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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di RE Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 23.1.2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 753/2022 R.G.L. e vertente
TRA
(CF , in persona Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RE Calabria (CF.
), presso i cui uffici, in RE Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge P.IVA_2
domiciliato;
-appellante –
E
(CF ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'Avv. Domenico Ruggiero;
- appellata –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 07.11.2009 esponeva che, Controparte_1 provenendo dal bacino LSU, aveva sottoscritto plurimi contratti con il
[...]
ed aveva svolto attività lavorativa di Assistente Amministrativo Controparte_2 prima presso l'Istituto Tecnico per Geometri “A. Righi” di RE Calabria dal 01/07/2001 sino al 31/08/2011 e successivamente presso l'Istituto di Istruzione Superiore “V. Gerace” di
Cittanova (RC) fino al 31/08/2018.
A sostegno del ricorso esponeva che: era stata assunta mediante il ricorso allo strumento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in presunta applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001; l'ultimo dei suddetti contratti aveva scadenza 31/08/2018; aveva in concreto svolto attività tipiche del lavoro subordinato anziché del lavoro parasubordinato, rilevava l'illegittimità dei diversi contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in violazione dell'art. 7 d. lgs. n. 165/2001, assumendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato instauratosi con il;
le mansioni assegnate, originariamente generiche e Parte_1
poi meglio specificate nei contratti annualmente stipulati o oggetto di proroga, si concretizzavano in attività di natura prettamente esecutiva, prive di autonomia, finalizzate a garantire il regolare funzionamento scolastico e dunque incompatibili con una attività di natura parasubordinata;
in data 17.01.2019 era stata notificata al MIUR apposita diffida ad adempiere, rimasta priva di riscontro, circa il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e la corresponsione delle differenze retributive e TFR. Tutto quanto esposto concludeva chiedendo che venisse accertata, ex art. 2126 c.c., la natura subordinata dell'attività e venisse dichiarato il diritto all'inquadramento nell'Area B ex CCNL Comparto Scuola come assistente amministrativo con condanna del a corrispondere le differenze oltre TFR quantificate Parte_1 in € 64.492,89 (o la diversa somma ritenuta di giustizia), oltre accessori dal dovuto al soddisfo ed alle differenze contributive maturate per ciascun contratto a decorrere dal 01.07.2001
(l'ultimo con scadenza 31.08.2018) .
Si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva la Parte_1
prescrizione del diritto preteso da parte ricorrente.
Nel merito rilevava come non potesse trovare accoglimento la tesi della natura subordinata del rapporto di lavoro posto in essere dalla ricorrente, richiamando la disposizione di cui all'art. 4,
d. Lgs n. 81 del 2000, secondo cui “L'utilizzo nelle attività di cui all'articolo 3 non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro”.
Ribadiva come non potesse darsi luogo alla costituzione automatica di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni anche in presenza di violazioni di norme imperative riguardanti l'assunzione a termine ed eccepiva, sotto il profilo del risarcimento del danno richiesto, che l'assunzione in ruolo, avvenuta a seguito della procedura concorsuale disciplinata dall'art. 1, comma 619, l. 205/2017, doveva considerarsi circostanza idonea a ristorare la ricorrente dell'asserito pregiudizio patito.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale con la sentenza appellata accoglieva il ricorso in ordine all'accertamento giuridico della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal 01.07.2001 al 31.08.2018, con la qualifica di assistente amministrativo area B del CCNL del Comparto
Scuola, disponeva la condanna del al pagamento delle differenze retributive Parte_1
limitatamente al periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2014 e il mese di agosto 2018 e dichiarava il diritto della ricorrente alla ricostruzione della posizione contributiva, con conseguente condanna del ai relativi adempimenti a far data dal 17.01.2014. Parte_1
Rigettava la domanda di pagamento del TFR.
Avverso detta decisione interponeva appello il eccependo l'errata interpretazione Parte_1 fornita dal Giudice di prime cure in ordine all'estraneità delle prestazioni concretamente rese dalla lavoratrice rispetto alla disciplina tipica dei lavori socialmente utili nonchè alla sussistenza, nel caso di specie, dei cosiddetti “indici rilevatori” della natura subordinata dell'attività lavorativa concretamente espletata dalla ricorrente e il conseguente erroneo riconoscimento delle differenze retributive.
