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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 938/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 938/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LACIRIGNOLA Controparte_1 P.IVA_1
VALERIO e dell'avv. CIRASOLA MICHELE ( ) MERO DOMICILIATARIO C.F._1
VIA ANDREA COSTA N. 144 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV. MICHELE
CIRASOLA VIA ANDREA COSTA N. 144 BOLOGNApresso il difensore avv. LACIRIGNOLA
VALERIO
APPELLANTE contro
(GIA' (C.F. ), con il Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO e dell'avv. MILANESI DANIELA
( ) VIA C/O AVV.FERRONI VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNApresso il difensore avv. FERRONI
FRANCESCO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 744/2020 del Tribunale di Bologna, pubbl. il 12/05/2020.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. chiedeva e otteneva nei confronti di Controparte_2 [...]
il decreto ingiuntivo n. 5375/2016, emesso dal tribunale di Bologna in data Controparte_1
27.09.2016 per la somma di € 343.686,76=, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di rivalsa in relazione alla polizza fideiussoria n. 452/CZ/G40704; la garanzia di cui alla polizza era pagina 1 di 11 stata prestata da (ora il 28.10.1993 in favore della Controparte_4 CP_2 [...]
per l'adempimento degli oneri assunti da Parte_1 [...]
(nella precedente denominazione Ing. con il contratto CP_1 Controparte_5
d'appalto, avente ad oggetto la realizzazione della strada di allacciamento Ponte sul Vallone, fino alla concorrenza dell'importo di € 288.278,18= (vecchie lire 558.184.385=).
2. Parte ingiunta proponeva tempestiva opposizione, esponendo in Controparte_1 fatto che:
- al tempo dell'escussione della polizza, tra essa opponente e la era in corso una Parte_1 vertenza – allora al vaglio della Corte di Cassazione – per la definizione delle reciproche partite di dare/avere, a seguito della determinazione della committenza, datata 09.07.2001, di risolvere il contratto di appalto per asserito inadempimento di essa appaltatrice;
- con raccomandata 06.08.2001 aveva quindi diffidato a non Controparte_2 corrispondere alcunché in favore della beneficiaria della polizza, fin quando non fosse giudizialmente acclarato l'inadempimento posto a fondamento della risoluzione;
- la pronuncia del giudice di prime cure, corroborata da una consulenza tecnica d'ufficio, aveva accertato un credito in proprio favore pari € 519.777,80=, somma già di per sé superiore rispetto al diritto di cui alla polizza (sentenza n. 291 emessa il 29.10.2010 dal Tribunale di Campobasso);
- certa di vantare ulteriori ingenti crediti, aveva poi impugnato la pronuncia di primo grado, prima in
Corte d'Appello e poi in Cassazione;
- con sentenza n. 602 del 26.10.2010, intanto, il Tribunale di Campobasso accoglieva la domanda della di riscossione della polizza fideiussoria e condannava quindi Parte_1 [...] al pagamento della somma di € 288.278,18=, adempimento avvenuto con Controparte_2 successivo versamento del 17.01.2012 (nell'importo di € 313.789,90= comprensivo di interessi legali e di spese di lite);
- la sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Campobasso con la sentenza n. 256 del 17.11.2015, che condannava a pagare ulteriori € Controparte_2
29.896,86= a titolo di spese;
- la IA assicuratrice proponeva ricorso per decreto ingiuntivo ed otteneva il regresso di quanto indebitamente corrisposto.
3. Parte opponente formulava eccezioni, preliminari e di merito, tra cui: A) l'inefficacia del decreto opposto per mancata tempestiva notifica ex art. 644 c.p.c.; B) l'incompetenza del Tribunale di Bologna ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, indicando come foro competente quello di Bari;
C) nel merito, la qualifica della polizza quale fideiussione piuttosto che contratto autonomo di garanzia, con l'effetto dell'applicazione dell'articolo 1957 cod. civ. in tema di decadenza dei diritti del beneficiario verso il garante per mancata proposizione, entro sei mesi dall'estinzione dell'obbligazione principale, delle proprie istanze contro il debitore;
la mala gestio da parte di Controparte_2
pagina 2 di 11 per non aver eccepito compiutamente tale decadenza nel giudizio che l'aveva vista soccombente CP_2 contro la Comunità beneficiaria;
D) in subordine, in caso di qualificazione come contratto autonomo di garanzia, tale malagestio si risolveva nella mancata proposizione di una exceptio doli nei confronti della fondata sull'accertamento giudiziale (sentenza n. 602/2010 citata) che Parte_1 evidenziava un maggior credito di , tale da estinguere la pretesa di Controparte_1
E) l'errata quantificazione delle somme azionate in via monitoria per inserimento Parte_1 di voci di spesa, per le quali non era consentito il diritto di regresso, ovvero gli interessi e le spese legali addebitate per via della soccombenza nei giudizi contro la beneficiaria Parte_1
4. Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività nella notifica ovvero per incompetenza del Tribunale adito, nel merito, disporsi la revoca dello stesso per infondatezza della pretesa o, in subordine, la riduzione nel quantum per essere state inserite voci di spesa non dovute.
