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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
R.G. 425/2024
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Magistrati:
- Dott. ssa Patrizia Morabito Presidente
- Dott. Natalino Sapone Consigliere
- Dott. Alessandro Liprino Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di reclamo a liquidazione giudiziale iscritta al n. 425/2024 R.G., vertente tra nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, personalmente nonché quale socio superstite della società C.F._1
Pubbliwilly di IC e UG TI S.n.c., in Reggio Calabria, Corso Garibaldi,
n. 466, P.I. , elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla Via Trieste, P.IVA_1
n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Basile (fax 0965.1875404 – pec:
– C.F. ), Email_1 C.F._2
- Reclamante – contro
Liquidazione Giudiziale della Controparte_1
CF con sede in Reggio Calabria
[...] P.IVA_1
Corso Garibaldi 625; nonché del – C.F. Controparte_2
, in persona del suo curatore C.F._1 Controparte_3
, nata a [...] il [...] c.f.: , elettivamente
[...] C.F._3 domiciliata in Reggio Calabria via Magna Grecia n 1/G presso lo studio dell'avv. Adriana
Siclari ( ), pec: - fax C.F._4 Email_2
0965.891904,
- Reclamata – C.F. e P. VA , con sede legale in Napoli (NA) alla Via Controparte_4 P.IVA_2
Castromediano n.
5 -80142 e sede amministrativa/operativa in Nola (NA) alla Via P.IVA_ Boscofangone Zona ASI snc , in persona del suo amm.re unico e legale rapp.te p.t., sig. rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca De Controparte_5
Lorenzo del Foro di Nola, C.F. - elettivamente domiciliata C.F._5
presso il suo studio sito in San Giuseppe VE (NA) alla Via Pianillo Traversa Cupa
n. 12-80047, fax 081.827.33.56, pec: Email_3
- Reclamata –
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Reggio di Calabria, n.
11/2024, pubblicata il 28/06/2024, nel procedimento n. 54/2023 R.G., con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della PU di
IC e UG TI S.N.C. nonché del suo socio sig. Parte_1
u ricorso presentato dalla
[...] Controparte_4
Data comunicazione al P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria in data
1.8.2024.
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
- Con ricorso iscritto il 13.12.2023, la ha chiesto al Tribunale di Controparte_4
Reggio Calabria, ex art. 38 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale della
PU di IC e UG TI S.N.C. nonché del suo socio sig.
(così instaurando il proc. n. 54/2023 R.G.). Parte_1
- Con comparsa depositata il 12.2.2024 la PU di IC e UG
TI S.N.C., in persona del suo socio superstite sig. si è Parte_1
costituita rappresentando la perdurante inattività della società, asseritamente cessata con pag. 2/11 comunicazione unica alla CCIA Registro delle imprese di Reggio Calabria in data
28.05.2014 e chiedendo un breve differimento dell'udienza al fine di reperire e produrre eventuale documentazione:
- Con Sentenza n. 11/2024, pubblicata il 28/06/2024, il Tribunale di Reggio di Calabria ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della PU di IC e UG TI S.N.C. nonché del suo socio sig. Parte_1 su ricorso presentato dalla assumendo le relative
[...] Controparte_4
statuizioni.
- Con ricorso iscritto il 29.7.2024, ha proposto reclamo ex art. 51 Parte_1
CCII, avverso detta sentenza, adducendo i motivi che saranno di seguito meglio indicati e ne ha chiesto la totale riforma, con declaratoria di non ammissibilità della procedura di liquidazione giudiziale, sia per la Pubbliwilly di IC e UG TI S.n.c., sia per il socio superstite con vittoria di spese e competenza di Parte_1
giudizio da distrarsi ai sensi della legge professionale.
- La , in persona del Curatore, si è costituita nel presente Controparte_6
giudizio di impugnazione, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
17.10.2024, alla quale si rimanda, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze in favore della curatela, ammessa la patrocino a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 T.U. spese di giustizia.
- la , in persona del suo legale rappresentante p.t., si costituita nel presente CP_4
giudizio di impugnazione, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
17.10.2024, alla quale si rimanda, chiedendo il rigetto del reclamo, con ogni conseguente provvedimento e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
- Tutte le parti hanno depositato note scritte, rassegnando le rispettive conclusioni, alle quali si rimanda.
- La causa è stata quindi assunta in decisione e viene decisa con la presente sentenza.
§
II. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito spiegate.
II.1) Con l'atto di reclamo, TI UG ha premesso di avere dedotto, nel giudizio di primo grado, le seguenti circostanze:
- che già il proprio fratello TI IC, deceduto in Reggio Calabria il
20.12.2017, amministratore e legale rappresentante della Pubbliwilly Snc, aveva pag. 3/11 dichiarato la cessazione dell'impresa con comunicazione unica alla CCIAA Registro
Imprese di Reggio Calabria in data 28.05.2014;
- che dal 20.12.2017, data della morte del socio amministratore TI IC, la s.n.c. non fu più tale, non essendo più stata costituita la pluralità dei soci, anche a fronte del fatto che ben tre anni prima del decesso la stessa società aveva cessato ogni attività;
- che, alla data di apertura della liquidazione giudiziale, pertanto, la Pubbliwilly Snc di
IC e UG TI, estintasi nel 2017 per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei sei mesi successivi la morte del socio, non operava già da circa
10 anni;
- che tutti gli eredi del compianto TI IC, avevano da tempo rinunciato all'eredità, con atti regolarmente pubblicati dall'Agenzia delle Entrate e mai opposti e/o revocati.