Si costituiva l'appellata per difendersi, insistendo nella conferma della sentenza CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto (23.01.2025).
La causa è stata decisa all'esito della camera di consiglio successiva all'udienza.
Motivi della decisione
I motivi dell'appello, concernenti sia l'errata interpretazione fornita dal Giudice di prime cure con riferimento all'accertamento delle mansioni concretamente rese dalla Parte_2
estranee alla disciplina tipica dei lavori socialmente utili - caratterizzate dai requisiti della subordinazione;
che l'erronea attribuzione delle differenze retributive e dell'anzianità di servizio sono infondati.
Il Tribunale ha ritenuto che l'effetto della riqualificazione del contratto tra la ricorrente e il in rapporto di lavoro subordinato potesse essere ragionevolmente affermata sia per il Parte_1 positivo riscontro della subordinazione dell'attività lavorativa, confermato dal contenuto dei contratti stipulati senza soluzione di continuità nel periodo indicato in ricorso e dalla copiosa documentazione allegata in atti, sia per l'assenza di uno specifico progetto indicato nei predetti contratti.
L'interpretazione fornita dal Giudice di prime cure è pienamente condivisibile.
Il Giudice del primo grado ha inquadrato correttamente la fattispecie sottoposta al suo giudizio, riconducendo i rapporti di matrice assistenziale all'interno di un modello negoziale di natura privatistica, quale il contratto di co.co.co.
Infatti, la normativa speciale richiamata dal , pur consentendo a quest'ultimo, in Parte_1
deroga alla normativa generale, di assumere con contratti a progetto i lavoratori provenienti dal bacino LSU, non avrebbe comunque introdotto (e non avrebbe in ogni caso potuto introdurre) alcuna ulteriore deroga che lo legittimasse ad utilizzare il lavoratore senza rispettare i precisi limiti imposti allo schema del contratto a progetto.
Ciò premesso, va rilevato che la , provenendo dal bacino LSU, ha prestato servizio, CP_1
per i periodi indicati nel ricorso originario e sopra riprodotti, presso due Istituti Scolastici della
Provincia di RE Calabria, in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Precisamente presso l'Istituto Tecnico per Geometri “A. Righi” di RE Calabria dal
01/07/2001 sino al 31/08/2011 e successivamente presso l'Istituto di Istruzione Superiore “V.
Gerace” di Cittanova (RC) fino al 31/08/2018.
Tali contratti erano stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 6, comma, 2, il quale così dispone: “Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma
2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art.
10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista".
La norma è significativamente rubricata occupazionali> ed è intesa dunque a favorire l'occupazione e fuoriuscita dal bacino lsu.
In applicazione di tale disposizione, è stato emanato l'art. 2 del Decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, secondo il quale “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti
Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente
Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
Nel caso di specie, tuttavia, il concreto atteggiarsi del rapporto svolto con modalità ben precise definite da circolari dell'istituto scolastico (del dirigente o del Direttore dei servizi amministrativi) indirizzate alla allo stesso modo che agli altri lavoratori formalmente CP_1
inquadrati come subordinati, scandito dagli orari comuni ai dipendenti con analoghe mansioni, il cui rispetto era oggetto di controllo, connotato dalla turnazione sia nelle ferie che in generale al fine di garantire la continuità del servizio, con l'ingerenza del datore di lavoro anche sull'effettività delle assenze, sono tutti elementi che rendono quanto mai evidente la reale natura del rapporto.
Gli ulteriori indici quali la retribuzione fissa e continuativa corrisposta in mensilità, l'assenza di un risultato o progetto da perseguire sono pure sussistenti.
Tali connotati sono stati tutti dimostrati con l'ampia produzione documentale a corredo del ricorso dalla quale si ricava che la lavoratrice era stata impiegata per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro.
E, del resto, le specifiche ed analitiche allegazioni concernenti le modalità di esecuzione concreta della prestazione non erano state contestate dal che aveva solo contestato la Parte_1 qualificazione giuridica ritenendo, erroneamente, vincolante l'aspetto formale.