5. Parte opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_2 delle avverse ragioni ed eccezioni.
6. In punto alla qualificazione del contratto e alla asserita propria mala gestio, deduceva in fatto che:
- a seguito della risoluzione del 09.07.2001 del contratto di appalto e della richiesta di escussione della polizza per l'intero massimale da parte della si era astenuta dal disporre il Parte_1 pagamento, assecondando il volere dell'opponente (diffida 06.08.2001);
- era stata convenuta quindi in giudizio dalla beneficiaria, risultando soccombente per l'intero importo richiesto (sentenza n. 602 Tribunale di Campobasso depositata il 29.10.2010);
- con raccomandata 02.01.2012 comunicava quindi all'impresa contraente che, a seguito della sentenza suddetta, avrebbe provveduto al pagamento, come poi avvenuto il successivo 17.01.2012;
- la sentenza di primo grado veniva confermata in grado di appello, con condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 29.896,89=, a titolo di spese;
- entrambe le suddette sentenze qualificavano la polizza nei termini di contratto autonomo di garanzia.
In conseguenza di quanto sopra, non vi era stata alcuna mala gestio: l'eccezione di cui all'articolo 1957 cod. civ. spettava al fideiussore e pertanto andava esclusa nel caso di specie.
In ordine, poi, all'exceptio doli, deduceva che, ove l'opponente intendesse rivolgerla nei CP_2 confronti di essa opposta, la stessa andava respinta, considerando l'impegno previsto all'art. 6 della polizza di rimborsare quanto pagato dalla compagnia con espressa rinuncia a sollevare eccezioni.
Qualora, invece, le contestazioni di parte opponente dovessero intendersi riferite al dovere della
IA di sollevare l'exceptio doli, al fine di non ledere il diritto della debitrice principale, deduceva che tale eccezione era stata sollevata in entrambi i gradi di giudizio, venendo puntualmente respinta.
Quanto, infine, alla lamentata errata quantificazione del credito, parte opposta eccepiva che la Società garante, in base agli artt. 6 e 7 del contratto, aveva diritto di agire in rivalsa nei confronti del contraente pagina 3 di 11 per il recupero di tutte le somme versate per capitale, spese ed interessi e comunque per tutti gli oneri connessi al recupero delle somme versate o garantite. Conseguentemente, le spese di lite relative ai due gradi di giudizio dovevano rimanere a carico del contraente.
7. Il Tribunale così decideva:
- rigetta l'opposizione di e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
5375/2016 emesso dal Tribunale di Bologna in data 27.09.2016;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di parte opposta delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 13.494,50= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. ed I.V.A come per legge;
- condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a parte opposta la somma di € 6.747,25=.
8. Il Tribunale rigettava l'eccezione di inefficacia del decreto per inosservanza del termine di notifica.
9. Il Tribunale rigettava l'eccezione d'incompetenza del Tribunale adito in via monitoria.
Secondo il Tribunale, l'eccezione non era fondata, avendo parte ingiungente invocato la competenza del Tribunale di Bologna, secondo il foro facoltativo del luogo di adempimento dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 comma 3 cod. civ., avendo in Bologna la propria sede.
Secondo il Tribunale, occorreva evitare di confondere i livelli dei rapporti obbligatori inerenti ad una polizza fideiussoria, come quella oggetto di causa: il rapporto base creditore-debitore, da una parte, ed il rapporto di garanzia debitore-garante, dall'altra. La pendenza del giudizio in ordine al rapporto di base (committente e appaltatore) non era idonea ad influire sul presente giudizio e sulla natura del diritto di rivalsa del garante, che restava un'obbligazione pecuniaria;
obbligazione che, nella specie, era certa, liquida ed esigibile e quindi andava adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza
(art. 1182 comma 3 cod. civ.).
