Sentenza 25 marzo 2014
Massime • 1
In tema di reati edilizi, in relazione ai lavori eseguiti su manufatti originariamente abusivi ed irregolarmente sanati o condonati sono configurabili le fattispecie di illecito previste dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione e al conseguimento illegittimo del condono o della sanatoria sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato il sequestro preventivo di un manufatto illegittimamente condonato e poi sottoposto, sulla base della presentazione di una DIA, ad interventi di ristrutturazione con incremento volumetrico in base al cosiddetto "Piano casa").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2014, n. 26367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26367 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 25/03/2014
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 853
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 50145/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST AM UL, nata a [...] il [...];
PP TR, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 26/09/2013 del Tribunale della libertà di Tempio Pausania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;
udito per gli imputati l'avv. Milella Tito Lucrezio che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Tempio Pausania ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un manufatto edilizio nei confronti di ST AM UL e PP TR in ordine ai reati di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), al D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 bis ed altri reati edilizi.
1.1. Da quanto risulta dal provvedimento impugnato, nel corso di un sopralluogo effettuato in data 4 febbraio 2013 dagli agenti della Stazione Forestale di Olbia, si accertava la presenza di un "manufatto edilizio composto da due corpi di fabbrica di forma irregolare collegati tra loro da una veranda" e di una recinzione costituita da muri in pietra intorno ad un terreno di 1.200 metri quadri.
Gli agenti effettuavano il sequestro preventivo dei detti immobili avendo scoperto che i lavori non risultavano autorizzati e che il fabbricato in corso di costruzione era totalmente difforme rispetto a quanto previsto sia nella DIA (relativa a lavori di restauro e risanamento conservativo della struttura mediante sostituzione delle parti danneggiate e rifacimento degli impianti e finiture dello stesso tipo e dimensioni dell'esistente) sia nella concessione edilizia n. 403 del 2012 (relativa all'ampliamento ai sensi della legge regionale 4 del 2009 c.d. piano casa del fabbricato di cui alla citata DIA).
Gli inquirenti, unitamente a personale tecnico del comune di Arzachena, accertavano che contrariamente a quanto previsto negli elaborati progettuali approvati nei citati provvedimenti: 1) i due manufatti edilizi precedenti - realizzati in legno - erano stati interamente demoliti e sostituiti da una struttura mista costituita da murature perimetrali portanti in blocchi di calcestruzzo ed architravi in cemento armato;
2) una pergola era stata trasformata in veranda (m.
3.70 x 3.75); 3) era stato realizzato un manufatto edilizio con blocchi di calcestruzzo (m.
2.05 x 3.25 x 2.40) e 4) ampliato uno degli edifici per una superficie coperta pari a circa mq. 12.98.
Con nota datata 5 luglio 2013, il comune di Arzachena, a seguito di istanza di accertamento di conformità presentata dalla parte, comunicava alla stessa che "le opere non erano compatibili con le prescrizioni del regolamento edilizio e la normativa edilizio - urbanistica" in quanto: A) la demolizione e ricostruzione con ampliamento del fabbricato esistente (L.R. n. 4 del 2009, art. 5) non era consentita poiché l'immobile era ubicato entro la fascia dei 300 metri dal mare, sussistendo l'obbligo di traslare l'intera volumetria oltre la fascia in zona urbanistica adeguata come previsto dalla L. R. n. 4 del 2009, art. 5, comma 3, cosa non prevista in progetto;
B) mentre era ammissibile la ristrutturazione edilizia dell'esistente ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d), nel rispetto della sagoma e della volumetria esistente, con la conseguenza che, integralmente demoliti i volumi non autorizzati, si riteneva possibile che il fabbricato fosse riportato alla condizione di cui al punto B) per poi accedere all'accertamento di conformità per la sola ristrutturazione edilizia dell'immobile. In virtù di quanto esposto nella nota del comune di Arzachena ed a seguito di istanza della difesa, il Giudice per le indagini preliminari dissequestrava il detto immobile.
Peraltro, successivamente, gli inquirenti accertavano che il citato fabbricato si trovava ad una distanza compresa tra i 65,9 e 117,00 metri dalla battigia - dunque nella fascia più prossima al mare - e che l'epoca di realizzazione dello stesso poteva collocarsi tra il 1987 ed il 1990.
