Sentenza 17 novembre 2015
Massime • 1
Nel caso di contestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta "chiusa", con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita, il giudice può tener conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa all'accertamento della decorrenza del termine di prescrizione).
Commentario • 1
- 1. La decorrenza del termine di prescrizione per il reato permanenteRedazione · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2020
Di seguito un breve disamina sulla decorrenza della prescrizione nel reato permanente. Il presente contributo in tema di decorrenza della prescrizione nel reato permanente è tratto da “La prescrizione del reato in vigore dal 1° gennaio 2020” di Antonio Di Tullio D'Elisiis. Per il reato permanente, deve farsi riferimento al “giorno in cui è cessata la permanenza” (art. 158, co. 1, terzo capoverso, c.p.) vale a dire il “momento in cui ha fine la situazione antigiuridica per fatto volontario del colpevole o per altri eventi che rendano impossibile il protrarsi dello stato di danno o di pericolo, oppure”[1], come vedremo da qui a poco, “la pronunzia della sentenza di primo grado, nel caso in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2015, n. 49177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49177 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2015 |
Testo completo
49 1 7 7 / 1 5 43187 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica : del 17.11.2015 Sentenza n. 2341 Reg. gen. n. 15274/2014 composta dai signori Presidente dott.ssa Matilde Cammino dott.ssa Mirella Cervadoro Consigliere Consigliere est. dott. Andrea Pellegrino Consigliere dott. Sergio Beltrani Consigliere dott.ssa Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di LE AL, n. a Quarto (NA) il 16.10.1968, rappresentato e assistito dall'avv. Diego Di Bonito, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sesta . sezione penale, n. 4017/2013, in data 18.11.2013; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
: preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea . Pellegrino;
: udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione con rideterminazione della pena e rigetto nel resto;
sentita la discussione del difensore del ricorrente, avv. Diego Di Bonito, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18.11.2013, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado pronunciata in data 24.11.2011 dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di LE AL in relazione al reato di cui al capo A) per essere lo stesso estinto per prescrizione;
rideterminava la pena nei confronti del medesimo in relazione al capo B) d'imputazione (delitti di cui agli artt. 632, 633, 639 bis cod. pen.: reati accertati in Pozzuoli fino al 3.11.2003), nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 120,00 di multa. Dalle risultanze processuali era emerso che l'imputato, in data 11.09.2003, nel mentre erano in corso lavori di tramezzatura interna, veniva trovato all'interno dell'immobile sito in Pozzuoli via Reginelle, di proprietà dello IACP ed assegnato ad un'associazione culturale. In data 03.11.2003, gli agenti facevano un nuovo sopralluogo e trovavano l'immobile completato ed occupato dal nucleo familiare dell'imputato, immobile che veniva lasciato in uso agli occupanti.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di LE AL, viene proposto ricorso per cassazione, lamentandosi: -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 632 cod. pen. (primo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 157 cod. pen. (secondo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si contesta la sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della motivazione, non potendosi ravvisare nella condotta in contestazione un'apprezzabile lesione del bene giuridico protetto dalla norma ovvero l'integrità dell'altrui proprietà immobiliare e del possesso contro ogni arbitraria modificazione dello stato dei luoghi che possa renderne incerta la posizione giuridica.
2.2. In relazione al secondo motivo, si contesta la sentenza impugnata che non ha riconosciuto la maturazione del termine di prescrizione in relazione al capo B), pur in presenza di una contestazione fino al 03.11.2003 e non essendo emersa dall'istruttoria la prova della permanenza della condotta di invasione 2 : successivamente a tale data. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La decisività ed assorbenza del secondo motivo di doglianza in merito alla maturata prescrizione dei reati in contestazione impone : l'accoglimento del ricorso.
2. La contestazione dei fatti di reato, di natura sicuramente permanente con riferimento al delitto di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen. di cui al capo B), quali accertati "fino al 3.11.2003", deve intendersi chiusa alla data indicata e dalla stessa devono iniziare a decorrere i termini di prescrizione.
