Sentenza 14 luglio 2008
Massime • 1
Il pubblico ministero che procede ad un accertamento tecnico non ripetibile deve darne avviso non solo alla persona il cui nominativo è già iscritto nel registro degli indagati, ma anche a quella che risulta nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato, alla quale, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia, deve essere nominato un difensore d'ufficio in vista dell'esecuzione dell'accertamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2008, n. 33404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33404 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 14/07/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1467
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 020037/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FA AN OL, N. IL 21/03/1953;
avverso SENTENZA del 13/11/2007 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. D'ALUISO Salvatore.
FATTO E DIRITTO
1. NA OL NO, medico ortopedico, veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Bari per rispondere del reato di cui all'art. 589 c.p., perché, nel corso di una infiltrazione praticata a OL AP all'interno del poliambulatorio di Adelfia, aveva introdotto nello spazio aracnoideo gas e/o sostanze capaci di sviluppare gas e/o altre sostanze (parole quest'ultime aggiunte a seguito di modifica del capo d'imputazione su contestazione del P.M.); con tale intervento aveva coinvolto il sistema nervoso centrale del paziente, utilizzando nella circostanza un ago lungo diversi centimetri necessario per raggiungere lo speco vertebrale, compiendo per colpa atti idonei a cagionare la morte per coma dell'AP avvenuta nella serata dello stesso giorno (accadimento del 19-9-2000).
In fatto, si era verificato che il sanitario aveva effettuato al paziente, affetto da lombosciatalgia, un'infiltrazione con ago per puntura lombare o spinale, idonea a penetrare sino allo speco vertebrale, iniettando i farmaci Muscoril, Bentelan, Depo. L'infiltrazione non era stata compiuta in regione paravertebrale cioè nel tessuto muscolare, all'altezza dello spazio vertebrale L4- L5 - S1 - S2 - S3, in corrispondenza della radice del nervo sciatico ed in coincidenza della muscolatura (innervata dal nervo sciatico stesso) sulla quale i farmaci avrebbero dovuto espletare la loro efficacia miorilassante, anastetica ed antinfiammatoria. Invece, l'infiltrazione era stata operata, come emerso dall'autopsia eseguita, all'altezza delle vertebre L2-L3 laddove è ancora presente il midollo spinale ed i farmaci erano stati iniettati nello speco vertebrale. Nel corso del trattamento, OL AP aveva manifestato crisi convulsive recidivanti, per cui egli era stato trasportato d'urgenza in ambulanza nel vicino ospedale di Acquaviva delle Fonti ove era deceduto intorno alle ore 19,00 della stessa giornata per "coma neurologico", che aveva determinato la cessazione irreversibile delle funzioni dell'encefalo.
2. Il Giudice monocratico del Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano -, con sentenza in data 29-6-2006, dichiarava il NO colpevole per il delitto ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione;
nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede riconoscendo una provvisionale immediatamente esecutiva.
3. Proposta impugnazione dall'imputato, la Corte di Appello di Bari, con decisione del 13-11-2007, confermava la responsabilità del prevenuto e riduceva la pena inflitta a mesi otto di reclusione. Respingeva le eccezioni processuali fatte valere dall'impugnante. Nel merito della vicenda, ribadiva che le risultanze degli accertamenti autentici eseguiti avevano attestato che, nel corso del trattamento effettuato dal Dr. NA NO, il paziente, il quale in precedenza non aveva mai sofferto di crisi epilettiche, aveva manifestato convulsioni generalizzate rapidamente seguite da una condizione di coma e da insufficienza respiratoria caratterizzata da edema polmonare con ipossia, ipercapnia e acidosi, nonché un immediato aumento della circolazione arteriosa e della frequenza cardiaca cui era seguita una fase di profonda ipotensione. Ad avviso del Giudice di Appello, l'evidenza nella TAC del cranio di segni indiretti di edema cerebrale e la presenza di una modica quantità di gas a livello sellare e soprasellare suggerivano l'ipotesi che il fattore scatenante la gravissima sindrome che in breve tempo aveva condotto a morte OL AP doveva essere individuato in un evento che, verificatosi nel corso del trattamento praticato il 19-9-2000, aveva coinvolto il sistema nervoso centrale. Detto evento, tenuto conto della negatività della ricerca di sostanze non volatili nel liquor cefalo-rachidiano (i farmaci iniettati non erano stati rinvenuti per l'effetto "emivita"), e considerati l'esito della TAC cranica praticata e del reperto autoptico di gas sotto pressione presente a diversi livelli dello spazio subaracnoideo, era configurabile nell'introduzione di gas o di sostanze idonee a sviluppare gas appunto nello spazio subaracnoideo verificatosi a causa dell'infiltrazione. Ne discendeva che, essendo certo il rapporto eziologico del decesso del paziente, doveva così ritenersi provata anche la colpa professionale del medico.