Ciò nonostante, ad avviso del reclamante, il Tribunale avrebbe omesso un attento vaglio a delle condizioni di cui all'art. 33 C.C.I. emettendo una sentenza ingiusta.
Ha quindi specificato i motivi di doglianza, rilevando che la società di persone, che ha un regime giuridico radicalmente differente dalle società di capitali, è stata dichiarata formalmente cessata con comunicazione unica al Registro Imprese il 27.05.2014 indirizzata anche agli enti preposti quali l'Agenzia delle Entrate e la SUAP.
Ha poi ribadito che dopo il decesso TI IC, amministratore e socio della
Pubbliwilly S.n.c., avvenuto in data 20.12.2017, non fu più costituita la pluralità dei soci.
Ha altresì rilevato che lo stato di insolvenza era da tempo ben noto al creditore procedente, come evincibile dal decreto ingiuntivo azionato, emesso dal Tribunale di
Napoli nel 2017.
Tenuto conto di tali circostanze, ad avviso del reclamante, applicando correttamente l'art. 33 C.C.I. commi 1 e 3, il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare alcuna liquidazione giudiziale e, in ogni caso, non avrebbe dovuto non estendere la liquidazione giudiziale al socio superstite, non avendo quest'ultimo mai svolto attività di impresa, almeno dal 2014
e soprattutto dopo la morte del fratello avvenuta nel 2017.
§
II.2) La Curatela si è costituita nel presente grado di giudizio rilevando il carattere ingannevole della ricostruzione di fatto e l'erroneità della ricostruzione prospettate dal reclamante.
pag. 4/11 In primo luogo, la Curatela ha controdedotto che il reclamante ha documentato la presunta comunicazione di cessazione dell'attività di impresa allegando una
“dichiarazione_cessazione_impresa” datata 27 maggio 2014 a firma del sig. IC
TI. Ha quindi osservato che, ad onta di tale affermazione, la documentazione versata in atti è relativa alla cessazione dell'attività in alcune unità locali della società, sicché non corrisponderebbe al vero che l'impresa sarebbe cessata nel 2014.
Con riferimento al profilo della mancata ricostituzione della pluralità di soci in seguito al decesso del signor TI IC, la Curatela ha evidenziato l'erroneità della ricostruzione giuridica compiuta da controparte evidenziando che il verificarsi di una causa di scioglimento della società non comporta l'estinzione dell'ente, bensì
l'instaurazione del procedimento di liquidazione, al cui esito potrà seguire l'estinzione
(citando Cass. n. 16288/2009); ha poi fornito ulteriori riferimenti giurisprudenziali secondo cui “La mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, pur provocando una causa di scioglimento, non determina di per sé l'estinzione della società di persone che, quindi, continua ad esistere.” (richiamando Cass. 3 gennaio 2023 n. 74;
Cass. n. 27189 del 22/12/2014; Cass. 14/01/2016, n. 501).
Ha poi rilevato che, una volta decorso il termine semestrale previsto nell'art. 2272, n. 4,
c.c., il socio superstite, si trova di fronte alle seguenti alternative: - procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese previa liquidazione dei creditori;
- o, qualora il socio intenda proseguire l'attività d'impresa conservando la continuità dei rapporti giuridici facenti capo alla società rimasta unipersonale, procedere alla trasformazione in un altro tipo di ente per il quale è ammessa la partecipazione di un solo soggetto. In mancanza, si verifica l'esistenza di fatto di una società unipersonale a tempo indeterminato, essendo la giurisprudenza univoca nell'affermare che, se la società di persone non viene ricostituita nel termine di sei mesi, ciò non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all'ente, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto (richiamado Cass. 3269.2003).
Per mero scrupolo difensivo, la Curatela ha poi rappresentato che, anche a voler accedere alla erronea tesi di controparte, secondo cui la società Pubbliwilly, a seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci, sarebbe divenuta una impresa individuale
(pur senza, formalizzare tale trasformazione), a nulla rileverebbero le circostanze rappresentate e non documentate dal reclamante, secondo cui il sig. UG TI non avrebbe più svolto alcuna attività commerciale a far data dal 2014, in quanto "Il
pag. 5/11 termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 L. fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività" (citando Cass. 21/04/2016, n. 8092, Conf.
Cass. 17/07/2012, n. 12214; Cass. 21/11/2011, n. 24431).
Ha infine rilevato che il codice della crisi al comma 3 dell'art 33 (conformemente a quanto disposto dall'art. 10 LF) riserva solo al creditore e al pubblico ministero la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività in caso di impresa e richiamato l'art. 2291 del codice civile statuisce che nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali essendo la responsabilità strettamente legata alla qualità di socio e del tutto disancorata dalla qualità di amministratore.
§
II.3) La , con comparsa di costituzione nel presente grado, ha rilevato quanto CP_4
segue.
