Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34577/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 34577/2022
PROMOSSA DA
(C.F.: , domiciliato in Roma, via San Parte_1 C.F._1
Tommaso D'Aquino n. 116; rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Renzetti, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
, (P.IVA. (VAT): , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in 1455 Valletta (Malta), 171 Old Bakery
Street, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Violi del Foro di Milano, giusta procura del Notaio Dott. del 25.6.2021 in atti;
domiciliata in Persona_1
Roma, via Luigi Giuseppe Favarelli n. 22 presso lo studio dell'Avv. Silvia Carletti;
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storici e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la compagnia assicuratrice – deducendo, in sintesi, Controparte_1
quanto segue:
i. Che: “In data 24/01/2017 il sig. ha acquistato in Roma per Parte_1
uso privato il veicolo usato Audi Q5 targato EB077AM. Tale veicolo gli è
stato venduto il 24/1/2017 dal terzo proprietario società Oro Change srl per
€ 17.000,00”, società che si occupa di compravendita di preziosi;
ii. Di avere stipulato in data 25.2.2019 la polizza assicurativa n. ONY0009627
della durata di mesi 24 con la compagnia assicuratrice (e per CP_1
il tramite della società per la copertura da furto ed incendio Controparte_2
della vettura sino alla concorrenza di Euro 15.500,00;
iii. Che: “Il stipulando la polizza della durata di 24 mesi ha integrato il Pt_1
programma base di garanzie per furto ed incendio inserendo anche la
GARANZIA OPZIONALE DI GAP VALORE A NUOVO. Tale opzione prevede che in caso di furto l'indennizzo viene corrisposto anche dopo i 12 mesi senza applicazione del deprezzamento”, opzione per la quale è stato corrisposto il relativo premio;
iv. Che in data 28.2.2020 l'attore ha subito il furto della propria autovettura Audi
Q5 in Roma, Via Portuense n. 495, nei pressi della propria abitazione;
v. Che nonostante la regolare comunicazione del furto alla compagnia assicuratrice nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 16 del contratto assicurativo, la stessa compagnia ha offerto all'attore il limitato importo di
Euro 10.209,12, comprensivo anche dei costi sostenuti per la perdita di possesso e la cessione del veicolo, somma accettata dall'attore solo quale acconto sul maggiore avere;
vi. Quanto alla riduzione dell'importo, che lo stesso: “è stato giustificato verbalmente stante che esplicite comunicazioni scritte sono arrivate solo dopo lungo tempo, con il mancato riacquisito di un veicolo dallo stesso concessionario/dealer” e che – tuttavia –: “L'auto rubata era stata acquistata da società che non esercitava attività di compravendita di veicoli,
come ben noto all'assicurazione dal momento della stipula”, di tal che la condizione invocata dalla compagnia assicuratrice di cui all'art. 8 del contratto di assicurazione era impossibile, con conseguente nullità della relativa clausola ex art. 1354 c.c..
Parte attrice ha così concluso: “Voglia l'intestato Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed avversa deduzione, accertare e dichiarare che l'attore ha diritto all'integrale risarcimento del danno conseguente al furto del proprio veicolo TG
EB077AM e per l'effetto condannare la in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al sig. per il Parte_1
titolo di cui sopra l'importo di € 5.200,00 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze”.
Si è costituita in giudizio la società , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, deducendo a propria volta:
a. Che il all'atto della firma del contratto assicurativo denominato Pt_1 “Scudo” con la società dava espressamente atto: “di avere CP_1
ricevuto e compreso, prima della stipulazione del contratto, la documentazione tutta ad esso relativa, e soprattutto le specifiche condizioni di assicurazione sottoscrivendo l'adesione e sottoscrivendo espressamente di
“essere stato messo al corrente delle caratteristiche, della durata, dei costi, dei limiti della copertura e di ogni altro elemento utile” e che: “dopo avere preso piena e chiara visione delle condizioni di polizza, il contraente sottoscriveva espressamente la propria accettazione e approvazione specifica delle clausole vessatorie”;
b. Che: “il sig. in realtà ha tenuto, fin dal momento della stipulazione Pt_1
del contratto, un comportamento non improntato a buona fede e correttezza,
omettendo di segnalare che egli aveva acquistato la vettura da un privato pur avendo avuto piena contezza del contenuto della garanzia che è andato a stipulare, e omettendo quindi di comunicare che riteneva impossibile l'applicazione delle clausole contrattuali e, anzi, stipulando la garanzia aggiuntiva gap valore a nuovo che espressamente è condizionata (condizione nerettata proprio al fine di richiamare l'attenzione sulla clausola e sulle sue condizioni) all'acquisto presso il dealer”;
c. Che in ogni caso l'applicazione della previsione contrattuale di cui trattasi non è impossibile in quanto: “come risulta dal cronologico del PRA in atti la
Oro Change aveva acquistato il veicolo dal dealer Roma Car Server s.r.l.
