Sentenza 4 giugno 2010
Massime • 1
È ammissibile il ricorso per cassazione della parte civile il quale, pur se dalla stessa personalmente sottoscritto, rechi la firma di autentica del difensore, sempre che sia possibile, in base a dati esteriori, ritenere che il difensore abbia inteso fare propri i motivi di ricorso e assumerne la paternità. (La Corte ha individuato nel fatto che il ricorso fosse stato redatto su carta intestata del difensore e che in calce recasse una duplice procura speciale rilasciata allo stesso gli elementi da cui desumere che, con la firma di autentica, questi avesse inteso far propri i motivi di ricorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2010, n. 32563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32563 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 04/06/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - N. 1184
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 14099/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ IU n. IL 05/03/1950;
nei confronti di:
1) BA LI N. IL 04/03/1956;
avverso la sentenza n. 1627/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 28/06/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Maresca Francesco, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, depositando nota spese;
sentito per l'imputato l'avv. Saldarelli Luca, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente dalla parte civile e, in subordine, per il rigetto.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa in data 21-10-2005 dal Tribunale di Firenze, ha assolto BA LI dal reato di cui all'art. 323 c.p., perché il fatto non sussiste.
Il fatto contestato all'imputato era di avere, nello svolgimento delle funzioni di Comandante del Distretto Militare di Firenze, in violazione della L. 31 gennaio 1992, n. 64, come integrata dalla circolare BV 30-12-2000 (che attribuisce la competenza alla nomina e alla revoca dei capi gruppo selettori al direttore generale di Levafide), posto in essere, in data 30-7-2001, atto di destituzione di GI PE dal ruolo di capo gruppo, pur essendo privo della relativa competenza e, quindi, in totale carenza di potere, intenzionalmente procurando al predetto GI un danno ingiusto. La Corte di Appello, andando di diverso avviso rispetto al Tribunale, ha ritenuto che l'imputato aveva il potere di revoca del Capo Gruppo Selettori e che, pertanto, il medesimo non ha violato alcuna norma sulla competenza.
Ha escluso, inoltre, la sussistenza di un vizio di sviamento di potere, rilevando che non vi è prova che il BA abbia adottato il provvedimento di revoca per ragioni personali, con l'intenzione di arrecare un danno alla persona offesa.
La parte civile GI PE ha proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti della responsabilità civile, deducendo, con un primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 323 c.p. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla normativa applicabile alla fattispecie. Sostiene, in particolare, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, il Gruppo Selettori è un organo della Leva e dipende nell'ambito tecnico funzionale dalla Direzione Generale della Leva (VA), alla quale è riferibile la nomina e l'impiego del personale.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 323 c.p. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del vizio di sviamento di potere.
Con un terzo motivo l'GI si duole dell'erronea applicazione dell'art. 323 c.p. e della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta mancanza di dolo, sostenendo che dagli atti emerge chiaramente che l'atto di destituzione è stato posto in essere dall'imputato per arrecare un danno ingiusto all'GI.
DIRITTO
1) Occorre in primo luogo rilevare che non ha pregio l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata in udienza dal difensore dell'imputato.
È vero, infatti, che la parte civile non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, atteso che la disposizione di cui alla prima parte del citato art. 613 c.p.p., secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale, è consentito alla "parte" di sottoscrivere personalmente il ricorso, è applicabile unicamente nei confronti dell'imputato, non potendo le parti private diverse dall'imputato stare in giudizio se non "col ministero di un difensore munito di procura speciale" ex art. 100 c.p.p. (Cass. Sez. Un. 16-12- 1998 n. 24; Cass. Sez. 6^, 9-5-2000 n. 2125; Cass. Sez. 3^, 21-11- 2000 n. 3727); ma, nella specie, contrariamente a quanto dedotto ex adverso, il proposto ricorso reca, oltre alla sottoscrizione dell'GI, anche quella (per autentica) dell'avv. Francesco Maresca, al quale la parte civile ha conferito, in calce al medesimo atto, procura speciale a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento, nonché altra procura speciale alla presentazione del ricorso per cassazione.
Orbene, ad avviso di questa Corte, il fatto che il ricorso per cassazione sia stato redatto su carta intestata dell'avv. Maresca e rechi in calce la duplice procura speciale a questi rilasciata, sta inequivocamente a dimostrare che il difensore, nell'apporre la firma di autentica della sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del proprio assistito (oltre che di quella inerente al rilascio delle procure), ha altresì inteso far propri i motivi esposti nel ricorso (della cui presentazione era stato incaricato) ed assumerne la paternità.
Nella specie, pertanto, la sottoscrizione del procuratore ha avuto la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e di sottoscrizione dell'atto in sè.
2) Passando all'esame del ricorso, si osserva che il primo motivo è infondato.
Deve premettersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, ha l'obbligo non solo di delineare con chiarezza le ragioni del suo convincimento, ma anche di confutare specificamente e adeguatamente le argomentazioni poste a base della sentenza riformata, spiegando per quali motivi non le ritenga condivisibili (Cass. Sez. Un., 12-7-2005 n. 33748; Sez. 2^, 11-11-2005-11-1-2006 n. 746; Sez. 5^, 5-5-2008 n. 35762). Il giudice del gravame, pertanto, non può limitarsi ad esprimere in modo generico una differente valutazione, ma deve dar conto, attraverso una rigorosa analisi critica, degli elementi che lo hanno indotto ad un convincimento opposto rispetto a quello del giudice di primo grado.
