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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/10/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1883/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, vertente
TRA
(CF. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante in carica pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_2 in Catanzaro, alla Via XX Settembre n. 62, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Pitaro, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura generale alle liti per notaio dott. rilasciata il 2.04.15 rep. n. 153.618, Persona_1 dall'Avv. Ferdinando Mazzacuva, della sezione decentrata di Reggio Calabria dell'Avvocatura
Regionale, elettivamente domiciliata presso la sede di tale ufficio in Germaneto (CZ) Complesso
“La Cittadella Regionale”;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per ASSOCIAZIONE OPUS: “Si chiede che la Corte d'Appello voglia accogliere la domanda di sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza impugnata sussistendo i presupposti di legge.
Si chiede che la Corte d'Appello, in accoglimento totale del presente atto di appello, voglia annullare e/o riformare e/o revocare e/o annullare la sentenza impugnata.
1 Si chiede che la Corte d'Appello confermi il decreto ingiuntivo N. 93/2017 emesso dal Tribunale
Civile di Catanzaro e condanni la , in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica p.t., al pagamento in favore della della somma portata nel decreto ingiuntivo Parte_1
(euro 252.995,75) oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
In via estremamente subordinata si chiede che la Corte d'Appello voglia confermare il decreto ingiuntivo almeno per l'importo di euro 127.431,10 con riferimento alle prestazioni assistenziali svolte dalla struttura assistenziale “Santa Maria” il cui credito non è mai stato contestato dalla
. Controparte_1
Si chiede, pertanto, che la Corte d'Appello di Catanzaro voglia respingere l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo che è inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Si chiede l'acquisizione del fascicolo monitorio. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e spese generali come per legge con riferimento anche al primo grado di giudizio con distrazione al procuratore costituito”.
Per :“…. Conclude chiedendo, in via principale, che l'adita Corte d'Appello, Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, voglia rigettare l'appello proposto dall' in persona del legale rappresentante pro tempore, confermando in toto la Parte_1 sentenza n. 549/2019 del 22/02/2019 del Tribunale di Catanzaro, ordinando all'appellante la restituzione in favore della delle somme riscosse in forza dell'ordinanza di Controparte_1 assegnazione somme relativa alla proc. esec. N. 4039/17 del G.E. di Catanzaro e inerente all'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto n. 93/2017 del Tribunale di Catanzaro, attuata dall'appellante in forza della provvisoria esecuzione concessa al suddetto decreto nel corso del giudizio di primo grado. Con ogni statuizione di legge”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con ricorso notificato in data 27.03.2017, la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 93/2017, emesso dal Tribunale di Catanzaro l'8.02.2017 e notificato con formula esecutiva in data 17.02.2017, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore dell' della somma di euro 252.995,75 Parte_1 oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio, per le erogazioni di prestazioni socio - sanitarie (anno 2015 e anno 2016) presso la Casa Famiglia “San
AN” e la Casa famiglia “Santa Maria” appartenenti alla suddetta associazione.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto l'insussistenza di idoneo contratto scritto in grado di produrre effetti obbligatori nei suoi confronti, con specifico riferimento alla casa San
AN.
2 Incardinato il procedimento n. 1569/2017 R.G.A.C., con comparsa depositata in data 3.10.2017 si
è costituita in giudizio , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'opposizione per violazione della forma prescritta dall'art. 645 c.p.c. Nel merito, invece, ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, in relazione al rapporto tra e Controparte_1
Casa famiglia “San AN” sussiste la convenzione n. 739 del 27.06.2016, sottoscritta da entrambe le parti.
La causa è stata istruita documentalmente e precisate le conclusioni nella suddetta udienza, è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 545/2019, pubblicata in data 26.03.2019, il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto, e ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
In estrema sintesi il Tribunale ha prima richiamato brevemente il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale al fine dell'insorgenza di una obbligazione in capo alla CP_1
(nella fattispecie alla ), la quale in materia di prestazioni sociosanitarie svolge Controparte_1 unicamente compiti di programmazione, di coordinamento e di vigilanza, i contratti che devono costituire la fonte della sua obbligazione devono avere determinati requisiti di forma.
Premesso ciò e passando alla vicenda in esame, ha dato atto delle seguenti circostanze: 1)
l' ha prodotto in copia le addende contrattuali con rep. n. 738 e 739 del Parte_1
27.06.2016 alla Convenzione n. 1147 del 15.09.2014, entrambe sottoscritte dal Direttore Generale della e relative alle prestazioni assistenziali residenziali erogate in favore della Controparte_1
Casa Famiglia “Santa Maria” e della Casa Famiglia “San AN” fino al 30.06.2016; 2) in entrambe le addende è previsto quanto segue: “ le parti convengono che all'atto di approvazione in Giunta Regionale degli appositi regolamenti per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture socio – assistenziali nonché per la rideterminazione delle rette per i servizi di cui alla D.G.R. n. 32/2016, la struttura socio – assistenziale dovrà adeguarsi alle predette disposizioni nei termini disposti pena la decadenza dalla presente addenda alla
Convenzione anche prima della scadenza fissata al comma 2. La presente addenda di Convenzione si realizza nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione 2016 della ”. Controparte_1
Alla luce delle suddette circostanze, il Tribunale ha, da un lato, escluso di essere di fronte a un'obbligazione diretta di pagamento e, da altro lato, ha ritenuto di essere in presenza di un
3 rapporto contrattuale a formazione progressiva, caratterizzato dalla condizione, futura e incerta, della eventuale capienza delle somme stanziate a livello regionale per siffatto scopo.
