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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/11/2025, n. 8755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8755 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6050/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6050/2022 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3 Pt_4 Parte_1
Parte_5 ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
RZ CH
Oggi 17 novembre 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. LOMBARDI LO Parte_1 Per 'avv. LOMBARDI LO Parte_2 Per 'avv. LOMBARDI LO Parte_5
Per l'avv. LORO MARCO MARIO ET e Controparte_1 l'avv. FANTINI ELISABETTA ( ) viale san Gimignano 38 20146 ; C.F._1 CP_1
Per l'avv. MERCADANTE MAURO e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Controparte_2 Susanna Capria
. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6050/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI LO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 18 20122 presso il difensore avv. CP_1 LOMBARDI LO C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI LO Parte_2 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 18 20122 presso il difensore avv. CP_1 LOMBARDI LO (C.F. , con il patrocinio Parte_5 C.F._3 dell'avv. LOMBARDI LO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 18 20122
presso il difensore avv. LOMBARDI LO CP_1
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 LORO MARCO MARIO ET e dell'avv. FANTINI ELISABETTA ( ) C.F._1 viale san Gimignano 38 20146 ; , elettivamente domiciliato in VIALE SAN GIMIGNANO, CP_1 38 20146 presso il difensore avv. LORO MARCO MARIO ET CP_1
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MERCADANTE MAURO e Controparte_2 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 16 20122 presso il difensore avv. CP_1 MERCADANTE MAURO RZ CH
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori (quali comproprietari di una unità immobiliare sita nel MI , e, per quanto riguarda la quale Controparte_1 CP_1 Parte_1
pagina 2 di 7 comodatario della stessa) convenivano in giudizio il predetto per sentirlo condannare al CP_1 risarcimento dei danni patiti all'immobile causati dalla mancata manutenzione dell'impianto fognario
CP_3
Riferiscono gli attori, infatti, che in data 14 maggio 2020, 24 luglio 2020 e 28 agosto 2020, in occasione di copiose precipitazioni, la loro unità immobiliare è stata colpita da allagamenti causati dai rigurgiti della fogna condominiale, che ha causato disservizi e danni e precisamente: gravi danni da bagnamento al locale ed al mobilio ed anche alla documentazione cartacea detenuta all'interno dell'immobile e relativa ai condominii di cui la è amministratrice. Parte_1
La incaricava una società dello sgombero e della pulizia dei locali, nonché della Parte_1 fornitura di sedie rovinatesi a seguito degli allagamenti e, per tali attività, sosteneva costi per complessivi € 1.306,50.
Inoltre la si rivolgeva all'avv. Paola Minerva per la redazione ed il deposito alla Procura Parte_1 di della denuncia di smarrimento dei documenti contabili e per tale attività sosteneva costi per € CP_1
1.050,57.
I signori invece, incaricavano un'impresa per un preventivo per il ripristino dei locali che Parte_1 veniva indicato in € 5.800,00 oltre I.v.a.
Si costituiva in giudizio il (che nelle more aveva denunciato il sinistro alla compagnia CP_1 assicurativa) chiamando in causa contestando le domande attoree ed eccependo Controparte_2 una carenza di legittimazione attiva e passiva.
All'udienza del 6 giugno 2022 le parti davano atto che il procedimento di mediazione si era concluso negativamente ed il MI insisteva per l'estensione del contraddittorio nei confronti di CP_2
e, pertanto, il Giudice ne autorizzava la chiamata in causa.
All'udienza del 30 novembre 2022 veniva dichiarata la contumacia della compagnia assicurativa ed il
Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Nelle more del giudizio si costituiva associandosi a quanto eccepito dal Controparte_2
e contestando l'operatività della garanzia assicurativa. CP_1
All'udienza del 3 maggio 2023 gli attori insistevano per l'ammissione delle prove e il CP_1 convenuto si opponeva.
Sciolta la riserva, il Giudice ammetteva la prova per testi riservandosi all'esito la decisione sulla richiesta di C.T.U.