Viceversa, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis ez.
6 - L, Ordinanza n. 14246 del 2022, Cass. n. 18/2019 e Cass. n.
28459/2018).
Se ne ricava che, essendo stati riscontrati tutti gli elementi qualificanti il rapporto subordinato,
l'appello è infondato.
L'esistenza di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude la possibilità di un accertamento della reale e diversa natura del rapporto, né la circostanza che il dato formale sia stato posto in esecuzione di una previsione legislativa che consentiva il ricorso allo strumento esclude di per sé la possibilità dell'accertamento giudiziale della divergenza del profilo formale dal reale assetto degli interessi.
In ultima analisi, il Tribunale ha correttamente fatto riferimento alle risultanze processuali rilevanti ai fini della individuazione della natura giuridica del rapporto in questione, non soffermandosi solo sugli aspetti formali dello stesso, eseguendo una disamina comparativa di tutti gli elementi utili alla verifica della sussistenza o meno del vincolo della subordinazione.
Infatti, la previsione normativa fondante i contratti, legittima l'uso di forme di collaborazione che siano tali anche sul piano sostanziale, ferma restando, dunque, la necessità di verificare, caso per caso, che il concreto utilizzo della prestazione risponda effettivamente a quello schema contrattuale.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui "In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato" (vd. Cass. 22.11.2010, n.
23638 e Cass. 11.5.2005, n. 9892).
Come si è detto, la ricostruzione proposta dalla lavoratrice è stata confermata da molteplici elementi quali la circostanza che la ricorrente eseguiva le direttive che le venivano impartite dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, non godendo si alcuna autonomia nel determinare la propria prestazione lavorativa;
l'osservanza di un rigido orario di lavoro: la lavoratrice, nel periodo in cui era in servizio all'I.T.G. “Righi” di RE Calabria (dal 2001 al 2011) era tenuta a rispettare il seguente orario di lavoro: dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle 13:30. Era dotata di un tesserino personale (c.d. “badge”) ed era tenuta a vidimare l'ingresso e l'uscita attraverso timbratura elettronica. Il registro elettronico delle presenze veniva pedissequamente controllato dal DSGA. Anche nel periodo successivo al 2011, nel quale la lavoratrice ha svolto servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore “V. Gerace” di Cittanova (RC) dal 2011 al
31/08/2018 era soggetta a rigidi orari di lavoro: dal Lunedì al Giovedì dalle 7:30 alle 14:00.
Anche in tal caso era tenuta a firmare quotidianamente un registro delle presenze in entrata e in uscita.
Ancora, è significativa la circostanza che dovesse presentare richieste al Dirigente Scolastico per potere usufruire di ferie (con predisposizione di piani ferie redatti in sinergia con i dipendenti amministrativi di ruolo), di permessi per malattia (corredandoli di certificati medici) con richiesta di controllo medico – fiscale formulata dal Dirigente Scolastico;
la corresponsione di un trattamento economico mensile fisso comprovato dai contratti di lavoro depositati nei quali esplicitamente era prevista questa modalità di retribuzione, nonché dalle buste paga;
lo svolgimento dell'attività in loco mediante l'utilizzo di strumentazione propria degli Istituti scolastici.
Se ne ricava che la lavoratrice fosse perfettamente inserita nell'organizzazione del lavoro quale dipendente subordinata.
Nessun dubbio, pertanto, che la lavoratrice svolgesse attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
Rispetto a tali specifiche e documentate allegazioni, nessuna contestazione – si ripete – è stata mossa dal . Parte_1
Nessun dubbio, pertanto, che la lavoratrice in questione fosse pienamente e stabilmente inserita nell'organizzazione dell'Istituto e svolgesse attività lavorativa secondo modalità identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico. A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico.
Invero, dai contratti di collaborazione prodotti, emerge che l'oggetto della prestazione lavorativa veniva di volta in volta individuato in progetti diversi negli anni, funzionalmente connessi con l'attività istituzionale generale e agli obiettivi della scuola.