Di conseguenza, in ossequio a quanto prevista in tema di riparto obbligatorio ex art. 2697 c.c. e considerato che in tale fattispecie la fonte dell'obbligazione deve essere individuata non solo nel testo contrattuale sottoscritto dalle parti ma anche nella verifica della sostenibilità dell'obbligazione di pagamento in base ai vincoli di bilancio previsti, la sola allegazione delle addende contrattuali non è stata ritenuta sufficiente a comprovare la condizione della capienza delle poste di bilancio regionale destinate al pagamento delle prestazioni sanitarie acquistate dai soggetti terzi.
Inoltre, si è concluso nel ritenere che, comunque, le suddette addende non soddisfano i requisiti di cui alla DGR n. 685/2002.
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, in persona del legale Parte_1 rappresentante in carica pro tempore, ha proposto appello e contestuale Parte_2 istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. con atto di citazione notificato a mezzo pec l'8.10.2019, affidandolo al motivo che si esaminerà.
In data 10.03.2019, l'appellante ha depositato la costituzione con nomina di nuovo difensore, avv.
Giuseppe Pitaro, riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto di citazione in appello con contestuale domanda ex art. 283 c.p.c.
In data 12.12.2019 si è costituita in giudizio la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
Con provvedimento dell'1.04.2020, la richiesta di inibitoria è stata dichiarata inammissibile e la causa è stata rinviata all'udienza del 14.03.2023 per la precisazione delle conclusioni.
In data 13.03.2023, l'appellante ha depositato la comparsa di costituzione con nuovo difensore
(avv. Giancarlo Pitaro).
Dopo alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni, con decreto presidenziale n. 57 del
25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni
Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa SI ER.
4 Precisate le conclusioni all'udienza del 14.05.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 16.05.2025 depositato il
19.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Solo la ha depositato la comparsa conclusionale. Controparte_1
2.2. Le valutazioni della Corte
Con un unico motivo di gravame l'appellante denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e la sua illogicità per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, evidenzia che: 1) l' è titolare delle due strutture assistenziali residenziali Casa Pt_1
Famiglia “Santa Maria” e Casa Famiglia “San AN”, regolarmente autorizzate al funzionamento con provvedimenti regionali;
2) tali strutture sanitarie non sono sanitarie (nello specifico, non sono case di cura) ma socio – assistenziali che erogano prestazioni di tipo assistenziali e non prestazioni sanitarie;
3) in ragione della natura del servizio prestato non hanno avuto alcun rapporto con le Aziende Sanitarie territorialmente competente ma solo ed esclusivamente con la;
4) l'ente regionale ha proposto opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo, avente a oggetto la somma di euro 125.564,65 per le prestazioni rese dalla struttura “San AN” e la somma di euro 127.431,00 per le prestazioni rese dalla struttura
“Santa Maria”, fondando l'unica censura solo sull'inesistenza di una convenzione tra essa e la struttura “San AN” mentre ha riconosciuto il credito vantato dall'altra struttura, contestandone solo in parte.
Premesso quanto sopra, l'associazione ritiene che la gravata sentenza sia illogica, Pt_1 immotivata, contraddittoria ed erronea perché il giudice di prime cure: 1) non ha tenuto in considerazione la circostanza per cui le due strutture erogano prestazioni di tipo assistenziale e non di tipo sanitario;
2) le due strutture non hanno alcun rapporto con le aziende sanitarie ma solo con la;
3) è andato oltre le censure sollevate dall'opponente nella parte in cui ha Controparte_1 affermato che l'associazione non ha diritto ai pagamenti reclamati perché non vi è un Parte_1 impegno di spesa da parte delle trattandosi di strutture sanitarie. Controparte_2
Specifica sul punto che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. emergerebbe proprio dall'esame del ricorso proposto dalla , Controparte_1 in cui si evince espressamente che l'opponente ha semplicemente contestato solo una parte della somma oggetto del decreto ingiuntivo, in riferimento al credito vantato dalla Casa famiglia “San
AN”, per difetto di Convenzione senza mai dedurre la necessità di un impegno di spesa e di un contratto stipulato tra il soggetto privato e l'ASP.
