Sentenza 22 giugno 2011
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte civile, che, pur recando l'autentica della firma da parte del difensore, non risulti corredato da clausole da cui emerga la volontà di quest'ultimo di fare propri i motivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2011, n. 34779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34779 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 22/06/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 1505
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 43819/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) T.M.S. N. IL (omesso) ;
2) I.T. N. IL (omesso) C/;
3) B.E.Y. N. IL (omesso) C/;
avverso la sentenza n. 2507/2008 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 09/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Madonna Roberto che ha chiesto l'accoglimento;
Udito il difensore Avv. Rinaldi Matteo in sost. Dell'avv. De Paulis che ha chiesto accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 9 dicembre 2009, ha rigettato l'appello della parte civile T.M.S. , in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori, avverso la sentenza del 18 aprile 2008 emessa dal Tribunale di L'Aquila, con la quale I.T. e B.E.Y. venivano assolti dal reato di cui agli artt .110, 609 quater e quinquies, 572 c.p., in danno di I.D. ed A. , fatti commessi in (omesso)
. T.M.S. ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) omessa motivazione sulle risultanze dell'esame protetto della minore D. ; 2) omessa motivazione sulle ragioni della sopravvalutazione della perizia dibattimentale di primo grado;
3) mancata assunzione di ulteriore accertamento peritale e contraddittorietà della motivazione sulle valutazioni peritali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va rilevato che il ricorso proposto dalla parte civile è inammissibile poiché manca agli atti del fascicolo processuale esaminato da questo Collegio la procura speciale ad impugnare, e l'atto di ricorso per cassazione, depositato il 23 marzo 2010, risulta sottoscritto personalmente dalla parte, sottoscrizione autenticata dal difensore, che però non può assumere validità di atto di ricorso, in quanto non corredato da clausole dalle quali possa emergere che il difensore abbia inteso fare propri i motivi di ricorso della parte e assumerne la paternità (così Sez. 6, n. 32563 del 4/6/2010, Egiziano e altro, Rv. 248347, nel caso di specie l'ammissibilità era stata fondata sul fatto che ricorso fosse stato redatto su carta intestata del difensore e che in calce recasse una duplice procura speciale rilasciata allo stesso gli elementi da cui desumere che, con la firma di autentica, questi avesse inteso far propri i motivi di ricorso).
Nè il mandato ad impugnare innanzi alla Corte di Cassazione è contenuto, seppure ad esempio facendo generico richiamo nell'iniziale mandato agli altri gradi di giudizio, nel testo della procura speciale conferita in relazione all'atto di appello. Di conseguenza, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011