TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3513/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola IOVANE ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Vergato (BO), Piazza IV Novembre, n. 4b e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria VISCONTE ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Vergato (BO), Piazza IV Novembre, n. 4b
RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno presentato domanda congiunta di Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 12 marzo 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 17 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a EL (TP) il 31 luglio 1984.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati , il 5 maggio 1985, il 12 settembre 1987, e Per_1 Per_2
il 21 gennaio 1994, tutti maggiorenni ed autosufficienti. Per_3
Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 3 luglio 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate sentenza n. 1980/2024 pubblicata l'8 luglio 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita del genitore non allocatario, atteso che , e sono maggiorenni. Per_1 Per_2 Per_3
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento essendo che i coniugi hanno dichiarato che i figli sono economicamente indipendenti. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo 2025.
La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a Parte_1
EL (TP) il 2 luglio 1958 e nato a [...] il 25 Parte_2 febbraio 1955, unitisi in matrimonio a EL (TP) il 31 luglio 1984, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 107 parte 1 serie A
- anno 1984; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: pagina 2 di 3 1) a far data dal deposito del ricorso pone in capo al signor l'obbligo di Pt_2 corrispondere, entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile alla signora Pt_1 la somma di 100,00 euro, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese di lite Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 23 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Paola IOVANE ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Vergato (BO), Piazza IV Novembre, n. 4b e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria VISCONTE ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Vergato (BO), Piazza IV Novembre, n. 4b
RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 17 aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno presentato domanda congiunta di Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 12 marzo 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 17 aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a EL (TP) il 31 luglio 1984.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati , il 5 maggio 1985, il 12 settembre 1987, e Per_1 Per_2
il 21 gennaio 1994, tutti maggiorenni ed autosufficienti. Per_3
Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 3 luglio 2024 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate sentenza n. 1980/2024 pubblicata l'8 luglio 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita del genitore non allocatario, atteso che , e sono maggiorenni. Per_1 Per_2 Per_3
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento essendo che i coniugi hanno dichiarato che i figli sono economicamente indipendenti. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 marzo 2025.
La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a Parte_1
EL (TP) il 2 luglio 1958 e nato a [...] il 25 Parte_2 febbraio 1955, unitisi in matrimonio a EL (TP) il 31 luglio 1984, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 107 parte 1 serie A
- anno 1984; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: pagina 2 di 3 1) a far data dal deposito del ricorso pone in capo al signor l'obbligo di Pt_2 corrispondere, entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile alla signora Pt_1 la somma di 100,00 euro, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese di lite Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 23 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3