Sentenza 18 settembre 2014
Massime • 3
In materia di reati tributari, qualora manchino elementi processuali per determinare esattamente il prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (identificabile nel compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto), deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo, anche per equivalente, di qualsiasi utilità economicamente valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato, quando non sussista una manifesta sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e l'importo delle fatture e/o il profitto conseguito dall'utilizzatore.
La preclusione del "ne bis in idem" non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di "concorso formale di reati", potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, fatta salva l'ipotesi in cui nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato, poiché in questo caso l'evento giuridico considerato successivamente si pone in rapporto di inconciliabilità logica con il fatto già giudicato.
La mancata tempestiva proposizione di appello avverso il provvedimento di revoca di sequestro preventivo non osta alla proposizione, da parte del Pubblico Ministero, di nuova istanza di misura ex art. 321 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'effetto preclusivo del cosiddetto "giudicato cautelare" è determinato solo dall'esistenza di un provvedimento decisorio non più impugnabile e non anche nelle ipotesi di mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2014, n. 50310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50310 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/09/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 3134
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 18481/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OG GR NE, nata a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 02/04/2014 del Tribunale della libertà di Varese;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per l'indagata, l'avv. Riboldi Federico in proprio e quale sostituto processuale dell'avv. Brenelli Giammarco. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Varese, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Busto Arsizio nei confronti di OG GR NE indagata per il reato (capo a) previsto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356 perché,
nell'ambito della stessa associazione per delinquere per la quale entrambi erano stati già condannati, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale ed agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 ter c.p., BO LO attribuiva fittiziamente alla propria ex moglie, OG GR NE, sia la disponibilità di una somma di denaro pari ad Euro 475.000,00 nonché la disponibilità/titolarità di dieci orologi, oltre a gioielli di valore, provento della propria attività illecita, che la OG depositava all'interno di una cassetta di sicurezza presso la Banca di Legnano filiale di Castellanza a lei intestata, e sia la titolarità fittizia di due libretti nominativi ordinari entrambi accesi presso Poste Italiane, agenzia di Busto Arsizio;
in Castellanza e Busto Arsizio negli anni 2009 e 2010 nonché dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8 perché in concorso con l'ex marito BO LO
(capo b) e con il figlio BO IO (capo c), quale collaboratrice rispettivamente delle società Scrapmetaliron s.r.l. e B&B Metal s.r.l., al fine di consentire a imprese terze di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, predisponeva e compilava in ogni parte e quindi emetteva nei periodi di imposta dal 2007 al 2010 (per il capo b) e dal 2007 al 2011 (per il capo e) fatture per operazioni totalmente inesistenti per un ammontare complessivo di 35.937.780,00 Euro (quanto al reato di cui al capo b) e 80.571.561,00 Euro (quanto al reato di cui al capo c).
Il Collegio cautelare ha premesso che, con ordinanza resa in data 24 febbraio 2014, il tribunale per il riesame di Milano aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso, in data 3 febbraio 2014, dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, contestualmente dichiarando, ex art. 27 c.p.p., l'incompetenza per territorio dell'autorità giudiziaria milanese.
Il pubblico ministro presso il tribunale di Milano aveva, quindi, disposto la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica di Busto Arsizio che, in data 4 marzo 2014, aveva rinnovato la richiesta di sequestro preventivo, richiamando integralmente quella formulata dal pubblico ministero presso il tribunale di Milano. In data 5 marzo 2014, il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Busto Arsizio emetteva ordinanza di rinnovazione della misura cautelare reale già disposta dai Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano richiamando i motivi ivi espressi.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, OG GR NE che affida il gravame ai seguenti sette motivi coltivati anche con motivi aggiunti cristallizzati nella memoria depositata in data 12 settembre 2014.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 649 e 322 c.p.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), eccependo la preclusione derivante dal giudicato.
Assume come si sia già proceduto nei confronti della ricorrente per i medesimi fatti (art. 416 c.p.), oggetto di pronuncia irrevocabile nel 2011, mentre, quanto ai concorrenti nel reato, il fatto (sempre il medesimo) sarebbe tuttora pendente, nella fase del giudizio, innanzi al tribunale di Milano.