Dalla lettura dei contratti emerge la totale assenza della prestazione a progetto della lavoratrice che, al contrario, è stata incaricata dello svolgimento di mansioni di segreteria propriamente rientranti nei compiti del personale ATA.
Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. Sent. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto
i termini in questione non possono che essere intesi - pena il sostanziale svuotamento della portata della norma - come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali;
l'assenza del progetto di cui all'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (Cass. Sent.n. 8142/2017).
Sul punto, il Tribunale ha correttamente accertato la mancanza di un progetto specifico necessario proprio a circoscrivere l'attività professionale concretamente espletata dalla ricorrente, evidenziando come alla stessa fossero state attribuite mansioni strettamente connesse all'attività di segreteria e, quindi, prive del carattere dell'autonomia che contraddistingue il contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Sicché deve concludersi che l'attività lavorativa prestata dalla lavoratrice in forza dei successivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa fosse, in realtà, di natura subordinata.
Ne consegue che sussistono le condizioni per la tutela risarcitoria, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art.
2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso. Sez. L -
Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023).
Infine anche il motivo di appello concernente l'accertamento dell'anzianità di servizio è infondato.
L'appellata ha, infatti, diritto, una volta affermata la reale consistenza del rapporto di lavoro, come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (Ordinanza n. 21849 del 2022 che cita
Cass. n. 17248/2018 e Cass. n. 262/2015).
Non sussiste nessun ostacolo a tale accertamento se si afferma che i rapporti di lavoro erano effettivamente di natura rapporti subordinata e dunque configuravano una molteplicità di rapporti a termine, reiterati per svariati anni, per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione. Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001,
l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto 'ab origine' a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Vale, anche in tal caso, il principio di diritto affermato in motivazione da Cass. n.
17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, per cui l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato. Si tratta di pretese fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, ma fra loro eterogenee, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
Ne deriva la sussistenza del diritto della ricorrente al trattamento retributivo del lavoro subordinato per il tempo in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione, sulla scorta del profilo professionale di assistente amministrativo, entro i limiti della prescrizione quinquennale, tempestivamente sollevata dal Miur.
Essendo stata notificata una lettera di diffida da parte della ricorrente nei confronti del MIUR in data 17.01.2019, il termine cui ancorare l'esercizio del diritto di credito va individuato nel
17.01.2014 con la conseguenza che sussiste il diritto al pagamento della somma di €
38.155,77 a titolo di differenze sulla retribuzione che sarebbe dovuta essere corrisposta se la ricorrente fosse stata inquadrata nel novero del personale ATA - area B.
Va altresì riconosciuto, nei limiti del termine di prescrizione quinquennale indicato, il diritto alla ricostruzione della posizione contributiva della ricorrente, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art.
2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (Sez. L -
Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023).
La sentenza merita dunque conferma, ad eccezione del capo riguardante la domanda di versamento dei contributi e di regolarizzazione previdenziale: in mancanza dell'evocazione in giudizio del contraddittore necessario ( ), la cognizione della stessa deve rimettersi al CP_3 primo giudice per l'accertamento e la condanna nei confronti di tale soggetto, disponendosi l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Le spese seguono la soccombenza dell'apple sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n 147/22, V scaglione valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di RE Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di RE Calabria n. 1818/2022, Controparte_1
pubblicata in data 21.10.2022 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
In parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, dichiara la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il diritto della ricorrente alla ricostruzione della posizione contributiva, con conseguente condanna del MIUR ai relativi adempimenti entro i limiti della prescrizione quinquennale, disponendo rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , litisconsorte necessario, CP_3
limitatamente a tale domanda.
Conferma per il resto la sentenza;
Condanna l'appellante MIUR a rifondere all'appellata le spese di lite, che liquida in €
4.997,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto a carico dell'appellante.
RE Calabria, 24 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di RE Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 23.1.2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 753/2022 R.G.L. e vertente
TRA
(CF , in persona Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RE Calabria (CF.
