Sentenza 2 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di riesame della convalida del sequestro, per la decorrenza del termine di proposizione dell'istanza, che l'art. 355, comma terzo, cod. proc. pen. individua nella data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, occorre fare riferimento non al momento in cui l'interessato sia venuto comunque a conoscenza del sequestro, bensì a quello in cui abbia avuto notizia del sequestro convalidato e quindi abbia avuto conoscenza delle ragioni poste a base del provvedimento di convalida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2005, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 02/12/2005
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1886
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 030168/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA AN, N. IL 09/05/1981;
avverso ORDINANZA del 23/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 23-24 Giugno 2005 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava inammissibile, per tardività, la richiesta di riesame presentata nell'interesse di ME NC avverso il decreto di convalida, ex articolo 355 cod. proc. pen., del sequestro probatorio di merce effettuato dalla Guardia di Finanza. Proponeva ricorso per Cassazione il difensore, deducendo di aver presentato ricorso entro il termine di dieci giorni dalla notifica del decreto di convalida, avvenuta circa due mesi dopo il provvedimento del Pubblico Ministero.
All'udienza del 2 dicembre 2005 il Procuratore Generale precisava le conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 355 c.p.p., comma 3, il termine per proporre istanza di riesame del provvedimento di convalida del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria decorre dalla data di notifica del decreto di convalida, ovvero da quella in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del sequestro. In questa seconda ipotesi si deve, peraltro, fare riferimento non al momento in cui l'interessato sia venuto comunque conoscenza della misura cautelare, bensì a quello in cui abbia avuto notizia del sequestro convalidato, in quanto il diritto di reclamo può esplicarsi solo dopo che siano note le ragioni poste a base del provvedimento di convalida. Non è infatti ammissibile, in tesi generale, che il "dies a quo" per un'impugnazione decorra da una data addirittura anteriore a quella in cui sia stata assunta la decisione da impugnare.
Nella specie, solo la convalida, resa nota al soggetto interessato, ha completato il subprocedimento cautelare, con la specificazione dei motivi giustificativi del vincolo, suscettibili di vaglio dall'organo del riesame.
Ne consegue che in nessun caso il termine ex art. 324 c.p.p., comma 1, poteva considerarsi scaduto prima della conoscenza del decreto di convalida, qualunque fosse il tempo trascorso dall'avvenuto sequestro e financo dalla sua conoscenza di fatto da parte del sequestrato (Cass., sez. 6^, 16 Giugno 1999, n. 2675; Cass., sez. 3, 10 Maggio 1999, n. 1766; Cass., sez. 1, 9 Marzo 1993, ric. Dondi). Alla stregua di tali principi è stata dunque tempestiva l'istanza di riesame proposto all'interesse del ME, in carenza di motivazione circa la conoscenza anteriore, acquisita "aliunde", del decreto di convalida.
L'ordinanza dev'essere dunque annullata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006