Precisa che, con l'impugnazione cautelare, dopo aver documentato la condanna passata in giudicato da ormai quasi tre anni per reato che non consentiva alcuna confisca in executivis, aveva osservato che:
a) detta condanna era il frutto di un'imputazione cristallizzata dalla Procura di Milano la quale, sulla base degli stessi atti su cui fondano le nuove incriminazioni, aveva tuttavia ritenuto di contestare alla OG esclusivamente il reato associativo;
b) leggendo l'originario capo d'imputazione, emergeva senza possibilità d'equivoco che la condotta associativa si risolveva specificamente: 1) nella collaborazione con BO LO e BO IO;
2) nella gestione della contabilità della B&B Metal s.r.l. e Scrapmetaliron s.r.l.;
c) la contestazione formulata alla OG nel procedimento già definito era tipicamente "aperta", ricomprendendo il contributo anche solo "esterno" al sodalizio, dal momento costitutivo dell'associazione fino alla sua espressione operativa;
d) sull'imputazione associativa, formulata dal pubblico ministero si era concluso l'accordo processuale ex art. 444 c.p.p.;
e) il GIP aveva delibato l'accordo, ritenendo corretta la qualificazione giuridica, riconducendola alla sola fattispecie associativa sulla scorta dei medesimi atti d'indagine successivamente utilizzati per la "nuova contestazione";
f) l'accusa si era ormai spogliata da tempo del procedimento nei confronti della OG e, con riguardo ai medesimi (identici) fatti di cui ai capi b) e c), aveva già esercitato l'azione penale nei confronti di altri soggetti;
g) era stata già operata, dunque, una valutazione dei fatti, ritenuti non solo espressione della partecipazione al sodalizio per quanto riguardava la OG, ma anche elementi integranti la violazione della normativa tributaria esclusivamente per coloro che, in ragione della posizione soggettiva e delle condotte materiali agli stessi riferibili, erano stati ritenuti emittenti delle fatture "false";
h) la "nuova" iscrizione comportava la duplicazione dei procedimenti configurando un'ipotesi d'improcedibilita dell'azione penale vista la consumazione del potere di promozione già esercitato quoad tempus et quoad partes dal pubblico ministero;
i) la regola ne bis in idem, vista la sua natura di principio generale e strumento di garanzia del cittadino riconosciuto anche avanti la Corte di Strasburgo, andava applicata considerando i rilievi di autorevole dottrina ed evitando di attestarsi su posizioni formalistiche.
2.2. Con il secondo motivo parimenti lamenta violazione degli artt. 649 e 322 c.p.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c).
Sostiene che la nullità del sequestro deriva anche dall'improcedibilità dell'iniziativa assunta dalla Procura, che origina sulla base di atti risalenti nel tempo e senza la disponibilità di un fascicolo attuale che consentisse iniziative cautelari tipicamente esperibili nel corso di un'indagine conclusa ormai da più di tre anni.
In detto scenario processuale la nuova contestazione, sfornita d'atti d'indagine che non fossero già acquisiti dal P.M. di Milano fin dal 2011, non solo violerebbe il principio del ne bis in idem, ma comporterebbe un'ipotesi d'improcedibilita dell'azione penale.
2.3. Con il terzo motivo di gravame eccepisce, sotto altro e parallelo aspetto, la formazione del giudicato cautelare sul presupposto che il pubblico ministero non ha impugnato il provvedimento definitivo del Giudice vanificandolo con un nuovo provvedimento d'iscrizione.
Ricorda che nel procedimento ex art. 416 c.p., irrevocabilmente concluso, era stato disposto il sequestro a fini di confisca sui medesimi beni.
Detto provvedimento coercitivo reale era stato tuttavia revocato (non consentendo l'art. 416 c.p. la confisca per equivalente) e non impugnato sicché, con la nuova iniziativa cautelare, era stato eluso il precedente provvedimento di dissequestro con la conseguenza che (a) il sequestro emesso del GIP di Busto Arsizio, così come quello del GIP (di Milano) incompetente, è intervenuto allorché il provvedimento cautelare originario (quello del 2011) non era stato semplicemente revocato, ma addirittura definitivamente caducato con una decisione avente i crismi del giudicato;
(b) il provvedimento di sequestro del GIP di Busto Arsizio ha riguardato gli stessi identici beni oggetto del primo sequestro ed oggetto del giudizio del Giudice dell'Esecuzione a ciò deputato;
(c) gli elementi originali che avrebbero dovuto caratterizzare la misura non hanno alcun carattere di novità.
Ne consegue che proprio l'assenza di novità nel materiale investigativo e l'identità della vicenda storica, inibivano l'emissione da parte del pubblico ministero di un provvedimento "gemello" rispetto a quello definitivamente caducato dal Giudice con la revoca della confisca.
2.4. Con il quarto motivo prospetta la violazione dell'art. 270 c.p.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per l'inosservanza di norme stabilite a pena d'inutilizzabilità nonché vizio della motivazione.
Sostiene che il tribunale di Varese, cui era stata devoluta l'eccezione d'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, il cui contenuto veniva ampiamente richiamato nel provvedimento di sequestro per motivare l'esistenza del fumus commissi delicti, ha ritenuto di non pronunciarsi sul tema, ritenendo la questione "irrilevante" nella sede cautelare e demandata al vaglio dibattimentale senza tuttavia considerare che l'art. stabilisce un'ipotesi d'inutilizzabilità assoluta dei risultati delle intercettazioni disposte in un procedimento diverso, allorché difettino le condizioni previste dalla norma (indispensabilità per l'accertamento di delitti per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza) per la trasmigrazione dell'atto, e che, secondo i principi stabiliti dall'art. 191 c.p.p., detto vizio può essere rilevato - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del procedimento. Infatti, se mai si volessero superare le obiezioni giuridiche svolte nei precedenti motivi di gravame e attestarsi su un'interpretazione formalistica dei principi regolanti il divieto di bis in idem (sostanziale e cautelare), si dovevano allora trarre le relative conclusioni processuali quanto all'impiego delle intercettazioni, nel senso che o i fatti erano i medesimi e dunque produttivi delle conseguenze precedentemente evidenziate oppure le contestazioni erano nuove, nuove erano le iscrizioni e, conseguentemente, nuovo, e dunque diverso, doveva ritenersi anche il procedimento (caratterizzato, peraltro, da un numero di registro del 2014 e conseguente ad un'iscrizione avvenuta, in assenza di stralcio, sempre nel 2014), con gli inevitabili riflessi processuali in termini di utilizzabilità delle intercettazioni.
