Sentenza 4 giugno 2014
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento con il quale, prima dell'esaurimento dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento penitenziario è data attuazione alla sanzione disciplinare irrogata al detenuto, non essendo previsto dalla legge in tal caso alcun meccanismo di sospensione dell'esecuzione. (Conf. n. 35487 del 2014, non mass.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2014, n. 35485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35485 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 04/06/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 1756
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 46507/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT AL N. IL 16/07/1970;
avverso l'ordinanza n. 4654/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARA, del 25/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO
1. Il 10 giugno 2013 il Magistrato di sorveglianza di Spoleto dichiarava inammissibile il reclamo proposto da NA IO avverso l'immediata esecuzione della sanzione disciplinare a lui inflitta, pur in pendenza del reclamo al Magistrato di sorveglianza.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente NA IO il quale lamenta violazione di legge per essere stata data immediata esecuzione alla sanzione disciplinare nonostante la presentazione del reclamo al Magistrato di sorveglianza.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. La procedura finalizzata all'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti della persona detenuta è disciplinata dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 38, 39 e 40, (c.d. legge di ordinamento penitenziario) e dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, artt. 78 e 81 (regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà). Le modalità e i termini per la contestazione dell'addebito all'interessato e per l'eventuale applicazione delle sanzioni tassativamente indicate dalla L. n. 354 del 1975, art. 39 devono essere ispirati al rispetto della dignità della persona e ai principio del contraddittorio e s'inquadrano in un più ampio contesto caratterizzato, da un lato, dalla necessità di mantenere l'ordine e la disciplina all'interno dell'istituto penitenziario (L. n. 354 del 1975, art. 1, comma 3) e, dall'altro, dall'esigenza di un trattamento rieducativo rigorosamente informato alla presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (art. 1, comma quinto, legge citata) e al reinserimento sociale del condannato (citata Legge, art. 1, comma 6).
Al Direttore dell'istituto penitenziario e al Consiglio di disciplina, quali autorità competenti, ex L. n. 354 del 1975, art. 40, a deliberare le sanzioni disciplinari all'esito della procedura delineata, rispettivamente, dalla citata Legge, art. 38 e D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81, spetta l'obbligo di osservare le leggi e i regolamenti nell'espletamento delle suddette attività d'istituto.
In base al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, comma 8, il provvedimento definitivo con il quale è deliberata la sanzione disciplinare è tempestivamente comunicato dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato, ai fini dell'eventuale proposizione del reclamo, e al Magistrato di sorveglianza, competente a pronunziarsi sull'impugnazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 69, comma 6, lett. b, e L. n. 354 del 1975, art. 14 ter e successive modifiche.
2. Tanto premesso, occorre stabilire se, ai fini della concreta esecuzione della sanzione disciplinare, irrogata all'esito della procedura in precedenza delineata, sia necessario o meno attendere l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento penitenziario, ossia il reclamo e il ricorso per cassazione.
La L. n. 354 del 1975 consente di proporre reclamo avverso una delle sanzioni disciplinari previste dalla L. n. 354 del 1975, art. 39 e successive modifiche, così come irrogate dalle autorità competenti indicate dalla citata Legge, art. 40. Non prevede, però, espressamente, la facoltà di impugnare il provvedimento che da concreta attuazione alla sanzione disciplinare, rientrante nella esclusiva disponibilità dell'autorità amministrativa. In particolare, la L. n. 354 del 1975, art. 69, comma 6, non prevede alcuna ipotesi di sospensione della sanzione irrogata e l'art. 14 ter, richiamato dalla suddetta disposizione in relazione alle modalità e alle scansioni procedimentali, non contempla alcuna ipotesi di effetto sospensivo derivante dall'intervenuta proposizione del reclamo.
Una conclusione del genere è suffragata dalla considerazione che il legislatore ha espressamente disciplinato le situazioni che consentono, da un lato, l'adozione di un provvedimento interinale di anticipazione dell'irrogazione della sanzione disciplinare nel lasso di tempo intercorrente tra il rapporto disciplinare e la data fissata per la convocazione del consiglio di disciplina (D.P.R. n. 230 del 2000, art. 78) e, dall'altro, la sospensione dell'esecuzione della sanzione in presenza di elementi che facciano presumere che il responsabile si asterrà dalla commissione di ulteriori infrazioni (D.P.R. n. 230 del 2000, art. 80). Dal suddetto complesso normativo non si evince, quindi, al di fuori del caso eccezionale sopra ricordato, un meccanismo di sospensione dell'esecuzione della sanzione disciplinare irrogata dai competenti organi in attesa dell'esaurimento dei mezzi di impugnazione avverso la stessa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2014