Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 1
In nessun caso la persona offesa dal reato può sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione, e nulla rilevando che esso sia redatto su carta intestata del difensore di fiducia, e che rechi in calce l'atto di nomina autenticato dal difensore medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2001, n. 24285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24285 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIETRO SIRENA - Presidente - del 08/05/2001
1. Dott. ANTONIO ESPOSITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LIONELLO MARINI - Consigliere - N. 2664
3. Dott. DONATO DANZA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - N. 36012/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da OR NN, nato il [...] a [...]
Avverso il decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 24/11/1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza Letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Dott. M. Favalli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnato decreto.
Fatto
Il GIP presso il Tribunale di Torre Annunziata, con il decreto in epigrafe, disponeva - a richiesta del P.M. - l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di RE Di Somma, premesso a seguito di querela sporta da GE AM, il quale nell'atto aveva dichiarato di volere essere informato circa l'eventuale archiviazione, giusta disposto dell'art. 408, cm. 2, c.p.p.. L'AM ha proposto ricorso per cassazione, sottoscritto personalmente, deducendo la nullità del decreto per non essere stato preavvertito dell'istanza del P.M. in violazione dell'art. 178, lett. c., c.p.p., in quanto gli era stata inibita la facoltà di proporre opposizione ai sensi del comma 3 del menzionato art. 408. Diritto
Il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto e sottoscritto personalmente da GE AM nella qualità di parte offesa. È noto, infatti, che la persona offesa non ha la facoltà di proporre e sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, applicandosi, per la rituale instaurazione del Giudizio di legittimità, la regola dettata dall'art. 613 c.p.p. alla cui stregua l'atto di impugnazione, fatta eccezione per l'imputato (al quale, stante la peculiare posizione processuale, la legge attribuisce un diritto personale di impugnazione: cfr. l'art. 571, cm. 1, c.p.p.), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo (cfr., per tutte, Cass. - S.U. - 19/1/1999, n. 24). Nè ha alcuna rilevanza giuridica in contrario il fatto che il ricorso risulta redatto su foglio intestato all'avv. Giancarlo Panariello, nominato dall'AM proprio difensore con firma in calce all'atto di nomina autenticata dallo stesso professionista. Tale nomina, redatta su foglio a parte, allegato al ricorso, non ha alcuna incidenza sulle modalità di redazione e sottoscrizione di questo ultimo atto riconducibili formalmente in via esclusiva alla persona che lo ha firmato e ne ha assunto la paternità in coerenza, del resto, con il suo tenore letterale alla cui stregua autore dell'atto stesso figura l'AM e non l'avv. Panariello, nominato difensore per gli effetti connessi all'impugnazione già proposta e sottoscritta, da GE AM, di persona.
Consegue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186/2000) - di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella congrua misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L. 500.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2001