2.5. Con il quinto motivo di gravame denuncia violazione e/o erronea applicazione della L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies nonché vizio della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e lett. e).
Si sottolinea come fossero del tutto carenti gli elementi strutturali della fattispecie contestata in via cautelare tenuto conto della struttura della norma e del fatto storico, con la conseguenza che il semplice deposito di denaro in una cassetta di sicurezza intestata a terzi, in assenza di ulteriori elementi artificiosi idonei a celare la reale proprietà dei beni, non integra quell'attribuzione fraudolenta richiesta dalla norma.
La disponibilità a ricevere il denaro provento del delitto potrebbe, al più, rappresentare lo strumento per garantire a terzi il conseguimento di un profitto illecito o, eventualmente, un'ipotesi di art. 648 c.p.. Tuttavia, sia che si riconduca la condotta nell'ambito del favoreggiamento reale, sia che la si ascriva al paradigma della ricettazione, la OG sarebbe esente da responsabilità vista la clausola di riserva che accompagna entrambe le ipotesi di reato.
Una volta qualificati quei denari come compendio dell'attività illecita ascrivibile al sodalizio, preso atto che la OG (ma anche BO LO) sono stati ritenuti partecipi del sodalizio e considerato che il ruolo attribuito alla ricorrente all'interno dell'associazione è stato quello di custode della liquidità, si deve necessariamente concludere che il semplice deposito di somme di denaro nella cassetta di sicurezza costituisca attività di per sè priva di sanzione penale perché ascrivibile a soggetti che hanno concorso nel reato presupposto.
2.6. Con il sesto motivo lamenta violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 per erronea applicazione della legge penale nonché per vizio della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) avendo il Collegio cautelare immotivatamente disatteso i rilievi difensivi volti non certo a contestare la configurabilità del reato tributario, ma a mostrare come difettasse qualsiasi elemento idoneo a ipotizzare un contributo efficiente e consapevole dell'indagata rispetto all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
2.7. Con il settimo ed ultimo motivo di gravame deduce l'illegittimità del sequestro nella parte in cui è stato disposto "per equivalente" in quanto giustificato attraverso il ricorso ad una nozione di profitto confiscabile erronea (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Afferma come il tribunale cautelare fosse partito da un assunto sbagliato facendo coincidere il profitto confiscabile nei confronti della OG con "il risparmio fiscale indebitamente acquisito dalle imprese che si sono avvalse delle F.O.I. contestate, pari alle imposte sui redditi e all'IVA evase", confondendo in tal modo il soggetto che emette la "falsa" fattura, il quale risponde per violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, con quello che la deduce, il quale risponde invece per la diversa ipotesi di cui all'art. 2.
Ciò senza considerare l'impossibilità di configurare un concorso, stante la previsione dell'art. 9.
Con la conseguenza che, esclusa la possibilità di riferirsi al vantaggio fiscale del soggetto deducente, era necessario, ove si voleva procedere ad un sequestro per equivalente, individuare il profitto concretamente ottenuto dalla OG in conseguenza delle condotte contestate ai capi b) e c).
Nel decreto di sequestro, però, non v'è alcuna nozione di tale elemento e il tema è rimasto del tutto insondato anche nei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di Milano.
3. Con i motivi nuovi la ricorrente ha dedotto l'inconfigurabilità della L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies sul presupposto dell'assenza dell'elemento strutturale della fattispecie e per omessa motivazione sulle censure specificamente dedotte con i motivi di riesame (primo motivo aggiunto), la violazione della L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies evidenziando il difetto di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico (secondo motivo aggiunto), la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 per insussistenza del concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ed omessa motivazione sui motivi di censura dedotti avanti il tribunale del riesame (terzo motivo aggiunto), la violazione dell'art. 12 quinquies e art. 12 sexies per omessa motivazione in ordine alle censure e allegazioni di cui ai motivi di riesame circa la lecita provenienza del compendio in sequestro e in relazione all'insussistenza dell'ipotizzata sproporzione (quarto motivo aggiunto).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. I primi tre motivi, con i quali è stato eccepito il ne bis idem processuale e cautelare, possono essere congiuntamente esaminati essendo l'oggetto delle singole doglianze strettamente connesso.
2.1. Secondo il Collegio cautelare non ricorrerebbe, nel caso di specie, il requisito del "medesimo fatto", inteso come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta oggetto dei due processi, dovendo il segno linguistico ("medesimo fatto") esprimere l'identità storico - naturalistica del reato in tutti i suoi elementi costitutivi identificati nella condotta, nell'evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di luogo e di persona.