Escussi i testi - che confermavano l'allagamento dei locali e la presenza di umidità e danni a intonaco, porte e zoccolini e faldoni -, dato atto del decesso del signor che non necessitava Persona_1
pagina 3 di 7 dell'interruzione del giudizio essendo già costituiti gli eredi (i figli e , il Giudice Pt_2 Parte_5 ammetteva la richiesta C.T.U. nominando l'arch. . Persona_2
All'udienza dell'11 ottobre 2024 il C.T.U. prestava il giuramento di rito e veniva formulato il seguente quesito: “Accerti il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro eventuali consulenti, effettuati gli opportuni sopralluoghi, esperito ogni opportuno accertamento, tentata la conciliazione della lite - quali siano le possibili cause dell'evento dedotto in atto di citazione e se lo scarico fognario presenti criticità; - se i danni lamentati da parte attrice siano CP_3 compatibili con una fuoriuscita di acque nere;
- quale sia l'entità dei danni subiti dall'immobile ed
l'ammontare dei danni in relazione ai beni danneggiati;
- la congruità dei costi delle riparazioni effettuate per il ripristino dei locali (in particolare, la congruità degli importi di cui alle fatture n.
140/2021 e n. 175/2021 con riferimento ai lavori ed alle forniture ivi indicate); …”.
Depositata dopo qualche richiesta di rinvio la C.T.U., le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione al 19 dicembre 2025 (poi anticipata al 17 novembre 2025) assegnando alle parti termine sino al 5 novembre 2025 per il deposito di brevi note conclusive.
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva perché gli attori hanno provato di essere i proprietari dell'immobile (i documenti prodotti indicano sia i soggetti, sia le quote, sia la natura del diritto, sia gli atti notarili) e di averlo comodato alla la circostanza è Parte_1 stata confermata dalla C.T.U. a pag. 21-22 del proprio elaborato e, infine, il non ha mai CP_1 specificatamente precisato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto della domanda per carenza di legittimazione.
Per quanto riguarda la legittimazione passiva del la stessa è stata confermata dalla C.T.U. CP_1
Ciò premesso, ritiene codesto Tribunale che la domanda attorea debba essere accolta.
La C.T.U. ha difatti confermato quanto affermato dai testi escussi, ovvero che sono state rilevate manifestazioni di macchie e muffe affioranti localizzate alla base di alcune pareti verticali, scatole di cartone ammuffite e danneggiamenti alle porte dei servizi igienici caratterizzate sa segni di deterioramento con rigonfiamenti nella parte a contatto del pavimento riconducibili a prolungata esposizione d'acqua.
Con riferimento alle cause dell'evento la C.T.U. ha affermato che l'impianto fognario non presenta particolari problematiche strutturali ma la tubazione è molto lunga e quindi il flusso dei liquami potrebbe essere insufficiente per spostare tutti i materiali organici sino all'allaccio comunale. Per tale pagina 4 di 7 motivo consiglia una manutenzione periodica del sistema per evitare, come è successo nel caso in esame, rigurgiti verso gli appartamenti dei piani inferiori.
La C.T.U. ha confermato che il convenuto non ha effettuato la manutenzione ordinaria CP_1
(“l'impianto di fognatura non è stato soggetto ad una manutenzione periodica, circostanza confermata dal fatto che l'amministrazione condominiale ha inviato il contratto di manutenzione ordinaria dell'impianto stipulato con la ditta soltanto in data 20.03.2025”); non solo, la Parte_6
C.T.U. ha anche stabilito che “… la crisi del sistema è avvenuta per una concausa tra le caratteristiche sistema fognario esistente (del tipo misto, datato e articolato su più edifici) e gli eventi piovosi eccezionali” che non più tanto eccezionali sono stati qualificati dalla stessa C.T.U. avendo la stessa affermato che “Negli ultimi anni invece si è assistito ad un cambiamento del clima tale per cui sono sempre più frequenti eventi piovosi di grande intensità e breve durata”.
In definitiva può dirsi che la causa dei danni è da rinvenire nel malfunzionamento dell'impianto fognario e nella mancata manutenzione dello stesso.
È stato quindi provato dagli attori il nesso causale tra l'evento e il danno e, pertanto, pacifica risulta la responsabilità del convenuto che non ha adeguatamente mantenuto l'impianto fognario CP_1
CP_3
La mancata manutenzione dell'impianto fognario ha causato gli allagamenti ed i conseguenti danni denunciati dagli attori che andranno rimborsati agli stessi dal momento che sussiste in capo al un obbligo di custodia e manutenzione delle parti comuni. CP_1
È noto difatti che il è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché i beni non CP_1 rechino pregiudizio ad alcuno e risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni da questi cagionati ad un condomino o ad un terzo.
Attesi gli accertati danni alla proprietà attorea, è chiaro che il convenuto sia rimasto inerte CP_1 in ordine a tale obbligo di custodia non ponendo in essere tutte quelle operazioni necessarie per la conservazione di una parte comune.
