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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/09/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2038 R.G. cont. 2019
TRA
- C.F. e - C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in via Eustachio Manfredi - Roma C.F._2 presso lo studio dell'avv. Alessandro MAZZÀ, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , - CP_1 C.F._3 Controparte_2
C.F. e - C.F. , C.F._4 CP_3 C.F._5 elettivamente domiciliati in via Vitruvio Vacca n. 12 - Fondi (LT) presso lo studio dell'avv. Franco BRACCIALE, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
E
- C.F. ; CP_4 C.F._6
1 PARTE CONVENUTA - contumace
OGGETTO: accertamento della qualità di erede – commorienza.
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.):
“Rassegnano le seguenti conclusioni: "Piaccia al Tribunale adito: in via istruttoria - disporre l'acquisizione presso la Procura di Latina della autopsia eseguita sulla salma di od in subordine ordinarne l'esibizione alla controparte;
- Persona_1 ammettere le richieste istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 c.p.c. nr. 2; in via principale accertare e dichiarare che nata a [...] il [...], Persona_1 deceduta il 9.05.2011, figlia di , nata in [...] il [...] deceduta il Persona_2
9.05.2011, è sopravvissuta al padre , nato a [...] il [...], deceduto Per_3
a Fondi il 9.05.2011, e ne è pertanto divenuta erede universale;
accertare e dichiarare che gli istanti e , nonni materni di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 ne sono eredi al pari dei nonni paterni e ai sensi CP_1 Controparte_2 dell'art.569 c.c.; dichiarare che l'immobile sito in Fondi (LT) in Via Alessandro Volta
11 piano T, iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Fondi al Foglio 17 part.
2029 sub. 4, facente parte del patrimonio di , al decesso di questi è caduto Per_3 in successione in favore di e, conseguentemente, al di lei decesso, in Persona_1 favore degli eredi legittimi ossia dei nonni materni e dei nonni paterni in quote uguali con esclusione delle convenute ed;
condannare i convenuti CP_4 CP_3 al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per il godimento in via esclusiva dell'immobile a far data dal decesso di;
condannare i convenuti, a titolo Per_3 di restituzione di quanto illegittimamente incassato in forza di assicurazione per la morte di , al pagamento di € 12.500 oltre interessi in favore di ciascuno Per_3 degli attori oltre interessi;
condannare i convenuti al pagamento di ¼ in favore di ciascuno degli attori delle somme giacenti in conti correnti bancari e/o postali nonché di altre somme e/o beni mobili che dovessero risultare facenti parte dell'eredità di da questi illegittimamente incassate oltre interessi;
disporre Per_3 la volturazione dell'immobile come sopra individuato in favore degli eredi accertati e nelle quote di legge con esonero del Conservatore da ogni ingerenza e responsabilità;
Con il favore delle spese di lite e degli accessori di legge”.
2 per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.): “Precisa le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Latina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via istruttoria: ammettere gli ulteriori mezzi di prova
(prova per testi e CTU tecnica) richiesti nella memoria ex art.183, VI comma, c.p.c.,
II termine depositata il 10.6.2020; 1) In via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità e/o carenza di legittimazione attiva degli attori non essendo la piccola sopravvissuta al padre e quindi Persona_1 Per_3 per la sussistenza della commorienza ex art.4 c.c.; 2) Nel merito, rigettare tutte le domande attrici, nonché richieste istruttorie, perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, nonché comunque non provate;
3) In via riconvenzionale subordinata, condannare gli attori al pagamento in favore della convenuta sig.ra della somma di € 1.500,00 ciascuno quale quota Controparte_2 parte per l'estinzione del mutuo ipotecario gravante sull'immobile sito in Fondi, Via
Alessandro Volta n.11; 4) In via riconvenzionale subordinata, ricomprendere nella massa ereditaria le seguenti somme: a) € 5.701,81 per le spese del funerale di Per_3
pagate da;
b) € 7.800,00, oltre iva e cassa geometri per le
[...] CP_1 prestazioni professionali svolte dal geom. per ed i suoi CP_5 Per_3 eredi;
c) € 5.000,00 per gli interventi di ripristino delle infiltrazioni per perdita di liquami dalla condotta di scarico dei piani superiori che hanno danneggiato
l'immobile sito in Fondi, Via Alessandro Volta n.11, compreso dei mobili ed arredi, salvo migliore e/o maggiore quantificazione che ci si riserva di precisare nel corso del presente giudizio;
d) € 6.000,00 per le spese sostenute dai convenuti
[...]
e dal 2011 al 2019 per imu, tari, tasi, enel, acqua e gas per CP_1 Controparte_2
l'immobile sito in Fondi, Via Alessandro Volta n.11, salvo migliore e/o maggiore quantificazione che ci si riserva di precisare nel corso del presente giudizio;
e) €
2.000,00, oltre iva e contr. integr. per le prestazioni professionali svolte dall'Avv.
Franco Bracciale per gli eredi di per prestazioni di consulenza Per_3 stragiudiziale relative alla messa in mora Cardiff Assicurazioni S.p.A. ed alla definizione a transazione, saldo e stralcio per la estinzione del mutuo;
5) In via riconvenzionale, condannare gli attori al pagamento della somma € 5.701,81 per le spese del funerale di , sostenute da e , oltre gli Persona_2 CP_3 CP_1
3 interessi legali dagli esborsi fino al soddisfo;
6) In via riconvenzionale, condannare gli attori al pagamento della somma pari ad € 2.850,90, oltre gli interessi legali dagli esborsi fino al soddisfo, pari al 50% delle spese funerarie sostenute per il funerale della nipote da parte di e;
7) porre Persona_1 CP_1 Controparte_2 definitivamente le spese della CTU medica espletata a carico degli attori;
8) con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, oltre iva e contr. integr. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03-06/04/2019, Pt_1
e hanno convenuto in giudizio , ,
[...] Parte_2 CP_1 Controparte_2
e al fine di sentir dichiarare - previo accertamento e CP_3 CP_4 declaratoria della loro qualità di eredi di (deceduta in data 09/05/2011), Persona_1 la quale, sopravvissuta, seppur per un breve arco temporale, al padre Per_3
(deceduto in data 09/05/2011), ne è divenuta erede - la comproprietà dell'immobile sito in Fondi, via Alessandro Volta n. 11, censito in catasto fabbricati del Comune di
Fondi al foglio 17, p.lla 2029 sub 4, facente parte del patrimonio di e che Per_3 si assume, al decesso di quest'ultimo, caduto in successione in favore di Persona_1
e, al di lei decesso, in favore dei nonni materni e paterni in quote uguali, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento di una somma, a titolo di indennizzo, per il godimento in via esclusiva dell'immobile e alla restituzione dell'importo di € 12.500,00 ciascuno, percepiti in forza dell'assicurazione sulla vita stipulata la nonché al pagamento di ¼ delle somme di cui ai conti correnti Per_3 bancari e postali intestati a , oltre interessi. Per_3
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto che, in data
09/05/2011, , e la loro figlia , a seguito di un Per_3 CP_6 Persona_1 gravissimo incidente stradale verificatosi nel territorio del Comune di Fondi, hanno perso la vita;
che , come sarebbe stato possibile desumere dal rapporto Persona_1 redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro e dai certificati di morte, seppur per un breve lasso di tempo, sarebbe sopravvissuta al padre , Per_3 divenendone in tal modo erede, con conseguente acquisto, al di lei decesso, della qualità di eredi da parte dei nonni materni al pari dei nonni paterni;
che i diversi
4 tentativi di giungere ad una soluzione bonaria della controversia non hanno avuto esito positivo.
Prospettata, dunque, la loro qualità di eredi di , gli attori hanno Persona_1 così concluso: “Piaccia al Tribunale adito: accertare e dichiarare che , Persona_1 nata a [...] il [...], deceduta il 9.05.2011, figlia di , nata in [...]