Nel caso di specie, la Corte di Appello non si è sottratta a tale dovere di motivazione, avendo fornito adeguata giustificazione delle ragioni per le quali, discostandosi dalle valutazioni espresse dal giudice di primo grado, ha mandato assolto l'imputato dal reato ascrittogli.
Il percorso argomentativo si snoda attraverso passaggi corretti sul piano logico e giuridico, con i quali il giudice distrettuale, confutando punto per punto gli elementi addotti dall'accusa e posti a base dell'affermazione di responsabilità resa dal Tribunale, ha in primo luogo dato atto che il Comandante del Distretto Militare aveva il potere di revoca del Capo del Gruppo Selettori e che, pertanto, l'imputato, nel disporre la destituzione dell'GI, non ha violato alcuna regola sulla competenza.
L'apprezzamento espresso al riguardo risulta immune dai vizi denunciati dalla parte civile col primo motivo di ricorso, costituendo frutto di una esaustiva e convincente ricostruzione della normativa di riferimento, che ha indotto la Corte territoriale a ritenere che i Gruppi Selettori, come chiarito nelle circolari OT/V- LRM del 25-1-1990, n. 600-53 del 29-12-1989 e OY/V RFC 35.00701, non fanno parte degli uffici di leva, e sono soggetti ad un rapporto di "dipendenza d'impiego nei settori disciplinare, addestrativi, operativo e logistico" dal Distretto Militare (il cui Comandante "esercita le funzioni di Comandante del Corpo su tutto il personale degli organi in questione").
Di qui l'affermazione secondo cui i provvedimenti di nomina e di revoca del Capo del Gruppo Selettori rientrano nelle attribuzioni del Comandante del Distretto e sono immediatamente operativi, pur dovendo essere successivamente sanzionati da un formale atto di VA (autorità ministeriale).
Trattasi di conclusione la cui legittimità non viene scalfita dai rilievi del ricorrente, e che riceve conferma, sul piano dell'applicazione pratica, dal fatto che, come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, la nomina del col. GI a Capo del Gruppo Selettori è stata operativa dal 27-6-2000, a seguito di provvedimento in pari data del col. HE (predecessore del col. BA nella carica di Comandante del Distretto), pur essendo stato emesso il formale atto di nomina di VA solo nel successivo mese di novembre.
3) La Corte di Appello, una volta accertato che nell'adottare il provvedimento di revoca l'imputato non è incorso in violazioni di legge, ha altresì escluso che l'atto in questione sia stato emesso per fini estranei agli interessi alla Pubblica Amministrazione, sì da rendere configurabile il vizio di sviamento di potere. Essa ha spiegato che non vi è alcuna prova che la revoca della nomina del col. GI sia stata motivata dai cattivi rapporti personali esistenti tra quest'ultimo e il BA;
e che, al contrario, vi è ragione di ritenere che tale provvedimento abbia tratto origine in motivi attinenti al buon andamento dell'ufficio del gruppo selettori, all'interno del quale si erano create forti tensioni con tutti i medici e psicologi operatori, i quali, come comprovato dalla documentazione in atti, avevano lamentato la condotta poco professionale del col. GI.
Il giudice del gravame ha anzi fatto presente che la tensione all'interno del Gruppo Selettori è giunta al culmine in epoca successiva ai fatti, tanto che nell'aprile del 2002 il col. GI è stato definitivamente rimosso dalla carica con provvedimento del col. ID - successore del col. BA -, il quale ha altresì inflitto all'odierna parte civile un provvedimento disciplinare.
Alla stregua di tali considerazioni, la Corte di merito ha rilevato che il fatto che il prevenuto abbia adottato il provvedimento di revoca nell'ultimo giorno di servizio quale Comandante del Distretto, non può di per sè ritenersi dimostrativo dell'intenzione del BA di arrecare un ingiusto danno all'GI, in difetto di altri elementi indiziari idonei ad avallare l'ipotesi accusatoria;
elementi che, in particolare, non possono essere desunti dall'abbassamento delle note di valutazione operato dallo stesso prevenuto nei confronti della parte civile, non essendo in alcun modo dimostrato che tale giudizio sia stato formulato solo per danneggiare il collega e per puro malanimo.
Le valutazioni espresse al riguardo si sottraggono al sindacato di questa Corte, essendo sorrette da una motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica e costituendo espressione di un apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito. Ne consegue l'inammissibilità del secondo e terzo motivo di ricorso, con i quali, attraverso la formale denuncia di violazione di legge e di vizi di motivazione, vengono proposte sostanziali censure di merito, dirette ad ottenere una rinnovata e diversa interpretazione delle emergenze processuali, in chiave favorevole alla tesi del ricorrente.
Ma, come è noto, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di procedere a una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4-1997 n. 6402); ne' il giudice di legittimità può sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, in quanto il suo compito è solo quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. Sez. Un. 29-1-1996 n. 930). 4) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2010