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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1512/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. ES UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI AR Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte al n. 1512/2024 e al n. 2979/2024 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente tra:
C.F. , nata a [...] il 28 marzo Parte_1 C.F._1
1983, residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Ferrante ed elettivamente domiciliata presso il suo s tudio sito in
BA LE (RM), Borgo Garibaldi n. 76 , giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nato a [...] il [...] , CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in
Cave (RM), Viale Giulio Venzi n. 6 presso lo studio dell'avv. Daria Marra che lo rappresenta e difende con l'avv. giusta procura in atti Parte_2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 24 aprile 2024, la sig.ra ha chiesto Parte_1 la pronuncia della separazione personale dal sig. con il quale aveva CP_1 contratto matrimonio in data 28 giugno 2003 in Roma , precisando che dall'unione coniugale erano nati i figli (23 agosto 2004, maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente) ed (30 maggio 2007). Persona_2
La ricorrente ha allegato il venir meno della comunione materiale e spiritu ale delle parti e l'allontanamento del marito dalla casa familiare.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
regolamentare le frequentazioni con il padre;
determinare nella misura di euro 600 dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa è stata iscritta al R.G. n. 1512/2024.
1.1. Con ricorso depositato il 13 settembre 2024, il ha chiesto la CP_1 pronuncia della separazione personale dalla sig.ra Quanto alle Parte_1 condizioni della separazione, ha chiesto di : assegnare la casa coniugale alla moglie;
disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso entrambi i genitori e mantenimento diretto da parte di costoro nei tempi di permanenza della minore;
disporre il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spese straordinarie per la figlia.
La causa è stata iscritta al R.G. n. 2979/2024.
1.2. Con ordinanza del 24 marzo 2025 i procedimenti sono stat i riuniti.
Sentite le parti e vanamente esperito il tentativo di conciliazione all'udienza del 24 marzo 2025, con ordinanza del 23 giugno 2025, la giudice delegata, in precedenza assegnataria del procedimento, ha fissato l'udienza del 13 ottobre 2025 per l'ascolto della figlia delle parti, nelle more divenuta.
All'udienza del 15 ottobre 2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
La giudice delegata ha autorizzato le parti a vivere separati e ha disposto, in via temporanea e urgente, la disciplina delle condizioni di separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Le parti hanno quindi precisato co nclusioni congiunte e la causa è stata trattenuta
2 in decisione, con riserva di riferire al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
2. L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“- il sig. corrisponderà in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 la somma di euro 200 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne convivente con la madre, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, tramite bonifico;
- le spese straordinarie per la figlia maggiorenne saranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo concluso dall'intestato Tribunale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Tivoli del 2018;
- il sig. si impegna a chiedere l'assegno unico universale appena CP_1 ricevuta copia della documentazione in possesso della moglie per formulare la relativa domanda e a corrispondere gli arretrati dal mese di maggio 2025 alla sig.ra
Pt_1
- l'assegno unico universale per la figlia verrà percepito in futuro dalla sig.ra
[...]
Parte_1
- spese compensate”.
3. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
4. Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: Part a) pronuncia la separazione personale dei coniugi A e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 28 giugno 2003, trascritto
[...] nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2003, parte II, Serie C03,
n. 86;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
3 c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI AR ES UP
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai signori Magistrati: dott. ES UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI AR Giudice rel ed est riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte al n. 1512/2024 e al n. 2979/2024 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente tra:
C.F. , nata a [...] il 28 marzo Parte_1 C.F._1
1983, residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Ferrante ed elettivamente domiciliata presso il suo s tudio sito in
BA LE (RM), Borgo Garibaldi n. 76 , giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nato a [...] il [...] , CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in
Cave (RM), Viale Giulio Venzi n. 6 presso lo studio dell'avv. Daria Marra che lo rappresenta e difende con l'avv. giusta procura in atti Parte_2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 24 aprile 2024, la sig.ra ha chiesto Parte_1 la pronuncia della separazione personale dal sig. con il quale aveva CP_1 contratto matrimonio in data 28 giugno 2003 in Roma , precisando che dall'unione coniugale erano nati i figli (23 agosto 2004, maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente) ed (30 maggio 2007). Persona_2
La ricorrente ha allegato il venir meno della comunione materiale e spiritu ale delle parti e l'allontanamento del marito dalla casa familiare.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
regolamentare le frequentazioni con il padre;
determinare nella misura di euro 600 dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa è stata iscritta al R.G. n. 1512/2024.
1.1. Con ricorso depositato il 13 settembre 2024, il ha chiesto la CP_1 pronuncia della separazione personale dalla sig.ra Quanto alle Parte_1 condizioni della separazione, ha chiesto di : assegnare la casa coniugale alla moglie;
disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione paritaria presso entrambi i genitori e mantenimento diretto da parte di costoro nei tempi di permanenza della minore;
disporre il concorso paritario dei genitori nel pagamento delle spese straordinarie per la figlia.
La causa è stata iscritta al R.G. n. 2979/2024.
1.2. Con ordinanza del 24 marzo 2025 i procedimenti sono stat i riuniti.
Sentite le parti e vanamente esperito il tentativo di conciliazione all'udienza del 24 marzo 2025, con ordinanza del 23 giugno 2025, la giudice delegata, in precedenza assegnataria del procedimento, ha fissato l'udienza del 13 ottobre 2025 per l'ascolto della figlia delle parti, nelle more divenuta.
All'udienza del 15 ottobre 2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
La giudice delegata ha autorizzato le parti a vivere separati e ha disposto, in via temporanea e urgente, la disciplina delle condizioni di separazione alle condizioni concordate dalle parti.
Le parti hanno quindi precisato co nclusioni congiunte e la causa è stata trattenuta
2 in decisione, con riserva di riferire al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
2. L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“- il sig. corrisponderà in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 la somma di euro 200 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne convivente con la madre, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2025, tramite bonifico;
- le spese straordinarie per la figlia maggiorenne saranno suddivise al 50% tra i genitori come da Protocollo concluso dall'intestato Tribunale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Tivoli del 2018;
- il sig. si impegna a chiedere l'assegno unico universale appena CP_1 ricevuta copia della documentazione in possesso della moglie per formulare la relativa domanda e a corrispondere gli arretrati dal mese di maggio 2025 alla sig.ra
Pt_1
- l'assegno unico universale per la figlia verrà percepito in futuro dalla sig.ra
[...]
Parte_1
- spese compensate”.
3. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
4. Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: Part a) pronuncia la separazione personale dei coniugi A e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 28 giugno 2003, trascritto
[...] nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2003, parte II, Serie C03,
n. 86;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
3 c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI AR ES UP
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