Con riferimento alla presunta cessazione di fatto dell'attività nell'anno 2014, è provato documentalmente, né tantomeno risulta contestato ex adverso, che la PU di
IC e UG TI S.N.C. non è stata mai cancellata dal Registro delle
Imprese (v. Visura camerale, All.2). Secondo quanto evidenziato dalla reclamata, dal documento versato in atti dal reclamante, ove effettivamente esistente non essendo stato prodotto il relativo file eml, non risulta la cessazione dell'attività di impresa, ma l'intervenuto affitto di ramo d'azienda del 15/05/2014, che non riguardava però le altre sedi dell'impresa, tant'è che alla pagina 5 della visura camerale si legge ad esempio che la PU S.N.C. ha anche una terza sede operativa sita in Reggio Calabria alla
Via Modena San Sperato 28/B per la quale nessuna cessazione di attività era stata mai comunicata (v. All.2). Peraltro, la tesi del reclamante sarebbe sconfessata anche dal verbale di pignoramento mobiliare eseguito in data 12 agosto 2022 presso la sede legale di Corso Garibaldi 625, in Reggio Calabria, allorquando il sig. TI UG della
Pubbliwilly dichiarava all'Ufficiale Giudiziario testualmente che “Il deposito dove ho tutta la merce, trovasi in via Modena S. Sperato. Qui, nel punto vendita, c'è pochissima merce” (v. all.3).
pag. 6/11 Avuto riguardo alle conseguenze della morte del socio della S.N.C., anche la C.S. il verificarsi di una causa di scioglimento della società non comporta l'estinzione dell'ente, bensì l'instaurazione del procedimento di liquidazione, al cui esito potrà seguire l'estinzione (Cass. n. 16288/2009). Di regola, si procederà alla nomina di uno o più liquidatori con il compito di definire i rapporti giuridici con i terzi e assegnare l'eventuale residuo attivo al socio superstite, tuttavia, al venir meno della pluralità dei soci può far seguito anche la prosecuzione dell'attività in capo al socio cosiddetto superstite, come avvenuto nel caso di specie. Può dunque accadere che la società continui a tempo indeterminato con unico socio, proprio perché l'unipersonalità della compagine sociale è causa di scioglimento della società ma non della sua estinzione (Cass. Sent. n. 27189 del
2014; Cass., Sez. 2, Ordin. n. 24400 del 2018). Quest'ultima si verifica soltanto in seguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese (con efficacia dichiarativa.
Cass., Ordin. n. 24746 del 2018; Cass. Ordin. n. 32304 del 2019).
Sullo stato di insolvenza della debitrice, la stessa ha osservato che la CP_4
PU S.N.C. non ha dimostrato né ha contestato di essere un'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I. e che la mancanza delle scritture contabili, a differenza di quanto affermato dalla reclamante, oltre a non poter essere considerata elemento di prova di cessazione dell'attività, depone piuttosto contro il deducente. Ha quindi osservato che, nella specie, risultano superati anche i limiti di cui all'art. 49
C.C.I.I. poiché dall'istruttoria è emerso che i debiti scaduti e non pagati sono risultati superiori alla soglia degli € 30.000, essendo il solo credito della ricorrente pari a complessivi € 35.876,19, oltre ad un consistente ammontare di debiti fiscali e verso l' . CP_7
§
II.4) Passati in rassegna i motivi di reclamo e le controdeduzioni delle parti reclamate, giova precisare che la sentenza la sentenza di primo grado ha correttamente rilevato che la società debitrice si è costituita in giudizio non contestando né l'insolvenza né le soglie dimensionali, ma esclusivamente il seguente duplice profilo dell'insussistenza delle condizioni per dichiarare la liquidazione giudiziale per cessazione dell'impresa da oltre
10 anni nonché per morte del socio illimitatamente responsabile da oltre un anno. Ha quindi affermato che entrambi gli aspetti evidenziati risultano infondati. Quanto al primo, ha osservato che l'art. 33 CCI precisa che: “La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata
pag. 7/11 anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese”. La norma è dunque chiara nel sancire la totale irrilevanza della cessazione di fatto dell'impresa. Quanto al secondo profilo, ha osservato che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato con gli eredi, che effettivamente il socio illimitatamente responsabile nonché legale rappresentante IC TI è deceduto nel 2017 e che tuttavia, in tali ipotesi, pur essendo la dichiarazione di liquidazione giudiziale preclusa per quest'ultimo, ciò non intacca il procedimento per la liquidazione giudiziale a carico della società (si v. sul punto Tribunale di Udine, 14 gennaio pag. 2 di 5 2011: Nell'ipotesi in cui sussistano i presupposti per la dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice, ma il socio accomandatario sia deceduto oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento, va dichiarato il fallimento della sola società).
§
II.5) La motivazione della sentenza reclamata, corretta ed esaustiva, è immune dalle censure prospettate dal reclamante e contestate in termini pertinenti e convincenti da entrambe le parti reclamate, le cui rispettive controdeduzioni meritano di essere condivise.
II.5.1) In via preliminare, deve essere ribadito che il reclamante non ha contestato né
l'insolvenza né le soglie dimensionali, ma esclusivamente l'insussistenza di ulteriori condizioni per dichiarare la liquidazione giudiziale, eccependo la cessazione dell'impresa da oltre 10 anni nonché la morte del socio illimitatamente responsabile da oltre un anno.
In primo luogo, deve essere respinto il rilievo del reclamante secondo cui l'attività di impresa sarebbe cessata nell'anno 2014, a seguito della comunicazione unica alla CCIAA
Registro Imprese di Reggio Calabria in data 28.05.2014. Invero, come dedotto anche dalle parti reclamate, tale affermazione risulta erronea e fuorviante, posto che nel relativo documento versato in atti dalla stessa parte odierna reclamante (e pertanto comunque idoneo a provare circostanze a questa sfavorevoli a prescindere dalla mancata produzione del relativo file eml dedotta dalla si legge testualmente: “… con la CP_4
presente comunico la cessata attività commerciale dei sottoelencati esercizi avvenuta per affitto d'azienda in data 15/05/2014. - Via Corso Garibaldi n. 625 Autorizzazione n. 6702 del 04/02/1992 - Via Corso Garibaldi, n. 466 – Dia del 30/04/2001”. Il fatto che la cessazione dell'attività commerciale oggetto di comunicazione riguardasse le due unità locali ivi indicate e non l'intera azienda (della quale si era ceduto soltanto un ramo) trova pag. 8/11 riscontro anche nella visura rilasciata dalla CCIA di Reggio Calabria, al cui punto 7 è indicata un'ulteriore unità locale sita in Reggio Calabria, via Modena San Sperato n. 28 e dalla circostanza, evidenziata dalla stessa che il medesimo TI CP_4
UG, odierno reclamante, nel citato verbale di pignoramento mobiliare eseguito in data 12 agosto 2022 presso la sede legale di Corso Garibaldi 625, in Reggio Calabria, allorquando il sig. TI UG della Pubbliwilly, dichiarava all'Ufficiale
Giudiziario testualmente che “Il deposito dove ho tutta la merce, trovasi in via Modena S.
