Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 1127
CASS
Sentenza 10 febbraio 1999

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Nel contratto di locazione quando il conduttore acquista la detenzione della cosa, che entra così nell'ambito della sua disponibilità, su di lui ricadono i rischi inerenti all'utilizzazione di essa, con la conseguenza che, se con l'attribuzione del godimento della cosa il locatore mette a disposizione del conduttore l'attività di suoi dipendenti per l'utilizzazione della cosa stessa, costoro agiscono come preposti del conduttore, senza che tale circostanza faccia venir meno la natura di "locatio rei" propria del rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/1999, n. 1127
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1127
    Data del deposito : 10 febbraio 1999

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