Sentenza 18 ottobre 2012
Massime • 1
L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del delitto "de quo" è nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità dell'imputato, per avere nel corso di una colluttazione colpito la vittima, la quale cadeva a terra e decedeva per "un accidente cardiovascolare acuto in soggetto cardiopatico").
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Sommario: Premessa – 1. Una travagliata evoluzione giurisprudenziale: dalla nuda “causalità” alla fictio del c.d. “dolo di risultato” – 2. Le recenti epifanie giurisprudenziali della “colpa in concreto” – 3. De lege ferenda: la possibile insufficienza di un'esegesi correttiva – 4. Conclusioni: verso il definitivo tramonto della responsabilità oggettiva? Premessa La fattispecie incriminatrice dell'omicidio preterintenzionale, normativamente scolpita all'art. 584 c.p., costituisce, da sempre, un epicentro dogmatico in cui si manifestano, con acuta intensità, le irrisolte antinomie del sistema penale contemporaneo, perpetuamente oscillante tra la seduzione di arcaici modelli di imputazione …
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La massima In tema di omicidio preterintenzionale, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere una persona, sicché esso non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di lesioni dolose, ove sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta iniziale - intenzionalmente diretta a provocare lesioni - e sia, invece, conseguenza di un comportamento successivo (Cassazione penale , sez. V , 21/01/2022 , n. 15269). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2012, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2012 |
Testo completo
7 9 1 /1 3 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 18/10/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N.2468 Dott. GAETANINO ZECCA -- - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere -N. 3921/2012 Dott. MARIA VESSICHELLI Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) LO AC N. IL 28/06/1943 avverso la sentenza n. 7/2011 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO, del 21/07/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Luigi Riello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore delle parti civili avvocato Reina in sostituzione degli avvocati Stefano Venuti e Giovanni Gaudino, che hanno concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Stefano Pellegrino, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva :
1.1. Il 14 maggio 2009 AL IA si recava, non si sa se invito domino o con il consenso del padrone di casa, nella villa abitata da AP NT per ragionare della presunta relazione tra ques'ultimo e AG MA, domestica che lavorava alle dipendenze della vittima, e amante o ex amante del AL. Seguì una colluttazione tra i due uomini, che fecero anche uso di un bastone o pezzo di legno, nel corso della quale entrambi i contendenti riportarono lesioni, anche gravi;
nel corso della lite il AP stramazzava al suolo e decedeva per, come veniva in seguito accertato, "un accidente cardiovascolare acuto in soggetto cardiopatico".
2.1. Per tale fatto il AL veniva condannato in entrambi i gradi di merito -sentenze della corte di assise di Trapani del 14 luglio 2010 e della corte di assise di appello di Palermo del 21 luglio 2011- per il delitto di 2 omicidio preterintenzionale alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, patiti dalle parti civili.
2.2. I giudici del merito ritenevano sussistenti il nesso di causalità tra l'aggressione del AL e l'evento morte del AP e l'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale, consistente, come ritenuto dalla Suprema Corte (Sez. V, 14 aprile 2006, Haile), non già in dolo e responsabilità oggettiva, né in dolo misto a colpa, ma unicamente nel dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità dell'evento più grave nell'intenzione di risultato.
2.3. Escludevano, inoltre, i giudici di merito che ricorressero presupposti per ritenere la legittima difesa, posto che i due uomini reciprocamente si aggredirono provocando entrambi una situazione di pericolo.