In ordine all'originario titolo abilitativo emergeva altresì che la pratica di condono, conclusasi con la concessione n. 106 del 1992, rilasciata il 7 maggio 1992, era stata viziata dalle false dichiarazioni rese da AC LA in Concato, concernenti proprio l'epoca di fabbricazione dell'immobile asseritamente realizzato nel 1972.
In assenza di dette dichiarazioni, gli immobili in questione - situati in zona catalogata F/2 e ritenuti realizzati tra il 1987 ed il 1990 (e, comunque, in epoca successiva all'entrata in vigore delle leggi regionali, all'interno della fascia di rispetto dei 150 metri dal mare) - non avrebbero potuto godere del condono edilizio, che era stato concesso solo in quanto la pubblica amministrazione era stata indotta in errore in ordine alla sussistenza delle condizioni per ottenere il rilascio della concessione in sanatoria. Sulla base degli esposti elementi, il Giudice per le indagini preliminari, su specifica richiesta del Pubblico Ministero, in data 6 settembre 2013, emetteva decreto di sequestro preventivo del manufatto edilizio in corso d'opera composto da due corpi di fabbrica di forma irregolare collegati tra loro da una veranda.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, ricorrono per cassazione, a mezzo del difensore, ST AM UL e PP TR affidando le doglianze a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. dolendosi del fatto che il fumus delicti sia stato ritenuto sulla base di elementi relativi a reati per i quali era precluso al giudice penale ogni potere di accertamento e di valutazione perché estinti per prescrizione, prima dell'esercizio dell'azione penale con conseguente insussistenza della ritenuta invalidità derivata dei titoli abilitativi rilasciati e della loro idoneità ed efficacia.
2.2. Con il secondo motivo, lamentano violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'erronea interpretazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, 10 e 22 ed erronea applicazione della L.R. n. 4 del 2009 (c.d. Piano Casa).
Si sostiene che le opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi rilasciati non costituiscono nuova costruzione, ma ristrutturazione edilizia per la quale vi erano legittimi titoli abilitativi.
2.3. Con il terzo motivo, denunciano violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 649 cod. proc. pen.,
essendosi formato il giudicato cautelare a seguito della mancata impugnazione del provvedimento con il quale il Gip presso il Tribunale di Tempio Pausania in data 17 luglio 2013 aveva disposto la revoca del sequestro.
2.4. Con il quarto motivo di gravame, lamentano violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. per l'insussistenza di elementi di responsabilità soggettiva richiesti per la configurabilità del fumus commissi delicti non potendo gli abusi commessi da terzi essere addebitati nei confronti dei ricorrenti.
2.5. Con il quinto ed ultimo motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. per l'insussistenza del periculum in mora poiché, come rilevato dal primo Gip, per la violazione contestata e relativa ad opere già demolite o per le quali era stata già richiesta e autorizzata dal GIP la eliminazione, non vi potrà essere pronunciata condanna, ne' disposto l'ordine di demolizione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. È prioritario, nell'ordine logico, lo scrutinio del terzo motivo di gravame con il quale si deduce la preclusione derivante dal giudicato cautelare sul presupposto che, avendo il Gip dissequestrato i beni con una precedente pronuncia e non avendo il pubblico ministero impugnato il relativo provvedimento, risultava preclusa la possibilità di emettere nuovamente il decreto di sequestro preventivo.
La doglianza è manifestamente infondata.
Da tempo la giurisprudenza di questa Corte ha decisamente abbandonato, anche dal punto di vista terminologico, il riferimento al c.d. "giudicato cautelare" in materia di provvedimenti inerenti alla libertà personale o reale, preferendo ispirarsi al principio, più proprio e dunque più pertinente, della preclusione endoprocessuale per spiegare il fenomeno del "ne bis in idem cautelare".
Alla materia cautelare non si addice infatti l'idea del "giudicato", che evoca i concetti di definitività e di stabilità estranei alla teoria del processo cautelare.
Il quale è connotato invece dal criterio della provvisorietà delle relative situazioni giuridiche in quanto, per definizione, assoggettabili a modificazioni in conseguenza della progressione processuale.
Esistono tuttavia casi nei quali l'emanazione di un nuovo provvedimento giurisdizionale è precluso in assenza di un mutamento del quadro procedimentale di riferimento.
Siffatto principio, ormai consolidato, è stato tuttavia opportunamente precisato, per quanto qui interessa, da due importanti interventi delle Sezioni unite penali di questa Corte con le sentenze Buffa e Romagnoli.
