Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 1
L'interpretazione degli accordi collettivi da parte del giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità, a meno che il suddetto giudice non sia incorso in violazione delle prescrizioni dettate dagli art. 1362 ss. cod. proc. civ. o in vizi di motivazione (nella specie, relativa all'interpretazione della "dichiarazione congiunta" del 3 novembre 1992 tra Ferrovie dello Stato e sindacati sulla sospensione del pagamento della c.d. "indennità di utilizzazione" prevista dall'accordo sindacale in date 3 marzo, 9 e 13 aprile 1992 - c.d. "integrativo - bis" -, nonché sulla individuazione delle future modalità di corresponsione della stessa indennità, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva attribuito a tale "dichiarazione" efficacia meramente obbligatoria e non normativa, omettendo di accertare, oltre la formulazione letterale dell'accordo, la comune intenzione delle parti, ex art. 1362, primo comma, cod. civ., anche alla stregua delle successive trattative e intese raggiunte dalle medesime e delle specifiche previsioni in materia contenute nel successivo contratto collettivo nazionale, ex art. 1362, secondo comma, e 1367 cod. civ.).
Commentario • 1
- 1. Interpretazione ed integrazione contrattualeAccesso limitatoFrancesco Pittaluga · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2002, n. 5694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5694 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni - in persona del procuratore Giancarlo Alvino, domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 326, presso l'avv. Renato Scognamiglio, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RR EG, elettivamente domiciliato in Roma, Via Romagna, n. 14, presso l'avv. Alberto Buzzi, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Milone e Vincenzo Scardina con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 44 in data 15 febbraio 1999 (R.G. 518/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.2.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Scognamiglio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Termini Imerese ha confermato, rigettando l'appello della Ferrovie dello Stato SpA, la sentenza del Pretore della stessa sede, di condanna della società a pagare al dipendente EG OR le somme maturate nel periodo 10 novembre 1992 - 31 dicembre 1994 per effetto delle previsioni dell'accordo sindacale in data 3 marzo, 9 e 13 aprile 1992.
Questo accordo (designato come "integrativo-bis") aveva determinato l'ammontare spettante ai dipendenti di un'indennità denominata "di utilizzazione" a partire dal 1^ giugno 1992, indennità che tuttavia era stata corrisposta dall'azienda solo fino al mese di ottobre 1992, e ciò a seguito di un'intesa con le organizzazioni sindacali (cui, peraltro, il lavoratore deduceva essere rimasta estranea l'organizzazione sindacale alla quale aderiva) manifestata in un comunicato congiunto in data 3 novembre 1992, con la quale si era stabilito il pagamento dell'indennità maturata fino al mese di ottobre e di valutare, mediante la costituzione di una commissione mista, con quali modalità sostituire in futuro l'erogazione in danaro con altre prestazioni equivalenti;
era stato poi stipulato il contratto collettivo 1994/1995 che aveva disposto la dazione di azioni della società in luogo del pagamento in danaro di quanto sarebbe stato dovuto dal 1^ novembre 1992 al 31 dicembre 1994 ai sensi dell'integrativo-bis.