dealer originario presso il quale il sig. aveva piena possibilità di Pt_1
riacquistare” e che: “parimenti al sig. erano stati forniti anche i Pt_1
nominativi di altri dealer presso i quali egli avrebbe potuto procedere al riacquisto e ottenere così la mancata applicazione del deprezzamento”; d. Che alla luce di quanto sopra le previsioni contrattuali sono pienamente valide ed efficaci mentre deve essere censurato il comportamento di mala fede dell'attore per non avere quest'ultimo comunicato motivi ostativi ad un eventuale successivo acquisto;
e. Che la domanda attorea è infondata anche nel quantum poiché: “parte attrice non tiene alcun conto neppure dello scoperto/franchigia contrattuale”;
Parte convenuta ha così concluso: “Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, così giudicare: In via principale 1) Respingere integralmente le domande proposte dal sig. Parte_1
nei confronti della per i motivi tutti svolti in narrativa, Controparte_1
confermando la piena validità ed efficacia delle clausole contrattuali tutte. 2)
Subordinatamente, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta sub. 1) e di dichiarazione della impossibilità originaria del sig. di dare Pt_1
adempimento alle condizioni in punto riacquisto della vettura, accertare e dichiarare la integrale nullità del contratto di assicurazione per cui è causa per i motivi tutti svolti in narrativa e conseguentemente condannare il sig. al pagamento, nel Pt_1
confronti della compagnia di assicurazioni, della somma ricevuta a titolo di indennizzo contrattuale al netto delle imposte, disponendone la compensazione parziale con quanto pagato a titolo di premio assicurativo dal 19.02.2019 alla data del furto della vettura In ogni caso Con il favore delle spese e competenze legali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, la Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e l'IVA nella misura di legge. In via Istruttoria Ammettere, occorrendo e in caso di avversa contestazione, prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di indicare i testi, di capitolazione per capitoli separati e con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge”. Nelle proprie memorie ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. parte attrice ha altresì rilevato il difetto di doppia sottoscrizione della clausola di cui al comma 3 dell'art. 8 delle condizioni generali di contratto (Art. 8 “Garanzia valore a nuovo”) trattandosi – secondo la prospettazione di parte – di clausola vessatoria nella misura in cui prevede una limitazione di responsabilità in favore di colui che l'ha predisposta ex artt. 1341 e
1342 c.c..
Di contro, nelle proprie memorie ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. parte convenuta ha altresì rilevato:
i. Che: “la garanzia Gap valore a nuovo non necessita di alcuna specifica e diversa sottoscrizione fra le clausole vessatorie perché non è una clausola generale ma, appunto, una specifica e autonoma garanzia il cui oggetto e contenuto è la non applicazione del deprezzamento in caso di riacquisto”;
ii. che in ogni caso laddove l'attore non avesse stipulato la garanzia “Gap valore a Nuovo”, ovvero tale garanzia fosse da ritenersi nulla, il deprezzamento sarebbe lo stesso (auto venduta usata, 13° mese dalla data di effetto della polizza, non riacquisto, 25%), ciò in quanto: “in assenza di tale garanzia il deprezzamento si applica nelle percentuali previste in polizza sia che l'assicurato non riacquisti sia che riacquisti”;
Nelle stesse memorie parte convenuta ha modificato le conclusioni come segue:
“Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Roma, così giudicare: In via principale 1) Confermare la piena validità
ed efficacia delle garanzie e delle pattuizioni di cui al contratto assicurativo contratto assicurativo “Scudo” in applicazione di polizza collettiva n. ITMD02 stipulato dal sig. in data 19.02.2019 e con data effetto dal 25.02.2019 e conseguentemente Pt_1 accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in applicazione delle condizioni di polizza respingendo integralmente le domande proposte dal sig. nei confronti della per i motivi Parte_1 Controparte_1
tutti svolti in narrativa, 2) Subordinatamente, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta sub. 1) e di dichiarazione della impossibilità
originaria del sig. di dare adempimento alle condizioni in punto riacquisto Pt_1
della vettura, accertare e dichiarare la integrale nullità del contratto di assicurazione per cui è causa e conseguentemente condannare il sig. al pagamento, nel Pt_1
confronti della compagnia di assicurazioni, della somma ricevuta a titolo di indennizzo contrattuale al netto delle imposte, disponendone la compensazione parziale con quanto pagato a titolo di premio assicurativo dal 19.02.2019 alla data del furto della vettura. 3) in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi in cui venga ritenuta la nullità della sola garanzia autonoma opzionale “Gap valore a nuovo”
accertare e dichiarare l'avvenuto integrale pagamento dell'indennizzo assicurativo sulla base delle condizioni di polizza e condannare il sig. alla refusione della Pt_1
quota parte di premio assicurativo pagato in relazione a detta garanzia con compensazione con quanto eventualmente dovesse essere riconosciuto a suo favore. In
ogni caso Con il favore delle spese e competenze legali, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, la Cassa Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 e successive modifiche e l'IVA nella misura di legge”.