Continua poi il consulente confermando che i danni lamentati dagli attori sono compatibili con fuoriuscita di acqua nere: si legge a pag. 32 dell'elaborato “si ritiene plausibile che in occasione di un evento eccezionale si sia potuta verificare una fuoriuscita di liquami dai sanitari a causa di malfunzionamento dell'impianto fognario che ha provocato i danneggiamenti lamentati”, escludendo che l'allagamento della unità immobiliare possa essere stato causato da acqua piovana proveniente dall'esterno del e i danni causati da umidità da risalita. CP_1
Per quanto concerne gli importi richiesti da parte attrice gli stessi devono ritenersi congrui, così come affermato dalla C.T.U. a pag. 17 e 35 del proprio elaborato (l'importo preventivato dalla ditta pagina 5 di 7 interpellata dall'Attore risulta in linea con la stima redatta dalla scrivente attraverso il computo metrico estimativo delle opere).
Lo stesso dicasi per gli importi di cui alle fatture n. 140/2021 e n. 175/2021 ritenuti congrui dalla
C.T.U. (pag. 36 e 37 della perizia).
La domanda, quindi, risulta non solo fondata ma anche congrua.
Ritiene inoltre codesto Tribunale di non considerate quella parte della consulenza tecnica ove il C.T.U. ha svolto valutazioni di merito non di sua competenza in merito alla questione delle valvole di non ritorno posizionate dagli attori dal momento che esula dal quesito posto dal Giudice.
Non si rinviene infine, dalle risultanze della C.T.U., un concorso causale del Comune di Milano.
Passando alla domanda di manleva formulata dal non è oggetto di contestazione che lo CP_1 stesso abbia stipulato con la polizza n. 761735006 e la stessa deve ritenersi fondata e la Controparte_2 compagnia di assicurazione deve essere condannata a tenere indenne il di quanto CP_1 quest'ultimo dovrà corrispondere agli attori a titolo di capitale, spese ed interessi, tenuto conto dei i limiti del massimale e di eventuali franchigie (€ 150,00), scoperti e/o esclusioni contrattualmente previsti, come da condizioni generali e particolari di polizza.
In conclusione, il MI deve essere condannato al pagamento, in favore dei signori
[...]
e in proprio e nella loro qualità di eredi del sig. Parte_2 Parte_5 [...]
dell'importo di € 5.800,00 oltre Iva ed in favore della dell'importo di € Per_1 Parte_1
2.357,07 oltre interessi come da domanda.
In accoglimento della domanda di manleva, deve essere condannata a tenere Controparte_2 indenne il delle somme che quest'ultima dovrà corrispondere agli Controparte_1 attori a titolo di capitale, interessi e spese, con detrazione delle franchigie contrattuali.
Le spese del rapporto processuale tra parte attorea e parte convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del DM 147/2022 con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (valore fino a € 26.000,00).
Parimenti, le spese del rapporto processuale tra parte convenuta e terza chiamata seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del DM 147/2022 con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (valore fino a € 26.000,00).
Le spese della C.T.U. seguono anch'esse il principio della soccombenza e sono poste definitivamente a carico della terza chiamata.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice dichiara il Controparte_1 tenuto al risarcimento nei confronti della in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, dell'importo di € 2.357,07 oltre interessi come da domanda;
2) in accoglimento della domanda di parte attrice condanna il Controparte_4 persona dell'amministratore pro tempore, al rimborso nei confronti dei signori e Parte_2 [...]