3. Invero, il risalente contrasto profilatosi nella giurisprudenza di legittimità in ordine al quesito se, qualora nell'atto originario di imputazione sia stata indicata soltanto la data dell'accertamento di un reato permanente, il giudice possa in ogni caso tener conto, ai fini dell'applicazione di una causa estintiva del reato, del protrarsi della permanenza nel periodo posteriore a quella data, ovvero se a tal fine sia necessario procedere ad una contestazione suppletiva, risulta da tempo essere stato risolto (Sez. U, sent. n. 11930 del 11/11/1994, dep. 26/11/1994, PM in proc. Polizzi, Rv. 199171).
3.1. Si è al riguardo affermato che, qualora il capo di imputazione non menzioni la data della cessazione della permanenza del reato, ma : soltanto la data di accertamento, ovvero quella della denunzia o dell'inizio della permanenza, il giudice del dibattimento debba accertare e, in caso di esito positivo dell'indagine, valorizzare ad ogni effetto penale, il perdurare della condotta criminosa nel periodo compreso fra tali ultime date e quella della decisione di primo grado. Si è, infatti, ritenuto che, nell'ipotesi considerata, la contestazione di un reato permanente, la cui consumazione tende a durare, è di per sé aperta al successivo protrarsi della condotta criminosa, il cui ulteriore sviluppo temporale è, pertanto, compreso nell'originaria formulazione del capo di accusa (cfr., Sez. 3, sent. n. 630 del 12/05/1993, Sotira, Rv. 195021). Ne deriva che, il quesito in ordine alla presenza di una contestazione "aperta" ovvero "chiusa", deve essere risolto sulla base dell'interpretazione del singolo capo di accusa avendo, inoltre, . 3 riguardo all'interferenza fra la struttura del reato permanente ed il principio della correlazione fra accusa e sentenza, enunciato negli F artt. 516 522 cod. proc. pen.. Secondo le citate norme, il giudice del dibattimento può decidere soltanto su di un fatto che sia stato portato a conoscenza dell'imputato nei modi di legge, vale a dire mediante il decreto che dispone il giudizio, il decreto di citazione a giudizio, ovvero mediante gli ulteriori atti di contestazione, consentiti, nel corso del dibattimento, dall'art. 516 cod. proc. pen. per il caso il cui il fatto : risulti diverso da come originariamente contestato, dall'art. 517 cod. proc. pen. per l'ipotesi in cui emerga un reato connesso o una nuova circostanza aggravante ed infine dall'art. 518 cod. proc. pen. per il caso in cui risulti un fatto nuovo. Ove, poi, il fatto risulti diverso da quello contestato nei modi anzidetti deve essere disposta, con ordinanza, a norma dell'art. 521, comma 2 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al pubblico ministero e dall'inosservanza di queste regole consegue, ex art. 522 cod. proc. pen., la nullità della sentenza.
3.2. Sull'applicazione di tali norme, qualora all'imputato sia stato contestato un reato permanente, non può non influire la particolare struttura di questa ipotesi criminosa, caratterizzata dal fatto che, secondo la descrizione della norma incriminatrice, il processo consumativo non si esaurisce "uno actu", ma è invece suscettibile di protrarsi nel tempo, per la persistenza dell'offesa al bene giuridico tutelato, quale effetto di una condotta volontaria del soggetto attivo, perdurante anche dopo l'avverarsi degli elementi costitutivi del reato. Invero, nell'ipotesi in cui il capo d'imputazione si limiti ad indicare : soltanto la data iniziale del reato o quella della denunzia, ma non anche la data di cessazione della permanenza (contestazione "aperta"), la stessa idoneità del reato in esame a durare nel tempo : comporta che l'originaria contestazione si estenda all'intero sviluppo della fattispecie criminosa e che, pertanto, l'imputato sia chiamato a difendersi, sin dall'origine, non soltanto in ordine alla parte già : realizzatasi di tale fattispecie, ma anche con riguardo a quella successiva, perdurante sino alla cessazione della condotta о dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado. In tal caso, pertanto, il giudice del dibattimento deve valorizzare, ai fini 4 della condanna o comunque ad ogni effetto penale, anche la : persistenza della condotta, emersa dall'istruttoria dibattimentale, dopo quelle date, senza che sia necessaria un'ulteriore specifica contestazione (cfr., da ultimo, Sez. 3, sent. n. 68 del 25/11/2014, A : dep. 07/01/2015, Patti, Rv. 261792, secondo cui, nel caso di contestazione di un reato effettuata nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede di giudizio di legittimità debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, . è necessario verificare in concreto se, nella motivazione del provvedimento impugnato, il giudice della cognizione abbia o meno : ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado). :