Non poteva invero porsi dubbio circa la liquidità del credito azionato in via monitoria, risultando esso dalla mera somma aritmetica degli importi riconosciuti giudizialmente a favore della beneficiaria e contro la IA qui opposta (il riferimento era alla sentenza del Tribunale di Parte_1
Campobasso n. 602/2010 ed alla sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 256/2015).
10. Quanto al merito.
Secondo il Tribunale, la polizza fideiussoria n. 452/CZ/G40704 era da qualificarsi nei termini di contratto autonomo di garanzia, così come accertato dalla sentenza di primo grado (n. 602/2010
Tribunale Campobasso), confermata in Appello (n. 256/2015), che aveva visto soccombere la compagnia assicuratrice opposta contro la per il pagamento della somma garantita Parte_2
(doc. n. 2, allegati 3 e 4, parte opposta).
In tal senso deponeva il tenore letterale degli artt. 5 e 6 delle condizioni generali della polizza (sempre doc. n. 2), ove si stabiliva, rispettivamente, che “Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla IA … dopo un semplice avviso al Contraente senza
pagina 4 di 11 bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso” e che “Il Contraente si impegna a rimborsare alla IA, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”.
Accertata la natura di contratto autonomo di garanzia, l'eccezione di cui all'art. 1957 cod. civ., quand'anche esperita da nei giudizi contro la Controparte_2 Parte_1
non avrebbe potuto trovare valido riconoscimento.
[...]
Pertanto, aveva correttamente provveduto al pagamento delle Controparte_2 somme garantite, in adempimento alle sentenze richiamate.
11. Quanto all'addebito relativo alla exceptio doli, nulla poteva addebitarsi alla IA, posto che la medesima, in adesione alle argomentazioni del debitore principale di cui alla diffida 06.08.2001, non aveva provveduto a pagare al momento dell'escussione della polizza da parte della Parte_1
e, quando era stata da questa convenuta in giudizio per ottenere il pagamento, aveva proposto
[...] exceptio doli, deducendo l'inesistenza dell'inadempimento del debitore principale;
senonché,
l'eccezione era stata giudizialmente respinta con le pronunce che l'avevano condannata al pagamento in favore del beneficiario della polizza.
Il pagamento era, dunque, dovuto.
12. Secondo il Tribunale, non vi era errata quantificazione delle somme richieste con ingiunzione,
l'art. 6 prevedendo espressamente che la Società garante fosse surrogata nei diritti e nelle azioni spettanti alla beneficiaria ed avesse diritto di agire in rivalsa nei confronti del contraente per il recupero di tutte le somme versate per “capitale, interessi e spese”; la rivalsa atteneva, quindi, non solo agli interessi medio tempore maturati in ragione dell'adesione da parte della IA alla diffida pervenutagli dal debitore principale, ma ricomprendeva anche le spese giudiziali sopportate per far valere nei confronti del beneficiario le stesse ragioni su cui oggi Controparte_1 fondava la propria opposizione.
Dunque, la clausola prevedeva che la rivalsa potesse essere esercitata anche per interessi e spese.
13. Infine, secondo il tribunale, vi era stato un comportamento scorretto di parte opponente la quale aveva promosso opposizione pur consapevole di essere priva di qualsiasi prova delle proprie asserzioni, introducendo nel processo questioni in fatto e in diritto che in parte ben sapeva essere già state sottoposte al vaglio giudiziale con esito negativo ed in parte inconferenti rispetto al rapporto contrattuale e con finalità chiaramente dilatorie delle giuste ragioni di credito della controparte (come dimostrato anche dalla successiva condotta di opposizione al precetto, intimato post concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo); sussistevano quindi i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stimandosi equa la condanna in misura pari alla metà dell'importo da liquidarsi a titolo di spese di lite.
Le spese di giudizio seguivano la soccombenza pagina 5 di 11 14. Proponeva appello Controparte_1
Col primo motivo parte appellante deduceva la erroneità della sentenza per aver rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito.