4. Il prevenuto avanzava ricorso per Cassazione.
a) Eccepiva la violazione dell'art. 360 c.p.p. (accertamenti tecnici non ripetibili), poiché il P.M. aveva disposto l'autopsia prescrivendo che venisse dato avviso dell'incombente in modo generico (facendo solo riferimento al citato art. 360 c.p.p.) ad esso ricorrente, senza fornire le ulteriori informazioni stabilite (possibilità di nominare un difensore di fiducia, facoltà di designare un consulente tecnico, indicazione dell'identità del difensore di ufficio nominato). In tal modo era configurabile appunto la violazione dell'art. 360 c.p.p., commi 1 e 2, art. 364 c.p.p., comma 2, art. 369 c.p.p., con la nullità delle indagini svolte circa la morte della parte offesa, eccepita tempestivamente già in sede di udienza preliminare, e comportante la nullità della sentenza di condanna ex art. 604 c.p.p., comma 4. b) Eccepiva la mancata assunzione, nel giudizio di 1^ grado e poi la mancata rinnovazione istruttoria in appello, della testimonianza del consulente di parte, ritualmente richiesta, a seguito della modifica dell'imputazione contestata dal P.M..
c) Censurava, perché manifestamente illogica ed in violazione della legge penale, la motivazione espressa per sostenere la responsabilità penale di esso istante per l'occorso. d) Eccepiva l'intervenuta prescrizione del reato.
Chiedeva, per le varie ragioni esposte, l'annullamento della sentenza impugnata.
5. Il primo motivo di censura è fondato.
Giova osservare che l'imputato NA NO, al momento di esecuzione dell'accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p., consistente nell'esame autoptico (v. art. 116 disp. att. c.p.p.), era già raggiunto da indizi di reità quale responsabile del decesso del paziente, nel senso che l'attività investigativa aveva assunto in concreto "direzione soggettiva" nei suoi confronti, a prescindere dalla sua iscrizione nel registro degli indagati ancora non effettuata. All'uopo, depongono, secondo il profilo anzidetto, la precisa denuncia - querela presentata ai Carabinieri in data 19-9- 2000 (h 19,10) da AG AL, coniuge di OL AP, nella quale si descrivevano i fatti anzidetti e si chiedeva formalmente la punizione del Dott. NO, quale responsabile del decesso del marito;
la conseguente comunicazione eseguita dai Carabinieri alla Procura della Repubblica sempre nella serata del 19.9 circa l'atto di querela presentato dalla AL contro il NO;
il successivo provvedimento adottato dal P.M. di Bari in data 20-9-2000 con il quale si disponeva di dare comunicazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.p., anche al Dott. NO che il giorno successivo 21 alle ore 10,00 avrebbe avuto luogo presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari l'accertamento autoptico sulla salma di OL AP.
In tema, è noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione nel registro degli indagati ha una valenza meramente ricognitiva e non costitutiva dello "status" di persona sottoposta alle indagini (v. Corte Costit. N 307/2005). D'altro canto, malgrado l'avviso comunicato al Dott. NO, questi non risulta avere nominato difensore di fiducia, ne' l'Ufficio del P.M., a sua volta, ha provveduto a nominare un difensore di ufficio, e così l'esame autoptico si è svolto inequivocabilmente senza l'assistenza di alcun difensore a tutela dei suoi diritti, come persona sottoposta alle indagini (v. verbale di conferimento dell'incarico e di esecuzione dell'autopsia in data 21-9-2000).
6. Ne consegue che, nel caso, sono state violate le norme ex art. 360 c.p.p., commi 1 e 2, art. 364 c.p.p., comma 2, art. 369 c.p.p. che impongono, in assenza del difensore di fiducia, la nomina di un difensore di ufficio perché assista all'accertamento. In tale ipotesi, ne è derivata una nullità di ordine generale a regime intermedio (v. tra le altre, Cass. 6- 12- 1996 n 54 del 1997;
Cass. 22.1.1996 - Altomare -) ai sensi dell'art. 180 c.p.p.. Detta nullità risulta tempestivamente dedotta dai difensori del NO in sede di udienza preliminare, nella fase delle questioni preliminari del dibattimento di primo grado, nell'atto di appello. Ne discende, ancora, che la nullità in esame, non sanata ex artt.182, 183 e 184 c.p.p., ha determinato la nullità degli atti consecutivi e dipendenti e, innanzitutto, del provvedimento che ha disposto il giudizio e della sentenza di primo grado nonché di quella di secondo grado (v. art. 185 c.p.p.). Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.
7. Nella fattispecie, va, quindi, applicato l'art. 623 c.p.p., lett. b, in riferimento all'art. 604 c.p.p., n. 4 (richiamabile, come ammesso in giurisprudenza, in via analogica rispetto all'art. 604 c.p.p., n. 1 espressamente menzionato nel citato art. 623 c.p.p.);
per cui, debbono annullarsi entrambe le sentenze di merito, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado per procedere ad un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Sezione Quarta Penale annulla la sentenza impugnata nonché quella pronunciata dal Tribunale di Bari - sez. distaccata di Rutigliano -, resa il 29 giugno 2006 nei confronti di NA OL NO, con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2008