Sperato. Qui, nel punto vendita, c'è pochissima merce”.
II.5.2) Parimenti infondate sono le doglianze del reclamante in merito alla mancata ricostituzione della pluralità di soci a seguito del decesso di TI IC, avvenuto il
20.12.2017, e dalla quale avrebbero dovuto trarsi le opportune conseguenze in tema di cessazione dell'impresa. Anche su questo punto, invece, meritano di essere condivise le controdeduzioni delle parti reclamate, dovendosi convenire che, in tema di società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione. (Cass. n. 27189 del 22/12/2014; Cass. 14/01/2016, n.
501) e che, in mancanza, si verifica l'esistenza di fatto di una società unipersonale a tempo indeterminato, essendo la giurisprudenza univoca nell'affermare che, se la società di persone non viene ricostituita nel termine di sei mesi, ciò non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all'ente, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto (così Cass. Sez. 3, Sent. n. 3269 del 05/03/2003, Rv.
560887 - 01).
Coerentemente, ne deriva che lo scioglimento di società in nome collettivo non comporta né l'estinzione della società stessa, la quale continua ad esistere, sia pure sostituendo lo scopo liquidatorio a quello lucrativo, né lo scioglimento del rapporto sociale inerente i singoli soci, i quali restano, pertanto, illimitatamente responsabili sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, decorrendo da tale momento il termine di un anno ex art. 10 legge fall. per la dichiarazione di fallimento in estensione dei medesimi soci, al pari della società. (Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 18964 del 08/08/2013, Rv. 627399 - 01).
Analogamente, il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci
(nella specie, una società in nome collettivo) e la mancata ricostituzione della pluralità
pag. 9/11 della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c., non già la sua estinzione, con conseguente possibilità della stessa di essere sottoposta a fallimento entro l'anno dall'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 10 l.fall. (Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 501 del
14/01/2016, Rv.638270 - 01).
A tale ultimo riguardo, poi, è dirimente osservare che, come del resto rilevato nella sentenza reclamata, il dato normativo dell'art. 33 C.C.I., nel prevedere testualmente che
“Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese”, sancisce la totale irrilevanza della cessazione di fatto dell'impresa.
Sarebbe stato, peraltro, onere del socio superstite, odierno reclamante, procedere alla liquidazione e all'estinzione della società di cui trattasi, non potendo egli giovarsi della possibilità di provare aliunde l'effettiva cessazione dell'attività, posto che l'art. 33 comma 3 C.C.I. consente tale facoltà solo al creditore procedente e al pubblico ministero, come da consolidata giurisprudenza secondo cui "Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 L. fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività" (Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 8092 del 21/04/2016, Rv. 639316 – 01; conf. Sez.
6 - 1, Ord. n. 4409 del 07/03/2016, Rv. 638879 - 01).
§
III. La regolamentazione delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente grado di giudizio, stante la conferma della sentenza di primo grado, seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico di parte reclamante. Visto
l'art. 4, comma 10 sexies del D.M. 55/2014, alla liquidazione si procede sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 12 allegata al predetto D.M. relativa ai giudizi innanzi alla
Corte d'appello, scaglione da € 52.001 a € 260.000, facendo riferimento alla misura minima prevista dagli stessi parametri, stante il limitato numero e la modesta complessità delle questioni trattate e non essendosi proceduto ad istruzione in appello, come segue: fase di studio della controversia €1.029,00; fase introduttiva € 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 1.523,00; fase decisionale, € 1.735,00; per un compenso tabellare pari ad
€ 4.996,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore di ciascuna delle parti reclamate e da distrarsi, per quanto di spettanza, in favore dello Stato
pag. 10/11 per la Liquidazione giudiziale, ammessa al patrocinio ai sensi dell''art. 144 D.P.R. n.
115/2002, e in favore del procuratore anticipatario per la , ai sensi dell'art. 93 CP_4
c.p.c.
IV.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater,
T.U.S.G.
