoca di sequestro preventivo non osta alla proposizione, da parte del Pubblico Ministero, di nuova istanza di misura ex art. 321 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'effetto preclusivo del cosiddetto "giudicato cautelare" è determinato solo dall'esistenza di un provvedimento decisorio non più impugnabile e non anche nelle ipotesi di mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2014, n. 50310
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50310
Data del deposito : 18 settembre 2014

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