5 Tuttavia, nonostante il deposito da parte dell'odierno appellante della Convenzione n. 739 del
27.06.2016 sottoscritta dalla in relazione alla struttura Casa Famiglia “San Controparte_1
AN”, il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione sul presupposto che le due strutture rientranti nella titolarità della siano di tipo sanitario e, pertanto, vi sarebbe stata la necessità Pt_1 di un impegno di spesa e di un contratto stipulato con l'azienda sanitaria territorialmente competente.
A ulteriore sostegno, poi, dell'illogicità e della erroneità della sentenza, l'appellante rappresenta che: 1) il giudice di prime cure ha richiamato delle pronunce giurisprudenziali che fanno riferimento a strutture che erogano prestazioni sanitarie;
2) come da convenzioni depositate nel procedimento monitorio nello specifico la n. 1147 e la n. 1148 del 15.09.2014, come da decreto n.
337/112 e dalle addende nn. 738 e 739 del 27.06.2019, le strutture in esame erogano servizi assistenziali e l'unico soggetto obbligato a procedere ai dovuti pagamenti è la;
Controparte_1
3) la non ha mai contestato che le strutture in capo alla abbiano Controparte_1 Pt_1 effettivamente svolto il servizio assistenziale.
Inoltre, il Tribunale è incorso in errore anche quando ha così motivato: “Ebbene il tenore dell'ultima affermazione induce il giudicante ad escludere che si sia dinanzi all'assunzione da parte della di una obbligazione diretta di pagamento, evocandosi, piuttosto, un Controparte_1 rapporto contrattuale a formazione progressiva, caratterizzato dalla condizione, quale evento futuro e incerto, della eventuale capienza delle somme stanziate a livello regionale per tale scopo”.
L'appellante specifica che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, le convenzioni e le addende depositate costituiscono i contratti con cui l'ente regionale ha autorizzato il funzionamento delle due strutture e si è obbligata fino al 30.06.2016 al pagamento delle prestazioni assistenziali rese dalle stesse. Pertanto, non è stata prevista alcuna condizione legata a un evento futuro e incerto.
I motivi che essendo intimamente connessi vanno congiuntamente esaminati sono fondati e meritano accoglimento per le ragioni di seguito specificate.
Per pervenire alla corretta soluzione delle questioni giuridiche all'esame della Corte appare opportuno ricostruire brevemente i termini del dibattito processuale iniziato davanti al giudice di primo grado e proseguito davanti al giudice di appello:
1) Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la contestò Controparte_1 esclusivamente la mancanza di un contratto scritto nei confronti di una delle due strutture socio assistenziali a cui si riferivano le prestazioni di cui la aveva chiesto ed ottenuto Pt_1
6 il pagamento con il decreto ingiuntivo: la censura era quasi esclusivamente incentrata sulla mancanza di contratto scritto per la struttura San AN e solo ad adiuvandum venivano richiamati ( erroneamente ) i principi in materia di acquisizione delle prestazioni socio sanitarie e tra questi la necessità della sottoscrizione del contratto anche da parte del direttore generale della ASP compente: in realtà nel caso in esame si è in presenza di prestazioni socio assistenziali alle quali la ASP non concorre in alcuna misura tanto e il cui acquisto è di competenza esclusiva del Dipartimento delle politiche sociali della Regione.
Non solo ma nel preambolo delle addende contrattuali poste a fondamento delle prestazioni richieste si dà atto del fatto che la gestione delle funziono socio assistenziali è destinata ad essere trasferita ai Comuni Capofila e della necessità nelle more di detto trasferimento di garantire cura del dipartimento 7 sviluppo economico lavoro formazione e politiche sociali fino alla data di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni nei limiti della disponibilità di bilancio 2016 della > Controparte_1
2) A fronte del contenuto dell'atto di citazione in opposizione come sopra riportato, l'opposto costituendosi in giudizio produsse tempestivamente sia i contratti originari stipulati nel
2014 sia le addende del 2016 relative ad entrambe le strutture gestite dalla Pt_1
3) Con l'unica memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. la dedusse l'esistenza Controparte_1 di una indagine della Guardia di Finanza dalla quale emergevano gravi violazioni di legge a carico della proprio nella gestione delle case famiglia cui si riferisce la richiesta di Pt_1 remunerazione delle prestazioni e, pertanto, modificò sostanzialmente la domanda invocando dette violazioni come fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni.
A fronte di dette posizioni processuali assunte dalle parti, la sentenza del Tribunale appare effettivamente disancorata dalle rispettive allegazioni e fondata su argomentazioni in parte estranee al thema decidendum e in parte giuridicamente erronee.
Ha in primo luogo ragione l'appellante nel dolersi del fatto che il Tribunale ha applicato alla fattispecie in esame principi normativi e arresti giurisprudenziali riguardanti la diversa materia delle prestazioni sanitarie, in particolare richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito che esclude, appunto con riferimento alle prestazioni sanitarie,
l'esistenza di un rapporto obbligatorio diretto a carico della e tanto in conseguenza CP_1
CP_ dei compiti di mera programmazione spettanti all' in detta materia.