Il Tribunale ha ritenuto che l'azienda fosse, invece, obbligata a pagare in danaro l'indennità, nella misura stabilita dall'originaria fonte negoziale, anche per il periodo successivo all'ottobre 1992. La motivazione, in sintesi, è così articolata:
a) contrariamente all'assunto dell'azienda, l'erogazione dell'indennità di utilizzazione non si poneva in contrasto con il disposto dell'art. 2, comma 7, d.l. 333/1992, sia perché un divieto di questo genere non era riscontrabile nella norma, sia perché non era comprovato l'elemento di fatto del passivo di bilancio, sia perché, in ogni caso, la norma non era applicabile ad accordi sindacali perfezionati prima della sua entrata in vigore;
b) l'accordo sindacale trasfuso nel comunicato congiunto del 3 novembre 1992 non aveva il contenuto precettivo di sospensione dell'obbligazione retributiva, come sostenuto dall'appellante, ma ne aveva uno, "meramente programmatico", di impegno a negoziare per trovare in futuro un accordo per una diversa regolamentazione dell'istituto, con la conseguenza che l'obbligazione era rimasta nel frattempo inalterata;
c) le parti avevano previsto che la programmata (una commissione mista avrebbe dovuto predisporre una soluzione entro un mese), diversa, regolamentazione sarebbe consistita nella previsione di una datio in solutum, mediante la corresponsione ai lavoratori di azioni o obbligazioni in luogo del danaro, e ciò dimostrava come l'obbligazione retributiva fosse rimasta inalterata e si discutesse solo del suo adempimento;
d) in ogni caso, tra le organizzazioni sindacali coinvolte nel comunicato 3.11.1992 non era compresa quella cui aderiva il lavoratore, sicché in nessun caso avrebbe potuto essere impegnativa nei suoi confronti;
d) quando, infine, si raggiunse l'accordo sulla questione (cd. novazione oggettiva dell'integrativo-bis), si stabilì la cessazione degli effetti derivanti dall'accordo integrativo e la consegna di azioni della società in luogo delle somme dovute per il periodo 1.11.1992-31.12.1994 (accordo 4.3.1994 e c.c.n.l. 1994/1995), ma questa seconda previsione non poteva, senza l'accordo del dipendente interessato, incidere sui diritti patrimoniali già acquisiti per il periodo in questione.
La cassazione della sentenza è chiesta da Ferrovie SpA con ricorso articolato in unico motivo, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art.378 c.p.c. e con le osservazioni per iscritto sulle conclusioni del P.M.; resiste con controricorso il lavoratore.
Motivi della decisione
1. L'unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39 Cost. e degli art. 1322, 1372 e, per quanto di ragione, 2077 c.c., nonché degli art.1362, 1466, 1965 ss., 2113 c.c.;
denuncia altresì carenza e contraddittorietà della motivazione su punti essenziali della controversia. In sostanza, come si dirà, sono presenti nell'unico motivo due autonomi profili di censura.
2. Si osserva preliminarmente che non era mai stata sostenuta la tesi del contrasto delle previsioni dell'accordo integrativo-bis con norme inderogabili di legge, ma le disposizioni della l. 359/1992 e della l. 438/1992 era state richiamate soltanto al fine di rendere chiaro il contesto in cui l'azienda e i sindacati si erano mossi al fine di realizzare le inderogabili esigenze di risanamento dei bilanci aziendali e di contenimento della spesa, in linea con le indicazioni del legislatore.
2.1. Si sostiene che il tenore letterale dell'accordo 3.11.1992 non consentiva dubbi circa l'intento negoziale di regolamentare l'obbligazione relativa all'indennità di utilizzazione, limitando il pagamento a quanto maturato fino al mese di ottobre e rinviando ad un futuro accordo di stabilire in merito al periodo successivo, in ordine al quale, quindi, l'obbligazione era stata sospesa, restando escluso che l'azienda fosse obbligata al pagamento.
2.2. Tale intento emergeva altresì da tutto il successivo comportamento delle parti e, in particolare, dall'accordo 4.3.1994, nel quale si dava atto del negoziato in corso al fine di definire i diritti e gli obblighi relativi al periodo successivo all'ottobre 1992, definizione che poi era stata consacrata dal c.c.n.l. 1994/1995. 2.3. Tra l'altro, durante questo lasso di tempo, nessuna protesta era stata avanzata contro il preteso inadempimento ed era illogico ritenere che la società fosse rimasta inadempiente nella persistenza immutata dell'obbligo di pagamento.
2.4. Si conclude, quindi, nel senso che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che, per il periodo 1^ novembre 1992-31 dicembre 1994, fosse acquisito al patrimonio dei lavoratori il diritto di credito all'indennità in questione. Doveva perciò escludersi che il contratto collettivo nazionale avesse incontrato il limite della disposizione dei diritti individuali già sorti.