V.- Visto, infine, l'art. 51, comma XII, C.C.I.I., occorre altresì mandare alla Cancelleria per gli adempimenti (di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul reclamo come in epigrafe proposto, così provvede:
1) RIGETTA il reclamo e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA il reclamante alle refusione delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore di ciascuna delle parti reclamate e da distrarsi in favore dello Stato per la Liquidazione giudiziale e in favore del procuratore anticipatario per la CP_4
3) DÀ ATTO della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002;
4) DISPONE, ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza venga notificata alle parti, a cura della Cancelleria e in via telematica;
5) DISPONE, sempre ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza venga pubblicata e iscritta nel Registro delle Imprese territorialmente competente.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 31.1.2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
R.G. 425/2024
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Magistrati:
- Dott. ssa Patrizia Morabito Presidente
- Dott. Natalino Sapone Consigliere
- Dott. Alessandro Liprino Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di reclamo a liquidazione giudiziale iscritta al n. 425/2024 R.G., vertente tra nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, personalmente nonché quale socio superstite della società C.F._1
Pubbliwilly di IC e UG TI S.n.c., in Reggio Calabria, Corso Garibaldi,
n. 466, P.I. , elettivamente domiciliati in Reggio Calabria alla Via Trieste, P.IVA_1
n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Basile (fax 0965.1875404 – pec:
– C.F. ), Email_1 C.F._2
- Reclamante – contro
Liquidazione Giudiziale della Controparte_1
CF con sede in Reggio Calabria
[...] P.IVA_1
Corso Garibaldi 625; nonché del – C.F. Controparte_2
, in persona del suo curatore C.F._1 Controparte_3
, nata a [...] il [...] c.f.: , elettivamente
[...] C.F._3 domiciliata in Reggio Calabria via Magna Grecia n 1/G presso lo studio dell'avv. Adriana
Siclari ( ), pec: - fax C.F._4 Email_2
0965.891904,
- Reclamata – C.F. e P. VA , con sede legale in Napoli (NA) alla Via Controparte_4 P.IVA_2
Castromediano n.
5 -80142 e sede amministrativa/operativa in Nola (NA) alla Via P.IVA_ Boscofangone Zona ASI snc , in persona del suo amm.re unico e legale rapp.te p.t., sig. rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca De Controparte_5
Lorenzo del Foro di Nola, C.F. - elettivamente domiciliata C.F._5
presso il suo studio sito in San Giuseppe VE (NA) alla Via Pianillo Traversa Cupa
n. 12-80047, fax 081.827.33.56, pec: Email_3
- Reclamata –
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Reggio di Calabria, n.
11/2024, pubblicata il 28/06/2024, nel procedimento n. 54/2023 R.G., con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della PU di
IC e UG TI S.N.C. nonché del suo socio sig. Parte_1
u ricorso presentato dalla
[...] Controparte_4
Data comunicazione al P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria in data
1.8.2024.
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
- Con ricorso iscritto il 13.12.2023, la ha chiesto al Tribunale di Controparte_4
Reggio Calabria, ex art. 38 CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale della
PU di IC e UG TI S.N.C. nonché del suo socio sig.
(così instaurando il proc. n. 54/2023 R.G.). Parte_1
- Con comparsa depositata il 12.2.2024 la PU di IC e UG
TI S.N.C., in persona del suo socio superstite sig. si è Parte_1
costituita rappresentando la perdurante inattività della società, asseritamente cessata con pag. 2/11 comunicazione unica alla CCIA Registro delle imprese di Reggio Calabria in data
28.05.2014 e chiedendo un breve differimento dell'udienza al fine di reperire e produrre eventuale documentazione:
- Con Sentenza n. 11/2024, pubblicata il 28/06/2024, il Tribunale di Reggio di Calabria ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della PU di IC e UG TI S.N.C. nonché del suo socio sig. Parte_1 su ricorso presentato dalla assumendo le relative
[...] Controparte_4
statuizioni.
- Con ricorso iscritto il 29.7.2024, ha proposto reclamo ex art. 51 Parte_1
CCII, avverso detta sentenza, adducendo i motivi che saranno di seguito meglio indicati e ne ha chiesto la totale riforma, con declaratoria di non ammissibilità della procedura di liquidazione giudiziale, sia per la Pubbliwilly di IC e UG TI S.n.c., sia per il socio superstite con vittoria di spese e competenza di Parte_1
giudizio da distrarsi ai sensi della legge professionale.
- La , in persona del Curatore, si è costituita nel presente Controparte_6
giudizio di impugnazione, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
17.10.2024, alla quale si rimanda, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze in favore della curatela, ammessa la patrocino a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 T.U. spese di giustizia.
- la , in persona del suo legale rappresentante p.t., si costituita nel presente CP_4
giudizio di impugnazione, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
17.10.2024, alla quale si rimanda, chiedendo il rigetto del reclamo, con ogni conseguente provvedimento e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
- Tutte le parti hanno depositato note scritte, rassegnando le rispettive conclusioni, alle quali si rimanda.
- La causa è stata quindi assunta in decisione e viene decisa con la presente sentenza.
§
II. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di seguito spiegate.
II.1) Con l'atto di reclamo, TI UG ha premesso di avere dedotto, nel giudizio di primo grado, le seguenti circostanze:
- che già il proprio fratello TI IC, deceduto in Reggio Calabria il
20.12.2017, amministratore e legale rappresentante della Pubbliwilly Snc, aveva pag. 3/11 dichiarato la cessazione dell'impresa con comunicazione unica alla CCIAA Registro
Imprese di Reggio Calabria in data 28.05.2014;
- che dal 20.12.2017, data della morte del socio amministratore TI IC, la s.n.c. non fu più tale, non essendo più stata costituita la pluralità dei soci, anche a fronte del fatto che ben tre anni prima del decesso la stessa società aveva cessato ogni attività;
- che, alla data di apertura della liquidazione giudiziale, pertanto, la Pubbliwilly Snc di
IC e UG TI, estintasi nel 2017 per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei sei mesi successivi la morte del socio, non operava già da circa
10 anni;
- che tutti gli eredi del compianto TI IC, avevano da tempo rinunciato all'eredità, con atti regolarmente pubblicati dall'Agenzia delle Entrate e mai opposti e/o revocati.
Ciò nonostante, ad avviso del reclamante, il Tribunale avrebbe omesso un attento vaglio a delle condizioni di cui all'art. 33 C.C.I. emettendo una sentenza ingiusta.