In parziale contraddizione poi con detta premessa – posto che in difetto delle condizioni per la ricorrenza di una obbligazione a carico della non avrebbe avuto senso CP_1
7 passare alla disamina dei contratti intercorsi tra le parti – e soprattutto in maniera totalmente disancorata dal tenore delle difese svolte dalla ha ritenuto che la CP_1 previsione contenuta nei contratti intercorsi tra le parti e, in particolare, la dicitura < La presente addenda di convenzione si realizza nei limiti dello stanziamento di bilancio di previsione 2016 della > fosse da intendere quale condizione sospensiva Controparte_1 all'assunzione dell'obbligo contrattuale della che viene così ad essere subordinato CP_1 all'evento futuro ed incerto della capienza del bilancio con onere a carico della parte che chiede la prestazione di dimostrare il verificarsi della condizione.
Tale ricostruzione non può essere condivisa, apparendo contraria al dato testuale e non essendo stata peraltro mai invocata dalla stessa La previsione sopra riportata, CP_1 infatti, ha l'unico significato di porre un limite alla remunerazione della prestazioni, limite da individuare nella capienza di bilancio: ne consegue che nel riparto degli oneri probatori, grava sul debitore l'onere di dimostrare la ricorrenza di un fatto impeditivo dell'adempimento, costituito appunto dalla incapienza del bilancio che, tuttavia, mai neanche dedotto dalla in primo grado. CP_1
Infine il Tribunale ha ritenuto che i contratti in oggetto non rispettassero i requisiti di cui al Delibera di Giunta Regionale n. 685 del 2002 che, tuttavia, ancora una volta disciplina la diversa materia delle prestazioni sanitarie. Non a caso detta delibera non viene in alcun modo richiamata nel preambolo delle convenzioni qui in considerazione.
Deve da ultimo darsi conto del fatto che il Tribunale non si è in alcun modo pronunciato sul diverso tema introdotto dalla con la memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. CP_1 riguardante l'impossibilità di remunerazione delle prestazioni in ragione delle violazioni rilevate dalla Guardia di Finanza nel corso di un'indagine penale.
Sennonchè a prescindere dalla legittimità della mutatio libelli così introdotta dalla CP_1
, non giustificata neanche dalla cronologia degli eventi, posto che al momento
[...] della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo era già stato adottato dalla stessa il decreto di revoca dell'accreditamento delle strutture sanitarie gestite CP_1 dall' resta il fatto che dalla produzione documentale dell'appellante, emerge non solo Pt_1 che la revoca dell'accreditamento fu oggetto di annullamento da parte del Tar ma che a seguito di quell'annullamento la ha stipulato il 6 maggio 2019 due nuove Controparte_1 convenzioni di affidamento del servizio proprio alle due strutture San AN e Santa
Maria oggetto della presente controversia.
8 Alla luce dei rilievi fin qui svolti deve allora darsi atto che nessuno degli argomenti addotti dalla al fine di sottrarsi all'obbligazione di pagamento nascente dai Controparte_1 contratti azionati in monitorio ha ricevuto riscontro nel corso dell'istruttoria svolta e che la revoca del decreto ingiuntivo operata dal giudice di primo grado è fondata su circostanze estranee al dibattito processuale e avulse dalla materia oggetto del contendere.
L'appello va quindi accolto e la va condanna al pagamento degli importi Controparte_1 originariamente richiesti con il decreto ingiuntivo ( la cui revoca da parte del giudice di primo grado vale a renderlo definitivamente inefficace senza possibilità di reviviscenza per effetto dell'accoglimento dell'appello, cfr. Cass. 20868/2017) oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al soddisfo. Deve qui darsi doverosamente atto del fatto che ha prodotto nel proprio fascicolo di parte Parte_3 ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione a seguito del pignoramento notificato dalla non lucrativa sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente Pt_1 esecutivo. Non emerge dagli atti se dette somme siano state effettivamente erogate dalla in detta eventualità l'appellante non potrebbe evidentemente portare ad CP_1 esecuzione la presente sentenza se non previa restituzione di quanto ottenuto in esecuzione del decreto orami diventato inefficace.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'associazione avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 545 Parte_1 del 2019 e nei confronti della così provvede: Controparte_1 in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna la CP_1
al pagamento nei confronti dell'Opus non lucrativa di utilità sociale della somma
[...] di € 252.995,75 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al soddisfo;
condanna la al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del Controparte_1 giudizio che per il primo grado liquida in € 14103 per compenso di avvocato e per il secondo grado in € 1165 per spese vive ed € 14317 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%. Distrae le spese in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 24 settembre 2025
9 La Presidente est.
SI ER
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1883/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14.05.2025, vertente
TRA
(CF. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante in carica pro tempore, elettivamente domiciliata Parte_2 in Catanzaro, alla Via XX Settembre n. 62, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Pitaro, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura generale alle liti per notaio dott. rilasciata il 2.04.15 rep. n. 153.618, Persona_1 dall'Avv. Ferdinando Mazzacuva, della sezione decentrata di Reggio Calabria dell'Avvocatura
Regionale, elettivamente domiciliata presso la sede di tale ufficio in Germaneto (CZ) Complesso
“La Cittadella Regionale”;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per ASSOCIAZIONE OPUS: “Si chiede che la Corte d'Appello voglia accogliere la domanda di sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza impugnata sussistendo i presupposti di legge.
