Sentenza 27 aprile 2004
Massime • 1
In forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 del T.U.L.P.S., la guardia giurata particolare, previa autorizzazione prefettizia, può essere destinata soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio allorché svolga attività complementare a quella istituzionalmente affidatagli. Ne consegue che non potendo derivare tale qualità dall'esplicazione di un servizio posto al di fuori dei compiti di istituto, non è configurabile il reato di cui all'art. 337 cod. pen. nei confronti della guardia giurata che, incaricata del servizio di vigilanza di un comprensorio privato, sia intervenuta a tutela della sicurezza dei consorziati nel corso di una lite tra privati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2004, n. 28347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28347 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO Francesco Presidente del 27/04/2004
Dott. LEONASI Raffaele Consigliere SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni Consigliere N. 695
Dott. OLIVA Bruno Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere N. 17312/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD AN;
avverso la sentenza 30/1/03 Corte Appello Cagliari - Sez. Dist. Sassari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 30/1/03 la Sezione Distaccata di Sassari della Corte di Appello di Cagliari confermava la condanna inflitta a AD AN dal Tribunale di Tempio Pausania - Sez.Dist. di Olbia - con sentenza in data 21/12/01 per il reato di resistenza a p.u. ex art. 337 c.p.. Era ascritto all'imputato di essersi opposto con violenza consistita nello sferrare una gomitata ed una testata alla guardia giurata Madeddu Domenico, che, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza nel comprensorio di Porto Cervo, cercava di riportarlo alla calma, dopo che nel corso di una manifestazione canora aveva dato segni di nervosismo, disturbando i presenti.
Nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, la Corte di merito non dubitava della qualità di pubblico ufficiale della persona offesa, che nella circostanza era stato comandato di servizio per la sicurezza dei clienti, e nel merito condivideva le ragioni che avevano indotto il giudice di primo grado a ritenere giustificato l'intervento, finalizzato ad allontanare l'imputato dal buffet, dove aveva creato un certo scompiglio.
Avverso tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore e deduce nell'unico motivo a sostegno la violazione della legge penale in relazione agli artt. 337-358 c.p. e 133-134 T.U. leggi di p.s. e la illogicità della motivazione, nell'aver la corte ritenuto la qualità di pubblico ufficiale della guardia giurata, valorizzando la dichiarazione della parte offesa di essere stati comandati di servizio sul posto per la sicurezza dei clienti, dimenticando che il servizio di vigilanza, istituito nel comprensorio riguardava solo le proprietà immobiliari e mobiliari, e che la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio non poteva certo acquisirsi dal solo comando ad esplicare il servizio d'ordine, dovendo tale qualifica esistere "ab origine" per l'attività in concreto svolta, che invece era quella limitata alla vigilanza dei beni, e non poteva estendersi ad un evento straordinario (un concerto di musica leggera), che rimaneva estraneo alla finalità dell'istituto. Inoltre ad avviso della difesa il giudice a quo non aveva specificato quale sarebbe stata l'attività del pubblico ufficiale che la condotta dell'imputato avrebbe ostacolato, ne' alcuna indagine aveva svolto sull'elemento psicologico del reato, trascurando che l'AD era intervenuto per soccorrere l'imputato, da lui già conosciuto, che stava litigando con un cittadino tedesco per delle avances che quest'ultimo aveva fatto alla sua fidanzata. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S., le guardie particolari giurate possono essere destinate soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, previa autorizzazione prefettizia, che non può essere concessa "per operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della libertà individuale". Nè la qualità di pubblico ufficiale potrebbe essere loro attribuita sulla base della abilitazione loro concessa di stendere verbali fidefacenti, ovvero della possibilità di collaborare a richiesta delle forze dell'ordine nell'attività di repressione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico. Quanto al primo profilo infatti trattasi di attività certativa, non esplicante effetti all'esterno dell'ufficio, e comunque inidonea a connotare una pubblica funzione, se disgiunta da un autonomo potere certificativo. Quanto al secondo si tratta di funzioni sussidiarie prive di autonomia, non dissimili - ancorché più qualificate - da quelle che in certi casi sono chiamati a svolgere pure i privati cittadini.
La giurisprudenza di legittimità riconosce tuttavia alla guardia giurata la qualifica di incaricato di pubblico servizio, allorché svolge attività complementari a quella, a lui istituzionalmente affidata, di vigilanza e custodia delle proprietà immobiliari e mobiliari, come quando si accinga ad operare un arresto in flagranza di furto (Cass. Sez. 1^ n. 8532 del 19/9/96 rv. 204530; Sez. 6^ U.P. 21/9/99 Leone;
U.P. 8/11/02 Botta).
Diverso è invece il caso in esame, in cui la guardia giurata è intervenuta non in esecuzione di un compito dell'istituto di vigilanza, ma per un evento (una lite tra privati) estraneo alla finalità, per cui era stata istituita la vigilanza. La corte di merito a sostegno del giudizio di responsabilità ha valorizzato la circostanza che il soggetto passivo era stato comandato di servizio sul posto per la sicurezza dei clienti, senza peraltro chiedersi da chi fosse partito tale ordine. Ma la illogicità di tale conclusione è evidente, se sol si consideri che il servizio di vigilanza istituito nel comprensorio riguardava le proprietà immobiliari e mobiliari dei consorziati, non già la sicurezza di costoro. Questo tipo di vigilanza, in occasione di un evento straordinario (un concerto di musica leggera), estraneo alla finalità, per cui era stato istituito il consorzio, andava richiesto semmai alle Forze dell'Ordine. La qualifica di incaricato di pubblico servizio non può certo derivare dall'esplicazione di un servizio di ordine posto in essere al di fuori dei compiti di istituto, ma deve esistere "ab origine" per l'attività in concreto svolta. Nella fattispecie la qualità di incaricato di pubblico servizio del Madeddu poteva sussistere solo in relazione ai compiti di istituto, perché solo in questo caso costui esercita poteri autoritari nell'ambito della prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, e quindi la violenza nei confronti del predetto poteva integrare il reato di resistenza.
La sentenza impugnata va di conseguenza annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004