Sicché il reato associativo, oggetto della sentenza ex art. 444 c.p.p., che ha definito la posizione della OG nell'ambito dell'originario procedimento penale, non sarebbe, all'evidenza, pienamente sovrapponibile con i reati fine, ossia con quelli contestati in via cautelare alla ricorrente.
Anzi proprio la sussistenza del reato associativo rafforzerebbe l'ipotesi accusatoria circa la sussistenza dei reati fine che non possono pertanto rientrare, secondo il tribunale, nella nozione di "medesimo fatto", come in precedenza delineata.
Nè avrebbero rilievo le questioni concernenti le modalità di iscrizione di detti reati nel registro ex art. 335 c.p.p., trattandosi di un'attività rientrante nelle prerogative del pubblico ministro e insuscettibile di vaglio in sede di incidente cautelare. La ricorrente obietta come l'interpretazione fornita dal giudice cautelare sia contraria alla ratto sottesa all'art. 649 c.p.p., che non tollera criteri interpretativi di tipo formale, come quelli patrocinati dal tribunale, tanto che il ne bis in idem verrebbe pacificamente ammesso anche nel caso, nella specie sussistente, di concorso formale di reati.
Il rilievo non è fondato.
È noto come una parte autorevole della dottrina non concordi con la consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale ha affermato che, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799). Ferma questa nozione, è sufficiente, ai fini che qui interessano, premettere, da un lato, come il rapporto, tra fatto giudicato (art. 416 c.p.) e fatti da giudicare (L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8), sia sussumibile, nel caso di specie, nell'area riservata al concorso materiale di reati (o comunque nell'area riservata al reato continuato), piuttosto che in quella del concorso formale, e ricordare, dall'altro, come l'art. 671 c.p.p., comma 1, - stabilendo che "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale (...)" - espressamente esoneri dalla preclusione del ne bis in idem proprio l'ipotesi di doppio processo tra fatti che rientrano nella categoria del concorso formale, sia omogeneo che eterogeneo, di reati.
Va anche segnalato come la giurisprudenza di questa Corte si sia fatta carico delle specificità intercorrenti tra la disciplina del concorso formale e il divieto del doppio processo per il medesimo fatto, ribadendo che la preclusione del "ne bis in idem" non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di "concorso formale di reati", potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, e tuttavia facendo salva l'ipotesi in cui nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato (Sez. 3, n. 25141 del 15/04/2009, Ferrarelli, Rv. 243908), facendo cioè salvo il caso in cui vi sia una inconciliabilità logica tra il fatto già giudicato e quello da giudicare sul rilievo che l'evento giuridico considerato successivamente sia incompatibile con quanto deciso in seguito al procedimento vertente sul reato formalmente concorrente con quello poi preso in esame (Sez. 1, n. 7262 del 08/04/1999, Carta, Rv. 213709).
Nel caso di specie, dunque, non sussiste il concorso formale tra il reato associativo e gli altri reati addebitati alla ricorrente, in quanto il fatto di reato della partecipazione al sodalizio precede cronologicamente la realizzazione nel tempo dei reati fine, e neppure sussiste, pur volendo ammettere il concorso formale tra il reato associativo e l'art. 12 quinquies (non anche evidentemente tra il reato associativo e quello tributario) alcuna inconciliabilità logica tra i due reati perché il fatto giudicato ha riguardato, secondo il tenore delle rispettive imputazioni cautelari, la gestione da parte della OG, per conto di BO LO ed BO IO, della contabilità delle società (Scrapmetaliron s.r.l. e B&B Metal s.r.l.) fittiziamente create ed ha altresì riguardato l'occultamento del denaro contante provento dell'attività illecita all'interno di cassette di sicurezza mettendole nella disponibilità dell'associazione, laddove le fittizie attribuzioni patrimoniali hanno invece riguardato, oltre al denaro appartenente non all'associazione ma esclusivamente a BO LO, anche libretti nominativi di deposito, orologi e gioielli di valore.
2.2. Escluso il ne bis in idem processuale e perciò infondato il primo motivo di gravame, è da ritenersi corretta, anzi doverosa quantunque ritardata, la iscrizione della OG nel registro delle notizie di reato per la violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, ed D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, conseguendo da ciò anche l'infondatezza del secondo motivo.
2.3. Questa Corte ha precisato (Sez. 3, n. 26367 del 25/03/2014, Stewart e altro, non massimata sul punto) come, nella procedura penale, sia preferibile, anche dal punto di vista terminologico, abbandonare il riferimento al c.d. "giudicato cautelare" in materia di provvedimenti inerenti alla libertà personale o reale, ed ispirarsi invece al principio, più proprio e dunque più pertinente, della preclusione endoprocessuale per spiegare il fenomeno del "ne bis in idem cautelare".
Alla materia cautelare non si addice infatti l'idea del "giudicato", che evoca i concetti di definitività e di stabilità estranei alla teoria del processo cautelare.
Il quale è connotato invece dal criterio della provvisorietà delle relative situazioni giuridiche in quanto, per definizione, assoggettabili a modificazioni in conseguenza della progressione processuale.