Si chiede che la Corte d'Appello, in accoglimento totale del presente atto di appello, voglia annullare e/o riformare e/o revocare e/o annullare la sentenza impugnata.
1 Si chiede che la Corte d'Appello confermi il decreto ingiuntivo N. 93/2017 emesso dal Tribunale
Civile di Catanzaro e condanni la , in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica p.t., al pagamento in favore della della somma portata nel decreto ingiuntivo Parte_1
(euro 252.995,75) oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
In via estremamente subordinata si chiede che la Corte d'Appello voglia confermare il decreto ingiuntivo almeno per l'importo di euro 127.431,10 con riferimento alle prestazioni assistenziali svolte dalla struttura assistenziale “Santa Maria” il cui credito non è mai stato contestato dalla
. Controparte_1
Si chiede, pertanto, che la Corte d'Appello di Catanzaro voglia respingere l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo che è inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Si chiede l'acquisizione del fascicolo monitorio. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e spese generali come per legge con riferimento anche al primo grado di giudizio con distrazione al procuratore costituito”.
Per :“…. Conclude chiedendo, in via principale, che l'adita Corte d'Appello, Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, voglia rigettare l'appello proposto dall' in persona del legale rappresentante pro tempore, confermando in toto la Parte_1 sentenza n. 549/2019 del 22/02/2019 del Tribunale di Catanzaro, ordinando all'appellante la restituzione in favore della delle somme riscosse in forza dell'ordinanza di Controparte_1 assegnazione somme relativa alla proc. esec. N. 4039/17 del G.E. di Catanzaro e inerente all'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto n. 93/2017 del Tribunale di Catanzaro, attuata dall'appellante in forza della provvisoria esecuzione concessa al suddetto decreto nel corso del giudizio di primo grado. Con ogni statuizione di legge”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con ricorso notificato in data 27.03.2017, la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 93/2017, emesso dal Tribunale di Catanzaro l'8.02.2017 e notificato con formula esecutiva in data 17.02.2017, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore dell' della somma di euro 252.995,75 Parte_1 oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio, per le erogazioni di prestazioni socio - sanitarie (anno 2015 e anno 2016) presso la Casa Famiglia “San
AN” e la Casa famiglia “Santa Maria” appartenenti alla suddetta associazione.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto l'insussistenza di idoneo contratto scritto in grado di produrre effetti obbligatori nei suoi confronti, con specifico riferimento alla casa San
AN.
2 Incardinato il procedimento n. 1569/2017 R.G.A.C., con comparsa depositata in data 3.10.2017 si
è costituita in giudizio , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'opposizione per violazione della forma prescritta dall'art. 645 c.p.c. Nel merito, invece, ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, in relazione al rapporto tra e Controparte_1
Casa famiglia “San AN” sussiste la convenzione n. 739 del 27.06.2016, sottoscritta da entrambe le parti.
La causa è stata istruita documentalmente e precisate le conclusioni nella suddetta udienza, è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 545/2019, pubblicata in data 26.03.2019, il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto, e ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
In estrema sintesi il Tribunale ha prima richiamato brevemente il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale al fine dell'insorgenza di una obbligazione in capo alla CP_1
(nella fattispecie alla ), la quale in materia di prestazioni sociosanitarie svolge Controparte_1 unicamente compiti di programmazione, di coordinamento e di vigilanza, i contratti che devono costituire la fonte della sua obbligazione devono avere determinati requisiti di forma.
Premesso ciò e passando alla vicenda in esame, ha dato atto delle seguenti circostanze: 1)
l' ha prodotto in copia le addende contrattuali con rep. n. 738 e 739 del Parte_1
27.06.2016 alla Convenzione n. 1147 del 15.09.2014, entrambe sottoscritte dal Direttore Generale della e relative alle prestazioni assistenziali residenziali erogate in favore della Controparte_1
Casa Famiglia “Santa Maria” e della Casa Famiglia “San AN” fino al 30.06.2016; 2) in entrambe le addende è previsto quanto segue: “ le parti convengono che all'atto di approvazione in Giunta Regionale degli appositi regolamenti per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture socio – assistenziali nonché per la rideterminazione delle rette per i servizi di cui alla D.G.R. n. 32/2016, la struttura socio – assistenziale dovrà adeguarsi alle predette disposizioni nei termini disposti pena la decadenza dalla presente addenda alla
Convenzione anche prima della scadenza fissata al comma 2. La presente addenda di Convenzione si realizza nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione 2016 della ”. Controparte_1
Alla luce delle suddette circostanze, il Tribunale ha, da un lato, escluso di essere di fronte a un'obbligazione diretta di pagamento e, da altro lato, ha ritenuto di essere in presenza di un
3 rapporto contrattuale a formazione progressiva, caratterizzato dalla condizione, futura e incerta, della eventuale capienza delle somme stanziate a livello regionale per siffatto scopo.
