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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/07/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4509/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4509 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, pendente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gaetano;
Parte_1
attrice E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Controparte_1
Feliciotti; convenuta avente ad oggetto: contratto di assicurazione conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in Parte_1
giudizio la deducendo di avere sottoscritto, in data 03.02.2016, la polizza Controparte_1
DINAMICA Plus Impresa n. 105270565 della durata di un anno. Il contratto di assicurazione aveva ad oggetto la copertura del rischio sul locale ubicato in Rende (CS) alla Via Roald Amundsen n. 65, e prevedeva alcune garanzie aggiuntive facoltative, fra le quali quelle che coprivano i danni causati da atti vandalici o dolosi, eventi socio politici, da fenomeno elettrico, da eventi atmosferici, da acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito dalla rete fognaria, nonché le perdite di introiti derivanti da forzata inattività.
Proseguiva la società attrice deducendo che tra la notte del 18 e 19 settembre 2016 il forte vento e la pioggia incessante avevano causato danni alla copertura dell'immobile provocando un riversamento delle acque all'interno del locale assicurato ed allagando i sottostanti ambienti (deposito e sala esposizione pagina 1 di 9 auto). Pertanto, in data 20.09.2016, aveva presentato all' titolare della polizza denuncia di sinistro, CP_2 per come previsto dall'art. 62 delle condizioni generali di assicurazione. Deduceva inoltre che, stante il disaccordo tra le parti nella procedura di valutazione del danno, esse avevano nominato un terzo perito, ai sensi dell'art 64 delle condizioni generali assicurative. Tuttavia al termine delle operazioni peritali, la aveva denegato il processo verbale peritale, confermando la non indennizzabilità Controparte_1
del sinistro stante la non operatività della polizza. La società attrice deduceva ancora di non aver potuto riparare integralmente i danni e di aver provveduto esclusivamente al ripristino dei luoghi, eseguendo le opere di salvataggio necessarie a consentire la ripresa e prosecuzione della propria attività commerciale.
Precisava che le acque si erano riversate nel locale danneggiando l'impianto elettrico e di climatizzazione del piano terra adibito ad esposizione autovetture, alcuni ricambi del tipo “Subaru” e “Audi”, alcuni sedili auto e Tute da racing, la pittura, un cambio Ssangyong, un tester Subaru e un tester la Tes_1
controsoffittatura e depositava il preventivo relativo alla riparazione degli impianti e della merce Subaru
(Doc. 3 e 4) e le fatture di acquisto della merce non riparabile (Doc.5, 6, 7, 8, 9).
Tanto premesso, la ha dedotto che, anche in virtù della perizia contrattuale, Parte_1 non residuerebbero dubbi sull'an debeatur dovendosi solo accertare il quantum debeatur ed ha spiegato le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, dichiarare la
[...]
tenuta ad indennizzare i danni subiti da parte attrice, meglio indicati in narrativa, Controparte_1
nella misura di euro 52.000,000 o quella maggiore o minore somma che riterrà dovuta;
2. Condannare, pertanto, la al pagamento della somma di euro 52.000,00= o quella Controparte_1
maggiore o minore che riterrà dovuta, con ogni conseguenziale statuizione di legge;
3. Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi.”
Si è costituita tardivamente la società convenuta, contestando sia l'an che il quantum della domanda attrice, ribadendo che nessun indennizzo è dovuto a termini della polizza in quanto non sussistono i requisiti previsti dalle condizioni generali di assicurazione per la liquidazione del danno.
In particolare, la compagnia assicurativa ha dedotto che non ricorrono i presupposti per l'operatività della polizza ex art. 16 delle condizioni generali (copertura dei danni da “eventi atmosferici”) come rilevato dal perito assicurativo anche in sede di perizia collegiale né può ritenersi operativa la copertura dei danni da
“acqua condotta” ex art. 18, peraltro mai invocata dall'attrice e non oggetto della domanda giudiziale;
ha osservato, ancora, che la perizia contrattuale effettuata ex art. 64 delle condizioni generali di assicurazione con la nomina di un perito terzo oltre ai periti di parte può avere ad oggetto, a termini di polizza, esclusivamente la stima del danno con la conseguenza che essa non è vincolante fra le parti in ordine all'accertamento della operatività della polizza e dunque dell'an debeatur, non essendo stato peraltro il pagina 2 di 9 verbale conclusivo sottoscritto dal perito incaricato dalla compagnia assicurativa;
ha eccepito, infine, la mancanza di prova in ordine alla quantificazione dei danni atteso che l'attrice si è limitata a depositare preventivi e fatture, documenti di formazione unilaterale, ed avuto riguardo al fatto che la garanzia “eventi atmosferici” copre esclusivamente i danni relativi alla partita contenuto e non quelli al fabbricato;
in ogni caso, avendo la società contraente accettato la perizia contrattuale, non è accoglibile la domanda di liquidazione di un indennizzo in una misura maggiore di quella stimata dal collegio peritale.