Esistono tuttavia casi nei quali l'emanazione di un nuovo provvedimento giurisdizionale è precluso in assenza di un mutamento del quadro procedimentale di riferimento.
Siffatto principio, ormai consolidato, è stato tuttavia opportunamente precisato, per quanto qui interessa, da due importanti interventi delle Sezioni unite penali di questa Corte con le sentenze Buffa e Romagnoli.
Si è infatti chiarito che osta al formarsi della preclusione la mancata impugnazione del provvedimento cautelare e ciò sul fondamentale rilievo che una preclusione processuale è suscettibile di formarsi esclusivamente a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, avendo il principio della preclusione cautelare una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez. U, Sentenza n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213).
Successivamente le Sezioni Unite hanno spiegato come, nella materia cautelare, il richiamo ai principi riferiti al "giudicato" in senso proprio debba considerarsi per certi aspetti fuorviante, in quanto la funzione e la peculiarità dei provvedimenti cautelari impedisce di porli sullo stesso piano delle decisioni giudiziarie definitive con la conseguenza che, con riferimento agli effetti delle pronunce sui provvedimenti cautelari, è maggiormente opportuno il riferimento al più limitato criterio della "preclusione processuale", che rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto sicché, in questo contesto, la preclusione assume un'efficacia più ristretta, in quanto include solo le questioni dedotte (esplicitamente o implicitamente) e non anche quelle deducibili, ed opera "allo stato degli atti", essendo condizionata al permanere immutato della situazione di fatto già valutata. In tale direzione, quindi, la preclusione endoprocessuale mira ad impedire ulteriori interventi giudiziari, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, rendendo inammissibile la riproposizione di istanze fondate sui motivi che hanno già formato oggetto di valutazione.
Sulla base di questa ricostruzione l'effetto preclusivo viene ad essere determinato, secondo il dictum delle Sezioni Unite, solo dall'esistenza di un provvedimento decisorio non più impugnabile, esauriti cioè i vari mezzi di impugnazione, e non anche nella ipotesi di mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo (Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, C. fall. In proc. Romagnoli, Rv. 228117).
Nel caso di specie, la stessa ricorrente ammette che il provvedimento di dissequestro non fu impugnato dal pubblico ministero sicché alcuna preclusione cautelare può dirsi maturata in proposito, conseguendo da ciò l'infondatezza anche del terzo motivo di gravame.
3. Il Collegio cautelare, per disattendere l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite in procedimento diverso da quello nel quale sono state impiegate, ha affermato che non rilevano le questioni in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche svolte nell'originario procedimento penale, trattandosi di questioni che dovranno e potranno essere affrontate nell'ambito del processo principale e risultando perciò utilizzabili, ai fini della decisione cautelare, tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e gli elementi offerti dalla difesa.
Nel pervenire a tale conclusione, il tribunale del riesame ha errato in diritto giacché non ha considerato che, in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'inutilizzabilità disciplinata dall'art. 270 c.p.p. colpisce, al pari di quella espressa nell'art. 271 c.p.p., i risultati delle intercettazioni che possono rivestire sia la natura di prova, tipica della fase del giudizio, sia quella di indizi, tipica della fase delle indagini preliminari.
Questa Corte, nel suo massimo consenso, ha chiarito che è irragionevole ricollegare la sanzione dell'inutilizzabilità a questa o a quella fase del procedimento ovvero a questo o a quel particolare tipo di violazione. E poiché tale inutilizzabilità è rilevabile d'ufficio o eccepibile ad istanza di parte in ogni stato e grado del procedimento, ne consegue che, in sede cautelare, il giudice per le indagini preliminari e quello del riesame (o dell'appello) devono esercitare il potere-dovere di verificare la legittimità delle intercettazioni al fine di valutarne l'utilizzabilità dei risultati (Sez. U, n. 21 del 20/11/1996, dep. 05/03/1997, Glicora ed altri Rv. 206954), con la conseguenza che, in materia di intercettazioni, la sanzione processuale dell'inutilizzabilità, non rientrando tra le questioni lasciate nella disponibilità esclusiva delle parti, è sempre rilevabile d'ufficio anche quando sia stata violata la disposizione dell'art. 270 c.p.p., comma 1, essendo pertanto i risultati delle intercettazioni inutilizzabili in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (Sez. 3, n. 32530 del 06/05/2010, H. e altri, Rv. 248220).