3. Con il secondo, autonomo, profilo di censura, la ricorrente critica l'affermata inapplicabilità dell'accordo 3.11.1992 per difetto di iscrizione alle associazioni stipulanti, deducendo che l'accordo modificativo era intervenuto con gli stessi sindacati che avevano stipulato l'integrativo-bis, al quale il dipendente aveva aderito ponendolo a fondamento della pretesa azionata.
4. Per il suo carattere potenzialmente assorbente di ogni altra questione, deve essere esaminato per primo il suesposto secondo profilo del motivo di ricorso, con il quale si sottopone a critica uno dei due ordini di argomentazioni che hanno condotto il Tribunale ad accogliere la domanda di pagamento.
Come riferito in narrativa, tale ordine di argomentazioni è incentrato sull'inefficacia dell'accordo 3.11.1992 per il lavoratore, in quanto non iscritto alle organizzazioni sindacali che lo avevano stipulato. L'inefficacia sotto tale profilo renderebbe evidentemente superflua l'indagine rivolta ad investigare la presenza di contenuti normativi nel predetto accordo collettivo.
In relazione a tali argomentazioni sussiste la denunciata violazione degli art. 39 Cost., 1372 c.c. e 2070 c.c., cui è da aggiungere la violazione dell'art. 2067 c.c., violazioni che hanno cagionato insufficienza di indagine e carenza di motivazione.
4.1. La giurisprudenza della Corte ha già avuto modo di precisare che, ove un contratto collettivo aziendale, stipulato dal sindacato per la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori dell'azienda, venga successivamente modificato od integrato da un nuovo accordo aziendale stipulato dallo stesso sindacato, tutti i lavoratori che abbiano fatto adesione all'originario accordo, ancorché non iscritti al sindacato, sono vincolati dall'accordo successivo e non possono invocare l'applicazione soltanto del primo (Cass. 11 novembre 1987, n. 832).
4.2. Ne discende che il Tribunale, onde giungere all'affermazione di inefficacia dell'accordo 3.11.1992 per il lavoratore avrebbe dovuto, ovviamente nei limiti dell'effettivo contenuto delle deduzioni del lavoratore, svolgere l'indagine decisiva volta a stabilire quali organizzazioni sindacali avessero stipulato l'integrativo-bis, accordo sul quale la domanda era fondata.
4.3. Infatti, sarebbe stato necessario accertare se l'organizzazione sindacale, cui il lavoratore, in ipotesi, aderiva, fosse compresa tra quelle firmatarie dell'integrativo-bis; non solo, ma ancora che la stessa organizzazione non avesse neppure successivamente, partecipato alla stipulazione degli accordi definitivi, prestando così adesione all'accordo 3.11.1992.
5. L'accoglimento del secondo profilo di censura conferisce rilevanza all'esame del primo.
Preliminarmente, la Corte ricorda che questioni analoghe sono già state sottoposte al suo vaglio e decise con il rigetto dei ricorsi dei lavoratori contro sentenze che avevano respinto le loro domande (Cass. 3 aprile 1999, n. 3249; 11 febbraio 2000, n. 1541; 12 febbraio 2000, n. 1583), ovvero con la cassazione di decisioni ad essi favorevoli (Cass. 5 giugno 2001, n. 7609, proprio con riguardo ad una sentenza del Tribunale di Termini Imerese). Nondimeno, non si è in presenza, in senso stretto e tecnico, di un indirizzo giurisprudenziale della Corte, siccome nei giudizi indicati il controllo di legittimità è stato promosso al fine di verificare la correttezza degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito ed a lui istituzionalmente riservati.
5.1. Anche nel presente giudizio, alla stregua dei contenuti rilevanti di questa parte del motivo di ricorso, la cassazione della sentenza è domandata perché il Tribunale nell'accertamento e valutazione di fatti - quale fosse, cioè, il contenuto degli accordi collettivi in tema di indennità di "utilizzazione" - non si sarebbe attenuto alle prescrizioni dettate dagli art. 1362 ss. e non avrebbe giustificato i risultati cui è pervenuto con una motivazione sufficiente e logica.