Tanto premesso, la ha insistito per l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Accertata e dichiarata l'inoperatività della polizza per non essere i fatti/danni dedotti rientranti e coperti dalla relativa garanzia, rigettare integralmente le domande di , quale Parte_1
legale rappresentante pro tempore della in quanto pure sfornite di qualsiasi Parte_1 prova sia nell'an che nel quantum;
In stretto subordine, per l'ipotesi in cui fosse ritenuta l'operatività e copertura della polizza assicurativa di cui è causa, ridurre comunque l'eventuale condanna -salvo il limite massimo indicato ex adverso- in base a quanto riconosciuto in favore dell'attore nei limiti di indennizzo pure sottoscritti dal suo perito e in ogni caso detraendo lo scoperto del 10% previsto in polizza;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge”.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti e l'esame dei testi rispettivamente indicati, essa veniva trattenuta in decisione con termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica con ordinanza dell'8 febbraio 2025, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Motivi della decisione
La domanda è parzialmente fondata e deve esser accolta per quanto di ragione.
Ebbene, è incontestato fra le parti oltre che documentalmente provato che in data 3.2.2016
[...]
ha sottoscritto con il contratto di assicurazione denominato Parte_1 Controparte_1
“DinamicaPlus Impresa” della durata di 12 mesi. La polizza aveva ad oggetto la copertura del rischio sul locale sito in Rende in via Roald Amundsen, 65, sede dell'attività di impresa della società attrice. La copertura assicurativa era relativa, in via principale, ai danni da furto e da incendio di autoveicoli, ricambi ed accessori. Inoltre venivano pattuite anche una serie di garanzie facoltative, specificamente richiamate nel contratto prodotto agli atti, e segnatamente:
pagina 3 di 9 sub lett “A” Atti vandalici o dolosi – Eventi sociopolitici;
sub lett “B” Fenomeno Elettrico;
sub lett “C”
Eventi atmosferici;
sub lett “E” Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo e spese di ricerca e/o riparazione del guasto.
Del pari incontestato e documentato è che, in pendenza di rapporto e segnatamente in data 20.9.2016, la società assicurata ha denunciato all' titolare della polizza un sinistro occorso nella notte tra il 18 e CP_2
il 19 settembre dello stesso anno 2016, nella quale si dichiarava che un nubifragio aveva provocato una serie di danni ai locali assicurati di cui si chiedeva il ristoro. Successivamente, poiché le parti erano in disaccordo sulla valutazione del danno, era stato nominato un perito terzo, ing. , a costituire un Per_1
collegio peritale formato anche dai due tecnici di parte già nominati in precedenza, tanto in applicazione degli artt. 64 e 65 delle condizioni generali di polizza. Al termine dei sopralluoghi e delle operazioni peritali, il collegio ha redatto il processo verbale conclusivo in data 22.9.2017.
Si legge a pagg. 7 e 8 del citato verbale che: “…nel richiamare quanto espresso dal Collegio a pag. 3 del
2° verbale delle operazioni peritali del 17.7.2017, ossia che l'acqua piovana si infiltrava all'interno del fabbricato a seguito di traboccamento dei sistemi di deflusso delle acque piovane presenti in copertura, si conclude a maggioranza, dissenziente il perito della società di assicurazione, che il sinistro rientra nelle garanzie prestate in polizza e più precisamente nella garanzia Acqua Condotta-Traboccamento ex art. 18. Le CGA prevedono, inoltre, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari ad euro 150,00 con il limite del capitale assicurato. Considerato quanto sopra il
Collegio si determina a maggioranza, dissenziente il perito della società contraente che si riserva ogni più opportuna azione a tutela del proprio cliente, che il danno indennizzabile ammonta ad euro 12.193,87 al netto di franchigia”.
Tanto ricostruito, occorre premettere in diritto che la perizia contrattuale ha valore di accertamento tecnico, limitato alla quantificazione del danno ed alla determinazione dell'indennizzo dovuto. Essa non ha effetti giuridici vincolanti sulla risoluzione della controversia nel suo complesso, ma si limita a fornire una valutazione tecnica che le parti si sono impegnate ad accettare preventivamente. In linea generale, la perizia contrattuale è vincolante per le parti, salvo che venga impugnata per vizi del consenso (errore, violenza, dolo, incapacità) o contestata per violazione di patti contrattuali. Non è invece impugnabile o contestabile per meri errori di valutazione tecnica, a meno che questi non integrino gravi anomalie o violazioni del mandato. Ne consegue che, salvo che la perizia sia impugnata attraverso le tipiche azioni di annullamento o di risoluzione per inadempimento, essa è vincolante in un eventuale successivo giudizio quanto alle valutazioni tecniche che le parti si sono impegnate ad accettare ma - evidentemente - non pagina 4 di 9 vincola il giudice nella soluzione delle questioni tecnico-giuridiche rilevanti per la definizione della controversia.
Dalle osservazioni svolte, consegue che nel caso in esame la perizia contrattuale non vincola questo giudice nello stabilire l'operatività o meno della polizza e la copertura assicurativa per l'evento, non tanto perchè il collegio incaricato ex art. 64 C.G.A. doveva limitarsi alla stima dei danni senza indagarne le cause come sostenuto dalla convenuta (ex art. 65 delle C.G.A. i periti devono, fra l'altro, indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro) quanto perché la valutazione dirimente ai fini decisori sull'an debeatur dipende dalla soluzione di questioni tecnico-giuridiche ed in definitiva dalla interpretazione delle clausole contrattuali.