3. Con il ricorso per cassazione AL IA deduceva: 1) la violazione degli artt. 27 Cost. e 584 cod. pen. in relazione all'art. 606 lettere b) ed e) cod. proc. pen.. Il ricorrente richiamava numerose pronunce della Corte Costituzionale in ordine alla costituzionalizzazione del principio di colpevolezza, ricordava la pronuncia della Suprema Corte in tema di violazione dell'art. 586 cod. pen. e sosteneva che una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 584 cod. pen. imponeva di seguire la teoria del dolo per l'evento meno grave- misto a colpa -per l'evento più grave. Di conseguenza si sarebbe dovuta verificare la prevedibilità dell'evento, inesistente nel caso di specie. 3 2) la violazione dell'art. 530, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lettera b) dello stesso codice. Il ricorrente rilevava che appariva più corretto ritenere che il AL fosse entrato nella villa non abusivamente e poneva in evidenza che le lesioni subite dal AP risultavano compatibili con un atteggiamento difensivo del AL. In ogni caso l'incertezza sulla sussistenza della causa di giustificazione avrebbe dovuto comportare l'assoluzione ai sensi del terzo comma dell'art. 530 cod. proc. pen.
4. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da IA AL non sono fondati.
4.1. Il AL ha contestato la ravvisabilità, come si è già notato in precedenza, del delitto di cui all'art. 584 cod. pen. per la impossibilità di prevedere l'evento morte, essendo stata la vittima colpita non mortalmente. Sottolineava il ricorrente che la necessità della previsione dell'evento più grave si imponeva per garantire una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 584 cod. pen., dovendosi in caso contrario ritenere una ipotesi di responsabilità oggettiva non consentita dall'art. 27 della Costituzione, che al comma I prevede che la responsabilità penale è personale;
in forza di tale norma l'imputazione dell'illecito penale si concreterebbe nella rapportabilità, o riferibilità, psichica del fatto all'agente sotto il profilo minimale della prevedibilità, intesa quale capacità di prevedere le conseguenze della propria condotta e di esercitare su questa il dovuto controllo finalisitco (così Sez. V, n. 2634 in data 11 dicembre 1992). 4 4.2. I problemi interpretativi che si pongono sono certamente complessi e, nonostante siano stati analizzati e studiati diffusamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non si è ancora pervenuti ad una unitaria soluzione degli stessi. Sembrano ravvisabili tre diversi filoni interpretativi, che, senza alcuna pretesa di completezza, vanno sinteticamente indicati.
4.3. Secondo un primo indirizzo della giurisprudenza l'elemento psicologico richiesto per il delitto di cui all'art. 584 cod. pen. è costituito dalla volontà cosciente di percuotere e/o ledere altra persona, venendo posto a carico dell'agente l'evento più grave verificatosi -morte della vittima- sostanzialmente a titolo di responsabilità oggettiva. Secondo tale impostazione ciò che è rilevante è la esistenza di un nesso causale tra la condotta posta in essere dall'agente e l'evento morte, senza che sia necessaria la prevedibilità dell'evento morte secondo il parametro legale dettato per la colpa (vedi Sez. I, 5 giugno-26 settembre 1978, n. 11338 ; Cass. 20 novembre 1988, Zeni;
Sez. I, 3-31 marzo 1994, n. 3819; Sez. I, 20- 21 maggio 2001, n. 25239; Sez. V, 13 maggio-8 novembre 2004, n. 43524; Cass. 13 febbraio 2003, in CP 04, 874; Sez. V, 16 marzo 2010, n. 16285, Baldassin ed altri).
4.4. Secondo altro indirizzo (vedi Sez. V, 11 dicembre 1992-19 marzo 1993, n. 2634; Sez. V, 21 aprile 2009; Sez. I, 22 settembre 2006, n. 37385), invece, l'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale sarebbe costituito da dolo misto a colpa, giacché l'evento più grave si porrebbe come progressione di quello voluto e sarebbe, quindi, anche prevedibile. Insomma -ciò è sottolineato, in particolare, dalle sentenze della prima sezione- 5 sarebbe necessaria la concreta prevedibilità ed evitabilità dell'evento maggiore ai fini della imputazione. Siffatto indirizzo sarebbe avallato, secondo il ricorrente, da una pronuncia delle Sezioni Unite (S.U. 22 gennaio-29 maggio 2009, n. 22676, Ronci, CED 243381; vedi anche Sez. VI, 7 luglio-9 settembre 2009, n. 35099, CED 244772) che ha richiesto per la punibilità dell'evento più grave la colpa consistente nella violazione di una norma precauzionale con prevedibilità ed evitabilità dell'evento. Detto richiamo, però, appare incongruo perché il principio stabilito dalle Sezioni Unite si riferisce alla ipotesi prevista dall'art. 586 cod. pen., che certamente presenta delle analogie con quella di cui all'art. 584 cod. pen., ma è caratterizzata anche da notevoli differenze perché nella ipotesi dell'omicidio preterintenzionale l'agente intende conseguire un evento - lesioni o percosse- del tutto omogeneo a quello più grave in concreto verificatosi.
