Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2010, n. 18517
CASS
Sentenza 17 marzo 2010

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Integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone l'organizzazione di feste e cerimonie all'interno di uno scantinato di edificio condominiale che si protraggano per ore con schiamazzi, rumori e abuso di strumenti sonori, idonei a diffondersi all'interno e all'esterno dello stabile con pregiudizio della tranquillità di un numero indeterminato di persone. (Nella specie, il frastuono determinato dalle feste, che avevano frequenza bisettimanale, era tale da far vibrare le strutture murarie del fabbricato e da impedire di tenere conversazioni normali o di ascoltare la televisione negli altri appartamenti di esso).

Commentari2

  • 1Cosa dice la legge sui rumori condominiali?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 gennaio 2024

  • 2Presupposti per la sussistenza del reato di disturbo della quiete pubblica
    Avv. Eugenia Parisi · https://www.avvocatoandreani.it/ · 14 maggio 2018

    Il legale rappresentante di un'associazione culturale sita in un Condominio veniva condannato alla pena del pagamento di € 309,00 di ammenda per avere - mediante schiamazzi e rumori superiori alla soglia prevista dal DCPM 14/11/1997 - disturbato le occupazioni ed il riposo dei vicini in violazione dell'art. 659 cod. pen. Il Tribunale, infatti, accertata la produzione delle immissioni sonore provenienti dal locale di cui l'imputato era legale rappresentante, ha, in primo luogo, escluso la configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 10 comma 2 l. 447/1995, per via del superamento dei limiti di accettabilità delle stesse emissioni che disturbavano il riposo e le occupazioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2010, n. 18517
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18517
Data del deposito : 17 marzo 2010

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