15. Come correttamente affermato dal primo giudice, l'eccezione è infondata.
Sussiste infatti la competenza del Tribunale di Bologna secondo il foro facoltativo del luogo di adempimento dell'obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 comma 3 cod. civ., avendo a propria sede in Bologna. Controparte_2
Parte appellata ha esercitato l'azione di rivalsa disciplinata dall'art. 6 della polizza:
“Il Contraente si impegna a rimborsare alla IA, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”.
In concreto, parte appellata ha chiesto in via monitoria il rimborso di tutte le somme versate in favore della parte beneficiaria della polizza, in esecuzione delle sentenze emesse dal Parte_1
Tribunale di Campobasso n. 602/2010 e dalla Corte di Appello di Campobasso n. 256/2015.
Dunque, emerge la liquidità del credito azionato, sufficiente a determinare la competenza ex art. 1182 terzo comma cod. civ., incidendo ogni altra questione sollevata da parte appellante sulla fondatezza del credito azionato e dunque attenendo a profili di merito e non di competenza per territorio.
16. Col secondo motivo di gravame parte appellante deduceva la erroneità della sentenza in ordine alla qualificazione del rapporto in termini di contratto autonomo di garanzia, anziché di fideiussione ordinaria, con la conseguenza della liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c. (“2) nel merito - infondatezza ed erroneità della sentenza n. 774/2020, r.g. 7561/2017, rep. 1195/20206, del tribunale di bologna, per carenza di motivazione della stessa, nonché per errata valutazione delle documentazioni in atti, laddove rigettava la eccezione di nullità di errata qualificazione del negozio de quo, come contratto autonomo di garanzia, trattandosi in realtà di polizza fideiussoria. nonché dell'assenza di mala gestio da parte della compagnia”).
17. Il motivo è infondato.
Come correttamente affermato dal primo giudice, “la polizza fideiussoria n. 452/CZ/G40704 è da qualificarsi nei termini di contratto autonomo di garanzia, così come accertato dalla sentenza di primo grado (n. 602/2010 Tribunale Campobasso), confermata in Appello (n. 256/2015), che ha visto soccombere la compagnia assicuratrice opposta contro la per il pagamento della Parte_2 somma garantita (doc. n. 2, allegati 3 e 4, parte opposta)”.
La natura di garanzia autonoma è stata dunque accertata da tali sentenze, rese nell'ambito di un giudizio cui peraltro non ha partecipato parte appellante.
Tale accertamento deve, peraltro, essere confermato nella presente sede.
La natura autonoma della garanzia si evince dalle seguenti clausole (artt. 5 e 6 delle condizioni generali della polizza):
pagina 6 di 11 - “Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla IA … dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso”;
- “Il Contraente si impegna a rimborsare alla IA, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”.
La previsione del pagamento a semplice richiesta del creditore è un primo elemento sintomatico della natura autonoma della garanzia.
Il secondo dirimente elemento sintomatico è costituito dalla espressa esclusione della facoltà in capo al debitore principale (il contraente) di sollevare eccezioni in ordine al pagamento effettuato dal garante.
Tale esclusione è pattuita sia con riferimento al momento della escussione della garanzia da parte del creditore beneficiario (art. 5), sia con riferimento al momento dell'esercizio della rivalsa da parte del garante che abbia pagato.
Tale previsione è del tutto incompatibile, sotto il profilo logico, con la sussistenza di un diritto del garante di sollevare eccezioni al momento della escussione da parte del creditore beneficiario della polizza, diritto la cui sussistenza deve essere, dunque, esclusa.
Inoltre, come chiaramente affermato da cass. n. 27619/20, “la differenza di oggetto della prestazione tra la fideiussione e la polizza fideiussoria rende quest'ultima non solo un contratto atipico, ma anche dalla natura autonoma”.
Così la motivazione in parte qua della suddetta pronuncia:
“Inoltre, la caratteristica dell'autonomia è propria della polizza fideiussoria, figura atipica e distinta dalla fideiussione tipica: la differenza tra le due figure sta nel fatto che con la polizza fideiussoria il contraente si impegna ad una prestazione diversa da quella garantita, a differenza della fideiussione tipica in cui invece il garante si impegna a fornire al creditore la medesima prestazione cui era tenuto il debitore principale (Cass. 6177/ 2020). Questa differenza di oggetto della prestazione tra la fideiussione e la polizza fideiussoria rende quest'ultima non solo un contratto atipico, ma anche dalla natura autonoma, rispetto al quale cioè non opera la solidarietà tipica della fideiussione accessoria
(Cass. sez. un. 3947/2010).