Albania il 11.12.1981 deceduta il 9.05.2011, è sopravvissuta al padre , Per_3 nato a [...] il [...], deceduto a Fondi il 9.05.2011, e ne è pertanto divenuta erede universale;
accertare e dichiarare che gli istanti e , Parte_1 Parte_2 nonni materni di , ne sono eredi al pari dei nonni paterni Persona_1 CP_1
e ai sensi dell'art.569 c.c.; dichiarare che l'immobile sito in Fondi Controparte_2
(LT) in Via Alessandro Volta 11 piano T, iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di
Fondi al Foglio 17 part.2029 sub 4, facente parte del patrimonio di al Per_3 decesso di questi è caduto in successione in favore di e, Persona_1 conseguentemente, al di lei decesso, in favore degli eredi legittimi ossia dei nonni materni e dei nonni paterni in quote uguali con esclusione delle convenute CP_4
ed;
condannare i convenuti al pagamento di una somma a titolo di
[...] CP_3 indennizzo per il godimento in via esclusiva dell'immobile a far data dal decesso di
; condannare i convenuti a titolo di restituzione di quanto illegittimamente Per_3 incassato in forza di assicurazione per la morte di , al pagamento di € Per_3
12.500 oltre interessi in favore di ciascuno degli attori oltre interessi;
condannare i convenuti al pagamento di ¼ in favore di ciascuno degli attori delle somme giacenti in conti correnti bancari e/o postali nonché di altre somme e/o beni mobili che dovessero risultare facenti parte dell'eredità di da questi illegittimamente Per_3 incassate oltre interessi;
disporre la volturazione dell'immobile come sopra individuato in favore degli eredi accertati e nelle quote di legge con esonero del
Conservatore da ogni ingerenza e responsabilità; Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, dell'IVA e della C.P.F. con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'Avv. Alessandro Mazzà, antistatario”.
1.1 Con comparsa del 26/07/2019 si sono costituiti in giudizio , CP_1
e i quali, impugnato e contestato quanto dedotto da parte Controparte_2 CP_3 attrice, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, sostenendo l'infondatezza della stessa in virtù della presunzione di commorienza stabilita dall'art. 4 c.c. ed
5 evidenziando che gli atti morte sarebbero riferibili riferibili alla constatazione del decesso di e non anche all'ora dell'avvenuto decesso, verificatosi Persona_1 nell'immediatezza dell'incidente, unitamente a quello dei genitori.
Parte convenuta, in via riconvenzionale subordinata, in caso di accoglimento della domanda proposta dagli attori, hanno individuato i diversi importi da includere nella formazione della massa ereditaria, quali la somma di € 6.000,00, corrisposti in data 15/07/2013 da per estinguere il mutuo ipotecario esistente Controparte_2 sull'immobile per cui è causa, concesso da a cui era stato già Controparte_7 corrisposto l'importo di € 131.761,61 dalla Cardiff Assicurazioni S.p.A. al momento del decesso di , nonché di € 5.701,81 versati per le spese funerarie di Per_3 Per_3
, di € 7.800,00 dovuta da in favore del geom. per le
[...] Per_3 CP_5 diverse prestazioni professionali (consulenza compravendita, sopralluoghi, accertamenti e perizie) svolte in riferimento all'immobile come sopra identificato, di
€ 5.000,00 pari al costo dei lavori resisi necessari per le riparazioni a seguito delle infiltrazioni che hanno interessato tale immobile, di € 6.000,00 pari alle spese sostenute dal 2011 al 2019 per imu, tari, tasi, enel, gas ed acqua e di € 2.000,00 dovute al legale, a titolo di compenso professionale per le prestazioni di consulenza stragiudiziale relative alla messa in mora della Cardiff Assicurazioni S.p.A. ai fini dell'estinzione del mutuo.
Parte convenuta ha altresì chiesto, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al rimborso delle spese sostenute per il funerale di pari di € CP_8
5.701,81 e al pagamento della metà delle spese sostenute per il funerale di _1 pari ad € 4.550,90 (incluse le spese del loculo corrisposte al
[...] CP_9
.
[...]
1.2 Assegnato a parte attrice termine di legge per la rinnovazione della notifica a , all'udienza del 06/02/2020, verificata la ritualità della notifica, è stata CP_4 dichiarata la contumacia di e, su istanza formulata dalle parti, sono stati CP_4 assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
Con ordinanza del 16/04/2021 il g.i. (diverso dall'odierno giudicante), in merito alle richieste di parte attrice, ha disposto l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. nei confronti dei convenuti e della nonché ammesso la Controparte_10 prova per interpello e, in ordine ai mezzi istruttori articolati da parte convenuta, ha
6 ammesso la prova orale così come formulata dalla parte, riservandosi sulla nomina della CTU medica all'esito delle stesse.
All'esito dell'udienza del 16/12/2021, tenutasi nelle forme previste dall'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, il g.i., revocata integralmente l'ordinanza di ammissione delle prove del
16/4/2021, ha disposto procedersi a CTU, nominando allo scopo la dott.ssa e individuando il quesito da sottoporre al consulente nel Persona_4 seguente: “Esaminati gli atti di causa e compiuti tutti gli accertamenti necessari, anche accedendo presso uffici pubblici od enti per l'acquisizione delle necessarie informazioni strumentali agli accertamenti da compiere, dica se il decesso della bambina conseguente al verificarsi dell'incidente del 9/5/2011, sia Persona_1 avvenuto contestualmente al verificarsi dell'evento, nel quale hanno perso la vita gli stessi genitori della piccola, ciò avuto riguardo alla definizione di morte di cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 578”.
Rilevata la necessità di disporre la sostituzione della consulente tecnica nominata non avendo provveduto la stessa ad accettare l'incarico, né a dare riscontro alcuno alla nomina, con decreto del 14/02/2022, è stato nominato in sostituzione il dott. con conferma di quanto stabilito con la citata ordinanza del Persona_5
16/12/2021 anche in relazione a forme di accettazione e tempi di svolgimento dell'incarico.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 15/02/2022, l'elaborato peritale definitivo è stato depositato in data 10/07/2022.
All'esito dell'udienza del 06/12/2022, tenutasi nelle forme previste dall'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, ritenute irrilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie avanzate dalle parti, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 14/05/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
7 2. La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
Nella prospettazione attorea, ritenuto che rimasta coinvolta Persona_1 unitamente ai genitori, e (figlia degli odierni attori), Per_3 Persona_2 nell'incidente occorso in data 09/05/2011, sia sopravvissuta al padre, ancorché per un breve lasso temporale, acquisendone, dunque, la qualità di erede, al suo decesso, tutti i beni rientranti nel patrimonio di sarebbero caduti in successione in Per_3 favore anche dei nonni materni.
Come si evince dall'art. 1, primo comma, del codice civile la persona fisica, con la nascita, acquista la capacità giuridica, per tale intendendosi l'attitudine del soggetto alla titolarità di diritti e doveri e, dunque, la generale posizione del soggetto in quanto destinatario di effetti giuridici.
Al contrario, come si desume dall'art. 4 c.c. nonché dall'art. 456 c.c., ai sensi del quale “la successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto”, l'evento morte determina la perdita definitiva della capacità giuridica.
La determinazione temporale acquista rilevanza in diverse ipotesi quale, per quanto qui di interesse, la capacità a succedere (art. 462 c.c.).
Invero, la successione mortis causa, ad eccezione del caso del nascituro che è oggetto di specifiche previsioni normative, implica la capacità giuridica del soggetto chiamato a succedere e può, dunque, verificarsi solo se il successore sia in vita al momento della morte del de cuius.
È, pertanto, di fondamentale importanza la condizione di sopravvivenza del soggetto chiamato a succedere.
