Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14084/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. CASAGLI MARGHERITA e con gli avv. e Pt_1
contro
:
con l'avv. ODELLO FEDERICA e gli avv. BILLE' SANTINA Controparte_1
( VIA CARLO PRINA 22 20900 MONZA;
e C.F._1
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo in materia di versamento del trattamento di fine servizio.
Il Giudice rilevato che l ha proposto un ricorso ex articolo 645 cpc, rappresentando che Pt_1
gli ha notificato, in data 28.10.24, insieme all'atto di precetto, il decreto Controparte_1
Ingiuntivo n. 2509/24 (RG 12233/24), datato 24.10.24 e depositato il 25.10.24, emesso dal Tribunale di Milano, ingiungendogli di pagare la somma di € 45.092,58, oltre interessi ex art 1284, primo comma, cc, maturati dalla singola scadenza al saldo effettivo, oltre spese di lite, liquidate in € 1.305,00 per compensi di avvocato, oltre accessori e contributo unificato se versato. In particolare, è stato illustrato che nel ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo esponeva: Controparte_1
o di essere cessata dal servizio al 31.03.22 per raggiunti limiti di età;
o di aver chiesto l'immediata liquidazione del TFS in unica soluzione;
Pt_
o di essersi vista corrispondere dall in data 24.05.24 la somma netta di E. 45.923,65 e in data 12.07.24 la somma netta di E. 42.232.65;
o di essere creditrice della somma netta di E. 32.245,65;
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, esponendo come vi sarebbero state le ragioni del credito;
Controparte_1 che, in particolare, la mancata erogazione dell'intero TFS in tempi ragionevoli sarebbe illegittima alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023 che avrebbe dichiarato l'incostituzionalità del differimento e della rateizzazione della corresponsione dei trattamenti di fine servizio che, effettivamente, dispone l'art 12, comma 7, lett. c) del DL 31.05.10 n. 78 che per il trattamento di fine servizio vi è il versamento
“c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a
50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo”.
che, dunque, poiché il trattamento di fine servizio di superava Controparte_1
i 100.000 €, ai sensi di tale previsione, doveva essere versato in tre rate, l'ultima delle quali con scadenza ad aprile del 2025, ossia in un momento in cui all'atto del deposito, in data
25.10.24, del ricorso per decreto ingiuntivo, era ancora inesigibile; che, ad ogni modo, a fronte della prossimità della data della terza rata rispetto alla durata del processo, i difensori di parte opposta hanno rinunciato a contendere circa la legittimità costituzionale dell'art 12, comma 7, lett. c) del DL 31.05.10 n. 78, insistendo solo per gli interessi dovuti per il pagamento tardivo della seconda rata e chiedendo per il resto la cessazione della materia del contendere (cfr. il verbale); che, d'altronde, risulta certamente pagata con eccessiva dilazione la seconda rata corrisposta dall'ente con il mandato del 5.07.24, con 72 giorni di ritardo (cfr. il verbale), cosicché solo per la maggior somma tra la rivalutazione e interessi (cfr., ad es., Cass.
Sentenza n. 4366 del 23/02/2009) rispetto a tale tardivo versamento (pari ad euro 208,27: cfr. il verbale) può essere confermato il credito della lavoratrice, dovendosi nel resto revocare il decreto ingiuntivo opposto, prendendo atto della cessazione della materia del contendere;
che, in tal senso, occorre provvedere nel dispositivo;
che, quanto alle spese di lite, occorre procedere alla loro compensazione, considerato come vi fossero somme dovute dall' all'atto del deposito del ricorso, ma Pt_1 altre fossero ancora inesigibili per le motivazioni esposte e considerata la condotta processuale di entrambe le parti che hanno determinato la soluzione di cui al dispositivo con reciproca collaborazione;
P.Q.M.
revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l a versare a Pt_1 CP_1
la maggior somma tra rivalutazione e interessi per i 72 giorni di ritardo nel
[...]
pagina 2 di 3 versamento della seconda rata del trattamento di fine servizio in data 5 luglio 2024, per l'importo ad euro 208,27; compensa le spese di lite.
Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice dott. N. Di Leo
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