Deve precisarsi che, secondo tale pronuncia della Suprema Corte (cass. n. 27619/20), non è ostativa, rispetto alla qualificazione giuridica in termini di garanzia autonoma, la previsione pattizia della solidarietà del garante e del diritto di surroga a suo favore.
18. L'accertata natura autonoma della garanzia priva di ogni rilevanza la violazione dell'art. 1957 c.c., in quanto la disciplina di tale norma è inapplicabile alla garanzia autonoma.
In tal senso si vedano:
- sez. 3 - , Sentenza n. 7883 del 28/03/2017: “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di
pagina 7 di 11 una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali”;
- sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010: “Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma.
Non è dunque configurabile alcuna mala gestio della compagnia assicuratrice, ipoteticamente dovuta alla mancata proposizione della eccezione (nel relativo giudizio contro , avente ad Parte_1 oggetto la propria liberazione ex art. 1957 c.c..
19. Col terzo motivo di gravame parte appellante deduceva la erroneità della sentenza per non aver ritenuto che parte appellata avrebbe dovuto rifiutare il pagamento al creditore, sollevando exceptio doli, fondata sulla inesistenza del credito e dunque per non averne accertato la malagestio, sotto tale profilo (“NEL MERITO ED ERRONEITÀ DELLA INFONDATEZZA ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA N. 774/2020, R.G.
7561/2017, rep. 1195/20206, DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, PER CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA STESSA, NONCHÉ PER
ERRATA VALUTAZIONE DELLE DOCUMENTAZIONI IN ATTI, LADDOVE RIGETTAVA LA ECCEZIONE DI EXCEPTIO DOLI,
QUALE LIMITE ALL'ASTRATTEZZA DELLA GARANZIA AUTONOMA, E COMUNQUE PROPONIBILE ANCHE NELLA IPOTESI
DI CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA, ESSENDO LA , IN Controparte_6
RAGIONE DEI MAGGIORI CREDITI VANTATI GIÀ ING. ). Controparte_7 Controparte_5
In sostanza, con tale motivo di gravame parte appellante deduce che parte appellata avrebbe dovuto rifiutare il pagamento per inesistenza del credito, con la conseguenza, non avendolo fatto, della perdita dell'azione di rivalsa, proposta nel presente giudizio.
20. L'accoglimento di tale motivo di gravame presuppone una valutazione di abusività della escussione della polizza da parte del creditore beneficiario.
Tale abusività è da escludere.
In primo luogo, essa è esclusa dalle sentenze, che hanno riconosciuto la legittimità della escussione operata da (sentenza del Tribunale di Campobasso n. 602/2010 ed alla sentenza Parte_1 della Corte di Appello di Campobasso n. 256/2015).
In secondo luogo, l'abusività della escussione della polizza deve essere esclusa, in considerazione dell'accertamento compiuto dal Tribunale di Campobasso, con pronuncia passata in giudicato
(sentenza n. 291 emessa il 29.10.2010 dal Tribunale di Campobasso), in ordine alla sussistenza del grave inadempimento di nel rapporto di appalto con Controparte_1 Pt_1
pagina 8 di 11 e in ordine alla legittimità della risoluzione contrattuale dichiarata da quest'ultima (parte Pt_1 committente del rapporto di appalto):
“in conseguenza, dimostrati la grave negligenza della società appaltatrice ed il suo grave inadempimento, la aveva il pieno diritto di disporre la risoluzione in danno ai Parte_1 sensi dell'art. 340 della legge n. 2248/1965 allora vigente. Tale conclusione impone il rigetto delle riserve nn. 3, 4 e 5 e delle conclusioni di cui ai punti c) e d) dell'atto di citazione del presente giudizio
e dei punti a1, a2, a3, e a4, nn. 2 e 3 dell'atto di citazione del giudizio n. 271 – 2002 ossia delle domande che erano collegate proprio alla questione della legittimità o meno della risoluzione in danno e, più in generale, all'individuazione del soggetto inadempiente. Residua il diritto dell'ente pubblico convenuto di richiedere in separata sede il ristoro dei danni sofferti a causa dell'inadempimento della controparte”.
21. Non solo, dunque, in quella sede, viene accertato il grave inadempimento della società appaltatrice ma viene, altresì, sancito il diritto della committenza Controparte_1 di agire in separata sede per il risarcimento dei danni conseguenti. Parte_1
Tale pronuncia è stata confermata in parte qua dalla Corte di Appello di Campobasso (sentenza n.
