Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2010, n. 32563
CASS
Sentenza 4 giugno 2010

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È ammissibile il ricorso per cassazione della parte civile il quale, pur se dalla stessa personalmente sottoscritto, rechi la firma di autentica del difensore, sempre che sia possibile, in base a dati esteriori, ritenere che il difensore abbia inteso fare propri i motivi di ricorso e assumerne la paternità. (La Corte ha individuato nel fatto che il ricorso fosse stato redatto su carta intestata del difensore e che in calce recasse una duplice procura speciale rilasciata allo stesso gli elementi da cui desumere che, con la firma di autentica, questi avesse inteso far propri i motivi di ricorso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2010, n. 32563
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32563
    Data del deposito : 4 giugno 2010

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