Qualora vi sia incertezza in ordine alla sopravvivenza di una persona rispetto all'altra, in genere perché decedute in un unico contesto, nel caso di specie un incidente stradale, al fine di superare l'eventuale dubbio in riferimento alla sequenza temporale degli eventi, che determinano la successione dell'una all'altra, la legge presume fino a prova contraria che le stesse siano morte contestualmente.
L'ipotesi de quo è, dunque, regolata dalla presunzione di commorienza, per cui “quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona ad
8 un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento” (art. 4 c.c.).
Tale norma, più che prevedere una generale presunzione di morte nello stesso momento, viene comunemente intesa quale applicazione generale del principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), per cui si ritiene che il fatto della sopravvivenza, da cui dipende l'acquisto di un diritto o un diverso effetto, deve essere provato da chi invoca l'acquisto del diritto o altro effetto giuridico.
Spetta, in altri termini, a colui che vanti diritti che scaturiscono dalla morte di un soggetto dare con ogni mezzo la prova che questa sia avvenuta prima o dopo la morte di un altro soggetto.
Se tale prova non è raggiunta, opera il principio della commorienza di cui all'art. 4 c.c..
2.1 Nel caso di specie, gli attori, come già rilevato, richiamando il verbale redatto dai Carabinieri, intervenuti sul luogo del sinistro ed i certificati di morte, ove sono indicate le ore 14:55 quale ora del decesso di e le ore 16:12 per Per_3 _1
sostengono la sopravvivenza della figlia al padre, con conseguente
[...] acquisizione della stessa della qualità di erede.
Pare opportuno osservare a questo punto come la morte corrisponda “alla cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo” (art. 1 della l. 29/12/1993,
n. 578).
Tale ultima previsione normativa si è resa necessaria (anche per fissare l'esatto momento in cui è possibile procedere all'espianto degli organi o tessuti ai fini del trapianto terapeutico) per la sempre più accentuata labilità del confine che stessa scienza è chiamata ad individuare tra la vita e la morte, limite tradizionalmente fatto coincidere, dapprima, con l'esalazione dell'ultimo respiro e, quindi, con l'arresto dell'attività respiratoria, considerata funzione vitale indispensabile e, in seguito a più approfondite conoscenze fisio-patologiche, con l'arresto del battito cardiaco e, dunque, con la cessazione definitiva dell'attività cardio-circolatoria, sistema che peraltro si è rivelato fallibile in conseguenza dell'evolversi delle tecniche di rianimazione, che consentono di sostenere artificialmente, e per lungo tempo,
l'attività respiratoria e circolatoria dell'organismo.
9 Per tali ragioni, la l. 29/12/1993, n. 578 ha ritenuto decisiva ai fini dell'accertamento della morte per arresto cardiaco la cessazione della respirazione e della circolazione per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
Tale accertamento, che stante l'unicità giuridica del momento della morte ha rilevanza anche per gli altri effetti giuridici, in particolare le successioni mortis causa, deve avvenire con le modalità via via definite, tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica, con decreto emanato dal Ministro della salute (art. 2, l. 29/12/1993,
n. 578).
Una volta, dunque, che si è constatata la contemporanea presenza di tutti i parametri normativamente richiesti per la sussistenza della morte, si apre la successione e non ha rilievo alcuno che, attraverso le pratiche rianimatorie, siano stati artificialmente conservati i singoli organi.
2.2 Nel caso di specie, la consulenza tecnica, disposta nel presente giudizio, alle cui conclusioni deve essere fatto pieno ed integrale riferimento, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini, svolte sulla documentazione in atti, e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, ha consentito di accertare che “ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 578, è deceduta Persona_1 conseguentemente e contestualmente al verificarsi dell'evento traumatico del
09/05/2011, in occasione del quale hanno perso la vita gli stessi genitori”.
Invero, “[…] dalle notizie di specifica risulta che all'arrivo dei Carabinieri i genitori di “si trovavano […] già coperti da telo perché i sanitari ne avevano _1 già constatato il decesso” (cfr. Rapporto Carabinieri di Fondi), mentre la bambina era trasportata dal personale 118 presso il presidio ospedaliero di Fondi.
Dalla scheda ARES 118 risulta che, all'arrivo del personale sanitario - avvenuto alle ore 14:58- fosse incosciente e il Glasgow AL (GCS) _1 Per_6 rilevato era pari a 3. All'arrivo in Pronto Soccorso, ore 15:43, era constatata midriasi fissa bilaterale e assenza di pressione arteriosa e polsi periferici. Tuttavia, la bambina veniva comunque intubata, venivano proseguite le manovre rianimatorie, già iniziate durante il trasporto in ambulanza, e somministrati farmaci quali adrenalina, atropina, propofol, miorilasanti e cortisonici. In questo modo i sanitari erano riusciti ad ottenere la ricomparsa di ritmo cardiaco spontaneo a 30 bpm,
10 motivo per cui la bambina veniva trasferita presso la radiologia per gli accertamenti necessari. Alle ore 16:30 veniva, infine, constatato il decesso. Tornando alla questione principale, per rispondere ai quesiti posti dal magistrato occorre porre
l'attenzione su alcuni aspetti, che per una più agevole trattazione saranno trattati per punti. Glasgow Coma AL (GCS) Il GCS rilevato dai sanitari del 118, che -si ricorda- giunsero sul posto alle ore 14:58, era pari a 3. Il GCS è una scala di valutazione neurologica utilizzata per seguire l'evoluzione clinica del paziente in coma ed è basato su tre tipologie di risposta agli stimoli (oculare, verbale e motoria).
In base alle risposte si avrà un punteggio che va da un massimo di 15 fino al valore minimo di 3 (contrariamente a quanto sostenuto dalla CTP a pag. 7 della propria relazione) dove in seguito alla somministrazione di stimoli non viene rilevata alcuna risposta. Il valore di “3” riscontrato dal personale del 118 depone chiaramente per uno stato di totale incoscienza cui corrisponde una lesione cerebrale classificata come “grave”.
All'arrivo presso il PS, alle ore 15:43, i parametri vitali di fra cui _1 frequenza cardiaca, pressione arteriosa, frequenza respiratoria, non erano rilevabili ed era presente cianosi del volto. Pertanto, i sanitari cominciavano la somministrazione di adrenalina e inotropi, in associazione alle manovre rianimatorie, ottenendo una flebile ripresa del ritmo cardiaco spontaneo a soli 30 bpm, valore fino troppo al disotto della soglia fisiologica. In buona sostanza, all'arrivo presso il PS la piccola si trovava in una condizione di arresto cardio-circolatorio e tale _1 condizione si è protratta quasi certamente per tutto l'intervallo di tempo che va dall'intervento del 118 fino alla ricomparsa del flebile ritmo cardiaco spontaneo;
tale intervallo può essere quantificato all'incirca in 60 minuti: - Evento traumatico: ore
14:30; - Arrivo del 118: ore 14:58; - Ripartenza: ore 15:22; - Arrivo in ospedale: ore
15:27; - Ingresso al Pronto Soccorso: ore 15:43.
Orbene, occorre rilevare che i danni dovuti al mancato apporto di ossigeno variano a seconda del metabolismo e della richiesta dei tessuti: già solo dopo 8-10 minuti i danni encefalici diventano irreversibili;
dopo 15-30 minuti viene ad essere interessato il miocardio, dopo 30-35 minuti il fegato e a seguire il polmone, i reni, il muscolo striato, ecc. Pertanto, appare del tutto plausibile che già solo i danni riportati alle strutture encefaliche e derivati dal mancato apporto sanguigno dovuto
11 all'arresto cardiocircolatorio protrattosi per un lasso di tempo sufficientemente lungo, abbiano di fatto compromesso in maniera irreversibile le stesse funzioni encefaliche ancor prima dell'arrivo presso il Pronto Soccorso (cfr. art. 1 L. 578/93).
Occorre considerare, inoltre, che alle lesioni indirette pocanzi descritte vanno ad aggiungersi quelle direttamente derivate dal traumatismo cranio-encefalico, obiettivato dai sanitari del 118 (cfr. scheda ARES).