6. Ciò premesso, la Corte giudica fondato il profilo di censura in esame.
Come avvertito, non vi sono questioni di diritto dibattute, siccome non esiste contrasto tra le parti sul punto che, se i diritti retributivi in discussione, concernenti il periodo novembre 1992/dicembre 1994, dovessero considerarsi acquisiti al patrimonio dei lavoratori, il contratto collettivo 1994/1995 non sarebbe stato abilitato, in quanto fonte normativa dei rapporti di lavoro, a disporne in senso recessivo.
7. Il punto centrale della controversia è, dunque, il contenuto e l'ambito di efficacia dell'accordo sindacale manifestato con il "comunicato congiunto" 3 novembre 1992.
Il Tribunale ha negato che il predetto accordo avesse in qualche modo inciso sul diritto di credito all'indennità di utilizzazione spettante al lavoratore perché gli stipulanti avevano semplicemente concordato circa l'opportunità di sottoporre a revisione l'assetto negoziale in atto, rinviando, appunto, alla conclusione di futuri patti collettivi tale revisione.
L'accertamento risulta affetto dai vizi denunciati dalla parte ricorrente.
8. Viene in evidenza, in primo luogo, la violazione del criterio interpretativo fondamentale consacrato dal primo comma dell'art. 1362 c.c., nella parte in cui impone soprattutto di indagare quale sia stata la comune intenzione dei contraenti sulla base del testo dell'accordo, anche eventualmente discostandosi dalla formulazione letterale.
8.1. In questa violazione la sentenza impugnata è incorsa perché, sebbene riporti integralmente il testo dell'accordo, omette completamente di esaminare la parte in cui si contempla espressamente che "la società per intanto porrà in pagamento in unica soluzione le competenze relative al periodo 1/6 - 31/10/1992 con ruolo paga del mese di novembre".
Tale omissione compromette irrimediabilmente la sufficienza e logicità della motivazione circa l'intento degli stipulanti di non incidere sul contenuto dell'obbligazione retributiva, rinviando ad accordi futuri ogni determinazione al riguardo, giacché non spiega le ragioni per le quali, pur restando inalterato il rapporto, è stato previsto specificamente l'obbligo di pagamento con riferimento alle sole competenze maturate al 31 ottobre.
8.2. Ne deriva un insanabile contrasto logico tra la ritenuta (in sostanza) natura esclusivamente obbligatoria, e non normativa, del patto collettivo (in quanto recante impegni solo per gli stipulanti, senza incidenza sulla regolamentazione dei rapporti di lavoro) e la presenza di previsioni direttamente concernenti l'obbligazione retributiva del datore di lavoro.
9. L'insufficienza e l'illogicità della motivazione si estendono, conseguentemente, alla valutazione operata dal Tribunale della seconda parte del testo negoziale, recante l'impegno ad "esaminare la possibilità di corrispondere l'integrativo bis con forme di pagamento che assicurino ai lavoratori un risultato equivalente agli aumenti previsti, prendendo in considerazione anche l'ipotesi di utilizzare a questo fine l'emissione di obbligazioni", costituendo all'uopo una commissione mista (che si prevedeva potesse concludere i lavori entro lo stesso mese di novembre 1992, previsione poi smentita dal protrarsi del negoziato).
9.1. Il Tribunale, infatti, ha detto che le parole usate dimostravano inconfutabilmente che le parti consideravano l'obbligazione pur sempre esistente e intendevano negoziare puramente e semplicemente sulle modalità di adempimento, che avrebbero potuto consistere nella dazione di obbligazioni o azioni della società.
Sono evidenti le violazioni delle regole sull'interpretazione dei contratti ed i vizi logici del ragionamento.
