Articolo 59 della Legge 3 luglio 1962, n. 1298
Articolo 58Articolo 60
Versione
15 settembre 1962
Art. 59.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1949-50 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1949-50
(articolo 55)......................... L. 263.664.376,02 Somme e rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti
(articolo 57)......................... L. 626.702.802,59
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Residui passivi al 30 giugno 1950....... L. 890.367.178,61
Entrata in vigore il 15 settembre 1962