Dall'analisi della documentazione sanitaria risulta che, a seguito dell'incidente stradale, la piccola non abbia mai ripreso conoscenza, né i _1 parametri vitali risultano essere mai rientrati nella norma - anche per un brevissimo periodo di tempo. La ripresa del ritmo cardiaco rilevata dai sanitari del Pronto
Soccorso deve ritenersi non segno di vitalità, bensì un residuo dei processi biologici e biochimici sostenuto dal massiccio trattamento farmacologico intrapreso dai sanitari, nel disperato tentativo di stabilizzare la piccola paziente e ripristinarne i parametri vitali.
In conclusione, quanto fino ad ora argomentato consente di ritenere che, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 578, è deceduta Persona_1 conseguentemente e contestualmente al verificarsi dell'evento traumatico del
09/05/2011, in occasione del quale hanno perso la vita gli stessi genitori” (cfr. pagg.
5-8 elaborato peritale).
Ne consegue, dunque, che, essendo deceduta contestualmente al Persona_1 padre , con conseguente perdita della capacità giuridica, non ha mai Per_3 acquistato la capacità a succedere in ordine ai diritti facenti capo allo stesso.
Pertanto, non essendo stata raggiunta la prova in riferimento alla dedotta sopravvivenza di , non può in alcun modo essere accertata la qualità di Persona_1 eredi degli odierni attori in ordine ai diritti facenti capo a , mai pervenuti Per_3 nella sfera giuridica di , loro nipote. Persona_1
A ciò si aggiunga, come condivisibilmente affermato dal consulente tecnico nominato, che “gli orari riportati sui certificati di morte fanno riferimento alle constatazioni di decesso, ovvero ai certificati rilasciati dai sanitari che non attestano il momento in cui è intervenuta la morte del soggetto, bensì il momento in cui il certificatore ha appurato, riscontrato e preso coscienza del decesso del soggetto”
(cfr. pag. 8 elaborato peritale).
12 Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
Resta assorbita la domanda spiegata in via riconvenzionale subordinata da parte convenuta.
3. I convenuti costituiti, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna degli attori al rimborso delle spese funerarie e per la concessione e diritti del loculo anticipate per il funerale di (figlia degli attori) e al rimborso del 50% CP_8 delle spese funerarie e per la concessione e diritti del loculo sostenute per il funerale di . Persona_1
Va preliminarmente osservato con la giurisprudenza di legittimità come le spese per le onoranze funebri rientrino tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria (Sez. 2,
Ordinanza n. 17938 del 27/08/2020, Rv. 658944 - 01), ovvero che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la volontà di detti eredi (Sez. 2, Sentenza n. 1994 del 02/02/2016, Rv. 638787 - 01; v. altresì Sez. 2, Sentenza n. 28 del 03/01/2002, Rv.
551369 - 01) (Cass. civ., sez., VI, 11/06/2021, n. 16611).
Peraltro, laddove si assuma che le spese sostenute da colui che le ha anticipate rappresentino l'adempimento di un dovere avvertito sul piano morale e sociale, ai sensi dell'art. 2034 c.c. (sì da escluderne la ripetizione nei confronti degli eredi tenuti al pagamento di tali oneri), è necessario che l'interessato fornisca la prova dei relativi presupposti, la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata, da un lato, ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall'altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (cfr., ex plurimis, Sez. 2,
Sentenza n. 19578 del 30/09/2016 (Rv. 641356 - 01) (Cass. civ., sez., VI, 11/06/2021,
n. 16611 in motivazione).
In merito ai doveri morali o sociali rilevanti a tal fine, occorre osservare che, sebbene la questione sia discussa, la dottrina prevalente, sulla cui scia si pone anche
13 la giurisprudenza di legittimità, afferma che sono tali i doveri derivanti non solo dalla morale individuale ma anche avvertiti come tali dalla generalità dei consociati.
Con particolare riguardo alle ragioni che militano a fondamento della necessaria indole sociale collettiva del parametro di qualificazione dei doveri richiamati dall'art. 2034 c.c., varrà, dunque, assegnare una decisiva incidenza al dato dell'indispensabile riconoscibilità sociale del comportamento del solvens,
l'infondatezza della cui pretesa restitutoria (in forza della soluti retentio accordata a vantaggio del beneficiario) pur sempre risale al vigore di una regola giuridica
(quella dell'art. 2034 c.c.), nella specie destinata a rivestire di un'adeguata giustificazione, collettivamente sancita, la conferma di uno spostamento patrimoniale altrimenti privo di causa (Cass. civ., sez., VI, 11/06/2021, n. 16611 in motivazione).
Carattere peculiare dell'istituto in esame è la spontaneità dell'adempimento, nonché la proporzionalità della prestazione in relazione ai mezzi dell'adempiente e dell'interesse da soddisfare, in quanto non può essere considerato doveroso ciò che richiede un apprezzabile sacrificio in capo all'adempiente.
L'atto di colui che, avendone i mezzi, soccorre chi versa in stato di bisogno è certamente da considerare non solo apprezzabile ma anche socialmente necessario, alla luce anche del dovere di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., che permea l'intero ordinamento.
3.1 Nel caso di specie, parte attrice, a fronte della spiegata domanda riconvenzionale, non ha allegato alcunché in ordine all'adempimento, da parte dei convenuti, di un particolare dovere morale o sociale giustificabile alla luce delle valutazioni socialmente correnti e, dunque, alla configurabilità di un'obbligazione naturale, a cui l'art. 2034 c.c. correla l'effetto della soluti retentio.
Ne deriva, dunque, l'astratta ripetibilità delle spese funerarie, ivi incluse quelle per la concessione e i diritti del loculo.
3.2 Tuttavia, la ripetizione dell'indebito implica la prova dell'avvenuto pagamento, che, nel caso di specie, può ritenersi raggiunta solo in ordine alle spese per la concessione e i diritti del loculo, per un totale complessivo di € 5.100,00, come si evince dai bollettini di pagamenti offerti in comunicazione dai convenuti.
Quanto alle spese funerarie è sufficiente rilevare come risultino versate in atti solo le fatture dell'agenzia delle onoranze funebri, che non costituiscono, di per sé,
14 prova dell'avvenuto pagamento. Ed infatti, secondo l'orientamento interpretativo che si preferisce, la sola produzione delle fatture di pagamento non è sufficiente a dimostrare il né la misura di un danno patito, né l'ammontare di una pretesa alla ripetizione di un indebito, essendo necessario dimostrare anche l'effettiva corresponsione degli importi indicati nelle fatture stesse.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda riconvenzionale è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta, con conseguente condanna di parte attrice al pagamento in favore dei convenuti della somma complessiva di € 2.550,00, di cui € 1.700 (1/3 di € 5.100,00 totali) pari alle spese sostenute per ed € CP_8
850,00 pari al 50% delle spese sostenute per . Persona_1
4. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(valore indeterminabile, scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i valori medi relativi a tutte le fasi non essendovi ragioni per discostarsene ed applicato l'aumento dell'art. 4, comma 2, del DM citato nella misura del 30%) seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, come liquidate in separato decreto in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, e CP_1 Controparte_2 CP_3
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
, e della somma di € 2.550,00, oltre interessi legali CP_1 Controparte_2 CP_3 dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
, e delle spese di lite, che liquida in € 9.900,80 per CP_1 Controparte_2 CP_3 compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%,
IVA e CPA nella misura di legge;
15 - pone definitivamente le spese di CTU, liquidate in separato decreto in corso di causa, a carico di e . Parte_1 Parte_2
Latina, lì 29/09/2025
Il giudice
Luca Venditto
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2038 R.G. cont. 2019
TRA
- C.F. e - C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in via Eustachio Manfredi - Roma C.F._2 presso lo studio dell'avv. Alessandro MAZZÀ, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , - CP_1 C.F._3 Controparte_2
C.F. e - C.F. , C.F._4 CP_3 C.F._5 elettivamente domiciliati in via Vitruvio Vacca n. 12 - Fondi (LT) presso lo studio dell'avv. Franco BRACCIALE, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
E
- C.F. ; CP_4 C.F._6
1 PARTE CONVENUTA - contumace
OGGETTO: accertamento della qualità di erede – commorienza.