Ha quindi specificato i motivi di doglianza, rilevando che la società di persone, che ha un regime giuridico radicalmente differente dalle società di capitali, è stata dichiarata formalmente cessata con comunicazione unica al Registro Imprese il 27.05.2014 indirizzata anche agli enti preposti quali l'Agenzia delle Entrate e la SUAP.
Ha poi ribadito che dopo il decesso TI IC, amministratore e socio della
Pubbliwilly S.n.c., avvenuto in data 20.12.2017, non fu più costituita la pluralità dei soci.
Ha altresì rilevato che lo stato di insolvenza era da tempo ben noto al creditore procedente, come evincibile dal decreto ingiuntivo azionato, emesso dal Tribunale di
Napoli nel 2017.
Tenuto conto di tali circostanze, ad avviso del reclamante, applicando correttamente l'art. 33 C.C.I. commi 1 e 3, il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare alcuna liquidazione giudiziale e, in ogni caso, non avrebbe dovuto non estendere la liquidazione giudiziale al socio superstite, non avendo quest'ultimo mai svolto attività di impresa, almeno dal 2014
e soprattutto dopo la morte del fratello avvenuta nel 2017.
§
II.2) La Curatela si è costituita nel presente grado di giudizio rilevando il carattere ingannevole della ricostruzione di fatto e l'erroneità della ricostruzione prospettate dal reclamante.
pag. 4/11 In primo luogo, la Curatela ha controdedotto che il reclamante ha documentato la presunta comunicazione di cessazione dell'attività di impresa allegando una
“dichiarazione_cessazione_impresa” datata 27 maggio 2014 a firma del sig. IC
TI. Ha quindi osservato che, ad onta di tale affermazione, la documentazione versata in atti è relativa alla cessazione dell'attività in alcune unità locali della società, sicché non corrisponderebbe al vero che l'impresa sarebbe cessata nel 2014.
Con riferimento al profilo della mancata ricostituzione della pluralità di soci in seguito al decesso del signor TI IC, la Curatela ha evidenziato l'erroneità della ricostruzione giuridica compiuta da controparte evidenziando che il verificarsi di una causa di scioglimento della società non comporta l'estinzione dell'ente, bensì
l'instaurazione del procedimento di liquidazione, al cui esito potrà seguire l'estinzione
(citando Cass. n. 16288/2009); ha poi fornito ulteriori riferimenti giurisprudenziali secondo cui “La mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, pur provocando una causa di scioglimento, non determina di per sé l'estinzione della società di persone che, quindi, continua ad esistere.” (richiamando Cass. 3 gennaio 2023 n. 74;
Cass. n. 27189 del 22/12/2014; Cass. 14/01/2016, n. 501).
Ha poi rilevato che, una volta decorso il termine semestrale previsto nell'art. 2272, n. 4,
c.c., il socio superstite, si trova di fronte alle seguenti alternative: - procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese previa liquidazione dei creditori;
- o, qualora il socio intenda proseguire l'attività d'impresa conservando la continuità dei rapporti giuridici facenti capo alla società rimasta unipersonale, procedere alla trasformazione in un altro tipo di ente per il quale è ammessa la partecipazione di un solo soggetto. In mancanza, si verifica l'esistenza di fatto di una società unipersonale a tempo indeterminato, essendo la giurisprudenza univoca nell'affermare che, se la società di persone non viene ricostituita nel termine di sei mesi, ciò non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all'ente, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto (richiamado Cass. 3269.2003).
Per mero scrupolo difensivo, la Curatela ha poi rappresentato che, anche a voler accedere alla erronea tesi di controparte, secondo cui la società Pubbliwilly, a seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci, sarebbe divenuta una impresa individuale
(pur senza, formalizzare tale trasformazione), a nulla rileverebbero le circostanze rappresentate e non documentate dal reclamante, secondo cui il sig. UG TI non avrebbe più svolto alcuna attività commerciale a far data dal 2014, in quanto "Il
pag. 5/11 termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 L. fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività" (citando Cass. 21/04/2016, n. 8092, Conf.
Cass. 17/07/2012, n. 12214; Cass. 21/11/2011, n. 24431).
Ha infine rilevato che il codice della crisi al comma 3 dell'art 33 (conformemente a quanto disposto dall'art. 10 LF) riserva solo al creditore e al pubblico ministero la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività in caso di impresa e richiamato l'art. 2291 del codice civile statuisce che nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali essendo la responsabilità strettamente legata alla qualità di socio e del tutto disancorata dalla qualità di amministratore.
§
II.3) La , con comparsa di costituzione nel presente grado, ha rilevato quanto CP_4
segue.
Con riferimento alla presunta cessazione di fatto dell'attività nell'anno 2014, è provato documentalmente, né tantomeno risulta contestato ex adverso, che la PU di
IC e UG TI S.N.C. non è stata mai cancellata dal Registro delle
Imprese (v. Visura camerale, All.2). Secondo quanto evidenziato dalla reclamata, dal documento versato in atti dal reclamante, ove effettivamente esistente non essendo stato prodotto il relativo file eml, non risulta la cessazione dell'attività di impresa, ma l'intervenuto affitto di ramo d'azienda del 15/05/2014, che non riguardava però le altre sedi dell'impresa, tant'è che alla pagina 5 della visura camerale si legge ad esempio che la PU S.N.C. ha anche una terza sede operativa sita in Reggio Calabria alla
Via Modena San Sperato 28/B per la quale nessuna cessazione di attività era stata mai comunicata (v. All.2). Peraltro, la tesi del reclamante sarebbe sconfessata anche dal verbale di pignoramento mobiliare eseguito in data 12 agosto 2022 presso la sede legale di Corso Garibaldi 625, in Reggio Calabria, allorquando il sig. TI UG della
Pubbliwilly dichiarava all'Ufficiale Giudiziario testualmente che “Il deposito dove ho tutta la merce, trovasi in via Modena S. Sperato. Qui, nel punto vendita, c'è pochissima merce” (v. all.3).