169/2018 della Corte d'Appello di Campobasso, depositata il 2/05/2018, passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione con ordinanza della Corte di Cassazione N.reg.gen.36145/2018,
N.sez.1774/2023, numero di raccolta generale 14132/2023, data pubblicazione 23/05/2023).
Il suddetto accertamento, così come descritto nella riportata motivazione della sentenza del tribunale di
Campobasso, esclude l'abusività della escussione della polizza e conseguentemente esclude la eventuale negligenza della compagnia assicuratrice nella condotta processuale, tenuta nell'ambito del giudizio contro il creditore beneficiario che l'ha vista soccombente e condannata Parte_1 al pagamento del massimale di polizza.
Pertanto, deve escludersi la perdita del diritto di rivalsa in capo alla compagnia assicuratrice.
22. Col quarto motivo di gravame parte appellante ha dedotto “ vizio di omessa pronuncia del tribunale di prime cure in ordine alla richiesta di pronuncia in merito alla responsabilità della compagnia per non aver correttamente consentito ai deducenti di interloquire autonomamente nel procedimento promosso dalla nel giudizio conclusosi con la Parte_1 sentenza n. 602/2010 del 26.10.2010 del tribunale di Campobasso, poi confermata dalla Corte di
Appello di Campobasso con sentenza n. 256/2015, non effettuando correttamente la chiamata in causa dell'odierna opponente, impedendone la impugnazione e non proponendola così riversando le conseguenze negative della detta sentenza sul preteso debitore principale”.
23. Il motivo è infondato.
L'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate nel presente giudizio nei confronti dell'azione di rivalsa, proposta dalla compagnia assicuratrice, rende altresì infondata anche la doglianza dispiegata col quarto pagina 9 di 11 motivo, incentrata sulla mancata chiamata in causa dell'appellante nell'ambito del giudizio tra la
IA garante e il soggetto creditore e beneficiario della polizza fideiussoria, Parte_1
Quand'anche chiamata in causa in quel giudizio, la parte qui appellante avrebbe sollevato questioni infondate e dunque quella mancata chiamata in causa non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione della presente causa.
24. Col quinto motivo di gravame parte appellante ha dedotto “nel merito infondatezza ed erroneità della sentenza n. 774/2020, r.g. 7561/2017, rep. 1195/20206, del tribunale di Bologna, nella quantificazione delle somme richieste dalla compagnia di assicurazione attraverso l'azione di regresso nei confronti della . Controparte_1
25. Il motivo è infondato.
Come si evince dal testo del ricorso per decreto ingiuntivo azionato da parte appellata e opposto in questa sede, il credito ingiunto è stato correttamente chiesto nella misura corrispondente a quanto pagato dalla compagnia assicuratrice al creditore in forza della sentenza esecutiva Parte_1 di condanna in favore di quest'ultima.
Così il testo del ricorso monitorio:
“che con sentenza n. 602/2010 del 26.10.2010, depositata il 29.10.2010, il Tribunale di Campobasso accoglieva la domanda della e condannava Parte_1 al pagamento della somma di € 288.278,18 oltre ad interessi legali dalla Controparte_8 domanda al saldo ed oltre al rimborso delle spese processuali (doc. 3);
- che con lettera raccomandata del 2.1.2012 Unipol Assicurazioni S.p.a. (già Controparte_8
) comunicava all'impresa contraente che, a seguito della sentenza suddetta, avrebbe provveduto
[...] al pagamento (doc. 4);
- che, in data 17.1.2012, Unipol Assicurazioni S.p.a. provvedeva al pagamento della somma complessiva di € 313.789,90 in favore della Parte_1
- che, successivamente, la sentenza di primo grado veniva confermata anche dalla Corte d'Appello di Campobasso con sentenza n. 256/2015 del 17.11.2015, a seguito dell'appello proposto da
[...] con il quale la IA veniva condannata al pagamento dell'ulteriore somma Controparte_8 complessiva di € 29.896,86, per nuova regolazione delle spese, corrisposta con bonifici bancari del 22.3.2016 e 19.5.2016 (doc.ti 6- 8);
- che in forza del pagamento effettuato e ai sensi e per gli effetti degli artt. 1949 e 1950 c.c. nonché degli artt. 6 e 7 delle condizioni generali di polizza, la ricorrente è surrogata nei diritti e nelle azioni spettanti alla beneficiaria ed ha diritto di agire in rivalsa nei confronti del contraente per il recupero di tutte le somme versate per capitale, interessi e spese”.