Ciò posto, la perizia contrattuale vincola però le parti nei suoi contenuti di accertamento tecnico ed in particolare quanto alla stima dei danni indennizzabili (cfr art. 65 delle C.G.A., a mente del quale la perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla;
tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia) non avendo l'attrice neppure dedotto che essa sia invalida per vizi del consenso o inficiata da gravi violazioni contrattuali.
Ebbene, dal complesso degli elementi emersi dall'istruttoria, ritiene questo giudice che debba ritenersi accertato che i danni verificatisi nei locali assicurati all'esito del nubifragio occorso nella notte fra il 18 ed il 19 settembre 2016 sono conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana all'interno del fabbricato dovute al traboccamento dei sistemi di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana.
Queste, come già osservato, sono le conclusioni riportate dal perito terzo nella perizia contrattuale (che, si ripete, vincola le parti anche dissenzienti quanto alle valutazioni tecniche in essa contenute) ma il dato è sostanzialmente confermato da tutta l'istruttoria svolta e neppure specificatamente contestato dalla compagnia assicurativa, che piuttosto dissente sulla interpretazione dell'art. 18 delle C.G.A..
Invero, il perito della compagnia assicurativa, ing. , escusso all'udienza del 2.5.24, ha Per_2 dichiarato di “aver riscontrato la presenza di infiltrazioni soltanto sulla parte perimetrale del fabbricato.
Aggiungo che per quanto ricordo in un momento successivo quando è stata disposta una perizia collegiale anche con la partecipazione di un perito terzo rispetto alle parti, abbiamo visionato il tetto con
l'ausilio di una piattaforma aerea, accertando che non vi erano brecce e lesioni. Non ricordo esattamente quando è stata fatta questa verifica del tetto, però posso attestare che dalla verificazione dell'evento non era stata fatta alcuna riparazione”.
Ancora, sul tema delle cause ultime delle infiltrazioni di acqua, l'altro perito della compagnia assicurativa,
, escusso come teste all'udienza dell'8.11.2022, ha evidenziato che “gli scoli dell'acqua Testimone_2
pagina 5 di 9 non erano occlusi ma sottodimensionati”; nel verbale del 27 dicembre 2016, peraltro sottoscritto da Pt_1
quale rappresentante della si è dato atto della mancanza di brecce e/o
[...] Parte_1 lesioni nel tetto e che “la maggior parte d'acqua si è inserita all'interno dei locali a causa della saturazione dei sistemi di deflusso e raccolta dell'acqua piovana…”. Anche la documentazione fotografica prodotta conferma l'assenza di lesioni al tetto e il teste , dipendente della Tes_3 [...]
ha dichiarato: “Preciso ancora che pur derivando visibilmente le acque ritrovate nei Parte_1
locali dalla parte superiore dei locali stessi, non posso riferire le modalità di infiltrazione di queste acque;
posso però riferire che nei giorni immediatamente successivi il sig. unitamente al perito Pt_1 dell'assicurazione, sig. si è recato mediante un cestello in prossimità della copertura dei locali”. Per_2
A conferma di ciò già nel verbale di sopralluogo del 27 settembre 2016 , a pochi giorni dall'evento lesivo, si legge che “il sistema verticale di deflusso della acque piovane a servizio del fabbricato non è stato in grado di far defluire i copiosi volumi d'acqua precipitata anche in considerazione dell'insufficienza numerica e geometrica della tubazioni discendenti per cui il livello dell'acqua accumulatosi sul manto di copertura è risultato superiore alle linee di compluvio, determinandone la tracimazione (…) Tutte le tracce di umidità sono risultate visibili, sin dal primo sopralluogo, lungo le proiezioni lineari delle travi di coperture oltre che lungo gli angoli ospitanti i pluviali discendenti (…)”.
Tanto premesso, ai fini della verifica della operatività della polizza nel caso di specie, va compiuta dunque l'interpretazione delle clausole contrattuali valutando poi se gli elementi della fattispecie concreta come accertati nel corso nel giudizio siano riconducibili ad una delle ipotesi di copertura del rischio specificamente contemplate nelle condizioni generali di assicurazione.
Ciò tenuto conto che nell'interpretazione del contratto assicurativo deve privilegiarsi la tutela dell'equilibrio contrattuale e la posizione del contraente più debole, dal che discende la regola sancita dall'art. 1370 c.c. della interpretazione contro il predisponente o contra stipulatorem (stando alla quale se una clausola predisposta unilateralmente ed inserita in condizioni generali di contratto è ambigua, il dubbio interpretativo va risolto a favore del contraente non predisponente, cioè generalmente l'assicurato).