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.):
“Rassegnano le seguenti conclusioni: "Piaccia al Tribunale adito: in via istruttoria - disporre l'acquisizione presso la Procura di Latina della autopsia eseguita sulla salma di od in subordine ordinarne l'esibizione alla controparte;
- Persona_1 ammettere le richieste istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 c.p.c. nr. 2; in via principale accertare e dichiarare che nata a [...] il [...], Persona_1 deceduta il 9.05.2011, figlia di , nata in [...] il [...] deceduta il Persona_2
9.05.2011, è sopravvissuta al padre , nato a [...] il [...], deceduto Per_3
a Fondi il 9.05.2011, e ne è pertanto divenuta erede universale;
accertare e dichiarare che gli istanti e , nonni materni di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 ne sono eredi al pari dei nonni paterni e ai sensi CP_1 Controparte_2 dell'art.569 c.c.; dichiarare che l'immobile sito in Fondi (LT) in Via Alessandro Volta
11 piano T, iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Fondi al Foglio 17 part.
2029 sub. 4, facente parte del patrimonio di , al decesso di questi è caduto Per_3 in successione in favore di e, conseguentemente, al di lei decesso, in Persona_1 favore degli eredi legittimi ossia dei nonni materni e dei nonni paterni in quote uguali con esclusione delle convenute ed;
condannare i convenuti CP_4 CP_3 al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per il godimento in via esclusiva dell'immobile a far data dal decesso di;
condannare i convenuti, a titolo Per_3 di restituzione di quanto illegittimamente incassato in forza di assicurazione per la morte di , al pagamento di € 12.500 oltre interessi in favore di ciascuno Per_3 degli attori oltre interessi;
condannare i convenuti al pagamento di ¼ in favore di ciascuno degli attori delle somme giacenti in conti correnti bancari e/o postali nonché di altre somme e/o beni mobili che dovessero risultare facenti parte dell'eredità di da questi illegittimamente incassate oltre interessi;
disporre Per_3 la volturazione dell'immobile come sopra individuato in favore degli eredi accertati e nelle quote di legge con esonero del Conservatore da ogni ingerenza e responsabilità;
Con il favore delle spese di lite e degli accessori di legge”.
2 per parte convenuta, all'udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.): “Precisa le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Latina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via istruttoria: ammettere gli ulteriori mezzi di prova
(prova per testi e CTU tecnica) richiesti nella memoria ex art.183, VI comma, c.p.c.,
II termine depositata il 10.6.2020; 1) In via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità e/o carenza di legittimazione attiva degli attori non essendo la piccola sopravvissuta al padre e quindi Persona_1 Per_3 per la sussistenza della commorienza ex art.4 c.c.; 2) Nel merito, rigettare tutte le domande attrici, nonché richieste istruttorie, perché inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, nonché comunque non provate;
3) In via riconvenzionale subordinata, condannare gli attori al pagamento in favore della convenuta sig.ra della somma di € 1.500,00 ciascuno quale quota Controparte_2 parte per l'estinzione del mutuo ipotecario gravante sull'immobile sito in Fondi, Via
Alessandro Volta n.11; 4) In via riconvenzionale subordinata, ricomprendere nella massa ereditaria le seguenti somme: a) € 5.701,81 per le spese del funerale di Per_3
pagate da;
b) € 7.800,00, oltre iva e cassa geometri per le
[...] CP_1 prestazioni professionali svolte dal geom. per ed i suoi CP_5 Per_3 eredi;
c) € 5.000,00 per gli interventi di ripristino delle infiltrazioni per perdita di liquami dalla condotta di scarico dei piani superiori che hanno danneggiato
l'immobile sito in Fondi, Via Alessandro Volta n.11, compreso dei mobili ed arredi, salvo migliore e/o maggiore quantificazione che ci si riserva di precisare nel corso del presente giudizio;
d) € 6.000,00 per le spese sostenute dai convenuti
[...]
e dal 2011 al 2019 per imu, tari, tasi, enel, acqua e gas per CP_1 Controparte_2
l'immobile sito in Fondi, Via Alessandro Volta n.11, salvo migliore e/o maggiore quantificazione che ci si riserva di precisare nel corso del presente giudizio;
e) €
2.000,00, oltre iva e contr. integr. per le prestazioni professionali svolte dall'Avv.
Franco Bracciale per gli eredi di per prestazioni di consulenza Per_3 stragiudiziale relative alla messa in mora Cardiff Assicurazioni S.p.A. ed alla definizione a transazione, saldo e stralcio per la estinzione del mutuo;
5) In via riconvenzionale, condannare gli attori al pagamento della somma € 5.701,81 per le spese del funerale di , sostenute da e , oltre gli Persona_2 CP_3 CP_1
3 interessi legali dagli esborsi fino al soddisfo;
6) In via riconvenzionale, condannare gli attori al pagamento della somma pari ad € 2.850,90, oltre gli interessi legali dagli esborsi fino al soddisfo, pari al 50% delle spese funerarie sostenute per il funerale della nipote da parte di e;
7) porre Persona_1 CP_1 Controparte_2 definitivamente le spese della CTU medica espletata a carico degli attori;
8) con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, oltre iva e contr. integr. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03-06/04/2019, Pt_1
e hanno convenuto in giudizio , ,
[...] Parte_2 CP_1 Controparte_2
e al fine di sentir dichiarare - previo accertamento e CP_3 CP_4 declaratoria della loro qualità di eredi di (deceduta in data 09/05/2011), Persona_1 la quale, sopravvissuta, seppur per un breve arco temporale, al padre Per_3
(deceduto in data 09/05/2011), ne è divenuta erede - la comproprietà dell'immobile sito in Fondi, via Alessandro Volta n. 11, censito in catasto fabbricati del Comune di
Fondi al foglio 17, p.lla 2029 sub 4, facente parte del patrimonio di e che Per_3 si assume, al decesso di quest'ultimo, caduto in successione in favore di Persona_1
e, al di lei decesso, in favore dei nonni materni e paterni in quote uguali, con conseguente condanna dei convenuti al pagamento di una somma, a titolo di indennizzo, per il godimento in via esclusiva dell'immobile e alla restituzione dell'importo di € 12.500,00 ciascuno, percepiti in forza dell'assicurazione sulla vita stipulata la nonché al pagamento di ¼ delle somme di cui ai conti correnti Per_3 bancari e postali intestati a , oltre interessi. Per_3
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto che, in data
09/05/2011, , e la loro figlia , a seguito di un Per_3 CP_6 Persona_1 gravissimo incidente stradale verificatosi nel territorio del Comune di Fondi, hanno perso la vita;
che , come sarebbe stato possibile desumere dal rapporto Persona_1 redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro e dai certificati di morte, seppur per un breve lasso di tempo, sarebbe sopravvissuta al padre , Per_3 divenendone in tal modo erede, con conseguente acquisto, al di lei decesso, della qualità di eredi da parte dei nonni materni al pari dei nonni paterni;
che i diversi
4 tentativi di giungere ad una soluzione bonaria della controversia non hanno avuto esito positivo.
Prospettata, dunque, la loro qualità di eredi di , gli attori hanno Persona_1 così concluso: “Piaccia al Tribunale adito: accertare e dichiarare che , Persona_1 nata a [...] il [...], deceduta il 9.05.2011, figlia di , nata in [...]
