Sentenza 14 maggio 2008
Massime • 1
In tema di reato permanente, quando l'ipotesi di incolpazione sia formulata a "contestazione chiusa", ovvero con l'indicazione della data iniziale e finale dell'attività delittuosa contestata, il protrarsi dell'offesa al di là dei limiti temporali fissati impone un'ulteriore specifica incolpazione perchè costituisce fatto diverso rispetto a quello oggetto di imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2008, n. 29701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29701 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2008 |
Testo completo
29 70 1/08 23701 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 14/05/2008
SENTENZA
N. 01166/2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE MAIO DO PRESIDENTE
1. Dott.SQUASSONI CLAUDIA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 11 N. 023227/2007 2.Dott. FIALE ALDO
3. Dott.SENSINI MARIA SILVIA "
4. Dott. GAZZARA SANTI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 25/03/1944 1) SCOTESE CONCETTA
N. IL 31/03/1940 2) MA IT
3) TI DO N. IL 22/08/1947
N. IL 25/01/1967 4) OV LUIGI
avverso SENTENZA del 10/04/2007
GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di AVELLINO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SENSINI MARIA SILVIA
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv. Svolgimento del Processo
1- Con sentenza in data 10/4/2007 il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il
Tribunale di Avellino dichiarava non doversi procedere per maturata prescrizione nei confronti di AR RI, LE DO e VE GI in ordine al reato loro ascritto di cui agli artt. 110 c.p., 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 perché, in concorso tra loro, il primo in qualità di committente, il secondo quale tecnico progettista, il terzo nella qualità di amministratore e legale responsabile della società "GE.CO"
esecutrice dei lavori, in assenza di concessione edilizia ed in difformità dalla concessione n. 219/1984 rilasciata il 29/1/1985, realizzavano un fabbricato rurale sito nel Comune di Monteforte Irpino (AV), con una volumetria complessiva pari a mc.
1.967,97, costituito da piano seminterrato destinato a garage, piano terra da destinarsi ad abitazione, piano primo e sottotetto da destinarsi ad abitazione.
In Monteforte Irpino fino al 22/10/2002.
Osservava il G.U.P. che il reato in oggetto, contestato come commesso fino al
22/10/2002, in assenza di atti interruttivi, doveva ritenersi prescritto il 22/10/2005.
2- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la parte civile Scotese Concetta, a mezzo del proprio difensore, deducendo difetto di motivazione e travisamento del fatto sul momento della decorrenza del termine prescrizionale;
falsa ed erronea applicazione degli artt. 158 c.p. e 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001.
Evidenziava la difesa della ricorrente che, a seguito dell'udienza preliminare, il
AR ed il LE erano stati rinviati a giudizio in ordine al delitto di cui agli artt.
110, 81 cpv, 48 e 479 c.p. per aver attestato falsamente, nella documentazione allegata alla richiesta di cambio di destinazione e di sistemazione urbanistica del 16/7/2002 ed alla istanza di concessione in sanatoria nonché di cambio di destinazione C
completamento delle opere del 22/10/2002, presentate presso il Comune di Monteforte
1 Irpino, che il AR era l'unico proprietario del fabbricato rurale ( laddove l'istante era proprietario solo del 50%, spettando la titolarità del restante 50% alla Scotese
Concetta), che l'immobile era stato ultimato in epoca anteriore al 17/3/1985 e che le particelle su cui insisteva il fabbricato ricadevano in zona B3 di completamento residenziale ed, inoltre, che la volumetria realizzata era pari a mc. 1.418,22, cosi'
inducendo in errore la Commissione Edilizia Comunale di Monteforte Irpino che, nella seduta del 22/10/2002, attestava falsamente che le opere erano assentibili ai sensi dell'art. 13 L. n. 47/1985.
Osservava la ricorrente che il G.U.P., ai fini della declaratoria di prescrizione, aveva avuto riguardo solo al dato della contestazione (" fino al 22/10/2002"), trascurando il doveroso esame delle emergenze processuali al fine di stabilire l'esatto momento di decorrenza dei termini prescrizionali. In realtà, il Giudicante avrebbe ben potuto rilevare che il termine del 22/10/2002, indicato in contestazione, coincideva con quello
? di una istanza di concessione in sanatoria, cambio di destinazione e completamento delle opere, nell'ambito della quale si dichiarava, tra l'altro, che l'opera era stata ultimata anteriormente al 17/3/1985 e che tale circostanza era stata accertata come falsa, in quanto, a seguito della consulenza del Pubblico Ministero, era risultato che il primo piano non risultava ancora completato, non essendo stati realizzati gli infissi.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
Motivi della Decisione
3 - Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Invero, in tema di reato permanente, come nella specie, quando l'ipotesi di incolpazione sia formulata a "contestazione chiusa", cioè indichi la data finale
2 dell'attività antigiuridica contestata, il protrarsi della condotta contra legem al di là dei limiti temporali fissati, impone un'ulteriore specifica contestazione perché costituisce fatto diverso rispetto a quello oggetto di imputazione (cfr. Cass. Sez. 1, 21/4/1995 n.
2410, Carminati).
Nel caso in oggetto, nessuna rettifica il Pubblico Ministero ha provveduto ad apportare, nel corso dell'udienza preliminare, con riferimento al tempus commissi delicti, né, del resto, la stessa parte civile ha saputo indicare una diversa data di ultimazione dei lavori abusivi.
Del tutto correttamente, pertanto, il G.U.P. si è attenuto alla contestazione cosi' come cristallizzata nel capo di imputazione, non potendo autonomamente alterarne i limiti,
procrastinando arbitrariamente la data di consumazione del reato, processualmente accertata.
Ogni ulteriore doglianza è preclusa in questa sede, giacché implicante indagini su
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questioni fattuali, improponibili in sede di legittimità.
Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del inammissibilità
procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende,
determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 1.000,00
P.Q.M.
3 La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 14/5/2008 Il Presidente
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