Sentenza 8 novembre 2006
Massime • 1
Nel reato di fuga, previsto dall'articolo 189 commi primo e sesto del codice della strada, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, comunque ricollegabile al comportamento del conducente, ma anche il danno alle persone.
Commentari • 3
- 1. AM - Diritto della Circolazione stradaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 aprile 2007
- 2. Tamponamento, omissione di soccorso e dolo del fuggitivoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 6 marzo 2007
- 3. Omissione di soccorso: configurabilità del dolo e gravità delle lesioni causateAccesso limitatoVittorio Mirra · https://www.altalex.com/ · 22 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2006, n. 41962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41962 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 08/11/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1356
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 006641/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA NO, N. IL 07/09/1978;
avverso SENTENZA del 15/11/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
OSSERVA
La Corte di Appello di Napoli, investita dell'impugnazione proposta dall'imputato LI AN contro la sentenza del Tribunale di Avellino, con la quale era stato dichiarato colpevole del reato di omissione di soccorso a seguito di tamponamento di autovettura che lo precedeva e condannato alla pena ritenuta di giustizia, decideva di confermare quella resa in primo grado.
Avverso tale sentenza l'imputato proponeva ricorso per Cassazione, adducendo violazione di legge e difetto di motivazione, sul rilievo che erroneamente sarebbe stato ritenuto configurabile il dolo in un caso, come quello in esame, in cui la natura lieve delle lesioni riportate dalle persone offese deponeva per la mancata conoscenza delle condizioni di fatto che avrebbero giustificato l'assolvimento dell'obbligo di prestare loro assistenza.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che il nuovo codice della strada all'art. 189 descrive in maniera dettagliata la condotta che l'utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un "crescendo" di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare. Così è previsto, per quanto qui interessa, l'obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza.
L'inottemperanza all'obbligo di fermarsi è punita con la sanzione amministrativa in caso di incidente con danno alle sole cose (comma 5) e con quella penale della reclusione fino a quattro mesi in caso di incidente con danno alle persone (comma 6). In tale seconda ipotesi se il conducente si è dato alla fuga la norma contempla la possibilità dell'arresto in flagranza nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente;
la sanzione penale è più grave (reclusione fino ad un anno e multa) per chi non ottempera all'obbligo di prestare assistenza.
Ne deriva che, come peraltro questa Corte ha già avuto occasione di stabilire che l'infrazione può essere punita solo se commessa con dolo (vedansi: sentenze di questa stessa sezione del 6/12/94 n. 3836 imp. Bellini;
del 16/2/2000 n. 5164, imp. Biscioni). Non può essere condiviso l'orientamento espresso da Cass. sez. 4^ 13.1.98 (ud. 31.10.97) n. 327, Martino rv. 209677, secondo la quale il dolo deve investire il solo evento dell'incidente comunque ricollegabile al comportamento del conducente e non anche il danno alle persone, un avvenimento esterno, distinto sia dalla condotta criminosa sia dall'evento tipico, che costituisce la condizione obiettiva di punibilità.
Infatti, proprio la scelta operata dal legislatore con il nuovo codice della strada di sostituire la precedente contravvenzione, per sua natura colposa, con una fattispecie delittuosa, caratterizzata dalla punibilità' solo a titolo di dolo (salva espressa diversa previsione nella specie insussistente), fa ritenere non condivisibile la tesi secondo la quale la natura dell'evento dannoso cagionato potrebbe costruirsi come condizione di punibilità, e cioè potrebbe sostanzialmente essere imputato a titolo di responsabilità oggettiva.
La sostituzione di una fattispecie dolosa ad una colposa sarebbe poco razionale laddove si ritenesse che la prima è punita indipendentemente dalla consapevolezza da parte dell'agente di tutti gli elementi della stessa e, quindi, anche delle conseguenze derivate dall'incidente stesso.
Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato che l'imputato, sceso dalla propria autovettura e limitatosi a constatare i danni provocati alla sua autovettura dal tamponamento di quella che lo precedeva, immediatamente dopo si dileguò senza averne giustificazione dal luogo del sinistro, in tal modo dando la prova che la tuga sia stata voluta per sottrarsi al dovere, ritenuto fastidioso, di prestare l'assistenza occorrente alle vittime dell'incidente, essendo irrilevante ai fini della responsabilità che le lesioni patite da queste ultime fossero gravi ovvero lievi, come ex post si è accertato.
Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006