), presso i cui uffici, in RE Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge P.IVA_2
domiciliato;
-appellante –
E
(CF ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'Avv. Domenico Ruggiero;
- appellata –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 07.11.2009 esponeva che, Controparte_1 provenendo dal bacino LSU, aveva sottoscritto plurimi contratti con il
[...]
ed aveva svolto attività lavorativa di Assistente Amministrativo Controparte_2 prima presso l'Istituto Tecnico per Geometri “A. Righi” di RE Calabria dal 01/07/2001 sino al 31/08/2011 e successivamente presso l'Istituto di Istruzione Superiore “V. Gerace” di
Cittanova (RC) fino al 31/08/2018.
A sostegno del ricorso esponeva che: era stata assunta mediante il ricorso allo strumento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in presunta applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001; l'ultimo dei suddetti contratti aveva scadenza 31/08/2018; aveva in concreto svolto attività tipiche del lavoro subordinato anziché del lavoro parasubordinato, rilevava l'illegittimità dei diversi contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in violazione dell'art. 7 d. lgs. n. 165/2001, assumendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato instauratosi con il;
le mansioni assegnate, originariamente generiche e Parte_1
poi meglio specificate nei contratti annualmente stipulati o oggetto di proroga, si concretizzavano in attività di natura prettamente esecutiva, prive di autonomia, finalizzate a garantire il regolare funzionamento scolastico e dunque incompatibili con una attività di natura parasubordinata;
in data 17.01.2019 era stata notificata al MIUR apposita diffida ad adempiere, rimasta priva di riscontro, circa il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e la corresponsione delle differenze retributive e TFR. Tutto quanto esposto concludeva chiedendo che venisse accertata, ex art. 2126 c.c., la natura subordinata dell'attività e venisse dichiarato il diritto all'inquadramento nell'Area B ex CCNL Comparto Scuola come assistente amministrativo con condanna del a corrispondere le differenze oltre TFR quantificate Parte_1 in € 64.492,89 (o la diversa somma ritenuta di giustizia), oltre accessori dal dovuto al soddisfo ed alle differenze contributive maturate per ciascun contratto a decorrere dal 01.07.2001
(l'ultimo con scadenza 31.08.2018) .
Si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva la Parte_1
prescrizione del diritto preteso da parte ricorrente.
Nel merito rilevava come non potesse trovare accoglimento la tesi della natura subordinata del rapporto di lavoro posto in essere dalla ricorrente, richiamando la disposizione di cui all'art. 4,
d. Lgs n. 81 del 2000, secondo cui “L'utilizzo nelle attività di cui all'articolo 3 non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro”.
Ribadiva come non potesse darsi luogo alla costituzione automatica di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni anche in presenza di violazioni di norme imperative riguardanti l'assunzione a termine ed eccepiva, sotto il profilo del risarcimento del danno richiesto, che l'assunzione in ruolo, avvenuta a seguito della procedura concorsuale disciplinata dall'art. 1, comma 619, l. 205/2017, doveva considerarsi circostanza idonea a ristorare la ricorrente dell'asserito pregiudizio patito.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Il Tribunale con la sentenza appellata accoglieva il ricorso in ordine all'accertamento giuridico della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti a far data dal 01.07.2001 al 31.08.2018, con la qualifica di assistente amministrativo area B del CCNL del Comparto
Scuola, disponeva la condanna del al pagamento delle differenze retributive Parte_1
limitatamente al periodo intercorrente tra il mese di gennaio 2014 e il mese di agosto 2018 e dichiarava il diritto della ricorrente alla ricostruzione della posizione contributiva, con conseguente condanna del ai relativi adempimenti a far data dal 17.01.2014. Parte_1
Rigettava la domanda di pagamento del TFR.
Avverso detta decisione interponeva appello il eccependo l'errata interpretazione Parte_1 fornita dal Giudice di prime cure in ordine all'estraneità delle prestazioni concretamente rese dalla lavoratrice rispetto alla disciplina tipica dei lavori socialmente utili nonchè alla sussistenza, nel caso di specie, dei cosiddetti “indici rilevatori” della natura subordinata dell'attività lavorativa concretamente espletata dalla ricorrente e il conseguente erroneo riconoscimento delle differenze retributive.
Si costituiva l'appellata per difendersi, insistendo nella conferma della sentenza CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto (23.01.2025).