4.5. Il contrasto segnalato è superato da un terzo indirizzo giurisprudenziale, che appare convincente perché rispettoso dei principi di imputabilità del reato e fondato su una corretta interpretazione delle norme, ovvero degli artt. 43 e 584 cod. pen., oltre che della ratio dell'istituto. Secondo la Suprema Corte (Sez. V, n. 13673, 8 marzo-14 aprile 2006, Haile;
e precedentemente Cass. N. 13114 del 2002), infatti, l'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale è costituito, non già da dolo e responsabilità oggettiva, né da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. 6 In effetti il legislatore è partito dalla considerazione, certamente condivisibile, che non raramente da atti diretti a ledere -percosse e lesioni- possa, naturalisticamente, ancorché involontariamente, sopravvenire la morte del soggetto passivo, data la delicatezza degli equilibri biologici, cosicché appariva necessario predisporre una difesa, per così dire, più avanzata del bene della vita (vedi Sez. IV, 15 novembre-20 dicembre 1989, n. 17687, che può ascriversi all'indirizzo segnalato, anche se parla esplicitamente di dolo misto a colpa, essendo la colpa ravvisabile nell'avere il soggetto attivo- disatteso il precetto di non porre in essere atti diretti a percuotere o a ledere). In buona sostanza la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento da cui dipende l'esistenza del delitto de quo è nella stessa legge, come si desume dalla lettera degli artt. 43 e 584 cod. pen., essendo assolutamente probabile, come già rilevato, che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa (a ben vedere anche Sez. V, 43524/2004 citata può iscriversi in tale indirizzo). Appare, pertanto, corretta sul punto la decisione impugnata essendo la morte del AP da porre in connessione causale con l'aggressione perpetrata ai suoi danni dall'imputato.
4.6. In ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta del AL e la morte del AP non è necessario aggiungere altro perché il ricorrente non ha contestato questo punto della sentenza di appello, secondo la quale il decesso della vittima fu provocato da un micidiale cocktail di ansia, tensione, terrore, rabbia, dolore ed intense emozioni innescate e scaricate sul cuore del AP dall'aggressione del AL.
4.7. E' appena il caso di notare che la interpretazione dell'art. 584 cod. pen. indicata esclude che possa ravvisarsi una incostituzionalità della norma 7 * per violazione del principio di colpevolezza enunciato da numerose sentenze della Corte Costituzionale (n. 364 del 1988) perché, come si è dimostrato, il predetto articolo non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva.
4.9. Nemmeno è ravvisabile una incostituzionalità dell'art. 584 cod. pen. per violazione del principio di ragionevolezza e degli artt. 3 e 27 della Costituzione per la previsione di un trattamento sanzionatorio diverso ed eccessivo rispetto a figure di reato analoghe. La Corte Costituzionale, infatti, ha dichiarato manifestamente infondata la questione in relazione al reato previsto dall'art. 18, commi 2 e 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ovvero aborto senza consenso seguito dalla morte della donna (Corte Costituzionale 30 luglio 1981 n. 162), non apparendo affatto irragionevole la lieve differenza di pene tra i due reati, tenuto conto della indubbia differenza (vedi Sez. V, n. 2634 in data 11 dicembre 1992, rv. 194325, PM e Bonalda), sulla quale non è nemmeno il caso di soffermarsi, tra le due ipotesi di reato.