Parte convenuta nelle successive memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. ha rilevato in ogni caso la circostanza che la garanzia aggiuntiva fosse scaduta al momento del sinistro in quanto: “aveva durata di mesi 12 dalla data di effetto della polizza”.
All'esito dell'udienza del 22.6.2023 il Giudice ritenendo la causa di natura documentale non ha ammesso le prove orali formulate dalle parti e ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni alla udienza del 28.6.2023 (udienza poi rinviata al
9.10.2024 nelle forme della c.d. trattazione scritta).
Premesso quanto precede in punto di ricostruzione dei fatti storici posti a fondamento del presente procedimento e delle posizioni rispettivamente assunte dalle parti, occorre ricordare che con insegnamento costante e nella prospettiva di garantire la celerità della decisione, la giurisprudenza di legittimità è assestata nel senso che: “è da ritenere che l'ordine di trattazione delle questioni, stabilito dall'art. 276, secondo comma, c.p.c., mentre impone al giudice del merito di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito (cfr., sul punto, Cass. Sez. U - Sentenza
n. 11799 del 12/05/2017), consente tuttavia di scegliere, tra varie questioni di merito,
quella che il giudice di merito stesso ritenga "più liquida" (Cass. Sez. U, Sentenza n.
9936 del 08/05/2014; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019; Cass. Sez.
5 - Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014)” (cfr. in tema funditus: Cassazione civile sez. II, 09/01/2024, n.693).
In questa prospettiva, deve rilevarsi che:
a) è pacifica fra le parti -oltre che documentata (cfr. doc.2 allegato all'atto di citazione)- la circostanza per cui il furto della vettura in questione, Audi Q5 targata
EB077AM, sia avvenuto in data 28.2.2020;
b) Nel modulo di adesione al programma assicurativo danni all'autoveicolo depositato da parte attrice (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione) sottoscritto in data
19.2.2019 le parti hanno pattuito una copertura assicurativa della durata di mesi 24 con decorrenza dalla data del 25.2.2019, mentre la garanzia opzionale “gap valore a nuovo” invocata da parte attrice è stata pattuita per la durata di mesi 12 con decorrenza dalla medesima data del 25.2.2019 – e pertanto con scadenza al 25.2.2020;
c) nelle condizioni generali di contratto è previsto che: “la garanzia avrà effetto dal giorno e ora riportati nel certificato di assicurazione per la durata ivi indicata” senza previsione di rinnovo tacito della medesima garanzia (cfr. doc. 5a allegato all'atto di citazione);
d) parte attrice non ha contestato i criteri di liquidazione dell'indennizzo da parte della compagnia assicuratrice (valore assicurato al netto del 25% di degrado e del 15%
di scoperto) se non in termini di erronea applicazione del deprezzamento, vertendo la domanda attorea sulla corretta interpretazione dell'art. 8 delle condizioni generali di contratto, di tal che l'importo liquidato di Euro 10.209,12 deve ritenersi congruo.
Alla luce dei due superiori dati, assorbite tutte le altre questioni, la domanda non può e non potrebbe trovare accoglimento in quanto -comunque- l'evento perdita totale del bene assicurato, in relazione a cui è stata chiesta l'attivazione della garanzia opzionale “gap valore a nuovo”, si è verificato in data successiva alla scadenza della garanzia offerta da detta clausola.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 02.01.2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)