Ebbene, ritiene questo giudice che i danni lamentati dall'assicurato siano coperti dalla garanzia facoltativa di cui all'art. 18 delle c.g.a. (garanzia per “Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo e spese di ricerca e/o riparazioni del guasto”), espressamente accettata dal contraente in fase di stipula della polizza. Segnatamente, la citata clausola contrattuale prevede al punto 4 che la compagnia assicurativa indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da “traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose medesime nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana”. Di conseguenza appare evidente che i danni lamentati pagina 6 di 9 possano essere ricondotti alla suddetta previsione la quale specifica peraltro il ristoro delle spese sostenute
“per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato” con il solo linite dell'importo risarcibile di
€ 7.500,00 per sinistro e per anno assicurato.
Infatti, per quanto già osservato, i danni lamentati sono causalmente correlati al traboccamento del sistema di deflusso delle acque piovane, che ha cagionato infiltrazioni di acqua nei locali sottostanti destinati al deposito merce ed alla esposizione delle auto (restando indifferente accertare se la tracimazione dell'acqua accumulatasi sul manto di copertura sia correlata a sua volta all'insufficienza delle tubazioni discendenti).
La clausola contrattuale, infatti, prevede l'indennizzabilità dei danni da traboccamento dei sistemi di raccolta o deflusso dell'acqua piovana senza fare menzione della causa ultima del traboccamento (quale potrebbe essere, come verosimile nel caso di specie, il sottodimensionamento del sistema di deflusso delle acque). In altri termini, il danno è indennizzabile per il solo fatto del traboccamento, non rilevando l'eventuale imputabilità di esso all'assicurato per una deficienza originaria del sistema o, per esempio, per una cattiva manutenzione.
Diversamente, si ritiene che non operi in questo caso la garanzia facoltativa “C” relativa ad eventi atmosferici, non essendo stati riscontrati nè un evento atmosferico di violenza eccezionale né brecce o lesioni nel tetto (nel primo verbale di sopralluogo del 27.9.2016, infatti, si dà atto che per quanto riferito risulta che alcuni elementi del tetto si sono “sollevati” durante il nubifragio, circostanza confermata da sentito in qualità di testimone all'udienza del 19.10.2021). L'art. 16 delle C.G.A. relativo Testimone_4
alla copertura assicurativa per eventi atmosferici prevede infatti l'indennizzabilità dei danni materiali alle cose causati da “1) uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate e non, poste nelle vicinanze;
2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra”.
I danni da “bagnamento” sono dunque indennizzabili solo nell'ipotesi in cui l'evento atmosferico avverso abbia cagionato la rottura del tetto, o quantomeno abbia determinato brecce o lesioni nella copertura, evenienza non verificatasi nel caso di specie come pacificamente accertato nel corso dell'istruttoria.
L'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali e contro il predisponente, conduce dunque a ritenere che il danno da “bagnamento” o da “infiltrazioni di acqua” non coperto dalla garanzia “eventi atmosferici” sia altrimenti garantito, nella specie dalla copertura dei rischi da “acqua condotta” che pagina 7 di 9 prevede l'indennizzabilità dei danni alle cose per il solo fatto del “traboccamento” delle condotte e delle tubazioni dell'acqua piovana.
Si osserva, peraltro, che la liquidazione dell'indennizzo non viola il principio della domanda come pure sostenuto dalla convenuta, atteso che la società attrice ha richiamato nell'atto introduttivo le diverse garanzie facoltative pattuite con la compagnia assicurativa fra cui quella da “acqua condotta” ed ha fatto proprie le conclusioni della perizia contrattuale, specificatamente richiamate, in ordine alla copertura assicurativa dell'evento occorso.
Tanto considerato sull'an debeatur, per quanto già osservato ritiene questo giudice di doversi attenere alla stima dei danni di cui alla perizia contrattuale (stima effettuata su quanto ricadente nella partita
“contenuto”) riguardo alla liquidazione dell'indennizzo, atteso che essa vincola le parti compresa la parte attrice dissenziente. Rileva, peraltro, che l'attrice non ha neppure contestato in modo specifico la quantificazione dell'indennizzo operata in quella sede ed anzi ha allegato in giudizio le stesse voci di danno già indicate al terzo perito ed ha prodotto gli stessi documenti giustificativi delle spese già offerti in sede di perizia contrattuale.
Ne discende che la domanda può essere accolta nei limiti dell'indennizzo quantificato nel processo verbale conclusivo della perizia contrattuale, dunque per l'importo di euro 12.193,87 al netto della franchigia, oltre rivalutazione monetaria dal sinistro e fino al saldo ed interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla domanda giudiziale e fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando i valori minimi delle tariffe dello scaglione di riferimento (valore della causa da euro 5.201 ad euro 26.000, determinato in base al criterio del decisum ex art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 2014, cfr Cass. Sez. 3, ordinanza n. 9237 del 2022 e SS.UU., sentenza n. 19014 del 2007) tenuto conto dello svolgimento del giudizio e del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, rigettata ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 dell'indennizzo di euro 12.193,87, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo, nonché agli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata, dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
pagina 8 di 9 condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'attrice, che liquida in euro
545,00 per esborsi ed in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e
Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Gaetano ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Cosenza il 15 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4509 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, pendente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gaetano;
Parte_1
attrice E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Controparte_1
Feliciotti; convenuta avente ad oggetto: contratto di assicurazione conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in Parte_1
giudizio la deducendo di avere sottoscritto, in data 03.02.2016, la polizza Controparte_1
DINAMICA Plus Impresa n. 105270565 della durata di un anno. Il contratto di assicurazione aveva ad oggetto la copertura del rischio sul locale ubicato in Rende (CS) alla Via Roald Amundsen n. 65, e prevedeva alcune garanzie aggiuntive facoltative, fra le quali quelle che coprivano i danni causati da atti vandalici o dolosi, eventi socio politici, da fenomeno elettrico, da eventi atmosferici, da acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito dalla rete fognaria, nonché le perdite di introiti derivanti da forzata inattività.