Albania il 11.12.1981 deceduta il 9.05.2011, è sopravvissuta al padre , Per_3 nato a [...] il [...], deceduto a Fondi il 9.05.2011, e ne è pertanto divenuta erede universale;
accertare e dichiarare che gli istanti e , Parte_1 Parte_2 nonni materni di , ne sono eredi al pari dei nonni paterni Persona_1 CP_1
e ai sensi dell'art.569 c.c.; dichiarare che l'immobile sito in Fondi Controparte_2
(LT) in Via Alessandro Volta 11 piano T, iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di
Fondi al Foglio 17 part.2029 sub 4, facente parte del patrimonio di al Per_3 decesso di questi è caduto in successione in favore di e, Persona_1 conseguentemente, al di lei decesso, in favore degli eredi legittimi ossia dei nonni materni e dei nonni paterni in quote uguali con esclusione delle convenute CP_4
ed;
condannare i convenuti al pagamento di una somma a titolo di
[...] CP_3 indennizzo per il godimento in via esclusiva dell'immobile a far data dal decesso di
; condannare i convenuti a titolo di restituzione di quanto illegittimamente Per_3 incassato in forza di assicurazione per la morte di , al pagamento di € Per_3
12.500 oltre interessi in favore di ciascuno degli attori oltre interessi;
condannare i convenuti al pagamento di ¼ in favore di ciascuno degli attori delle somme giacenti in conti correnti bancari e/o postali nonché di altre somme e/o beni mobili che dovessero risultare facenti parte dell'eredità di da questi illegittimamente Per_3 incassate oltre interessi;
disporre la volturazione dell'immobile come sopra individuato in favore degli eredi accertati e nelle quote di legge con esonero del
Conservatore da ogni ingerenza e responsabilità; Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, dell'IVA e della C.P.F. con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'Avv. Alessandro Mazzà, antistatario”.
1.1 Con comparsa del 26/07/2019 si sono costituiti in giudizio , CP_1
e i quali, impugnato e contestato quanto dedotto da parte Controparte_2 CP_3 attrice, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, sostenendo l'infondatezza della stessa in virtù della presunzione di commorienza stabilita dall'art. 4 c.c. ed
5 evidenziando che gli atti morte sarebbero riferibili riferibili alla constatazione del decesso di e non anche all'ora dell'avvenuto decesso, verificatosi Persona_1 nell'immediatezza dell'incidente, unitamente a quello dei genitori.
Parte convenuta, in via riconvenzionale subordinata, in caso di accoglimento della domanda proposta dagli attori, hanno individuato i diversi importi da includere nella formazione della massa ereditaria, quali la somma di € 6.000,00, corrisposti in data 15/07/2013 da per estinguere il mutuo ipotecario esistente Controparte_2 sull'immobile per cui è causa, concesso da a cui era stato già Controparte_7 corrisposto l'importo di € 131.761,61 dalla Cardiff Assicurazioni S.p.A. al momento del decesso di , nonché di € 5.701,81 versati per le spese funerarie di Per_3 Per_3
, di € 7.800,00 dovuta da in favore del geom. per le
[...] Per_3 CP_5 diverse prestazioni professionali (consulenza compravendita, sopralluoghi, accertamenti e perizie) svolte in riferimento all'immobile come sopra identificato, di
€ 5.000,00 pari al costo dei lavori resisi necessari per le riparazioni a seguito delle infiltrazioni che hanno interessato tale immobile, di € 6.000,00 pari alle spese sostenute dal 2011 al 2019 per imu, tari, tasi, enel, gas ed acqua e di € 2.000,00 dovute al legale, a titolo di compenso professionale per le prestazioni di consulenza stragiudiziale relative alla messa in mora della Cardiff Assicurazioni S.p.A. ai fini dell'estinzione del mutuo.
Parte convenuta ha altresì chiesto, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al rimborso delle spese sostenute per il funerale di pari di € CP_8
5.701,81 e al pagamento della metà delle spese sostenute per il funerale di _1 pari ad € 4.550,90 (incluse le spese del loculo corrisposte al
[...] CP_9
.
[...]
1.2 Assegnato a parte attrice termine di legge per la rinnovazione della notifica a , all'udienza del 06/02/2020, verificata la ritualità della notifica, è stata CP_4 dichiarata la contumacia di e, su istanza formulata dalle parti, sono stati CP_4 assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
Con ordinanza del 16/04/2021 il g.i. (diverso dall'odierno giudicante), in merito alle richieste di parte attrice, ha disposto l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. nei confronti dei convenuti e della nonché ammesso la Controparte_10 prova per interpello e, in ordine ai mezzi istruttori articolati da parte convenuta, ha
6 ammesso la prova orale così come formulata dalla parte, riservandosi sulla nomina della CTU medica all'esito delle stesse.
All'esito dell'udienza del 16/12/2021, tenutasi nelle forme previste dall'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, il g.i., revocata integralmente l'ordinanza di ammissione delle prove del
16/4/2021, ha disposto procedersi a CTU, nominando allo scopo la dott.ssa e individuando il quesito da sottoporre al consulente nel Persona_4 seguente: “Esaminati gli atti di causa e compiuti tutti gli accertamenti necessari, anche accedendo presso uffici pubblici od enti per l'acquisizione delle necessarie informazioni strumentali agli accertamenti da compiere, dica se il decesso della bambina conseguente al verificarsi dell'incidente del 9/5/2011, sia Persona_1 avvenuto contestualmente al verificarsi dell'evento, nel quale hanno perso la vita gli stessi genitori della piccola, ciò avuto riguardo alla definizione di morte di cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 578”.
Rilevata la necessità di disporre la sostituzione della consulente tecnica nominata non avendo provveduto la stessa ad accettare l'incarico, né a dare riscontro alcuno alla nomina, con decreto del 14/02/2022, è stato nominato in sostituzione il dott. con conferma di quanto stabilito con la citata ordinanza del Persona_5
16/12/2021 anche in relazione a forme di accettazione e tempi di svolgimento dell'incarico.
Accettato l'incarico e prestato il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, depositata telematicamente in data 15/02/2022, l'elaborato peritale definitivo è stato depositato in data 10/07/2022.
All'esito dell'udienza del 06/12/2022, tenutasi nelle forme previste dall'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, ritenute irrilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie avanzate dalle parti, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 14/05/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
7 2. La domanda di parte attrice è infondata per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
Nella prospettazione attorea, ritenuto che rimasta coinvolta Persona_1 unitamente ai genitori, e (figlia degli odierni attori), Per_3 Persona_2 nell'incidente occorso in data 09/05/2011, sia sopravvissuta al padre, ancorché per un breve lasso temporale, acquisendone, dunque, la qualità di erede, al suo decesso, tutti i beni rientranti nel patrimonio di sarebbero caduti in successione in Per_3 favore anche dei nonni materni.
Come si evince dall'art. 1, primo comma, del codice civile la persona fisica, con la nascita, acquista la capacità giuridica, per tale intendendosi l'attitudine del soggetto alla titolarità di diritti e doveri e, dunque, la generale posizione del soggetto in quanto destinatario di effetti giuridici.
Al contrario, come si desume dall'art. 4 c.c. nonché dall'art. 456 c.c., ai sensi del quale “la successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto”, l'evento morte determina la perdita definitiva della capacità giuridica.
La determinazione temporale acquista rilevanza in diverse ipotesi quale, per quanto qui di interesse, la capacità a succedere (art. 462 c.c.).
Invero, la successione mortis causa, ad eccezione del caso del nascituro che è oggetto di specifiche previsioni normative, implica la capacità giuridica del soggetto chiamato a succedere e può, dunque, verificarsi solo se il successore sia in vita al momento della morte del de cuius.
È, pertanto, di fondamentale importanza la condizione di sopravvivenza del soggetto chiamato a succedere.