9.2. L'istituto di cui all'art. 1197 c.c. (prestazione in luogo dell'adempimento) contempla che il debitore possa liberarsi dell'obbligo eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta con il consenso del creditore;
la norma precisa che, in tal caso, l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Quindi, la datio in solutum è legislativamente configurata come contratto (solvendi causa) di natura reale quanto alla perfezione, assolutamente incompatibile come tale con un accordo inteso a sostituire l'originario oggetto dell'obbligazione con altro diverso (ipotesi che può concretare, in presenza dei relativi presupposti, novazione oggettiva ai sensi dell'art. 1230 c.c.).
9.3. Ne discende che, assunta a presupposto la permanenza inalterata dell'obbligazione di pagamento, ritenere che le parti collettive si fossero impegnate a negoziare un patto avente ad oggetto i modi di adempimento della stessa, costituisce inosservanza del canone interpretativo di cui all'art. 1367 c.c., per la semplice ragione che nessuna efficacia sul piano dei rapporti di lavoro avrebbe potuto attribuirsi ad un simile accordo.
10. La sentenza impugnata, inoltre, al fine di ricostruire l'intento degli stipulanti l'accordo in data 3.11.1992, avrebbe dovuto considerare, non tanto il fatto che l'azienda non avesse più proceduto ai pagamenti dopo il 31.10.1992 senza suscitare particolari e immediate reazioni, quanto il tenore e la portata degli accordi raggiunti successivamente e, in particolare, l'intesa 4.3.1994 con la quale si dava atto che era sempre in corso il negoziato per pervenire "in modo uniforme alla novazione oggettiva degli accordi relativi al cd. integrativo bis, anche in rapporto all'eventuale applicazione dell'art. 2349 c.c."; nonché, nel rispetto del criterio di cui all'art. 1367 c.c., le previsioni del contratto collettivo nazionale, onde verificare se la regolamentazione dei diritti retributivi attinenti al periodo novembre 1992/dicembre 1994 costituisse una non consentita disposizione di diritti individuali di credito, ovvero rappresentasse lo sviluppo attuativo dell'accordo del 1992, al fine di disciplinare ex novo le obbligazioni retributive del datore di lavoro attinenti ad un periodo nel quale la precedente disciplina non era più operativa.
10.1. Infatti, la necessità di comprendere tra i "comportamenti complessivi posteriori alla conclusione del contratto" (art. 1362, secondo comma, c.c.) anche le trattative ed i successi accordi collettivi, è stata già affermata dalla giurisprudenza della Corte (vedi Cass. 7609/2001, cit.). 11. In conclusione, erano due le opzioni interpretative astrattamente possibili: a) anche dopo l'accordo 3.11.1992 - considerato di natura meramente obbligatoria e non normativa - l'azienda restava obbligata al pagamento dell'indennità, ed era incorsa in puro e semplice inadempimento, perdurato fino alla nuova regolamentazione, del credito certo ed esigibile dei lavoratori;
b) l'accordo conteneva, accanto ad una parte "obbligatoria", anche un contenuto "normativo", preordinato a "sospendere" l'attualità dell'obbligo e del correlativo credito a partire dal novembre 1992, rimettendone la disciplina all'esito di apposito negoziato.
11.1. Il Tribunale ha scelto la prima, escludendo che l'accordo del 1992 intendesse in qualche maniera disciplinare l'obbligazione relativa all'indennità per il periodo successivo all'ottobre del 1992, ma, come posto in evidenza, il procedimento interpretativo risulta affetto da violazione delle regole di ermetica e da vizi della motivazione.
12. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio perché nel nuovo giudizio si proceda ad accertare: in primo luogo, facendo applicazione del principio di diritto e dei criteri di indagine precisati sub n. 4, se, attribuito in ipotesi un contenuto normativo all'accordo sindacale 3.11.1992, il rapporto di lavoro dedotto in causa potesse restarne influenzato;
b) subordinatamente all'esito positivo della prima indagine, quale sia stata l'intenzione delle patti espressa nel menzionato accordo, ponendo rimedio ai vizi di motivazione e alle violazioni degli art. 1362 ss. riscontratì nella sentenza impugnata. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine alla regolazione delle spese del processo di cassazione, alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2002