La causa è stata decisa all'esito della camera di consiglio successiva all'udienza.
Motivi della decisione
I motivi dell'appello, concernenti sia l'errata interpretazione fornita dal Giudice di prime cure con riferimento all'accertamento delle mansioni concretamente rese dalla Parte_2
estranee alla disciplina tipica dei lavori socialmente utili - caratterizzate dai requisiti della subordinazione;
che l'erronea attribuzione delle differenze retributive e dell'anzianità di servizio sono infondati.
Il Tribunale ha ritenuto che l'effetto della riqualificazione del contratto tra la ricorrente e il in rapporto di lavoro subordinato potesse essere ragionevolmente affermata sia per il Parte_1 positivo riscontro della subordinazione dell'attività lavorativa, confermato dal contenuto dei contratti stipulati senza soluzione di continuità nel periodo indicato in ricorso e dalla copiosa documentazione allegata in atti, sia per l'assenza di uno specifico progetto indicato nei predetti contratti.
L'interpretazione fornita dal Giudice di prime cure è pienamente condivisibile.
Il Giudice del primo grado ha inquadrato correttamente la fattispecie sottoposta al suo giudizio, riconducendo i rapporti di matrice assistenziale all'interno di un modello negoziale di natura privatistica, quale il contratto di co.co.co.
Infatti, la normativa speciale richiamata dal , pur consentendo a quest'ultimo, in Parte_1
deroga alla normativa generale, di assumere con contratti a progetto i lavoratori provenienti dal bacino LSU, non avrebbe comunque introdotto (e non avrebbe in ogni caso potuto introdurre) alcuna ulteriore deroga che lo legittimasse ad utilizzare il lavoratore senza rispettare i precisi limiti imposti allo schema del contratto a progetto.
Ciò premesso, va rilevato che la , provenendo dal bacino LSU, ha prestato servizio, CP_1
per i periodi indicati nel ricorso originario e sopra riprodotti, presso due Istituti Scolastici della
Provincia di RE Calabria, in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Precisamente presso l'Istituto Tecnico per Geometri “A. Righi” di RE Calabria dal
01/07/2001 sino al 31/08/2011 e successivamente presso l'Istituto di Istruzione Superiore “V.
Gerace” di Cittanova (RC) fino al 31/08/2018.
Tali contratti erano stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 6, comma, 2, il quale così dispone: “Le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma
2, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al citato D.Lgs. n. 468 del 1997, art.
10, comma 3, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista".
La norma è significativamente rubricata occupazionali> ed è intesa dunque a favorire l'occupazione e fuoriuscita dal bacino lsu.
In applicazione di tale disposizione, è stato emanato l'art. 2 del Decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 66 del 2010, secondo il quale “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti
Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente
Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
Nel caso di specie, tuttavia, il concreto atteggiarsi del rapporto svolto con modalità ben precise definite da circolari dell'istituto scolastico (del dirigente o del Direttore dei servizi amministrativi) indirizzate alla allo stesso modo che agli altri lavoratori formalmente CP_1
inquadrati come subordinati, scandito dagli orari comuni ai dipendenti con analoghe mansioni, il cui rispetto era oggetto di controllo, connotato dalla turnazione sia nelle ferie che in generale al fine di garantire la continuità del servizio, con l'ingerenza del datore di lavoro anche sull'effettività delle assenze, sono tutti elementi che rendono quanto mai evidente la reale natura del rapporto.
Gli ulteriori indici quali la retribuzione fissa e continuativa corrisposta in mensilità, l'assenza di un risultato o progetto da perseguire sono pure sussistenti.
Tali connotati sono stati tutti dimostrati con l'ampia produzione documentale a corredo del ricorso dalla quale si ricava che la lavoratrice era stata impiegata per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era stata sottoposta al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro.
E, del resto, le specifiche ed analitiche allegazioni concernenti le modalità di esecuzione concreta della prestazione non erano state contestate dal che aveva solo contestato la Parte_1 qualificazione giuridica ritenendo, erroneamente, vincolante l'aspetto formale.
Viceversa, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis ez.
6 - L, Ordinanza n. 14246 del 2022, Cass. n. 18/2019 e Cass. n.