Tale orientamento di legittimità è perfettamente in linea e consequenziale alle pronunce con le quali la Corte costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità dell'art. 270 c.p.p., comma 1, ha precisato che l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitata all'accertamento dei soli reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza ex art. 380 c.p.p., e presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, non è irragionevole ma costituisce un equo bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono, giustificato anche dall'attuale contesto sociale caratterizzato dalla seria minaccia alla convivenza civile e all'ordine pubblico da parte della criminalità organizzata;
utilizzazione, inoltre, determinata con le garanzie del contraddittorio tra le parti nelle forme previste dall'art. 268 c.p.p., commi 6, 7 e 8 (Corte cost., sent. n. 63 del 10/02/1994, Mass. n. 0020466), sottolineando nel contempo che una trasformazione dell'ordinamento normativo tale da permettere la piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche nell'ambito di processi diversi da quello per il quale le stesse sono state legalmente autorizzate sarebbe tuttavia contrastante con le garanzie poste dall'art. 15 Cost. a tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni, dal momento che trasformerebbe l'intervento del giudice, richiesto dal ricordato art. 15 per l'irrogazione in concreto di restrizioni alla predetta libertà, in un'inammissibile autorizzazione in bianco a disporre le intercettazioni, con conseguente lesione della sfera privata, legata al riconoscimento del diritto inviolabile di libertà di comunicazione e al connesso dovere di riservatezza incombente su tutti coloro che per ragioni d'ufficio vengano a conoscenza di fatti inerenti a quella sfera (Corte cost. sent. n. 63 del 1994, cit., Mass. n. 0020464 e nello stesso senso anche la sent. n. 366 del 1991). Il giudice cautelare aveva dunque l'obbligo di controllare anche d'ufficio la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, tanto più che, nel caso di specie, si era anche in presenza di una espressa eccezione della parte.
3.1. Una tale omissione non comporta tuttavia l'annullamento del provvedimento impugnato, dovendo essere applicata la disposizione dell'art. 619 c.p.p. che trova la sua "ratio" nell'esigenza di scongiurare l'annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la Corte di cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, possa ovviare a errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice "a quo", lasciando inalterato l'essenziale del contesto decisorio assunto con il provvedimento esaminato (Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211072).
3.2. Dal testo dell'ordinanza impugnata e dallo stesso motivo di ricorso, infatti, la doglianza deve ritenersi infondata in diritto, non essendo sufficiente per sostenerla affermare che l'autorizzazione fu concessa in relazione a reati diversi da quelli per i quali la misura cautelare è stata adottata, da altra autorità giudiziaria e in un diverso fascicolo processuale.
Occorre, infatti, considerare che l'art. 270 c.p.p., comma 1, pone, da un lato, un divieto di utilizzazione dei risultati dell'intercettazione allorché si intenda versarli in un altro (ossia diverso) procedimento, consentendone però la piena utilizzazione quando i detti risultati, ancorché conseguiti in un diverso procedimento, "risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza" e, dall'altro, consente la piena utilizzazione delle intercettazioni quando i risultati siano conseguiti in un procedimento "non diverso" da quello in cui le intercettazioni stesse siano state autorizzate e disposte. La giurisprudenza di questa Corte è saldamente attestata (da ultimo, Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco ed altro, Rv. 257834) nel ritenere che la nozione di procedimento diverso non debba essere intesa in senso formale, ma in senso sostanziale con specifico riferimento al contenuto delle notitiae criminis in ordine alle quali le intercettazioni sono state autorizzate e disposte, con la conseguenza che - nel caso di indagini strettamente connesse sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico - non può parlarsi di diverso procedimento ancorché si proceda all'espletamento di indagini preliminari in separati fascicoli processuali, sicché le intercettazioni eventualmente disposte in relazione a procedimento connesso nel senso suddetto devono ritenersi del tutto utilizzabili, mentre deve invece parlarsi di procedimento diverso quando, sebbene si proceda simultaneamente ed in un unico contesto (stesso fascicolo processuale) non vi sia alcuna connessione o intimo collegamento tra le notitiae criminis.
Ne deriva che, ai fini dell'art. 270 c.p.p., è diverso il procedimento che non abbia, con quello in cui le intercettazioni sono state disposte, alcun intimo collegamento di tipo oggettivo o soggettivo, con la conseguenza che siffatta diversità non si verifica quando tra le notitiae criminis esista un nesso che, indipendentemente dall'accorpamento in un unico procedimento di una molteplicità di fatti storici oggetto dell'accertamento penale, renda i procedimenti stessi, quantunque separati, processualmente interdipendenti. Ed una tale situazione processuale certamente si verifica nelle ipotesi di connessione e collegamento di procedimenti previsti dall'art. 12 e 371 c.p.p.. Nel caso di specie, come si rileva dal capo di imputazione, le intercettazioni sono state disposte per acquisire elementi di prova in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione, tra gli altri, di reati tributari (emissione di false fatture e dichiarazioni fraudolente mediante annotazione di fatture per operazioni inesistenti) nonché al riciclaggio delle risorse finanziarie illecitamente acquisite e al loro reimpiego ed il tutto attraverso la costituzione di diverse società fittizie tra cui la Scrapmetaliron s.r.l. e B&B Metal s.r.l., con conseguente iscrizione a carico della ricorrente di notizie di reato non solo intimamente collegate tra loro ma strettamente connesse (art. 12 c.p.p., lett. b) e c) sotto il profilo della connessione teleologica e dell'identità della risoluzione criminosa) a quelle per le quali le intercettazioni sono state autorizzate e disposte ed i cui risultati - siccome non acquisiti in un diverso procedimento, nel senso in precedenza specificato - sono di certo utilizzabili. Il quarto motivo di gravame è pertanto infondato.
