Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2012, n. 791
CASS
Sentenza 18 ottobre 2012

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Massime1

L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del delitto "de quo" è nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità dell'imputato, per avere nel corso di una colluttazione colpito la vittima, la quale cadeva a terra e decedeva per "un accidente cardiovascolare acuto in soggetto cardiopatico").

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    Pasquale Mastrolia · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2012, n. 791
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 791
Data del deposito : 18 ottobre 2012

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