Proseguiva la società attrice deducendo che tra la notte del 18 e 19 settembre 2016 il forte vento e la pioggia incessante avevano causato danni alla copertura dell'immobile provocando un riversamento delle acque all'interno del locale assicurato ed allagando i sottostanti ambienti (deposito e sala esposizione pagina 1 di 9 auto). Pertanto, in data 20.09.2016, aveva presentato all' titolare della polizza denuncia di sinistro, CP_2 per come previsto dall'art. 62 delle condizioni generali di assicurazione. Deduceva inoltre che, stante il disaccordo tra le parti nella procedura di valutazione del danno, esse avevano nominato un terzo perito, ai sensi dell'art 64 delle condizioni generali assicurative. Tuttavia al termine delle operazioni peritali, la aveva denegato il processo verbale peritale, confermando la non indennizzabilità Controparte_1
del sinistro stante la non operatività della polizza. La società attrice deduceva ancora di non aver potuto riparare integralmente i danni e di aver provveduto esclusivamente al ripristino dei luoghi, eseguendo le opere di salvataggio necessarie a consentire la ripresa e prosecuzione della propria attività commerciale.
Precisava che le acque si erano riversate nel locale danneggiando l'impianto elettrico e di climatizzazione del piano terra adibito ad esposizione autovetture, alcuni ricambi del tipo “Subaru” e “Audi”, alcuni sedili auto e Tute da racing, la pittura, un cambio Ssangyong, un tester Subaru e un tester la Tes_1
controsoffittatura e depositava il preventivo relativo alla riparazione degli impianti e della merce Subaru
(Doc. 3 e 4) e le fatture di acquisto della merce non riparabile (Doc.5, 6, 7, 8, 9).
Tanto premesso, la ha dedotto che, anche in virtù della perizia contrattuale, Parte_1 non residuerebbero dubbi sull'an debeatur dovendosi solo accertare il quantum debeatur ed ha spiegato le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, dichiarare la
[...]
tenuta ad indennizzare i danni subiti da parte attrice, meglio indicati in narrativa, Controparte_1
nella misura di euro 52.000,000 o quella maggiore o minore somma che riterrà dovuta;
2. Condannare, pertanto, la al pagamento della somma di euro 52.000,00= o quella Controparte_1
maggiore o minore che riterrà dovuta, con ogni conseguenziale statuizione di legge;
3. Con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi.”
Si è costituita tardivamente la società convenuta, contestando sia l'an che il quantum della domanda attrice, ribadendo che nessun indennizzo è dovuto a termini della polizza in quanto non sussistono i requisiti previsti dalle condizioni generali di assicurazione per la liquidazione del danno.
In particolare, la compagnia assicurativa ha dedotto che non ricorrono i presupposti per l'operatività della polizza ex art. 16 delle condizioni generali (copertura dei danni da “eventi atmosferici”) come rilevato dal perito assicurativo anche in sede di perizia collegiale né può ritenersi operativa la copertura dei danni da
“acqua condotta” ex art. 18, peraltro mai invocata dall'attrice e non oggetto della domanda giudiziale;
ha osservato, ancora, che la perizia contrattuale effettuata ex art. 64 delle condizioni generali di assicurazione con la nomina di un perito terzo oltre ai periti di parte può avere ad oggetto, a termini di polizza, esclusivamente la stima del danno con la conseguenza che essa non è vincolante fra le parti in ordine all'accertamento della operatività della polizza e dunque dell'an debeatur, non essendo stato peraltro il pagina 2 di 9 verbale conclusivo sottoscritto dal perito incaricato dalla compagnia assicurativa;
ha eccepito, infine, la mancanza di prova in ordine alla quantificazione dei danni atteso che l'attrice si è limitata a depositare preventivi e fatture, documenti di formazione unilaterale, ed avuto riguardo al fatto che la garanzia “eventi atmosferici” copre esclusivamente i danni relativi alla partita contenuto e non quelli al fabbricato;
in ogni caso, avendo la società contraente accettato la perizia contrattuale, non è accoglibile la domanda di liquidazione di un indennizzo in una misura maggiore di quella stimata dal collegio peritale.