4.10. La Corte di cassazione (vedi Sez. V, 18 marzo 2005, n. 42600, CED 232417) ha poi dichiarato manifestamente infondata analoga eccezione di incostituzionalità dell'art. 584 cod. pen. rispetto all'art. 586 dello stesso codice giacché la diversità del trattamento sanzionatorio è frutto di una scelta discrezionale del legislatore. In effetti le due ipotesi di reato sono diverse e legittimano un trattamento sanzionatorio differente perché nella preterintenzionalità è necessario che la lesione si riferisca allo stesso genere di interessi giuridici incolumità delle persone-, mentre nella ipotesi prevista dall'art. 586 cod. pen. la morte o la lesione debbono essere conseguenza di un delitto doloso diverso 8 dalle lesioni o percosse (così Sez. V, n. 3262 del 13 febbraio 1999, rv. 213028, PG in proc. Giorgione).
5.1. E' infondato anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha richiesto l'applicazione dell'art. 530, comma III, cod. proc. pen.. La corte di merito ha, invero, escluso che potesse ravvisarsi nel caso de quo una ipotesi di legittima difesa, ed ha anche escluso che vi fosse incertezza sulla esistenza della causa di giustificazione;
la decisione appare corretta e congruamente motivata.
5.2. In effetti è stato accertato che già il giorno prima il AL si era recato presso la villa della vittima ed aveva ingiuriato la AG ed inveito contro il AP. Già tale fatto induce ad escludere che il AL potesse sperare in una accoglienza amichevole del AP il giorno seguente. Pur volendo escludere che il ricorrente sia entrato invito domino nella villa scavalcando la recinzione, come affermato dalla AG, e seguendo il racconto del AL deve, invero, pervenirsi alle conclusioni del tutto ragionevoli della corte di merito. Il ricorrente ha affermato che AP lo attendeva in giardino armato di bastone;
dall'esterno della villa la situazione era ben visibile perché il cancello era a sbarre che consentivano una precisa visuale;
ebbene, nonostante avesse visto armato e con atteggiamento minaccioso il AP, il ricorrente non rinunciò ad entrare nella villa accettando, quindi, la sfida e la conseguente colluttazione. 9 In tale contesto correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che non fosse importante stabilire chi avesse per primo iniziato a percuotere l'avversario perché risultava evidente, anche dalla natura delle lesioni subite dalla vittima, che il AL non si era affatto limitato ad una azione di difesa, ma aveva aggredito il AP;
insomma i due contendenti si erano reciprocamente percossi ed avevano entrambi l'intenzione di percuotere.
5.3. Se tali sono i fatti come ragionevolmente ricostruiti dai giudici di merito, certamente non è ravvisabile la legittima difesa perché, come è stato correttamente rilevato, il AL aveva previsto il pericolo, come risulta dalle sue stesse parole riportate nel ricorso il AP era armato di - bastone-, e lo aveva accettato contribuendo a determinare con il suo ingresso nella villa la situazione di pericolo. Non ricorrono, pertanto, i presupposti della legittima difesa (Sez. 1, n. 15025 del 2006, De Petrillo). Da quanto detto risulta che non è nemmeno ipotizzabile quella incertezza sulla sussistenza della esimente reclamata dal ricorrente.
6. Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento ed a rimborsare le spese sostenute dalle parti civili che si liquidano in complessivi €2.500,00, oltre accessori come per legge. 10
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a rimborsare le spese sostenute dalle parti civili che si liquidano in complessivi €2.500,00, oltre accessori come per legge. Così deliberato in Roma in data 18 ottobre 2012 IL PRESIDENTE Il Consigliere estensore Раста Depositata in Cancelleria Roma, 1 - 8 GEN. 2013 11 Funzionario Giudiziario Tiziana QUAZI E T R O C 11