pag. 6/11 Avuto riguardo alle conseguenze della morte del socio della S.N.C., anche la C.S. il verificarsi di una causa di scioglimento della società non comporta l'estinzione dell'ente, bensì l'instaurazione del procedimento di liquidazione, al cui esito potrà seguire l'estinzione (Cass. n. 16288/2009). Di regola, si procederà alla nomina di uno o più liquidatori con il compito di definire i rapporti giuridici con i terzi e assegnare l'eventuale residuo attivo al socio superstite, tuttavia, al venir meno della pluralità dei soci può far seguito anche la prosecuzione dell'attività in capo al socio cosiddetto superstite, come avvenuto nel caso di specie. Può dunque accadere che la società continui a tempo indeterminato con unico socio, proprio perché l'unipersonalità della compagine sociale è causa di scioglimento della società ma non della sua estinzione (Cass. Sent. n. 27189 del
2014; Cass., Sez. 2, Ordin. n. 24400 del 2018). Quest'ultima si verifica soltanto in seguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese (con efficacia dichiarativa.
Cass., Ordin. n. 24746 del 2018; Cass. Ordin. n. 32304 del 2019).
Sullo stato di insolvenza della debitrice, la stessa ha osservato che la CP_4
PU S.N.C. non ha dimostrato né ha contestato di essere un'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I. e che la mancanza delle scritture contabili, a differenza di quanto affermato dalla reclamante, oltre a non poter essere considerata elemento di prova di cessazione dell'attività, depone piuttosto contro il deducente. Ha quindi osservato che, nella specie, risultano superati anche i limiti di cui all'art. 49
C.C.I.I. poiché dall'istruttoria è emerso che i debiti scaduti e non pagati sono risultati superiori alla soglia degli € 30.000, essendo il solo credito della ricorrente pari a complessivi € 35.876,19, oltre ad un consistente ammontare di debiti fiscali e verso l' . CP_7
§
II.4) Passati in rassegna i motivi di reclamo e le controdeduzioni delle parti reclamate, giova precisare che la sentenza la sentenza di primo grado ha correttamente rilevato che la società debitrice si è costituita in giudizio non contestando né l'insolvenza né le soglie dimensionali, ma esclusivamente il seguente duplice profilo dell'insussistenza delle condizioni per dichiarare la liquidazione giudiziale per cessazione dell'impresa da oltre
10 anni nonché per morte del socio illimitatamente responsabile da oltre un anno. Ha quindi affermato che entrambi gli aspetti evidenziati risultano infondati. Quanto al primo, ha osservato che l'art. 33 CCI precisa che: “La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata
pag. 7/11 anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese”. La norma è dunque chiara nel sancire la totale irrilevanza della cessazione di fatto dell'impresa. Quanto al secondo profilo, ha osservato che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato con gli eredi, che effettivamente il socio illimitatamente responsabile nonché legale rappresentante IC TI è deceduto nel 2017 e che tuttavia, in tali ipotesi, pur essendo la dichiarazione di liquidazione giudiziale preclusa per quest'ultimo, ciò non intacca il procedimento per la liquidazione giudiziale a carico della società (si v. sul punto Tribunale di Udine, 14 gennaio pag. 2 di 5 2011: Nell'ipotesi in cui sussistano i presupposti per la dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice, ma il socio accomandatario sia deceduto oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento, va dichiarato il fallimento della sola società).
§
II.5) La motivazione della sentenza reclamata, corretta ed esaustiva, è immune dalle censure prospettate dal reclamante e contestate in termini pertinenti e convincenti da entrambe le parti reclamate, le cui rispettive controdeduzioni meritano di essere condivise.
II.5.1) In via preliminare, deve essere ribadito che il reclamante non ha contestato né
l'insolvenza né le soglie dimensionali, ma esclusivamente l'insussistenza di ulteriori condizioni per dichiarare la liquidazione giudiziale, eccependo la cessazione dell'impresa da oltre 10 anni nonché la morte del socio illimitatamente responsabile da oltre un anno.
In primo luogo, deve essere respinto il rilievo del reclamante secondo cui l'attività di impresa sarebbe cessata nell'anno 2014, a seguito della comunicazione unica alla CCIAA
Registro Imprese di Reggio Calabria in data 28.05.2014. Invero, come dedotto anche dalle parti reclamate, tale affermazione risulta erronea e fuorviante, posto che nel relativo documento versato in atti dalla stessa parte odierna reclamante (e pertanto comunque idoneo a provare circostanze a questa sfavorevoli a prescindere dalla mancata produzione del relativo file eml dedotta dalla si legge testualmente: “… con la CP_4
presente comunico la cessata attività commerciale dei sottoelencati esercizi avvenuta per affitto d'azienda in data 15/05/2014. - Via Corso Garibaldi n. 625 Autorizzazione n. 6702 del 04/02/1992 - Via Corso Garibaldi, n. 466 – Dia del 30/04/2001”. Il fatto che la cessazione dell'attività commerciale oggetto di comunicazione riguardasse le due unità locali ivi indicate e non l'intera azienda (della quale si era ceduto soltanto un ramo) trova pag. 8/11 riscontro anche nella visura rilasciata dalla CCIA di Reggio Calabria, al cui punto 7 è indicata un'ulteriore unità locale sita in Reggio Calabria, via Modena San Sperato n. 28 e dalla circostanza, evidenziata dalla stessa che il medesimo TI CP_4
UG, odierno reclamante, nel citato verbale di pignoramento mobiliare eseguito in data 12 agosto 2022 presso la sede legale di Corso Garibaldi 625, in Reggio Calabria, allorquando il sig. TI UG della Pubbliwilly, dichiarava all'Ufficiale
Giudiziario testualmente che “Il deposito dove ho tutta la merce, trovasi in via Modena S.