Di conseguenza, in ossequio a quanto prevista in tema di riparto obbligatorio ex art. 2697 c.c. e considerato che in tale fattispecie la fonte dell'obbligazione deve essere individuata non solo nel testo contrattuale sottoscritto dalle parti ma anche nella verifica della sostenibilità dell'obbligazione di pagamento in base ai vincoli di bilancio previsti, la sola allegazione delle addende contrattuali non è stata ritenuta sufficiente a comprovare la condizione della capienza delle poste di bilancio regionale destinate al pagamento delle prestazioni sanitarie acquistate dai soggetti terzi.
Inoltre, si è concluso nel ritenere che, comunque, le suddette addende non soddisfano i requisiti di cui alla DGR n. 685/2002.
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, in persona del legale Parte_1 rappresentante in carica pro tempore, ha proposto appello e contestuale Parte_2 istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. con atto di citazione notificato a mezzo pec l'8.10.2019, affidandolo al motivo che si esaminerà.
In data 10.03.2019, l'appellante ha depositato la costituzione con nomina di nuovo difensore, avv.
Giuseppe Pitaro, riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nell'atto di citazione in appello con contestuale domanda ex art. 283 c.p.c.
In data 12.12.2019 si è costituita in giudizio la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
Con provvedimento dell'1.04.2020, la richiesta di inibitoria è stata dichiarata inammissibile e la causa è stata rinviata all'udienza del 14.03.2023 per la precisazione delle conclusioni.
In data 13.03.2023, l'appellante ha depositato la comparsa di costituzione con nuovo difensore
(avv. Giancarlo Pitaro).
Dopo alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni, con decreto presidenziale n. 57 del
25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni
Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa SI ER.
4 Precisate le conclusioni all'udienza del 14.05.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 16.05.2025 depositato il
19.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Solo la ha depositato la comparsa conclusionale. Controparte_1
2.2. Le valutazioni della Corte
Con un unico motivo di gravame l'appellante denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e la sua illogicità per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, evidenzia che: 1) l' è titolare delle due strutture assistenziali residenziali Casa Pt_1
Famiglia “Santa Maria” e Casa Famiglia “San AN”, regolarmente autorizzate al funzionamento con provvedimenti regionali;
2) tali strutture sanitarie non sono sanitarie (nello specifico, non sono case di cura) ma socio – assistenziali che erogano prestazioni di tipo assistenziali e non prestazioni sanitarie;
3) in ragione della natura del servizio prestato non hanno avuto alcun rapporto con le Aziende Sanitarie territorialmente competente ma solo ed esclusivamente con la;
4) l'ente regionale ha proposto opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo, avente a oggetto la somma di euro 125.564,65 per le prestazioni rese dalla struttura “San AN” e la somma di euro 127.431,00 per le prestazioni rese dalla struttura
“Santa Maria”, fondando l'unica censura solo sull'inesistenza di una convenzione tra essa e la struttura “San AN” mentre ha riconosciuto il credito vantato dall'altra struttura, contestandone solo in parte.
Premesso quanto sopra, l'associazione ritiene che la gravata sentenza sia illogica, Pt_1 immotivata, contraddittoria ed erronea perché il giudice di prime cure: 1) non ha tenuto in considerazione la circostanza per cui le due strutture erogano prestazioni di tipo assistenziale e non di tipo sanitario;
2) le due strutture non hanno alcun rapporto con le aziende sanitarie ma solo con la;
3) è andato oltre le censure sollevate dall'opponente nella parte in cui ha Controparte_1 affermato che l'associazione non ha diritto ai pagamenti reclamati perché non vi è un Parte_1 impegno di spesa da parte delle trattandosi di strutture sanitarie. Controparte_2
Specifica sul punto che la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. emergerebbe proprio dall'esame del ricorso proposto dalla , Controparte_1 in cui si evince espressamente che l'opponente ha semplicemente contestato solo una parte della somma oggetto del decreto ingiuntivo, in riferimento al credito vantato dalla Casa famiglia “San
AN”, per difetto di Convenzione senza mai dedurre la necessità di un impegno di spesa e di un contratto stipulato tra il soggetto privato e l'ASP.