in proprio e quali eredi del sig. in via tra loro solidale, Parte_5 Persona_1 dell'importo di € 5.800,00 oltre Iva;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere indenne il Controparte_2
delle somme che quest'ultimo dovrà corrispondere agli attori a Controparte_1 titolo di capitale, interessi e spese, con detrazione delle eventuali franchigie contrattuali;
4) pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U.; Controparte_2
5) condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in € 286,58 per spese esenti e €
5.077,00 per compensi professionali (di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, €
1.680,00 per fase istruttoria, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre 15% spese generali, c.p.a. e i.v.a. se e in quanto dovuta;
6) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite in favore del che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali (di cui CP_1
€ 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre 15% spese generali, c.p.a. e i.v.a. se e in quanto dovuta;
7) sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 17 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Paola Barbara Folci
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6050/2022 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3 Pt_4 Parte_1
Parte_5 ATTORI e
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
RZ CH
Oggi 17 novembre 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. LOMBARDI LO Parte_1 Per 'avv. LOMBARDI LO Parte_2 Per 'avv. LOMBARDI LO Parte_5
Per l'avv. LORO MARCO MARIO ET e Controparte_1 l'avv. FANTINI ELISABETTA ( ) viale san Gimignano 38 20146 ; C.F._1 CP_1
Per l'avv. MERCADANTE MAURO e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Controparte_2 Susanna Capria
. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6050/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI LO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 18 20122 presso il difensore avv. CP_1 LOMBARDI LO C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI LO Parte_2 C.F._2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 18 20122 presso il difensore avv. CP_1 LOMBARDI LO (C.F. , con il patrocinio Parte_5 C.F._3 dell'avv. LOMBARDI LO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 18 20122
presso il difensore avv. LOMBARDI LO CP_1
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 LORO MARCO MARIO ET e dell'avv. FANTINI ELISABETTA ( ) C.F._1 viale san Gimignano 38 20146 ; , elettivamente domiciliato in VIALE SAN GIMIGNANO, CP_1 38 20146 presso il difensore avv. LORO MARCO MARIO ET CP_1
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MERCADANTE MAURO e Controparte_2 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 16 20122 presso il difensore avv. CP_1 MERCADANTE MAURO RZ CH
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori (quali comproprietari di una unità immobiliare sita nel MI , e, per quanto riguarda la quale Controparte_1 CP_1 Parte_1
pagina 2 di 7 comodatario della stessa) convenivano in giudizio il predetto per sentirlo condannare al CP_1 risarcimento dei danni patiti all'immobile causati dalla mancata manutenzione dell'impianto fognario
CP_3
Riferiscono gli attori, infatti, che in data 14 maggio 2020, 24 luglio 2020 e 28 agosto 2020, in occasione di copiose precipitazioni, la loro unità immobiliare è stata colpita da allagamenti causati dai rigurgiti della fogna condominiale, che ha causato disservizi e danni e precisamente: gravi danni da bagnamento al locale ed al mobilio ed anche alla documentazione cartacea detenuta all'interno dell'immobile e relativa ai condominii di cui la è amministratrice. Parte_1
La incaricava una società dello sgombero e della pulizia dei locali, nonché della Parte_1 fornitura di sedie rovinatesi a seguito degli allagamenti e, per tali attività, sosteneva costi per complessivi € 1.306,50.
Inoltre la si rivolgeva all'avv. Paola Minerva per la redazione ed il deposito alla Procura Parte_1 di della denuncia di smarrimento dei documenti contabili e per tale attività sosteneva costi per € CP_1
1.050,57.
I signori invece, incaricavano un'impresa per un preventivo per il ripristino dei locali che Parte_1 veniva indicato in € 5.800,00 oltre I.v.a.
Si costituiva in giudizio il (che nelle more aveva denunciato il sinistro alla compagnia CP_1 assicurativa) chiamando in causa contestando le domande attoree ed eccependo Controparte_2 una carenza di legittimazione attiva e passiva.
All'udienza del 6 giugno 2022 le parti davano atto che il procedimento di mediazione si era concluso negativamente ed il MI insisteva per l'estensione del contraddittorio nei confronti di CP_2
e, pertanto, il Giudice ne autorizzava la chiamata in causa.
All'udienza del 30 novembre 2022 veniva dichiarata la contumacia della compagnia assicurativa ed il
Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Nelle more del giudizio si costituiva associandosi a quanto eccepito dal Controparte_2
e contestando l'operatività della garanzia assicurativa. CP_1
All'udienza del 3 maggio 2023 gli attori insistevano per l'ammissione delle prove e il CP_1 convenuto si opponeva.
Sciolta la riserva, il Giudice ammetteva la prova per testi riservandosi all'esito la decisione sulla richiesta di C.T.U.