Sperato. Qui, nel punto vendita, c'è pochissima merce”.
II.5.2) Parimenti infondate sono le doglianze del reclamante in merito alla mancata ricostituzione della pluralità di soci a seguito del decesso di TI IC, avvenuto il
20.12.2017, e dalla quale avrebbero dovuto trarsi le opportune conseguenze in tema di cessazione dell'impresa. Anche su questo punto, invece, meritano di essere condivise le controdeduzioni delle parti reclamate, dovendosi convenire che, in tema di società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l'estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione. (Cass. n. 27189 del 22/12/2014; Cass. 14/01/2016, n.
501) e che, in mancanza, si verifica l'esistenza di fatto di una società unipersonale a tempo indeterminato, essendo la giurisprudenza univoca nell'affermare che, se la società di persone non viene ricostituita nel termine di sei mesi, ciò non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all'ente, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto (così Cass. Sez. 3, Sent. n. 3269 del 05/03/2003, Rv.
560887 - 01).
Coerentemente, ne deriva che lo scioglimento di società in nome collettivo non comporta né l'estinzione della società stessa, la quale continua ad esistere, sia pure sostituendo lo scopo liquidatorio a quello lucrativo, né lo scioglimento del rapporto sociale inerente i singoli soci, i quali restano, pertanto, illimitatamente responsabili sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, decorrendo da tale momento il termine di un anno ex art. 10 legge fall. per la dichiarazione di fallimento in estensione dei medesimi soci, al pari della società. (Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 18964 del 08/08/2013, Rv. 627399 - 01).
Analogamente, il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci
(nella specie, una società in nome collettivo) e la mancata ricostituzione della pluralità
pag. 9/11 della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c., non già la sua estinzione, con conseguente possibilità della stessa di essere sottoposta a fallimento entro l'anno dall'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 10 l.fall. (Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 501 del
14/01/2016, Rv.638270 - 01).
A tale ultimo riguardo, poi, è dirimente osservare che, come del resto rilevato nella sentenza reclamata, il dato normativo dell'art. 33 C.C.I., nel prevedere testualmente che
“Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese”, sancisce la totale irrilevanza della cessazione di fatto dell'impresa.
Sarebbe stato, peraltro, onere del socio superstite, odierno reclamante, procedere alla liquidazione e all'estinzione della società di cui trattasi, non potendo egli giovarsi della possibilità di provare aliunde l'effettiva cessazione dell'attività, posto che l'art. 33 comma 3 C.C.I. consente tale facoltà solo al creditore procedente e al pubblico ministero, come da consolidata giurisprudenza secondo cui "Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 L. fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività" (Cass. civ., Sez. 1, Sent. n. 8092 del 21/04/2016, Rv. 639316 – 01; conf. Sez.
6 - 1, Ord. n. 4409 del 07/03/2016, Rv. 638879 - 01).
§
III. La regolamentazione delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente grado di giudizio, stante la conferma della sentenza di primo grado, seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico di parte reclamante. Visto
l'art. 4, comma 10 sexies del D.M. 55/2014, alla liquidazione si procede sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 12 allegata al predetto D.M. relativa ai giudizi innanzi alla
Corte d'appello, scaglione da € 52.001 a € 260.000, facendo riferimento alla misura minima prevista dagli stessi parametri, stante il limitato numero e la modesta complessità delle questioni trattate e non essendosi proceduto ad istruzione in appello, come segue: fase di studio della controversia €1.029,00; fase introduttiva € 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 1.523,00; fase decisionale, € 1.735,00; per un compenso tabellare pari ad
€ 4.996,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge, in favore di ciascuna delle parti reclamate e da distrarsi, per quanto di spettanza, in favore dello Stato
pag. 10/11 per la Liquidazione giudiziale, ammessa al patrocinio ai sensi dell''art. 144 D.P.R. n.
115/2002, e in favore del procuratore anticipatario per la , ai sensi dell'art. 93 CP_4
c.p.c.
IV.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater,
T.U.S.G.
V.- Visto, infine, l'art. 51, comma XII, C.C.I.I., occorre altresì mandare alla Cancelleria per gli adempimenti (di notifica e pubblicitari della presente pronuncia) ivi previsti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul reclamo come in epigrafe proposto, così provvede:
1) RIGETTA il reclamo e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA il reclamante alle refusione delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00 oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, in favore di ciascuna delle parti reclamate e da distrarsi in favore dello Stato per la Liquidazione giudiziale e in favore del procuratore anticipatario per la CP_4
3) DÀ ATTO della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002;
4) DISPONE, ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza venga notificata alle parti, a cura della Cancelleria e in via telematica;
5) DISPONE, sempre ex art. 51, comma XII, C.C.I.I., che la presente sentenza venga pubblicata e iscritta nel Registro delle Imprese territorialmente competente.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 31.1.2025.
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
pag. 11/11