Tanto premesso, la ha insistito per l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Accertata e dichiarata l'inoperatività della polizza per non essere i fatti/danni dedotti rientranti e coperti dalla relativa garanzia, rigettare integralmente le domande di , quale Parte_1
legale rappresentante pro tempore della in quanto pure sfornite di qualsiasi Parte_1 prova sia nell'an che nel quantum;
In stretto subordine, per l'ipotesi in cui fosse ritenuta l'operatività e copertura della polizza assicurativa di cui è causa, ridurre comunque l'eventuale condanna -salvo il limite massimo indicato ex adverso- in base a quanto riconosciuto in favore dell'attore nei limiti di indennizzo pure sottoscritti dal suo perito e in ogni caso detraendo lo scoperto del 10% previsto in polizza;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge”.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti e l'esame dei testi rispettivamente indicati, essa veniva trattenuta in decisione con termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica con ordinanza dell'8 febbraio 2025, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Motivi della decisione
La domanda è parzialmente fondata e deve esser accolta per quanto di ragione.
Ebbene, è incontestato fra le parti oltre che documentalmente provato che in data 3.2.2016
[...]
ha sottoscritto con il contratto di assicurazione denominato Parte_1 Controparte_1
“DinamicaPlus Impresa” della durata di 12 mesi. La polizza aveva ad oggetto la copertura del rischio sul locale sito in Rende in via Roald Amundsen, 65, sede dell'attività di impresa della società attrice. La copertura assicurativa era relativa, in via principale, ai danni da furto e da incendio di autoveicoli, ricambi ed accessori. Inoltre venivano pattuite anche una serie di garanzie facoltative, specificamente richiamate nel contratto prodotto agli atti, e segnatamente:
pagina 3 di 9 sub lett “A” Atti vandalici o dolosi – Eventi sociopolitici;
sub lett “B” Fenomeno Elettrico;
sub lett “C”
Eventi atmosferici;
sub lett “E” Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo e spese di ricerca e/o riparazione del guasto.
Del pari incontestato e documentato è che, in pendenza di rapporto e segnatamente in data 20.9.2016, la società assicurata ha denunciato all' titolare della polizza un sinistro occorso nella notte tra il 18 e CP_2
il 19 settembre dello stesso anno 2016, nella quale si dichiarava che un nubifragio aveva provocato una serie di danni ai locali assicurati di cui si chiedeva il ristoro. Successivamente, poiché le parti erano in disaccordo sulla valutazione del danno, era stato nominato un perito terzo, ing. , a costituire un Per_1
collegio peritale formato anche dai due tecnici di parte già nominati in precedenza, tanto in applicazione degli artt. 64 e 65 delle condizioni generali di polizza. Al termine dei sopralluoghi e delle operazioni peritali, il collegio ha redatto il processo verbale conclusivo in data 22.9.2017.
Si legge a pagg. 7 e 8 del citato verbale che: “…nel richiamare quanto espresso dal Collegio a pag. 3 del
2° verbale delle operazioni peritali del 17.7.2017, ossia che l'acqua piovana si infiltrava all'interno del fabbricato a seguito di traboccamento dei sistemi di deflusso delle acque piovane presenti in copertura, si conclude a maggioranza, dissenziente il perito della società di assicurazione, che il sinistro rientra nelle garanzie prestate in polizza e più precisamente nella garanzia Acqua Condotta-Traboccamento ex art. 18. Le CGA prevedono, inoltre, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari ad euro 150,00 con il limite del capitale assicurato. Considerato quanto sopra il
Collegio si determina a maggioranza, dissenziente il perito della società contraente che si riserva ogni più opportuna azione a tutela del proprio cliente, che il danno indennizzabile ammonta ad euro 12.193,87 al netto di franchigia”.
Tanto ricostruito, occorre premettere in diritto che la perizia contrattuale ha valore di accertamento tecnico, limitato alla quantificazione del danno ed alla determinazione dell'indennizzo dovuto. Essa non ha effetti giuridici vincolanti sulla risoluzione della controversia nel suo complesso, ma si limita a fornire una valutazione tecnica che le parti si sono impegnate ad accettare preventivamente. In linea generale, la perizia contrattuale è vincolante per le parti, salvo che venga impugnata per vizi del consenso (errore, violenza, dolo, incapacità) o contestata per violazione di patti contrattuali. Non è invece impugnabile o contestabile per meri errori di valutazione tecnica, a meno che questi non integrino gravi anomalie o violazioni del mandato. Ne consegue che, salvo che la perizia sia impugnata attraverso le tipiche azioni di annullamento o di risoluzione per inadempimento, essa è vincolante in un eventuale successivo giudizio quanto alle valutazioni tecniche che le parti si sono impegnate ad accettare ma - evidentemente - non pagina 4 di 9 vincola il giudice nella soluzione delle questioni tecnico-giuridiche rilevanti per la definizione della controversia.
Dalle osservazioni svolte, consegue che nel caso in esame la perizia contrattuale non vincola questo giudice nello stabilire l'operatività o meno della polizza e la copertura assicurativa per l'evento, non tanto perchè il collegio incaricato ex art. 64 C.G.A. doveva limitarsi alla stima dei danni senza indagarne le cause come sostenuto dalla convenuta (ex art. 65 delle C.G.A. i periti devono, fra l'altro, indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro) quanto perché la valutazione dirimente ai fini decisori sull'an debeatur dipende dalla soluzione di questioni tecnico-giuridiche ed in definitiva dalla interpretazione delle clausole contrattuali.
