Sentenza 8 gennaio 2015
Massime • 1
In materia di esecuzione di pene detentive, nel caso di condanna per un reato associativo contestato senza l'indicazione della data di cessazione della condotta criminosa, l'esclusione del computo del periodo di pena espiata inutilmente per altro reato non deve prescindere, ove la sentenza di condanna di primo grado per il reato associativo sia successiva al periodo di detenzione subito in relazione all'altro reato, dalla verifica che la condotta permanente sia effettivamente continuata sino alla data di pronuncia della sentenza, non potendosi far derivare in via presuntiva detta prova dalla regola giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di contestazione in modo "aperto" del fatto associativo, la penale responsabilità può essere affermata anche con riferimento al periodo successivo alla data di accertamento e che il momento consumativo coincide con la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado. (Fattispecie in cui, dopo due condanne per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., i due fatti di reato erano stati unificati per la continuazione, con la conseguenza che per il primo risultava espiata una pena di entità superiore a quella rideterminata a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., e che occorreva perciò valutare se la sanzione scontata in sovrappiù potesse essere computata ai fini dell'esatta determinazione di quella da espiare per il secondo delitto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2015, n. 6905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6905 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2015 |
Testo completo
S 69 05 /1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/01/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - Presidente SENTENZA - Consigliere - N. 12/2015 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO N. 27155/2014 Dott. LUCIA LA POSTA - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR IC N. IL 05/02/1942 avverso l'ordinanza n. 72/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del 29/01/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. O. COBRANGno dula مسهلdomousedo it ripeño del comeприто Udit i difensor Avv.; RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29.1.2014 la Corte di appello di Palermo respingeva l'incidente di esecuzione proposto da NI AS avverso l'ordine di esecuzione della condanna ad anni dodici e mesi otto di reclusione - relativa alla sentenza della stessa Corte di appello irrevocabile il 2.7.2013 - emesso dalla Procura generale presso la predetta Corte di appello in data 5.7.2013. A ragione il giudice dell'esecuzione rilevava che con la sentenza del 14.12.2011 era stata inflitta al AS la pena di anni dieci e mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen., commesso a far data dal 13.1.1999; pena aumentata nella misura di due anni di reclusione per la riconosciuta continuazione con il medesimo reato per il quale il AS era stato già definitivamente condannato, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione con la sentenza della Corte di assise di Agrigento del 18.7.2001, confermata in appello in data 22.3.2003 e divenuta irrevocabile l'11.10.2004. Affermava, quindi, che, benché il condannato avesse interamente espiato la pena di cui alla predetta sentenza della Corte di assise di Agrigento, tuttavia, correttamente nell'ordine di esecuzione era stata detratta dalla pena ancora da espiare soltanto quella di anni due di reclusione determinata quale aumento per la continuazione con il reato, ritenuto più grave, commesso dal 13.1.1999. Infatti, pur trattandosi del medesimo reato e di condotta delittuosa sostanzialmente protrattasi senza soluzione di continuità fino al 2010, ai fini della valutazione della fungibilità della pena espiata devono essere considerati distintamente i due reati unificati a seguito del riconoscimento della continuazione applicando la disciplina di cui all'art. 657 comma 4 cod. proc. pen.; così che non può essere detratta la pena espiata prima della commissione del reato ex art. 416 -bis cod.pen. cui si riferisce l'esecuzione che, nella specie, è contestato dal 13.1.1999 fino al 2010. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AS, a mezzo dei difensori di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Premette che l'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, in data 5.7.2013, avverso il quale è stato proposto incidente di esecuzione, si riferisce alla condanna irrevocabile alla pena di anni dodici e mesi otto di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 14.12.2011 (irrev. il 2.7.2013) che ha condannato il AS in relazione al reato di cui all'art. 416 -bis cod.pen., commesso dal 13.1.1999, in continuazione con il medesimo reato per il quale lo stesso era stato condannato, 2 con sentenza irrevocabile della Corte di assise di Agrigento del 18.7.2001, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione che il AS ha interamente espiato dal 20.3.1998 al 26.6.2000 e dal 12.10.2004 al 13.12.2006. Rileva, quindi, che con la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 14.12.2011, è stata ritenuta la continuazione tra i fatti in valutazione e quelli già giudicati affermando la sussistenza di un'unica condotta di partecipazione al sodalizio mafioso senza soluzione di continuità. Trattandosi, pertanto, nel caso di specie, di un unico reato permanente commesso anteriormente al 12.1.1999 non opera la disciplina di cui all'art. 657 comma 4 cod. proc. pen. e deve essere detratta tutta la pena già scontata dal condannato, ossia anni cinque e mesi quattro di reclusione, e non soltanto quella di anni due di reclusione quantificata quale aumento per la continuazione. trattamentoLa continuazione, infatti, è una fictio che consente un sanzionatorio più favorevole;