3.3. A diversa conclusione deve invece pervenirsi nel caso in cui l'atto di accusa indichi, oltre all'eventuale data iniziale, anche quella di : interruzione della permanenza, ancorchè operando riferimento alla data di accertamento del fatto ed implicita ma univoca cessazione P della condotta a quella data. In tal caso, essendo stata contestata una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento terminale, il giudice può tener conto del successivo protrarsi dell'offesa soltanto qualora questo sia stato oggetto di un'ulteriore contestazione a cura del pubblico ministero. Infatti, la posticipazione della data finale della permanenza incide sull'individuazione del fatto, così come inizialmente contestato, . comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, certamente . non secondaria o accessoria, in quanto essa influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può inoltre condizionare l'operatività di eventuali cause estintive. Ne consegue che, nell'ipotesi da ultimo considerata, il protrarsi della permanenza oltre la data anzidetta, deve essere contestato all'imputato a norma dell'art. 516 cod. proc. pen., che regola appunto la modifica della contestazione per fatto diverso.
3.4. Qualora, poi, l'originario capo d'accusa indichi soltanto la data in cui il reato sia stato accertato, è necessario appurare, attraverso l'interpretazione di detto capo, considerato nel suo complesso, se l'accertamento riguardi una fattispecie concreta, la quale, così come descritta, sia già esaurita prima o contestualmente all'accertamento medesimo, ovvero una condotta ancora in atto о comunque 5 protrattasi anche dopo l'accertamento. In quest'ultimo caso, vale quanto già rilevato per l'ipotesi in cui il capo d'imputazione si limiti a menzionare la sola data iniziale della permanenza. Invero, poiché tale atto ascrive all'imputato una condotta che, lungi dall'essersi già esaurita, è invece ancora perdurante alla data in esso indicata, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale protrazione della permanenza, la quale pertanto può essere valorizzata dal giudice del dibattimento ad ogni effetto penale, senza che sia richiesta a tal fine un'ulteriore contestazione.
4. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come, nella fattispecie, la presenza di una contestazione chiusa (e mai modificata) che "limita" temporalmente le condotte sino al 3.11.2003, non lasci alcuno spazio all'accertamento di un'eventuale protrazione delle stesse oltre detta data: questo vale certamente per il delitto permanente di cui agli artt. 633, 639 bis cod. pen. ma, ancor di più, per il delitto istantaneo (ma che, in taluni casi, può anche assumere carattere permanente qualora necessiti, perché perdurino gli effetti della modifica, un'attività continua o ininterrotta dell'agente: cfr., Sez. 2, sent. n. 37671 del 20/05/2014, dep. 15/09/2014, Buonsante, Rv. 260783) di cui all'art. : 632 cod. pen., la cui consumazione non può che coincidere, al più, con la data - sempre del 3.11.2003 dell'accertamento. - 5. I delitti di cui al capo B), pertanto, risultano entrambi prescritti alla data del 3.11.2012, antecedente alla pronuncia della sentenza d'appello: invero, al termine ordinario di prescrizione (decorrente, come detto, per entrambi dal 3.11.2003) di anni sette e mesi sei considerati gli eventi interruttivi nel massimo temporale consentito, va aggiunto l'ulteriore termine di anni uno e mesi sei di sospensione del dibattimento di primo grado per astensione dalle udienze da parte del difensore: da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati ascritti al ricorrente LE AL estinti per intervenuta prescrizione
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati ascritti al ricorrente LE AL estinti per intervenuta prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 17.11.2015 Il Consigliere estensore Dott. Andrea Pellegrino Il Presidente Dott.ssa Matilde Cammino lunain DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 DIC. 2015 IL CANCELLIERE A M EE R IA PI P O N S I Z A 7 Fx