TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3448/2022
Il giorno 17/04/2025, nella causa iscritta al n RG 3448 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3448/2022 promossa da:
, VIA E. BERLINGUER 19/29 ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Banco di Santo Spirito
n° 3, con l'avv. CLEMENTI GIORGIO , dal quale rappresentato e difeso C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA G. MAZZINI 27 00100 ROMA con l'avv. CACIONI
ROBERTO dal quale rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._2
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il in ha proposto opposizione al Parte_2 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 893/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 31.8.2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 6.359,76, oltre interessi Controparte_1
2 di 5 e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo della manutenzione ordinaria dell'impianto di sollevamento condominiale.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito preliminarmente l'inefficacia del decreto ingiuntivo per omessa notifica nel termine di cui all'art. 644 c.p.c. della copia del decreto estratta dal fascicolo telematico, in quanto la copia notificata non reca gli estremi della firma digitale, né il numero del decreto stesso;
sempre in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito in via monitoria, per essere competente il Tribunale di Roma in base alla clausola n. 9 del contratto;
nel merito, ha dedotto l'inopponibilità al del contratto posto a Parte_1 fondamento della pretesa, in quanto stipulato dall'amministratore in difetto di una specifica autorizzazione preventiva da parte dell'assemblea condominiale e in conflitto di interessi;
ha inoltre contestato l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture azionate;
infine, ha chiesto la chiamata in causa dell'amministratore avverso il quale ha svolto domanda di manleva in via Controparte_2 subordinata.
Si è costituita la contestando puntualmente le avverse eccezioni e Controparte_1 deduzioni;
in particolare, quanto al merito, ha sostenuto che il contratto di manutenzione degli ascensori rientra nella previsione di cui all'art. 1130 n. 3 c.c., con conseguente legittimazione dell'amministratore alla stipula senza preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale;
inoltre, ha dedotto che il contratto di manutenzione di cui si tratta è stato accettato in sede assembleare il
19.12.2018.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è fondata. va anzitutto premesso che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Nel caso di specie, vertendosi in tema di obbligazioni contrattuali (pagamento del corrispettivo per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore condominiale),
3 di 5 spetta al creditore-odierno opposto la prova del titolo della pretesa, costituito dal contratto, e dall'adempimento della prestazione.
A tal fine non possono ritenersi sufficienti le fatture commerciali emesse dallo stesso convenuto-opposto, in base al consolidato principio secondo cui “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. civ. n. 5915 del 11/03/2011).
La ha posto a fondamento del ricorso monitorio la scrittura privata Controparte_1 denominata “contratto di manutenzione con assistenza per impianti di sollevamento” della durata di anni cinque, privo di data (doc. 2 del fascicolo monitorio), la cui opponibilità al è stata Parte_1 contestata.
In ogni caso, va rilevato che il ha svolto specifiche contestazioni in ordine alla Parte_1 esecuzione della prestazione indicata in ciascuna fattura azionata, a fronte delle quali la
[...] non ha fornito alcuna prova. Invero, come detto, sarebbe stato onere della società Controparte_1 convenuta-opposta dimostrare di aver eseguito gli interventi di manutenzione ordinaria, così da maturare il credito preteso, ciò che invece non è stato fatto.
A tal fine, non possono ritenersi sufficienti gli atti di messa in mora apparentemente inviati al
, in quanto la circostanza che il pagamento sia stato richiesto in via stragiudiziale senza Parte_1 contestazioni costituisce al più un mero indizio della esatta esecuzione della prestazione, che di per sé considerato non integra la prova presuntiva, in mancanza di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.
L'opposizione deve quindi trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 893/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 31.8.2022, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
4 di 5 - condanna la società convenuta-opposta al pagamento in favore del opponente Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 3.532,50, di cui € 3.387,00 per compensi ed € 145,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
5 di 5