5 Tuttavia, nonostante il deposito da parte dell'odierno appellante della Convenzione n. 739 del
27.06.2016 sottoscritta dalla in relazione alla struttura Casa Famiglia “San Controparte_1
AN”, il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione sul presupposto che le due strutture rientranti nella titolarità della siano di tipo sanitario e, pertanto, vi sarebbe stata la necessità Pt_1 di un impegno di spesa e di un contratto stipulato con l'azienda sanitaria territorialmente competente.
A ulteriore sostegno, poi, dell'illogicità e della erroneità della sentenza, l'appellante rappresenta che: 1) il giudice di prime cure ha richiamato delle pronunce giurisprudenziali che fanno riferimento a strutture che erogano prestazioni sanitarie;
2) come da convenzioni depositate nel procedimento monitorio nello specifico la n. 1147 e la n. 1148 del 15.09.2014, come da decreto n.
337/112 e dalle addende nn. 738 e 739 del 27.06.2019, le strutture in esame erogano servizi assistenziali e l'unico soggetto obbligato a procedere ai dovuti pagamenti è la;
Controparte_1
3) la non ha mai contestato che le strutture in capo alla abbiano Controparte_1 Pt_1 effettivamente svolto il servizio assistenziale.
Inoltre, il Tribunale è incorso in errore anche quando ha così motivato: “Ebbene il tenore dell'ultima affermazione induce il giudicante ad escludere che si sia dinanzi all'assunzione da parte della di una obbligazione diretta di pagamento, evocandosi, piuttosto, un Controparte_1 rapporto contrattuale a formazione progressiva, caratterizzato dalla condizione, quale evento futuro e incerto, della eventuale capienza delle somme stanziate a livello regionale per tale scopo”.
L'appellante specifica che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, le convenzioni e le addende depositate costituiscono i contratti con cui l'ente regionale ha autorizzato il funzionamento delle due strutture e si è obbligata fino al 30.06.2016 al pagamento delle prestazioni assistenziali rese dalle stesse. Pertanto, non è stata prevista alcuna condizione legata a un evento futuro e incerto.
I motivi che essendo intimamente connessi vanno congiuntamente esaminati sono fondati e meritano accoglimento per le ragioni di seguito specificate.
Per pervenire alla corretta soluzione delle questioni giuridiche all'esame della Corte appare opportuno ricostruire brevemente i termini del dibattito processuale iniziato davanti al giudice di primo grado e proseguito davanti al giudice di appello:
1) Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la contestò Controparte_1 esclusivamente la mancanza di un contratto scritto nei confronti di una delle due strutture socio assistenziali a cui si riferivano le prestazioni di cui la aveva chiesto ed ottenuto Pt_1
6 il pagamento con il decreto ingiuntivo: la censura era quasi esclusivamente incentrata sulla mancanza di contratto scritto per la struttura San AN e solo ad adiuvandum venivano richiamati ( erroneamente ) i principi in materia di acquisizione delle prestazioni socio sanitarie e tra questi la necessità della sottoscrizione del contratto anche da parte del direttore generale della ASP compente: in realtà nel caso in esame si è in presenza di prestazioni socio assistenziali alle quali la ASP non concorre in alcuna misura tanto e il cui acquisto è di competenza esclusiva del Dipartimento delle politiche sociali della Regione.
Non solo ma nel preambolo delle addende contrattuali poste a fondamento delle prestazioni richieste si dà atto del fatto che la gestione delle funziono socio assistenziali è destinata ad essere trasferita ai Comuni Capofila e della necessità nelle more di detto trasferimento di garantire cura del dipartimento 7 sviluppo economico lavoro formazione e politiche sociali fino alla data di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni nei limiti della disponibilità di bilancio 2016 della > Controparte_1
2) A fronte del contenuto dell'atto di citazione in opposizione come sopra riportato, l'opposto costituendosi in giudizio produsse tempestivamente sia i contratti originari stipulati nel
2014 sia le addende del 2016 relative ad entrambe le strutture gestite dalla Pt_1
3) Con l'unica memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. la dedusse l'esistenza Controparte_1 di una indagine della Guardia di Finanza dalla quale emergevano gravi violazioni di legge a carico della proprio nella gestione delle case famiglia cui si riferisce la richiesta di Pt_1 remunerazione delle prestazioni e, pertanto, modificò sostanzialmente la domanda invocando dette violazioni come fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni.
A fronte di dette posizioni processuali assunte dalle parti, la sentenza del Tribunale appare effettivamente disancorata dalle rispettive allegazioni e fondata su argomentazioni in parte estranee al thema decidendum e in parte giuridicamente erronee.
Ha in primo luogo ragione l'appellante nel dolersi del fatto che il Tribunale ha applicato alla fattispecie in esame principi normativi e arresti giurisprudenziali riguardanti la diversa materia delle prestazioni sanitarie, in particolare richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito che esclude, appunto con riferimento alle prestazioni sanitarie,
l'esistenza di un rapporto obbligatorio diretto a carico della e tanto in conseguenza CP_1
CP_ dei compiti di mera programmazione spettanti all' in detta materia.