Escussi i testi - che confermavano l'allagamento dei locali e la presenza di umidità e danni a intonaco, porte e zoccolini e faldoni -, dato atto del decesso del signor che non necessitava Persona_1
pagina 3 di 7 dell'interruzione del giudizio essendo già costituiti gli eredi (i figli e , il Giudice Pt_2 Parte_5 ammetteva la richiesta C.T.U. nominando l'arch. . Persona_2
All'udienza dell'11 ottobre 2024 il C.T.U. prestava il giuramento di rito e veniva formulato il seguente quesito: “Accerti il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro eventuali consulenti, effettuati gli opportuni sopralluoghi, esperito ogni opportuno accertamento, tentata la conciliazione della lite - quali siano le possibili cause dell'evento dedotto in atto di citazione e se lo scarico fognario presenti criticità; - se i danni lamentati da parte attrice siano CP_3 compatibili con una fuoriuscita di acque nere;
- quale sia l'entità dei danni subiti dall'immobile ed
l'ammontare dei danni in relazione ai beni danneggiati;
- la congruità dei costi delle riparazioni effettuate per il ripristino dei locali (in particolare, la congruità degli importi di cui alle fatture n.
140/2021 e n. 175/2021 con riferimento ai lavori ed alle forniture ivi indicate); …”.
Depositata dopo qualche richiesta di rinvio la C.T.U., le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione al 19 dicembre 2025 (poi anticipata al 17 novembre 2025) assegnando alle parti termine sino al 5 novembre 2025 per il deposito di brevi note conclusive.
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva perché gli attori hanno provato di essere i proprietari dell'immobile (i documenti prodotti indicano sia i soggetti, sia le quote, sia la natura del diritto, sia gli atti notarili) e di averlo comodato alla la circostanza è Parte_1 stata confermata dalla C.T.U. a pag. 21-22 del proprio elaborato e, infine, il non ha mai CP_1 specificatamente precisato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto della domanda per carenza di legittimazione.
Per quanto riguarda la legittimazione passiva del la stessa è stata confermata dalla C.T.U. CP_1
Ciò premesso, ritiene codesto Tribunale che la domanda attorea debba essere accolta.
La C.T.U. ha difatti confermato quanto affermato dai testi escussi, ovvero che sono state rilevate manifestazioni di macchie e muffe affioranti localizzate alla base di alcune pareti verticali, scatole di cartone ammuffite e danneggiamenti alle porte dei servizi igienici caratterizzate sa segni di deterioramento con rigonfiamenti nella parte a contatto del pavimento riconducibili a prolungata esposizione d'acqua.
Con riferimento alle cause dell'evento la C.T.U. ha affermato che l'impianto fognario non presenta particolari problematiche strutturali ma la tubazione è molto lunga e quindi il flusso dei liquami potrebbe essere insufficiente per spostare tutti i materiali organici sino all'allaccio comunale. Per tale pagina 4 di 7 motivo consiglia una manutenzione periodica del sistema per evitare, come è successo nel caso in esame, rigurgiti verso gli appartamenti dei piani inferiori.
La C.T.U. ha confermato che il convenuto non ha effettuato la manutenzione ordinaria CP_1
(“l'impianto di fognatura non è stato soggetto ad una manutenzione periodica, circostanza confermata dal fatto che l'amministrazione condominiale ha inviato il contratto di manutenzione ordinaria dell'impianto stipulato con la ditta soltanto in data 20.03.2025”); non solo, la Parte_6
C.T.U. ha anche stabilito che “… la crisi del sistema è avvenuta per una concausa tra le caratteristiche sistema fognario esistente (del tipo misto, datato e articolato su più edifici) e gli eventi piovosi eccezionali” che non più tanto eccezionali sono stati qualificati dalla stessa C.T.U. avendo la stessa affermato che “Negli ultimi anni invece si è assistito ad un cambiamento del clima tale per cui sono sempre più frequenti eventi piovosi di grande intensità e breve durata”.
In definitiva può dirsi che la causa dei danni è da rinvenire nel malfunzionamento dell'impianto fognario e nella mancata manutenzione dello stesso.
È stato quindi provato dagli attori il nesso causale tra l'evento e il danno e, pertanto, pacifica risulta la responsabilità del convenuto che non ha adeguatamente mantenuto l'impianto fognario CP_1
CP_3
La mancata manutenzione dell'impianto fognario ha causato gli allagamenti ed i conseguenti danni denunciati dagli attori che andranno rimborsati agli stessi dal momento che sussiste in capo al un obbligo di custodia e manutenzione delle parti comuni. CP_1
È noto difatti che il è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché i beni non CP_1 rechino pregiudizio ad alcuno e risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni da questi cagionati ad un condomino o ad un terzo.
Attesi gli accertati danni alla proprietà attorea, è chiaro che il convenuto sia rimasto inerte CP_1 in ordine a tale obbligo di custodia non ponendo in essere tutte quelle operazioni necessarie per la conservazione di una parte comune.