28459/2018).
Se ne ricava che, essendo stati riscontrati tutti gli elementi qualificanti il rapporto subordinato,
l'appello è infondato.
L'esistenza di un dato formale, costituito dal nomen juris e dall'assetto definito dall'accordo individuale, corrispondente ad una condizione puramente apparente, non esclude la possibilità di un accertamento della reale e diversa natura del rapporto, né la circostanza che il dato formale sia stato posto in esecuzione di una previsione legislativa che consentiva il ricorso allo strumento esclude di per sé la possibilità dell'accertamento giudiziale della divergenza del profilo formale dal reale assetto degli interessi.
In ultima analisi, il Tribunale ha correttamente fatto riferimento alle risultanze processuali rilevanti ai fini della individuazione della natura giuridica del rapporto in questione, non soffermandosi solo sugli aspetti formali dello stesso, eseguendo una disamina comparativa di tutti gli elementi utili alla verifica della sussistenza o meno del vincolo della subordinazione.
Infatti, la previsione normativa fondante i contratti, legittima l'uso di forme di collaborazione che siano tali anche sul piano sostanziale, ferma restando, dunque, la necessità di verificare, caso per caso, che il concreto utilizzo della prestazione risponda effettivamente a quello schema contrattuale.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui "In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n. 111 del 1993 - l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato" (vd. Cass. 22.11.2010, n.
23638 e Cass. 11.5.2005, n. 9892).
Come si è detto, la ricostruzione proposta dalla lavoratrice è stata confermata da molteplici elementi quali la circostanza che la ricorrente eseguiva le direttive che le venivano impartite dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, non godendo si alcuna autonomia nel determinare la propria prestazione lavorativa;
l'osservanza di un rigido orario di lavoro: la lavoratrice, nel periodo in cui era in servizio all'I.T.G. “Righi” di RE Calabria (dal 2001 al 2011) era tenuta a rispettare il seguente orario di lavoro: dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle 13:30. Era dotata di un tesserino personale (c.d. “badge”) ed era tenuta a vidimare l'ingresso e l'uscita attraverso timbratura elettronica. Il registro elettronico delle presenze veniva pedissequamente controllato dal DSGA. Anche nel periodo successivo al 2011, nel quale la lavoratrice ha svolto servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore “V. Gerace” di Cittanova (RC) dal 2011 al
31/08/2018 era soggetta a rigidi orari di lavoro: dal Lunedì al Giovedì dalle 7:30 alle 14:00.
Anche in tal caso era tenuta a firmare quotidianamente un registro delle presenze in entrata e in uscita.
Ancora, è significativa la circostanza che dovesse presentare richieste al Dirigente Scolastico per potere usufruire di ferie (con predisposizione di piani ferie redatti in sinergia con i dipendenti amministrativi di ruolo), di permessi per malattia (corredandoli di certificati medici) con richiesta di controllo medico – fiscale formulata dal Dirigente Scolastico;
la corresponsione di un trattamento economico mensile fisso comprovato dai contratti di lavoro depositati nei quali esplicitamente era prevista questa modalità di retribuzione, nonché dalle buste paga;
lo svolgimento dell'attività in loco mediante l'utilizzo di strumentazione propria degli Istituti scolastici.
Se ne ricava che la lavoratrice fosse perfettamente inserita nell'organizzazione del lavoro quale dipendente subordinata.
Nessun dubbio, pertanto, che la lavoratrice svolgesse attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
Rispetto a tali specifiche e documentate allegazioni, nessuna contestazione – si ripete – è stata mossa dal . Parte_1
Nessun dubbio, pertanto, che la lavoratrice in questione fosse pienamente e stabilmente inserita nell'organizzazione dell'Istituto e svolgesse attività lavorativa secondo modalità identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico. A ciò si aggiunga che i singoli contratti di co.co.co non erano caratterizzati da alcun progetto specifico.
Invero, dai contratti di collaborazione prodotti, emerge che l'oggetto della prestazione lavorativa veniva di volta in volta individuato in progetti diversi negli anni, funzionalmente connessi con l'attività istituzionale generale e agli obiettivi della scuola.