Si è infatti chiarito che osta al formarsi della preclusione la mancata impugnazione del provvedimento cautelare e ciò sul fondamentale rilievo che una preclusione processuale è suscettibile di formarsi esclusivamente a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, avendo il principio della preclusione cautelare una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez. U, Sentenza n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213).
Successivamente le Sezioni Unite hanno spiegato come, nella materia cautelare, il richiamo ai principi riferiti al "giudicato" in senso proprio debba considerarsi per certi aspetti fuorviante, in quanto la funzione e la peculiarità dei provvedimenti cautelari impedisce di porli sullo stesso piano delle decisioni giudiziarie definitive con la conseguenza che, con riferimento agli effetti delle pronunce sui provvedimenti cautelari, è maggiormente opportuno il riferimento al più limitato criterio della "preclusione processuale", che rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto sicché, in questo contesto, la preclusione assume un'efficacia più ristretta, in quanto include solo le questioni dedotte (esplicitamente o implicitamente) e non anche quelle deducibili, ed opera "allo stato degli atti", essendo condizionata al permanere immutato della situazione di fatto già valutata. In tale direzione, quindi, la preclusione endoprocessuale mira ad impedire ulteriori interventi giudiziari, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, rendendo inammissibile la riproposizione di istanze fondate sui motivi che hanno già formato oggetto di valutazione. In base a questa ricostruzione l'effetto preclusivo viene ad essere determinato, secondo il dictum delle Sezioni Unite, solo dall'esistenza di un provvedimento decisorio non più impugnabile, esauriti cioè i vari mezzi di impugnazione, e non anche nella ipotesi di mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo (Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, C. fall. In proc. Romagnoli, Rv. 228117).
Nel caso di specie, gli stessi ricorrenti ammettono che il provvedimento del Gip non fu impugnato dal pubblico ministero sicché alcuna preclusione processuale può dirsi maturata in proposito. Sottolineato poi che il nuovo provvedimento fu richiesto ed emesso, come emerge dal testo del provvedimento impugnato, sulla base della mutata situazione processuale di riferimento perché furono acquisiti nuovi elementi di valutazione costituiti dall'epoca di realizzazione dei pregressi abusi e dalla distanza del manufatto dalla linea di battigia, il decreto di sequestro preventivo fu legittimante riemesso ed il motivo di ricorso, sollevato sul punto, deve ritenersi manifestamente infondato.
3. Il primo, il secondo ed il quarto motivo di gravame possono essere congiuntamente esaminati per essere tra di loro strettamente collegati.
Con essi, si eccepisce la preclusione derivante dall'intervenuta causa estintiva (per prescrizione) dei reati edilizi e/o dei reati di falso strumentali per la realizzazione dei reati edilizi (commessi dal dante causa, AC LA in Concato), con la conseguenza che alcuna iniziativa penale poteva essere promossa in tal senso per accertare l'invalidità della pratica di condono edilizio avanzata dal precedente proprietario, le cui irregolarità non potevano essere automaticamente traslate nei confronti degli attuali ricorrenti (primo motivo), che dunque avevano intrapreso, in buona fede, interventi insuscettibili di rilievo penale per mancanza dell'elemento soggettivo del reato (quarto motivo) e che detti interventi non potevano essere definiti di nuova costruzione, bensì di mera ristrutturazione edilizia con possibilità in poter eseguire i lavori, sulla base dei titoli abilitativi posseduti (DIA), anche con il ricorso ad un incremento volumetrico, consentito dalla L.R. n. 4 del 2009 (c.d. Piano casa), che permetteva, nell'ipotesi di demolizione e successiva ricostruzione, anche una sagoma diversa da quella dell'edificio precedente e che infine prevedeva appunto la possibilità di procedere ad un incremento volumetrico (secondo motivo).
Le censure sono infondate.
3.1. Il Collegio cautelare ha correttamente affermato che, ai sensi della legge regionale della Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (dettante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), il condono era ammissibile solo per le opere realizzate entro la data dell'1 ottobre 1983.
Infatti, sulla base della L. n. 23 del 1985, art. 26, comma 1, regione Sardegna (opere abusive ammesse a sanatoria), il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria era possibile per le opere abusive di cui fosse stato completato l'ingombro volumetrico con la realizzazione delle murature perimetrali e della copertura per gli edifici e che fossero state completate funzionalmente negli altri casi, entro la data del 1 ottobre 1983.