Continua poi il consulente confermando che i danni lamentati dagli attori sono compatibili con fuoriuscita di acqua nere: si legge a pag. 32 dell'elaborato “si ritiene plausibile che in occasione di un evento eccezionale si sia potuta verificare una fuoriuscita di liquami dai sanitari a causa di malfunzionamento dell'impianto fognario che ha provocato i danneggiamenti lamentati”, escludendo che l'allagamento della unità immobiliare possa essere stato causato da acqua piovana proveniente dall'esterno del e i danni causati da umidità da risalita. CP_1
Per quanto concerne gli importi richiesti da parte attrice gli stessi devono ritenersi congrui, così come affermato dalla C.T.U. a pag. 17 e 35 del proprio elaborato (l'importo preventivato dalla ditta pagina 5 di 7 interpellata dall'Attore risulta in linea con la stima redatta dalla scrivente attraverso il computo metrico estimativo delle opere).
Lo stesso dicasi per gli importi di cui alle fatture n. 140/2021 e n. 175/2021 ritenuti congrui dalla
C.T.U. (pag. 36 e 37 della perizia).
La domanda, quindi, risulta non solo fondata ma anche congrua.
Ritiene inoltre codesto Tribunale di non considerate quella parte della consulenza tecnica ove il C.T.U. ha svolto valutazioni di merito non di sua competenza in merito alla questione delle valvole di non ritorno posizionate dagli attori dal momento che esula dal quesito posto dal Giudice.
Non si rinviene infine, dalle risultanze della C.T.U., un concorso causale del Comune di Milano.
Passando alla domanda di manleva formulata dal non è oggetto di contestazione che lo CP_1 stesso abbia stipulato con la polizza n. 761735006 e la stessa deve ritenersi fondata e la Controparte_2 compagnia di assicurazione deve essere condannata a tenere indenne il di quanto CP_1 quest'ultimo dovrà corrispondere agli attori a titolo di capitale, spese ed interessi, tenuto conto dei i limiti del massimale e di eventuali franchigie (€ 150,00), scoperti e/o esclusioni contrattualmente previsti, come da condizioni generali e particolari di polizza.
In conclusione, il MI deve essere condannato al pagamento, in favore dei signori
[...]
e in proprio e nella loro qualità di eredi del sig. Parte_2 Parte_5 [...]
dell'importo di € 5.800,00 oltre Iva ed in favore della dell'importo di € Per_1 Parte_1
2.357,07 oltre interessi come da domanda.
In accoglimento della domanda di manleva, deve essere condannata a tenere Controparte_2 indenne il delle somme che quest'ultima dovrà corrispondere agli Controparte_1 attori a titolo di capitale, interessi e spese, con detrazione delle franchigie contrattuali.
Le spese del rapporto processuale tra parte attorea e parte convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del DM 147/2022 con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (valore fino a € 26.000,00).
Parimenti, le spese del rapporto processuale tra parte convenuta e terza chiamata seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del DM 147/2022 con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (valore fino a € 26.000,00).
Le spese della C.T.U. seguono anch'esse il principio della soccombenza e sono poste definitivamente a carico della terza chiamata.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) in accoglimento della domanda di parte attrice dichiara il Controparte_1 tenuto al risarcimento nei confronti della in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, dell'importo di € 2.357,07 oltre interessi come da domanda;
2) in accoglimento della domanda di parte attrice condanna il Controparte_4 persona dell'amministratore pro tempore, al rimborso nei confronti dei signori e Parte_2 [...]
in proprio e quali eredi del sig. in via tra loro solidale, Parte_5 Persona_1 dell'importo di € 5.800,00 oltre Iva;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere indenne il Controparte_2
delle somme che quest'ultimo dovrà corrispondere agli attori a Controparte_1 titolo di capitale, interessi e spese, con detrazione delle eventuali franchigie contrattuali;
4) pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U.; Controparte_2
5) condanna il , in persona dell'amministratore pro tempore, alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore degli attori che si liquidano in € 286,58 per spese esenti e €
5.077,00 per compensi professionali (di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, €
1.680,00 per fase istruttoria, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre 15% spese generali, c.p.a. e i.v.a. se e in quanto dovuta;
6) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite in favore del che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali (di cui CP_1
€ 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre 15% spese generali, c.p.a. e i.v.a. se e in quanto dovuta;
7) sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 17 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Paola Barbara Folci
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