4. Il quinto ed il sesto motivo, al pari dei primi tre motivi aggiunti, possono essere, in quanto collegati, trattati congiuntamente.
Essi sono inammissibili perché manifestamente infondati e proposti fuori casi consentiti, risolvendosi in censure fattuali non permesse in sede di giudizio di legittimità.
È sufficiente osservare, a tale proposito, come il Collegio cautelare, richiamando il provvedimento impositivo con il quale si integra (ex multis, Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212564), abbia fondatamente desunto il fumus criminis, quanto all'attribuzione fittizia del denaro, dei beni e dei titoli nonché alla predisposizione delle false fatture, dalle intercettazioni intercorse tra la ricorrente ed il coniuge BO LO, menzionando in particolare la n. 96 e la n. 341 e del 2010 il cui tenore letterale è apparso, con adeguata e logica motivazione, largamente indiziante in ordine agli accordi tra gli interlocutori per occultare il denaro, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla stessa OG e da BO IO.
I medesimi elementi, oltre alle indagini di polizia giudiziaria sulle società fittizie risultate mere cartiere (in particolare Metalbland s.r.l., Serapmetaliron s.r.l., B&B Metal s.r.l., BM Metal s.r.., Metlabi s.r.l.), hanno evidenziato e confermato la configurabilità anche del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 in relazione al quale la condotta di predisposizione ed inserimento negli strumenti informatici delle false fatture da parte della ricorrente integra pienamente la fattispecie plurisoggettiva concorsuale, senza alcuna interferenza con la fattispecie ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e dunque senza alcuna violazione del principio affermato dalla citata Legge, art. 9.
In diritto, poi, va rilevata la manifesta infondatezza sia della prospettata assenza dell'elemento strutturale del delitto previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, avuto riguardo alla contestazione fattuale del reato di cui all'art. 416 c.p., già giudicato, e sia dell'adombrata assenza dell'elemento soggettivo in ordine al medesimo reato, la cui infondatezza si coglie proprio dalle conversazioni intercettate aventi ad oggetto gli accordi per l'occultamento del denaro.
Invece sul primo punto, oltre a richiamare le precedenti considerazioni (sub 2.1.), va ribadito come non vi sia alcuna sovrapposizione tra la contestazione del reato associativo di cui all'art. 416 c.p. e la fattispecie ex art. 12 quinquies trattandosi di condotte fra loro differenti, non sovrapponibili, riguardanti fattispecie fra loro diverse e tra le quali è predicabile il concorso di reati.
Ed infatti - mentre la partecipazione all'associazione si risolve in una condotta ausiliatrice di adesione al sodalizio per la realizzazione del programma indeterminato di delinquenza, assicurando, nel caso di specie, all'organizzazione la disponibilità del denaro - la diversa e più specifica condotta ex art. 12 quinquies si risolve nell'interposizione fittizia soggettiva nella titolarità di più beni (nel caso di specie, denaro, orologi, gioielli, libretti nominativi), al fine di sottrarli all'esecuzione di "provvedimenti ablativi".
5. È infondato anche il settimo motivo di gravame che può essere scrutinato insieme al quarto ed ultimo motivo aggiunto. Va innanzitutto chiarito come, quanto ai "pericula", la fonte della legittimazione cautelare del sequestro sia duplice, fondandosi la misura cautelare tanto sull'art. 12 sexies, in relazione alla violazione dell'art. 12 quinquies, quanto sulla L. 27 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, in relazione alla violazione ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8.
Al cospetto di un convergente petitum, essendo stati sottoposti a vincolo i medesimi beni, le causae petendi risultano, ai fini dell'apprensione patrimoniale, del tutto autosufficienti. Avvertita di ciò, la ricorrente, infatti, con il quarto motivo aggiunto attacca il sequestro fondato sull'art. 12 sexies, mentre con il settimo motivo di gravame quello fondato sulla L. 27 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143.
5.1. Quanto al primo aspetto, va ricordato come le Sezioni unite, in causa Montella, abbiano affermato che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino ne' la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne' la loro gravità e, quanto al "periculum in mora", coincidendo quest'ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 19/01/2004, Montella, Rv. 226492).
Ciò posto, il tribunale cautelare, quanto alla sproporzione tra i redditi dell'indagata ed i beni sequestrati alla stessa, ha osservato, con adeguata motivazione, come i redditi dichiarati per gli anni dal 2001 al 2010 fossero oggettivamente esigui, risultando compresi tra 1.500,00 Euro ed 15.000,00 Euro annui circa, pur dando atto che la difesa aveva documentato, con allegazione di documenti prodotti all'udienza camerale, entrate della OG, peraltro riferite ad epoca risalente (anno 1999) ovvero di non particolare entità (atto di vendita del 2007, per la somma 133.015,00 Euro) ed ha logicamente affermato che trattasi di somme che, tenuto conto dei redditi complessivamente dichiarati dall'indagata, consentivano un tenore di vita non agiato e comunque non tale da permettere alla OG di accumulare somme di denaro rilevanti e tantomeno la somma di 475.000,00 Euro in contanti rinvenuta nella cassetta di sicurezza in sequestro, ne' i gioielli rinvenuti.