In parziale contraddizione poi con detta premessa – posto che in difetto delle condizioni per la ricorrenza di una obbligazione a carico della non avrebbe avuto senso CP_1
7 passare alla disamina dei contratti intercorsi tra le parti – e soprattutto in maniera totalmente disancorata dal tenore delle difese svolte dalla ha ritenuto che la CP_1 previsione contenuta nei contratti intercorsi tra le parti e, in particolare, la dicitura < La presente addenda di convenzione si realizza nei limiti dello stanziamento di bilancio di previsione 2016 della > fosse da intendere quale condizione sospensiva Controparte_1 all'assunzione dell'obbligo contrattuale della che viene così ad essere subordinato CP_1 all'evento futuro ed incerto della capienza del bilancio con onere a carico della parte che chiede la prestazione di dimostrare il verificarsi della condizione.
Tale ricostruzione non può essere condivisa, apparendo contraria al dato testuale e non essendo stata peraltro mai invocata dalla stessa La previsione sopra riportata, CP_1 infatti, ha l'unico significato di porre un limite alla remunerazione della prestazioni, limite da individuare nella capienza di bilancio: ne consegue che nel riparto degli oneri probatori, grava sul debitore l'onere di dimostrare la ricorrenza di un fatto impeditivo dell'adempimento, costituito appunto dalla incapienza del bilancio che, tuttavia, mai neanche dedotto dalla in primo grado. CP_1
Infine il Tribunale ha ritenuto che i contratti in oggetto non rispettassero i requisiti di cui al Delibera di Giunta Regionale n. 685 del 2002 che, tuttavia, ancora una volta disciplina la diversa materia delle prestazioni sanitarie. Non a caso detta delibera non viene in alcun modo richiamata nel preambolo delle convenzioni qui in considerazione.
Deve da ultimo darsi conto del fatto che il Tribunale non si è in alcun modo pronunciato sul diverso tema introdotto dalla con la memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. CP_1 riguardante l'impossibilità di remunerazione delle prestazioni in ragione delle violazioni rilevate dalla Guardia di Finanza nel corso di un'indagine penale.
Sennonchè a prescindere dalla legittimità della mutatio libelli così introdotta dalla CP_1
, non giustificata neanche dalla cronologia degli eventi, posto che al momento
[...] della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo era già stato adottato dalla stessa il decreto di revoca dell'accreditamento delle strutture sanitarie gestite CP_1 dall' resta il fatto che dalla produzione documentale dell'appellante, emerge non solo Pt_1 che la revoca dell'accreditamento fu oggetto di annullamento da parte del Tar ma che a seguito di quell'annullamento la ha stipulato il 6 maggio 2019 due nuove Controparte_1 convenzioni di affidamento del servizio proprio alle due strutture San AN e Santa
Maria oggetto della presente controversia.
8 Alla luce dei rilievi fin qui svolti deve allora darsi atto che nessuno degli argomenti addotti dalla al fine di sottrarsi all'obbligazione di pagamento nascente dai Controparte_1 contratti azionati in monitorio ha ricevuto riscontro nel corso dell'istruttoria svolta e che la revoca del decreto ingiuntivo operata dal giudice di primo grado è fondata su circostanze estranee al dibattito processuale e avulse dalla materia oggetto del contendere.
L'appello va quindi accolto e la va condanna al pagamento degli importi Controparte_1 originariamente richiesti con il decreto ingiuntivo ( la cui revoca da parte del giudice di primo grado vale a renderlo definitivamente inefficace senza possibilità di reviviscenza per effetto dell'accoglimento dell'appello, cfr. Cass. 20868/2017) oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al soddisfo. Deve qui darsi doverosamente atto del fatto che ha prodotto nel proprio fascicolo di parte Parte_3 ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell'esecuzione a seguito del pignoramento notificato dalla non lucrativa sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente Pt_1 esecutivo. Non emerge dagli atti se dette somme siano state effettivamente erogate dalla in detta eventualità l'appellante non potrebbe evidentemente portare ad CP_1 esecuzione la presente sentenza se non previa restituzione di quanto ottenuto in esecuzione del decreto orami diventato inefficace.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'associazione avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 545 Parte_1 del 2019 e nei confronti della così provvede: Controparte_1 in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata condanna la CP_1
al pagamento nei confronti dell'Opus non lucrativa di utilità sociale della somma
[...] di € 252.995,75 oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al soddisfo;
condanna la al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del Controparte_1 giudizio che per il primo grado liquida in € 14103 per compenso di avvocato e per il secondo grado in € 1165 per spese vive ed € 14317 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%. Distrae le spese in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 24 settembre 2025
9 La Presidente est.
SI ER
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