TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 16/06/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1826/2024 promossa da c.f. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Biella, via Lamarmora 14; con l'avv. Donatella Poggi, con domicilio in Biella, galleria Leonardo da
Vinci 2;
e da
, c.f. nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Biella, via Lamarmora 14: con l'avv. Luca Recami, con domicilio in Biella, via Lamarmora 21;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti: come da istanza congiunta per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Pollone (BI) in data 24.7.2021, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pollone al n. 1
Serie A Parte II.
Dall'unione non sono nati figli. Con ricorso congiunto depositato il 08/05/2024 le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione e successivamente il divorzio alle seguenti condizioni: “1) la casa coniugale di proprietà esclusiva della moglie resta alla stessa con tutti mobili di arredo da considerarsi di sua proprietà ad eccezione di quelli indicati al punto 2) di proprietà del marito che provvede a ritirarli contestualmente alla sottoscrizione del presente atto;
2) restano di proprietà del marito i seguenti mobili: ferro da stiro, asse da stiro, minipimer, barbecue, tre coltelli lunghi da carne, bistecchiera in ghisa, pentola a vapore, cassa soundbar, roomba aspirapolvere, dyson aspirapolvere, bollittore acqua, proiettore, due vasi tondi in ceramica per piante, set bicchieri Martini. 3) i coniugi rinunciano reciprocamente
a qualsiasi contributo per il mantenimento;
4) la sig.ra si obbliga a versare in Parte_2 un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l'importo di €. 27.000,00
(ventisettemila) in favore del sig. a tacitazione di qualsiasi credito dallo stesso Parte_1 vantato per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale e l'acquisto dei mobili di arredo della stessa, già dedotte le ragioni di credito vantate della moglie a qualsiasi titolo, come meglio precisato nella scrittura di transazione sottoscritta dalle parti contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, cui si fa espresso richiamo;
5) le spese del presente giudizio di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono interamente compensate tra le parti.”
Con sentenza parziale del 31/07/2024 il Tribunale di Biella hanno pronunciato la separazione e hanno recepito le condizioni suindicate.
Con decreto su istanza congiunta del 08/05/2025 il Tribunale di Biella correggeva un errore materiale contenuto nella predetta sentenza.
Con istanza congiunta del 02/04/2025 le parti hanno chiesto di pronunciare al divorzio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza dell'11 giugno 2025 le parti rinunciavano all'appello della sentenza corretta e si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 31 luglio 2024, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio. Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1826 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Pollone (BI) in data 24.7.2021, trascritto nei Registri
[...] Parte_2 dello stato civile del Comune di Pollone al n. 1 Serie A Parte II.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pollone, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 11/06/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1826/2024 promossa da c.f. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Biella, via Lamarmora 14; con l'avv. Donatella Poggi, con domicilio in Biella, galleria Leonardo da
Vinci 2;
e da
, c.f. nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Biella, via Lamarmora 14: con l'avv. Luca Recami, con domicilio in Biella, via Lamarmora 21;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti: come da istanza congiunta per il Pubblico Ministero: -
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Pollone (BI) in data 24.7.2021, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pollone al n. 1
Serie A Parte II.
Dall'unione non sono nati figli. Con ricorso congiunto depositato il 08/05/2024 le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione e successivamente il divorzio alle seguenti condizioni: “1) la casa coniugale di proprietà esclusiva della moglie resta alla stessa con tutti mobili di arredo da considerarsi di sua proprietà ad eccezione di quelli indicati al punto 2) di proprietà del marito che provvede a ritirarli contestualmente alla sottoscrizione del presente atto;
2) restano di proprietà del marito i seguenti mobili: ferro da stiro, asse da stiro, minipimer, barbecue, tre coltelli lunghi da carne, bistecchiera in ghisa, pentola a vapore, cassa soundbar, roomba aspirapolvere, dyson aspirapolvere, bollittore acqua, proiettore, due vasi tondi in ceramica per piante, set bicchieri Martini. 3) i coniugi rinunciano reciprocamente
a qualsiasi contributo per il mantenimento;
4) la sig.ra si obbliga a versare in Parte_2 un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l'importo di €. 27.000,00
(ventisettemila) in favore del sig. a tacitazione di qualsiasi credito dallo stesso Parte_1 vantato per la ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale e l'acquisto dei mobili di arredo della stessa, già dedotte le ragioni di credito vantate della moglie a qualsiasi titolo, come meglio precisato nella scrittura di transazione sottoscritta dalle parti contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, cui si fa espresso richiamo;
5) le spese del presente giudizio di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono interamente compensate tra le parti.”
Con sentenza parziale del 31/07/2024 il Tribunale di Biella hanno pronunciato la separazione e hanno recepito le condizioni suindicate.
Con decreto su istanza congiunta del 08/05/2025 il Tribunale di Biella correggeva un errore materiale contenuto nella predetta sentenza.
Con istanza congiunta del 02/04/2025 le parti hanno chiesto di pronunciare al divorzio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza dell'11 giugno 2025 le parti rinunciavano all'appello della sentenza corretta e si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 31 luglio 2024, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio. Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative e possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1826 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Pollone (BI) in data 24.7.2021, trascritto nei Registri
[...] Parte_2 dello stato civile del Comune di Pollone al n. 1 Serie A Parte II.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pollone, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 11/06/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore