Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2015, n. 49177
CASS
Sentenza 17 novembre 2015

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Massime1

Nel caso di contestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta "chiusa", con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita, il giudice può tener conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa all'accertamento della decorrenza del termine di prescrizione).

Commentario1

  • 1La decorrenza del termine di prescrizione per il reato permanente
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2020

    Di seguito un breve disamina sulla decorrenza della prescrizione nel reato permanente. Il presente contributo in tema di decorrenza della prescrizione nel reato permanente è tratto da “La prescrizione del reato in vigore dal 1° gennaio 2020” di Antonio Di Tullio D'Elisiis. Per il reato permanente, deve farsi riferimento al “giorno in cui è cessata la permanenza” (art. 158, co. 1, terzo capoverso, c.p.) vale a dire il “momento in cui ha fine la situazione antigiuridica per fatto volontario del colpevole o per altri eventi che rendano impossibile il protrarsi dello stato di danno o di pericolo, oppure”[1], come vedremo da qui a poco, “la pronunzia della sentenza di primo grado, nel caso in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2015, n. 49177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49177
Data del deposito : 17 novembre 2015

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