Inoltre tribunale del riesame, quanto al requisito della sproporzione tra redditi dichiarati e disponibilità economiche effettive, ha osservato come una tale ed evidente divaricazione fosse predicabile anche con riferimento al coniuge dell'indagata, BO LO, le cui dichiarazioni dei redditi, per gli anni dal 2003 al 2008, hanno evidenziato guadagni assolutamente esigui (circa Euro 50.000,00 per tutto il periodo richiamato) sicché, anche sommando i redditi dichiarati dai due coniugi e tenuto conto delle somme ulteriori documentate dalla difesa, è comunque univocamente emersa la sproporzione delle somme nella disponibilità dell'indagata rispetto ai redditi dichiarati.
Nel pervenire a tale conclusione, il Collegio cautelare si è attenuto al principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12 sexies, la prova circa la sproporzione, rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare grava sull'accusa e, una volta fornita tale prova, sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, superabile solo attraverso specifiche e verificate allegazioni dell'interessato (Sez. 6, n. 45700 del 20/11/2012, Di Marzio, Rv. 253816), che ha pertanto l'onere di fornire, in ordine alla provenienza dei beni suscettibili di confisca, una giustificazione consistente nella prova della liceità della loro provenienza e non quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stato disposto sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12 sexies (Sez. 1, n. 10756 del 18/02/2009, Pelle ed altri, Rv. 242896 nonché Sez. U. n. 920 del 2004, Montella, cit. Rv. 226491)
Rimasti inosservati tali oneri, correttamente il tribunale cautelare ha confermato il decreto di sequestro ed i rilievi contenuti nel motivo aggiunto, oltre ad essere non autosufficienti, non rientrano nel concetto di "violazione di legge" che unicamente rende ammissibile il ricorso per cassazione in materia di impugnazioni cautelari reali sulla base del disposto ex art. 325 c.p.p.. 5.2. Quanto al secondo aspetto, del tutto assorbito dal primo perché idoneo, di per sè, a radicare la misura cautelare adottata, va comunque considerato come sia certamente corretto il rilievo della ricorrente secondo il quale erroneamente il decreto di sequestro preventivo opera, ai fini della determinazione del profitto confiscabile, il riferimento al risparmio fiscale indebitamente conseguito dalle imprese che si sono avvalse delle false fatture emesse da BO LO ed BO IO, con il concorso della OG.
Nondimeno l'ordinanza del tribunale della libertà ha precisato, riducendo solo ad una parte dei cespiti appresi il valore del sequestro per il reato tributario e riprendendo un argomento comunque affrontato dal giudice cautelare, che - a fronte dell'ipotizzata configurabilità della violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 con emissione di fatture per operazioni inesistenti per svariati milioni di Euro (circa 30 milioni di Euro per il capo b ed oltre 70 milioni di Euro per il capo c) emesse per il periodo successivo al 2008 (anno dal quale è stata ammessa l'operatività dell'art. 322 ter c.p. anche in relazione ai reati tributari) - le somme sequestrate sui libretti nominativi ordinari (con saldo rispettivamente di 34.000,00 Euro ed 7.000,00 Euro), sui conti correnti (con saldo di 14.396,64 Euro ed 11,35 Euro), sul libretto di risparmio (con saldo 10 Euro) e del dossier titoli (valore di circa 14,00 Euro) risultano indubbiamente di valore nettamente inferiore a "al profitto del reato in esame".
Sebbene, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, debba farsi riferimento non tanto al profitto quanto al prezzo del reato, venendo in considerazione per l'emittente il compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto, essendo prezzo del reato ciò che è dato o promesso per commetterlo, deve ritenersi corretto - in mancanza, come nel caso di specie, di acquisizioni processuali che consentono di determinare esattamente il prezzo del reato - il sequestro preventivo, anche per equivalente, di qualsiasi utilità, economicamente valutabile, immediatamente o mediatamente derivante dalla commissione del reato tributario configurato, rapportata all'importo complessivo delle fatture per operazioni inesistenti emesse, con la conseguenza che, fatto salvo il regime della progressione processuale, non è sostenibile, a livello indiziario e ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, alcuna sproporzione tra quanto sequestrato e quanto illecitamente ricavato dalla commissione dei reati, laddove il rapporto tra il valore delle fatture emesse e/o il profitto fatto conseguire all'utilizzatore, da un lato, e il valore dei beni sequestrati all'emittente, dall'altro, renda manifesta l'inesistenza di una tale sproporzione, con giudizio che, risolvendosi in un accertamento di fatto e dovendo essere assistito da una congrua motivazione priva di vizi logici, rientra nelle prerogative del giudice di merito. Nel caso di specie, non appaiono ravvisabili violazioni di legge del provvedimento impugnato tenuto conto cha la ratio decidendi fonda sul rapporto tra il valore dei beni sequestrati (circa 55.000,00 Euro come precisati nell'ordinanza impugnata) rispetto all'importo complessivo delle fatture per operazioni inesistenti emesse (come indicato nei capi b) e c) dell'imputazione cautelare per un importo di oltre novanta milioni di Euro).
6. Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2014