Qualora vi sia incertezza in ordine alla sopravvivenza di una persona rispetto all'altra, in genere perché decedute in un unico contesto, nel caso di specie un incidente stradale, al fine di superare l'eventuale dubbio in riferimento alla sequenza temporale degli eventi, che determinano la successione dell'una all'altra, la legge presume fino a prova contraria che le stesse siano morte contestualmente.
L'ipotesi de quo è, dunque, regolata dalla presunzione di commorienza, per cui “quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona ad
8 un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento” (art. 4 c.c.).
Tale norma, più che prevedere una generale presunzione di morte nello stesso momento, viene comunemente intesa quale applicazione generale del principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), per cui si ritiene che il fatto della sopravvivenza, da cui dipende l'acquisto di un diritto o un diverso effetto, deve essere provato da chi invoca l'acquisto del diritto o altro effetto giuridico.
Spetta, in altri termini, a colui che vanti diritti che scaturiscono dalla morte di un soggetto dare con ogni mezzo la prova che questa sia avvenuta prima o dopo la morte di un altro soggetto.
Se tale prova non è raggiunta, opera il principio della commorienza di cui all'art. 4 c.c..
2.1 Nel caso di specie, gli attori, come già rilevato, richiamando il verbale redatto dai Carabinieri, intervenuti sul luogo del sinistro ed i certificati di morte, ove sono indicate le ore 14:55 quale ora del decesso di e le ore 16:12 per Per_3 _1
sostengono la sopravvivenza della figlia al padre, con conseguente
[...] acquisizione della stessa della qualità di erede.
Pare opportuno osservare a questo punto come la morte corrisponda “alla cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo” (art. 1 della l. 29/12/1993,
n. 578).
Tale ultima previsione normativa si è resa necessaria (anche per fissare l'esatto momento in cui è possibile procedere all'espianto degli organi o tessuti ai fini del trapianto terapeutico) per la sempre più accentuata labilità del confine che stessa scienza è chiamata ad individuare tra la vita e la morte, limite tradizionalmente fatto coincidere, dapprima, con l'esalazione dell'ultimo respiro e, quindi, con l'arresto dell'attività respiratoria, considerata funzione vitale indispensabile e, in seguito a più approfondite conoscenze fisio-patologiche, con l'arresto del battito cardiaco e, dunque, con la cessazione definitiva dell'attività cardio-circolatoria, sistema che peraltro si è rivelato fallibile in conseguenza dell'evolversi delle tecniche di rianimazione, che consentono di sostenere artificialmente, e per lungo tempo,
l'attività respiratoria e circolatoria dell'organismo.
9 Per tali ragioni, la l. 29/12/1993, n. 578 ha ritenuto decisiva ai fini dell'accertamento della morte per arresto cardiaco la cessazione della respirazione e della circolazione per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
Tale accertamento, che stante l'unicità giuridica del momento della morte ha rilevanza anche per gli altri effetti giuridici, in particolare le successioni mortis causa, deve avvenire con le modalità via via definite, tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica, con decreto emanato dal Ministro della salute (art. 2, l. 29/12/1993,
n. 578).
Una volta, dunque, che si è constatata la contemporanea presenza di tutti i parametri normativamente richiesti per la sussistenza della morte, si apre la successione e non ha rilievo alcuno che, attraverso le pratiche rianimatorie, siano stati artificialmente conservati i singoli organi.
2.2 Nel caso di specie, la consulenza tecnica, disposta nel presente giudizio, alle cui conclusioni deve essere fatto pieno ed integrale riferimento, siccome raggiunte all'esito di adeguate indagini, svolte sulla documentazione in atti, e sorrette da argomentazioni prive di errori e vizi logici, ha consentito di accertare che “ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 578, è deceduta Persona_1 conseguentemente e contestualmente al verificarsi dell'evento traumatico del
09/05/2011, in occasione del quale hanno perso la vita gli stessi genitori”.
Invero, “[…] dalle notizie di specifica risulta che all'arrivo dei Carabinieri i genitori di “si trovavano […] già coperti da telo perché i sanitari ne avevano _1 già constatato il decesso” (cfr. Rapporto Carabinieri di Fondi), mentre la bambina era trasportata dal personale 118 presso il presidio ospedaliero di Fondi.
Dalla scheda ARES 118 risulta che, all'arrivo del personale sanitario - avvenuto alle ore 14:58- fosse incosciente e il Glasgow AL (GCS) _1 Per_6 rilevato era pari a 3. All'arrivo in Pronto Soccorso, ore 15:43, era constatata midriasi fissa bilaterale e assenza di pressione arteriosa e polsi periferici. Tuttavia, la bambina veniva comunque intubata, venivano proseguite le manovre rianimatorie, già iniziate durante il trasporto in ambulanza, e somministrati farmaci quali adrenalina, atropina, propofol, miorilasanti e cortisonici. In questo modo i sanitari erano riusciti ad ottenere la ricomparsa di ritmo cardiaco spontaneo a 30 bpm,
10 motivo per cui la bambina veniva trasferita presso la radiologia per gli accertamenti necessari. Alle ore 16:30 veniva, infine, constatato il decesso. Tornando alla questione principale, per rispondere ai quesiti posti dal magistrato occorre porre
l'attenzione su alcuni aspetti, che per una più agevole trattazione saranno trattati per punti. Glasgow Coma AL (GCS) Il GCS rilevato dai sanitari del 118, che -si ricorda- giunsero sul posto alle ore 14:58, era pari a 3. Il GCS è una scala di valutazione neurologica utilizzata per seguire l'evoluzione clinica del paziente in coma ed è basato su tre tipologie di risposta agli stimoli (oculare, verbale e motoria).
In base alle risposte si avrà un punteggio che va da un massimo di 15 fino al valore minimo di 3 (contrariamente a quanto sostenuto dalla CTP a pag. 7 della propria relazione) dove in seguito alla somministrazione di stimoli non viene rilevata alcuna risposta. Il valore di “3” riscontrato dal personale del 118 depone chiaramente per uno stato di totale incoscienza cui corrisponde una lesione cerebrale classificata come “grave”.
All'arrivo presso il PS, alle ore 15:43, i parametri vitali di fra cui _1 frequenza cardiaca, pressione arteriosa, frequenza respiratoria, non erano rilevabili ed era presente cianosi del volto. Pertanto, i sanitari cominciavano la somministrazione di adrenalina e inotropi, in associazione alle manovre rianimatorie, ottenendo una flebile ripresa del ritmo cardiaco spontaneo a soli 30 bpm, valore fino troppo al disotto della soglia fisiologica. In buona sostanza, all'arrivo presso il PS la piccola si trovava in una condizione di arresto cardio-circolatorio e tale _1 condizione si è protratta quasi certamente per tutto l'intervallo di tempo che va dall'intervento del 118 fino alla ricomparsa del flebile ritmo cardiaco spontaneo;
tale intervallo può essere quantificato all'incirca in 60 minuti: - Evento traumatico: ore
14:30; - Arrivo del 118: ore 14:58; - Ripartenza: ore 15:22; - Arrivo in ospedale: ore
15:27; - Ingresso al Pronto Soccorso: ore 15:43.
Orbene, occorre rilevare che i danni dovuti al mancato apporto di ossigeno variano a seconda del metabolismo e della richiesta dei tessuti: già solo dopo 8-10 minuti i danni encefalici diventano irreversibili;
dopo 15-30 minuti viene ad essere interessato il miocardio, dopo 30-35 minuti il fegato e a seguire il polmone, i reni, il muscolo striato, ecc. Pertanto, appare del tutto plausibile che già solo i danni riportati alle strutture encefaliche e derivati dal mancato apporto sanguigno dovuto
11 all'arresto cardiocircolatorio protrattosi per un lasso di tempo sufficientemente lungo, abbiano di fatto compromesso in maniera irreversibile le stesse funzioni encefaliche ancor prima dell'arrivo presso il Pronto Soccorso (cfr. art. 1 L. 578/93).
