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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/07/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Luciano Guaglione presidente
Maria Angela Marchesiello consigliere consigliere relatore Carmela Romano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 410 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in Bari, via Calefati n. 53, presso lo studio dell'avv. Alfredo Savinelli, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Rossana Balice, giusta procura in atti appellante e
,elettivamente domiciliata in Bari, lungomare N. Sauro CP_1
nn. 31-33, presso la sede dell'Avvocatura regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Rosato, giusta procura in atti
Controparte_2 elettivamente domiciliato in Bari, via Abate Gimma n. 73, presso lo studio degli avv. ti Silvia Maggio e Domenico Liantonio, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
,contumace Controparte_3 appellati
Svolgimento del processo Con sentenza n. 3279/21 del 16.9.21, il Tribunale di Bari ha rigettato le domande, di rimborso dei contributi per l'attività di raccolta e promozione della donazione di sangue, proposte dalla [...] e dall' Controparte_3Parte_1
e dell' [...]
[...] nei confronti della CP_1
oltre a compensare Controparte_2 per intero le spese giudiziali.
Con citazione del 16.3.22, ha proposto appello avverso la sentenza la
Parte_1 chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento della propria domanda.
Si sono costituiti la CP_1 e l' [...] chiedendo il rigetto dell'appello ed il Controparte_2 secondo proponendo anche appello incidentale avverso il capo relativo alle spese, a suo dire da porsi a carico dell'appellante, mentre
1' Controparte_3 è rimasta contumace.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 27 giugno 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non sono comparse all'udienza (in presenza) del 20.6.25 e non hanno depositato note a quella successiva (in modalità cartolare), fissata ex art. 309 cpc, del 27.6.25.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n.
112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass.
21586/18¹.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
Parte_2 con
,
citazione del 16.3.22, avverso la sentenza n. 3279/21 del 16.9.21 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.
Il presidente Il consigliere estensore
Luciano Guaglione Carmela Romano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 "Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181
c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio
2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)".
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Luciano Guaglione presidente
Maria Angela Marchesiello consigliere consigliere relatore Carmela Romano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 410 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in Bari, via Calefati n. 53, presso lo studio dell'avv. Alfredo Savinelli, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Rossana Balice, giusta procura in atti appellante e
,elettivamente domiciliata in Bari, lungomare N. Sauro CP_1
nn. 31-33, presso la sede dell'Avvocatura regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Rosato, giusta procura in atti
Controparte_2 elettivamente domiciliato in Bari, via Abate Gimma n. 73, presso lo studio degli avv. ti Silvia Maggio e Domenico Liantonio, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
,contumace Controparte_3 appellati
Svolgimento del processo Con sentenza n. 3279/21 del 16.9.21, il Tribunale di Bari ha rigettato le domande, di rimborso dei contributi per l'attività di raccolta e promozione della donazione di sangue, proposte dalla [...] e dall' Controparte_3Parte_1
e dell' [...]
[...] nei confronti della CP_1
oltre a compensare Controparte_2 per intero le spese giudiziali.
Con citazione del 16.3.22, ha proposto appello avverso la sentenza la
Parte_1 chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento della propria domanda.
Si sono costituiti la CP_1 e l' [...] chiedendo il rigetto dell'appello ed il Controparte_2 secondo proponendo anche appello incidentale avverso il capo relativo alle spese, a suo dire da porsi a carico dell'appellante, mentre
1' Controparte_3 è rimasta contumace.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter cpc, all'udienza del 27 giugno 2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter cpc, la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non sono comparse all'udienza (in presenza) del 20.6.25 e non hanno depositato note a quella successiva (in modalità cartolare), fissata ex art. 309 cpc, del 27.6.25.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n.
112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/20; negli stessi termini, anche 3128/08).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass.
21586/18¹.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
Parte_2 con
,
citazione del 16.3.22, avverso la sentenza n. 3279/21 del 16.9.21 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 cpc;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.
Il presidente Il consigliere estensore
Luciano Guaglione Carmela Romano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 "Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181
c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio
2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)".