inoltre, nella specie, si tratta di un reato permanente che deve considerarsi necessariamente unitario. Inoltre, il ricorrente assume che il giudice dell'esecuzione ha errato laddove ha affermato che, detratti i due anni di reclusione della continuazione, la pena ulteriore già scontata dal 19.3.2000 non può essere calcolata come presofferto in quanto precedente alla commissione del reato associativo giudicato per ultimo, rilevando che detta carcerazione è stata sofferta semmai contestualmente alla consumazione del reato associativo cessato il 22.12.2010. Infine, lamenta che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare la data esatta della commissione del reato e della cessazione della sua permanenza, non potendo fare riferimento alla data in cui è stata emessa la sentenza di primo grado, 22.12.2010, trattandosi di contestazione aperta>> con la esclusiva indicazione della data dell'inizio della condotta del 13.1.1999. 3. Con nota pervenuta il 18.12.2014 il ricorrente ha ribadito i rilievi in ordine alla applicabilità della disciplina dell'art. 657 comma 4 cod. proc. pen. nel caso di specie, trattandosi di un unico reato permanente, commesso dal condannato, indipendentemente dal fatto che la condotta è stata oggetto di due distinti procedimenti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1. Come è noto, la ratio del principio sancito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. è quella di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza della assenza di conseguenze sanzionatorie. 3 Q Tale principio determina conseguenze anche nelle ipotesi in cui venga riconosciuto, in sede di esecuzione ovvero dal giudice della cognizione, il vincolo della continuazione tra reati commessi in tempi diversi, giudicati distintamente. Infatti, se per uno dei reati posti in continuazione vi è stata esecuzione di pena o custodia cautelare, quest'ultima, nel giudizio di fungibilità, è valutata con riferimento al reato per il quale è stata applicata in modo autonomo rispetto al trattamento determinato dalla continuazione, al fine di scongiurare la violazione del principio sancito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5537, 11/11/1998, Cartillone, rv. 212215; Sez. 1, n. 5186 del 21/09/2000, Caserta, rv. 217234). Così che, il riconoscimento della continuazione, in sede esecutiva o in sede di cognizione, con reati oggetto di sentenza irrevocabile, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui a tal fine vanno computate solo la custodia cautelare sofferta e le pene espiate dopo la commissione del reato;
conseguentemente il reato continuato si deve scindere nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 25186, 7/02/2009, Bernardo, rv.243809). Tale interpretazione, informata al criterio ermeneutico della ratio legis, deve ritenersi corretta anche nel caso di specie in cui la continuazione è stata riconosciuta dal giudice della cognizione in relazione a reati omogenei, ma comunque giudicati separatamente e relativi a condotte distinte, ancorchè poste in essere senza soluzione di continuità (Sez. 1, n. 13630, 15/01/2014, D'Agati; Sez. 1, n. 44340, 08/10/2014, Piccolo).
2. Nella specie, quindi, il giudice dell'esecuzione ha correttamente affermato che della pena scontata dal AS in relazione al reato di cui all'art. 416 -bis cod.pen., giudicato per primo con la sentenza della Corte di assise di Agrigento del 18.7.2001, si deve tenere conto in conformità dei richiamati principi. Certamente, quindi, la pena già espiata di anni cinque e mesi quattro di reclusione doveva essere detratta dalla pena ancora da espiare nella misura di anni due di reclusione determinata quale aumento per la continuazione con il reato, ritenuto più grave, commesso dal 13.1.1999. La differenza di anni tre e mesi quattro di reclusione è stata esclusa dal calcolo della pena residua da espiare avendo il giudice dell'esecuzione ritenuto che è stata sofferta prima (sino al 2006) della commissione del reato associativo giudicato successivamente che si è protratto sino al 22.12.2010. Orbene, se è vero che la pena espiata senza titolo non può computarsi al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione (Sez. 1, n. 4 A 40329 del 11/07/2013, Onorato, rv. 257600), tuttavia, nell'ordinanza impugnata non è stato indicato se ed in che modo il giudice dell'esecuzione ha operato la verifica del predetto presupposto negativo, pur versandosi come dedotto ed - allegato dal ricorrente in ipotesi di reato permanente con contestazione cd. - aperta>> (art. 416 -bis cod.pen. commesso dal 13.1.1999) in cui la cessazione della condotta è stata fissata alla data in cui è stata emessa la sentenza di condanna di primo grado (22.12.2010). Ed invero, nell'ipotesi della cd. contestazione aperta>> in sede di esecuzione, ai fini di ogni effetto giuridico, occorre verificare in concreto se il giudice di merito abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa. Ne consegue, che nel caso di condanna per un reato associativo che sia stato contestato senza l'indicazione della data di ritenuta cessazione della condotta criminosa, l'esclusione del computo del periodo di pena espiata inutilmente per altro reato non deve prescindere, ove la sentenza di condanna di primo grado per il reato associativo sia successiva al periodo di detenzione subito in relazione all'altro reato, dalla verifica in ordine alla sussistenza della prova della effettiva permanenza della condotta sino alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, non potendosi presumere in forza della regola - giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di contestazione in modo "aperto" del fatto associativo, è possibile affermare la penale responsabilità anche con riferimento al periodo successivo alla data di accertamento che il momento - consumativo coincida con la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado>> (Sez. 1, n. 20238, 22/03/2007, Lounici, rv. 236664). Il giudice dell'esecuzione, quindi, per affermare che la pena espiata sine titulo è precedente alla commissione del reato successivamente giudicato ed, in specie, alla cessazione della condotta laddove si tratti di reato permanente con contestazione aperta, deve verificare in concreto la sussistenza della prova della effettiva permanenza della condotta sino ad epoca successiva alla espiazione della pena sine titulo. Nel provvedimento impugnato il giudice dell'esecuzione non ha dato atto di avere operato tale verifica, essendosi limitato ad indicare la data in cui è intervenuta la sentenza di primo grado (22.12.2010). Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo che dovrà procedere alla predetta verifica della effettiva anteriorità della espiazione della pena sine titulo rispetto alla cessazione della condotta associativa giudicata successivamente. A 5
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo. Così deciso, l'8 gennaio 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Lucia La Posta Maria Cristinal 000 طعه DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 FEB 2015 IL CANCELLIERE Stefanie FAIELLA 6