Occorre considerare, inoltre, che alle lesioni indirette pocanzi descritte vanno ad aggiungersi quelle direttamente derivate dal traumatismo cranio-encefalico, obiettivato dai sanitari del 118 (cfr. scheda ARES).
Dall'analisi della documentazione sanitaria risulta che, a seguito dell'incidente stradale, la piccola non abbia mai ripreso conoscenza, né i _1 parametri vitali risultano essere mai rientrati nella norma - anche per un brevissimo periodo di tempo. La ripresa del ritmo cardiaco rilevata dai sanitari del Pronto
Soccorso deve ritenersi non segno di vitalità, bensì un residuo dei processi biologici e biochimici sostenuto dal massiccio trattamento farmacologico intrapreso dai sanitari, nel disperato tentativo di stabilizzare la piccola paziente e ripristinarne i parametri vitali.
In conclusione, quanto fino ad ora argomentato consente di ritenere che, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 578, è deceduta Persona_1 conseguentemente e contestualmente al verificarsi dell'evento traumatico del
09/05/2011, in occasione del quale hanno perso la vita gli stessi genitori” (cfr. pagg.
5-8 elaborato peritale).
Ne consegue, dunque, che, essendo deceduta contestualmente al Persona_1 padre , con conseguente perdita della capacità giuridica, non ha mai Per_3 acquistato la capacità a succedere in ordine ai diritti facenti capo allo stesso.
Pertanto, non essendo stata raggiunta la prova in riferimento alla dedotta sopravvivenza di , non può in alcun modo essere accertata la qualità di Persona_1 eredi degli odierni attori in ordine ai diritti facenti capo a , mai pervenuti Per_3 nella sfera giuridica di , loro nipote. Persona_1
A ciò si aggiunga, come condivisibilmente affermato dal consulente tecnico nominato, che “gli orari riportati sui certificati di morte fanno riferimento alle constatazioni di decesso, ovvero ai certificati rilasciati dai sanitari che non attestano il momento in cui è intervenuta la morte del soggetto, bensì il momento in cui il certificatore ha appurato, riscontrato e preso coscienza del decesso del soggetto”
(cfr. pag. 8 elaborato peritale).
12 Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
Resta assorbita la domanda spiegata in via riconvenzionale subordinata da parte convenuta.
3. I convenuti costituiti, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna degli attori al rimborso delle spese funerarie e per la concessione e diritti del loculo anticipate per il funerale di (figlia degli attori) e al rimborso del 50% CP_8 delle spese funerarie e per la concessione e diritti del loculo sostenute per il funerale di . Persona_1
Va preliminarmente osservato con la giurisprudenza di legittimità come le spese per le onoranze funebri rientrino tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria (Sez. 2,
Ordinanza n. 17938 del 27/08/2020, Rv. 658944 - 01), ovvero che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la volontà di detti eredi (Sez. 2, Sentenza n. 1994 del 02/02/2016, Rv. 638787 - 01; v. altresì Sez. 2, Sentenza n. 28 del 03/01/2002, Rv.
551369 - 01) (Cass. civ., sez., VI, 11/06/2021, n. 16611).
Peraltro, laddove si assuma che le spese sostenute da colui che le ha anticipate rappresentino l'adempimento di un dovere avvertito sul piano morale e sociale, ai sensi dell'art. 2034 c.c. (sì da escluderne la ripetizione nei confronti degli eredi tenuti al pagamento di tali oneri), è necessario che l'interessato fornisca la prova dei relativi presupposti, la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata, da un lato, ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall'altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (cfr., ex plurimis, Sez. 2,
Sentenza n. 19578 del 30/09/2016 (Rv. 641356 - 01) (Cass. civ., sez., VI, 11/06/2021,
n. 16611 in motivazione).
In merito ai doveri morali o sociali rilevanti a tal fine, occorre osservare che, sebbene la questione sia discussa, la dottrina prevalente, sulla cui scia si pone anche
13 la giurisprudenza di legittimità, afferma che sono tali i doveri derivanti non solo dalla morale individuale ma anche avvertiti come tali dalla generalità dei consociati.
Con particolare riguardo alle ragioni che militano a fondamento della necessaria indole sociale collettiva del parametro di qualificazione dei doveri richiamati dall'art. 2034 c.c., varrà, dunque, assegnare una decisiva incidenza al dato dell'indispensabile riconoscibilità sociale del comportamento del solvens,
l'infondatezza della cui pretesa restitutoria (in forza della soluti retentio accordata a vantaggio del beneficiario) pur sempre risale al vigore di una regola giuridica
(quella dell'art. 2034 c.c.), nella specie destinata a rivestire di un'adeguata giustificazione, collettivamente sancita, la conferma di uno spostamento patrimoniale altrimenti privo di causa (Cass. civ., sez., VI, 11/06/2021, n. 16611 in motivazione).
Carattere peculiare dell'istituto in esame è la spontaneità dell'adempimento, nonché la proporzionalità della prestazione in relazione ai mezzi dell'adempiente e dell'interesse da soddisfare, in quanto non può essere considerato doveroso ciò che richiede un apprezzabile sacrificio in capo all'adempiente.
L'atto di colui che, avendone i mezzi, soccorre chi versa in stato di bisogno è certamente da considerare non solo apprezzabile ma anche socialmente necessario, alla luce anche del dovere di solidarietà sociale, di cui all'art. 2 Cost., che permea l'intero ordinamento.
3.1 Nel caso di specie, parte attrice, a fronte della spiegata domanda riconvenzionale, non ha allegato alcunché in ordine all'adempimento, da parte dei convenuti, di un particolare dovere morale o sociale giustificabile alla luce delle valutazioni socialmente correnti e, dunque, alla configurabilità di un'obbligazione naturale, a cui l'art. 2034 c.c. correla l'effetto della soluti retentio.
Ne deriva, dunque, l'astratta ripetibilità delle spese funerarie, ivi incluse quelle per la concessione e i diritti del loculo.
3.2 Tuttavia, la ripetizione dell'indebito implica la prova dell'avvenuto pagamento, che, nel caso di specie, può ritenersi raggiunta solo in ordine alle spese per la concessione e i diritti del loculo, per un totale complessivo di € 5.100,00, come si evince dai bollettini di pagamenti offerti in comunicazione dai convenuti.
Quanto alle spese funerarie è sufficiente rilevare come risultino versate in atti solo le fatture dell'agenzia delle onoranze funebri, che non costituiscono, di per sé,
14 prova dell'avvenuto pagamento. Ed infatti, secondo l'orientamento interpretativo che si preferisce, la sola produzione delle fatture di pagamento non è sufficiente a dimostrare il né la misura di un danno patito, né l'ammontare di una pretesa alla ripetizione di un indebito, essendo necessario dimostrare anche l'effettiva corresponsione degli importi indicati nelle fatture stesse.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda riconvenzionale è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta, con conseguente condanna di parte attrice al pagamento in favore dei convenuti della somma complessiva di € 2.550,00, di cui € 1.700 (1/3 di € 5.100,00 totali) pari alle spese sostenute per ed € CP_8
850,00 pari al 50% delle spese sostenute per . Persona_1
4. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(valore indeterminabile, scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i valori medi relativi a tutte le fasi non essendovi ragioni per discostarsene ed applicato l'aumento dell'art. 4, comma 2, del DM citato nella misura del 30%) seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, come liquidate in separato decreto in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, e CP_1 Controparte_2 CP_3
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
, e della somma di € 2.550,00, oltre interessi legali CP_1 Controparte_2 CP_3 dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
, e delle spese di lite, che liquida in € 9.900,80 per CP_1 Controparte_2 CP_3 compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%,
IVA e CPA nella misura di legge;
15 - pone definitivamente le spese di CTU, liquidate in separato decreto in corso di causa, a carico di e . Parte_1 Parte_2
Latina, lì 29/09/2025
Il giudice
Luca Venditto
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