Ciò posto, la perizia contrattuale vincola però le parti nei suoi contenuti di accertamento tecnico ed in particolare quanto alla stima dei danni indennizzabili (cfr art. 65 delle C.G.A., a mente del quale la perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla;
tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia) non avendo l'attrice neppure dedotto che essa sia invalida per vizi del consenso o inficiata da gravi violazioni contrattuali.
Ebbene, dal complesso degli elementi emersi dall'istruttoria, ritiene questo giudice che debba ritenersi accertato che i danni verificatisi nei locali assicurati all'esito del nubifragio occorso nella notte fra il 18 ed il 19 settembre 2016 sono conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana all'interno del fabbricato dovute al traboccamento dei sistemi di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana.
Queste, come già osservato, sono le conclusioni riportate dal perito terzo nella perizia contrattuale (che, si ripete, vincola le parti anche dissenzienti quanto alle valutazioni tecniche in essa contenute) ma il dato è sostanzialmente confermato da tutta l'istruttoria svolta e neppure specificatamente contestato dalla compagnia assicurativa, che piuttosto dissente sulla interpretazione dell'art. 18 delle C.G.A..
Invero, il perito della compagnia assicurativa, ing. , escusso all'udienza del 2.5.24, ha Per_2 dichiarato di “aver riscontrato la presenza di infiltrazioni soltanto sulla parte perimetrale del fabbricato.
Aggiungo che per quanto ricordo in un momento successivo quando è stata disposta una perizia collegiale anche con la partecipazione di un perito terzo rispetto alle parti, abbiamo visionato il tetto con
l'ausilio di una piattaforma aerea, accertando che non vi erano brecce e lesioni. Non ricordo esattamente quando è stata fatta questa verifica del tetto, però posso attestare che dalla verificazione dell'evento non era stata fatta alcuna riparazione”.
Ancora, sul tema delle cause ultime delle infiltrazioni di acqua, l'altro perito della compagnia assicurativa,
, escusso come teste all'udienza dell'8.11.2022, ha evidenziato che “gli scoli dell'acqua Testimone_2
pagina 5 di 9 non erano occlusi ma sottodimensionati”; nel verbale del 27 dicembre 2016, peraltro sottoscritto da Pt_1
quale rappresentante della si è dato atto della mancanza di brecce e/o
[...] Parte_1 lesioni nel tetto e che “la maggior parte d'acqua si è inserita all'interno dei locali a causa della saturazione dei sistemi di deflusso e raccolta dell'acqua piovana…”. Anche la documentazione fotografica prodotta conferma l'assenza di lesioni al tetto e il teste , dipendente della Tes_3 [...]
ha dichiarato: “Preciso ancora che pur derivando visibilmente le acque ritrovate nei Parte_1
locali dalla parte superiore dei locali stessi, non posso riferire le modalità di infiltrazione di queste acque;
posso però riferire che nei giorni immediatamente successivi il sig. unitamente al perito Pt_1 dell'assicurazione, sig. si è recato mediante un cestello in prossimità della copertura dei locali”. Per_2
A conferma di ciò già nel verbale di sopralluogo del 27 settembre 2016 , a pochi giorni dall'evento lesivo, si legge che “il sistema verticale di deflusso della acque piovane a servizio del fabbricato non è stato in grado di far defluire i copiosi volumi d'acqua precipitata anche in considerazione dell'insufficienza numerica e geometrica della tubazioni discendenti per cui il livello dell'acqua accumulatosi sul manto di copertura è risultato superiore alle linee di compluvio, determinandone la tracimazione (…) Tutte le tracce di umidità sono risultate visibili, sin dal primo sopralluogo, lungo le proiezioni lineari delle travi di coperture oltre che lungo gli angoli ospitanti i pluviali discendenti (…)”.
Tanto premesso, ai fini della verifica della operatività della polizza nel caso di specie, va compiuta dunque l'interpretazione delle clausole contrattuali valutando poi se gli elementi della fattispecie concreta come accertati nel corso nel giudizio siano riconducibili ad una delle ipotesi di copertura del rischio specificamente contemplate nelle condizioni generali di assicurazione.
Ciò tenuto conto che nell'interpretazione del contratto assicurativo deve privilegiarsi la tutela dell'equilibrio contrattuale e la posizione del contraente più debole, dal che discende la regola sancita dall'art. 1370 c.c. della interpretazione contro il predisponente o contra stipulatorem (stando alla quale se una clausola predisposta unilateralmente ed inserita in condizioni generali di contratto è ambigua, il dubbio interpretativo va risolto a favore del contraente non predisponente, cioè generalmente l'assicurato).