Peraltro non avrebbero potuto conseguire il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria quelle opere abusive - come quella sub iudice -realizzate dopo l'apposizione del vincolo imposto dalla L.R. 9 marzo 1976, n. 10 (Norme in materia urbanistica e misure provvisorie di tutela ambientale) che all'art. 11 disponeva che "è vietato eseguire costruzioni o opere di urbanizzazione soggette a licenza edilizia ai sensi della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 10:
a) nel mare territoriale;
b) nel demanio marittimo e in ogni caso ad una distanza inferiore a centocinquanta metri dal mare nelle zone territoriali omogenee - confinanti con il mare - classificate "D" "E" ed "F" ai sensi del decreto interassessoriale n. 01856 del 6 agosto 1968. All'interno della medesima fascia di rispetto non sono consentite modificazioni morfologiche del terreno se non previa approvazione da parte del Consiglio comunale e nullaosta dell'Assessore competente in materia urbanistica di appositi piani di utilizzazione e sistemazione del terreno.
Il predetto Assessore potrà richiedere il parere della Sopraintendenza ai monumenti e gallerie ai sensi del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, art. 29".
Da qui la rilevanza della falsa dichiarazione della precedente proprietaria secondo cui le opere, contrariamente al vero, erano state realizzate nel 1972, ossia in epoca precedente all'apposizione del regime vincolistico, e dunque la rilevanza dell'accertamento, fondato anche sui rilievi aereofotogrammetrici, in base al quale, secondo la prospettazione accusatoria, il manufatto fu realizzato tra il 1987 ed il 1990, derivando da ciò, secondo il Collegio cautelare, l'illegittimità della concessione in sanatoria in quanto fondata su elementi falsi ed insussistenti e, per invalidità derivata, l'illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti alla stessa.
3.2. I ricorrenti obiettano che un tale accertamento era precluso stante la conclamata prescrizione dei presunti reati (addebitabili alla precedente proprietaria) e richiamano giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in caso di estinzione del reato, quando la prescrizione sia intervenuta prima dell'esercizio dell'azione penale, è precluso al giudice penale ogni potere di acquisizione e di apprezzamento dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Il rilievo, in linea teorica ineccepibile, appare eccentrico ed inconferente nel caso di specie, dove l'accertamento, essendo di tipo incidentale, è diretto a valutare, in uno ad altre illegittimità rilevate, la condotta attuale dei ricorrenti ai fini della verifica circa la configurabilità o meno della fattispecie incriminatrice ipotizzata, con la conseguenza che il richiamo, nel provvedimento impugnato, al contestato principio dell'invalidità derivata va inteso nel senso (non inficiante la validità della costruzione accusatoria convalidata dal Collegio cautelare) che i lavori edilizi, i quali interessino manufatti abusivi (vuoi che per essi sia intervenuta sanatoria o condono e vuoi che per essi si accerti successivamente, incidenter tantum, che la sanatoria o il condono furono illegittimamente conseguiti), ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente.
Il che non implica un automatismo nell'attribuzione della responsabilità penale, dovendosi rigorosamente escludere il ricorso ad ipotesi di responsabilità oggettiva, ma certamente esclude che possano maturare preclusioni in ordine all'accertamento dei fatti rilevanti per la tutela degli interessi urbanistici e paesaggistici;
esclude che possano maturare preclusioni quanto all'esercizio del potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice ordinario;
comporta che, a seguito ed in conseguenza della disapplicazione, gli interventi ulteriori possano e debbano essere ritenuti abusivi e dunque inibiti.
3.3. Chiarito questo aspetto, che conduce a ritenere infondato il primo motivo del ricorso, va ricordato che l'intervento edilizio, per il quale è stata contestata l'assenza del necessario titolo abilitativo, è stato realizzato sulla base della mera presentazione di una Dia sul rilievo che l'intervento fosse finalizzato al restauro e al risanamento conservativo dell'immobile preesistente, laddove è risultato che i ricorrenti hanno dapprima demolito e poi ricostruito un immobile diverso dal manufatto preesistente ampliando, in assenza del permesso di costruire, la volumetria dell'opera in maniera difforme da quanto assentito.