Dalla lettura dei contratti emerge la totale assenza della prestazione a progetto della lavoratrice che, al contrario, è stata incaricata dello svolgimento di mansioni di segreteria propriamente rientranti nei compiti del personale ATA.
Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l'ordinaria attività aziendale (Cass. Sent. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto
i termini in questione non possono che essere intesi - pena il sostanziale svuotamento della portata della norma - come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell'attuazione delle ordinarie attività aziendali;
l'assenza del progetto di cui all'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (Cass. Sent.n. 8142/2017).
Sul punto, il Tribunale ha correttamente accertato la mancanza di un progetto specifico necessario proprio a circoscrivere l'attività professionale concretamente espletata dalla ricorrente, evidenziando come alla stessa fossero state attribuite mansioni strettamente connesse all'attività di segreteria e, quindi, prive del carattere dell'autonomia che contraddistingue il contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Sicché deve concludersi che l'attività lavorativa prestata dalla lavoratrice in forza dei successivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa fosse, in realtà, di natura subordinata.
Ne consegue che sussistono le condizioni per la tutela risarcitoria, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art.
2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso. Sez. L -
Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023).
Infine anche il motivo di appello concernente l'accertamento dell'anzianità di servizio è infondato.
L'appellata ha, infatti, diritto, una volta affermata la reale consistenza del rapporto di lavoro, come subordinato e a termine, al computo unitario dei periodi lavorati ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità (Ordinanza n. 21849 del 2022 che cita
Cass. n. 17248/2018 e Cass. n. 262/2015).
Non sussiste nessun ostacolo a tale accertamento se si afferma che i rapporti di lavoro erano effettivamente di natura rapporti subordinata e dunque configuravano una molteplicità di rapporti a termine, reiterati per svariati anni, per ritenere la piena e diretta applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione. Essa impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001,
l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto 'ab origine' a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Vale, anche in tal caso, il principio di diritto affermato in motivazione da Cass. n.
17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, per cui l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato. Si tratta di pretese fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, ma fra loro eterogenee, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
Ne deriva la sussistenza del diritto della ricorrente al trattamento retributivo del lavoro subordinato per il tempo in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione, sulla scorta del profilo professionale di assistente amministrativo, entro i limiti della prescrizione quinquennale, tempestivamente sollevata dal Miur.
Essendo stata notificata una lettera di diffida da parte della ricorrente nei confronti del MIUR in data 17.01.2019, il termine cui ancorare l'esercizio del diritto di credito va individuato nel
17.01.2014 con la conseguenza che sussiste il diritto al pagamento della somma di €
38.155,77 a titolo di differenze sulla retribuzione che sarebbe dovuta essere corrisposta se la ricorrente fosse stata inquadrata nel novero del personale ATA - area B.
Va altresì riconosciuto, nei limiti del termine di prescrizione quinquennale indicato, il diritto alla ricostruzione della posizione contributiva della ricorrente, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art.
2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (Sez. L -
Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023).
La sentenza merita dunque conferma, ad eccezione del capo riguardante la domanda di versamento dei contributi e di regolarizzazione previdenziale: in mancanza dell'evocazione in giudizio del contraddittore necessario ( ), la cognizione della stessa deve rimettersi al CP_3 primo giudice per l'accertamento e la condanna nei confronti di tale soggetto, disponendosi l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Le spese seguono la soccombenza dell'apple sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n 147/22, V scaglione valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di RE Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di RE Calabria n. 1818/2022, Controparte_1
pubblicata in data 21.10.2022 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
In parziale riforma della sentenza che nel resto conferma, dichiara la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il diritto della ricorrente alla ricostruzione della posizione contributiva, con conseguente condanna del MIUR ai relativi adempimenti entro i limiti della prescrizione quinquennale, disponendo rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , litisconsorte necessario, CP_3
limitatamente a tale domanda.
Conferma per il resto la sentenza;
Condanna l'appellante MIUR a rifondere all'appellata le spese di lite, che liquida in €
4.997,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto a carico dell'appellante.
RE Calabria, 24 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott. Marialuisa Crucitti)