Ebbene, ritiene questo giudice che i danni lamentati dall'assicurato siano coperti dalla garanzia facoltativa di cui all'art. 18 delle c.g.a. (garanzia per “Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo e spese di ricerca e/o riparazioni del guasto”), espressamente accettata dal contraente in fase di stipula della polizza. Segnatamente, la citata clausola contrattuale prevede al punto 4 che la compagnia assicurativa indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da “traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose medesime nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell'acqua piovana”. Di conseguenza appare evidente che i danni lamentati pagina 6 di 9 possano essere ricondotti alla suddetta previsione la quale specifica peraltro il ristoro delle spese sostenute
“per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato” con il solo linite dell'importo risarcibile di
€ 7.500,00 per sinistro e per anno assicurato.
Infatti, per quanto già osservato, i danni lamentati sono causalmente correlati al traboccamento del sistema di deflusso delle acque piovane, che ha cagionato infiltrazioni di acqua nei locali sottostanti destinati al deposito merce ed alla esposizione delle auto (restando indifferente accertare se la tracimazione dell'acqua accumulatasi sul manto di copertura sia correlata a sua volta all'insufficienza delle tubazioni discendenti).
La clausola contrattuale, infatti, prevede l'indennizzabilità dei danni da traboccamento dei sistemi di raccolta o deflusso dell'acqua piovana senza fare menzione della causa ultima del traboccamento (quale potrebbe essere, come verosimile nel caso di specie, il sottodimensionamento del sistema di deflusso delle acque). In altri termini, il danno è indennizzabile per il solo fatto del traboccamento, non rilevando l'eventuale imputabilità di esso all'assicurato per una deficienza originaria del sistema o, per esempio, per una cattiva manutenzione.
Diversamente, si ritiene che non operi in questo caso la garanzia facoltativa “C” relativa ad eventi atmosferici, non essendo stati riscontrati nè un evento atmosferico di violenza eccezionale né brecce o lesioni nel tetto (nel primo verbale di sopralluogo del 27.9.2016, infatti, si dà atto che per quanto riferito risulta che alcuni elementi del tetto si sono “sollevati” durante il nubifragio, circostanza confermata da sentito in qualità di testimone all'udienza del 19.10.2021). L'art. 16 delle C.G.A. relativo Testimone_4
alla copertura assicurativa per eventi atmosferici prevede infatti l'indennizzabilità dei danni materiali alle cose causati da “1) uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate e non, poste nelle vicinanze;
2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra”.
I danni da “bagnamento” sono dunque indennizzabili solo nell'ipotesi in cui l'evento atmosferico avverso abbia cagionato la rottura del tetto, o quantomeno abbia determinato brecce o lesioni nella copertura, evenienza non verificatasi nel caso di specie come pacificamente accertato nel corso dell'istruttoria.
L'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali e contro il predisponente, conduce dunque a ritenere che il danno da “bagnamento” o da “infiltrazioni di acqua” non coperto dalla garanzia “eventi atmosferici” sia altrimenti garantito, nella specie dalla copertura dei rischi da “acqua condotta” che pagina 7 di 9 prevede l'indennizzabilità dei danni alle cose per il solo fatto del “traboccamento” delle condotte e delle tubazioni dell'acqua piovana.
Si osserva, peraltro, che la liquidazione dell'indennizzo non viola il principio della domanda come pure sostenuto dalla convenuta, atteso che la società attrice ha richiamato nell'atto introduttivo le diverse garanzie facoltative pattuite con la compagnia assicurativa fra cui quella da “acqua condotta” ed ha fatto proprie le conclusioni della perizia contrattuale, specificatamente richiamate, in ordine alla copertura assicurativa dell'evento occorso.
Tanto considerato sull'an debeatur, per quanto già osservato ritiene questo giudice di doversi attenere alla stima dei danni di cui alla perizia contrattuale (stima effettuata su quanto ricadente nella partita
“contenuto”) riguardo alla liquidazione dell'indennizzo, atteso che essa vincola le parti compresa la parte attrice dissenziente. Rileva, peraltro, che l'attrice non ha neppure contestato in modo specifico la quantificazione dell'indennizzo operata in quella sede ed anzi ha allegato in giudizio le stesse voci di danno già indicate al terzo perito ed ha prodotto gli stessi documenti giustificativi delle spese già offerti in sede di perizia contrattuale.
Ne discende che la domanda può essere accolta nei limiti dell'indennizzo quantificato nel processo verbale conclusivo della perizia contrattuale, dunque per l'importo di euro 12.193,87 al netto della franchigia, oltre rivalutazione monetaria dal sinistro e fino al saldo ed interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dalla domanda giudiziale e fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando i valori minimi delle tariffe dello scaglione di riferimento (valore della causa da euro 5.201 ad euro 26.000, determinato in base al criterio del decisum ex art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 2014, cfr Cass. Sez. 3, ordinanza n. 9237 del 2022 e SS.UU., sentenza n. 19014 del 2007) tenuto conto dello svolgimento del giudizio e del suo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, rigettata ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1 dell'indennizzo di euro 12.193,87, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al saldo, nonché agli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata, dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo;
pagina 8 di 9 condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'attrice, che liquida in euro
545,00 per esborsi ed in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e
Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Gaetano ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Cosenza il 15 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Gallo
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