Tale operazione non è consentita neppure sulla base del novellato D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10 ad opera della L. 9 agosto 2013, n. 98 (c.d. Decreto del fare), permanendo il divieto, in assenza del permesso di costruire, di un aumento della volumetria sicché, con accertamento di fatto insuscettibile di sindacato in questa sede, deve ribadirsi che l'opera fu non solo demolita e poi ricostruita, peraltro con materiali diversi (le relative strutture furono realizzate con cemento e non con legno), ma anche ampliata in misura superiore rispetto ai volumi assentiti così originando un organismo edilizio assolutamente nuovo e diverso rispetto a quello precedente e necessitante del permesso di costruire, nella specie mancante.
3.4. Nè rileva il richiamo, peraltro aspecifico, contenuto nel ricorso al c.d. Piano casa ex L.R. n. 4 del 2009, che ammetteva, nella specie, incrementi volumetrici in zona F turistica per le residenze ed i servizi connessi alla residenza nella misura massima del 10% nella fascia sotto i 300 metri dalla linea di battigia, con esclusione delle sopraelevazioni ed a condizione che fosse intervenuta la valutazione positiva della Commissione regionale per la qualità architettonica e paesaggistica sul miglioramento della qualità architettonica dell'intero organismo edilizio e dei valori paesaggistici.
Tali adempimenti non risultano rispettati e neppure richiamati nel ricorso, ove è del tutto generico il riferimento alla legge regionale in precedenza indicata.
3.5. Tantomeno rileva il fatto che il comune di Arzachena, con nota del 5 luglio 2013, avesse suggerito agli indagati gli accorgimenti da attuare per il ripristino degli immobili al fine di ottenere la concessione in sanatoria poiché, ai fini della configurabilità del reato e dunque del fumus del quale qui si discute, sussistono i presupposti per attribuire efficacia estintiva dell'illecito penale al permesso in sanatoria, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, solo se le opere abusive risultano, per quanto difformi dal titolo abilitativo, in sè non contrastanti con gli strumenti urbanistici vigenti sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione della domanda, con la conseguenza che detta vicenda non può prodursi se, come nel caso di specie, sia necessario procedere ad ulteriori interventi che riconducano i lavori realizzati a tale doppia conformità (Sez. 3, n. 39895 del 28/05/2013, Pellegrini ed altro, Rv. 257682). Consegue da ciò l'infondatezza del secondo motivo del ricorso.
3.5. La considerazione infine circa il fatto che l'integrazione delle fattispecie incriminatrici contestate, in via cautelare, fonda su condotte abusive poste in essere direttamente dai ricorrenti, indipendentemente dalla consapevolezza quanto agli illeciti commessi dal loro dante causa, rende infondato anche il quarto motivo del ricorso, basato esclusivamente su tale ultimo aspetto, dovendosi anche ritenere, tenuto conto della natura e dell'entità degli abusi riscontrati, ampiamente configurato l'elemento soggettivo dei reati e comunque non di immediata evidenza il reclamato difetto di esso.
4. Infondato è infine anche il quinto motivo del ricorso con il quale si deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari. Sul punto va ricordato come - sulla base della documentazione in atti - il Tribunale del riesame abbia ritenuto che i lavori (abusivi) fossero ancora in pieno svolgimento, giustificando quindi il mantenimento della cautela con l'esigenza di evitare che la protrazione della condotta contestata aggravasse le conseguenze del reato con ulteriore pregiudizio per l'assetto, anche dal punto di vista paesaggistico, del territorio.
I ricorrenti replicano che le attività edilizie erano invece dirette alla rimozione degli abusi con conseguente difetto, a fronte di una volontà finalizzata ad eliminare le riscontrate difformità, del paventato pericolo di aggravamento.
In presenza tuttavia di una logica ed adeguata motivazione sullo specifico tema cautelare controverso, la censura, così come proposta, auspica un controllo sul merito del provvedimento impugnato, operazione che è del tutto sottratta al sindacato di mera legittimità affidato alla Corte di cassazione in subiecta materia. Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato come il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per violazione di legge, dovendosi comprendere in tale nozione sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, del 29/05/2008, n. 25932, Ivanov, Rv. 239692). I ricorrenti peraltro neppure lamentano una mancanza assoluta della motivazione in parte qua, o una motivazione apparente, prospettando piuttosto una mera ricostruzione alternativa, seppure astrattamente plausibile, dello specifico fatto processuale, rispetto a quella ritenuta nell'impugnata ordinanza, ma ciò non è sufficiente per reclamare il controllo di legittimità sull'impugnato provvedimento.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2014