L'importo, al cui pagamento la compagnia è stata condannata dal Tribunale di Campobasso, è pari al massimale di polizza.
L'importo, al cui pagamento la compagnia è stata condannata dalla Corte di Appello di Campobasso, corrisponde a ulteriori spese di lite.
La rimborsabilità, in sede di rivalsa azionata dal garante, di entrambi gli importi è stabilita dalla polizza anche con riguardo alle spese (si veda art. 7 che consente tale rimborso, implicitamente ma ovviamente, anche oltre il massimale):
pagina 10 di 11 “art. 7 – Rivalsa delle spese di recupero. Gli oneri di qualsiasi natura che la compagnia dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque garantite dalla presente polizza sono a carico del Contraente”.
La prova dei pagamenti effettuati dalla IA si desume agevolmente dai bonifici bancari in atti.
26. Col sesto motivo di gravame parte appellante deduceva “erronea regolamentazione delle spese e erronea statuizione sulle stesse anche con riferimento alla condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”.
Così veniva articolato il motivo nella sua parte essenziale:
“Invero, anche alla luce delle errate decisioni in ordine ai punti sopra indicati, nonché anche il vizio di omessa pronuncia in ordine alla eccepita responsabilità della compagnia per non aver consentito, nei giudizi sopra indicati la partecipazione al Giudizio, determinato la caducazione della condanna alla lite temeraria”.
27. Il motivo è infondato.
La doglianza è incentrata unicamente sulla fondatezza dei motivi di appello e delle pretese di parte appellante e non su ragioni che prescindano dalla fondatezza e dall'accoglimento delle medesime.
Pertanto, l'accertata infondatezza delle doglianze tutte, sollevate nella presente sede dall'appellante, determina la reiezione anche del presente motivo di gravame.
28. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento (euro 20.119,00).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 20.119,00 per compenso, oltre al 15% di Controparte_2 spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 938/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LACIRIGNOLA Controparte_1 P.IVA_1
VALERIO e dell'avv. CIRASOLA MICHELE ( ) MERO DOMICILIATARIO C.F._1
VIA ANDREA COSTA N. 144 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in C/O AVV. MICHELE
CIRASOLA VIA ANDREA COSTA N. 144 BOLOGNApresso il difensore avv. LACIRIGNOLA
VALERIO
APPELLANTE contro
(GIA' (C.F. ), con il Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO e dell'avv. MILANESI DANIELA
( ) VIA C/O AVV.FERRONI VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 58 BOLOGNApresso il difensore avv. FERRONI
FRANCESCO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 744/2020 del Tribunale di Bologna, pubbl. il 12/05/2020.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. chiedeva e otteneva nei confronti di Controparte_2 [...]
il decreto ingiuntivo n. 5375/2016, emesso dal tribunale di Bologna in data Controparte_1
27.09.2016 per la somma di € 343.686,76=, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di rivalsa in relazione alla polizza fideiussoria n. 452/CZ/G40704; la garanzia di cui alla polizza era pagina 1 di 11 stata prestata da (ora il 28.10.1993 in favore della Controparte_4 CP_2 [...]
per l'adempimento degli oneri assunti da Parte_1 [...]
(nella precedente denominazione Ing. con il contratto CP_1 Controparte_5
d'appalto, avente ad oggetto la realizzazione della strada di allacciamento Ponte sul Vallone, fino alla concorrenza dell'importo di € 288.278,18= (vecchie lire 558.184.385=).
2. Parte ingiunta proponeva tempestiva opposizione, esponendo in Controparte_1 fatto che:
- al tempo dell'escussione della polizza, tra essa opponente e la era in corso una Parte_1 vertenza – allora al vaglio della Corte di Cassazione – per la definizione delle reciproche partite di dare/avere, a seguito della determinazione della committenza, datata 09.07.2001, di risolvere il contratto di appalto per asserito inadempimento di essa appaltatrice;
- con raccomandata 06.08.2001 aveva quindi diffidato a non Controparte_2 corrispondere alcunché in favore della beneficiaria della polizza, fin quando non fosse giudizialmente acclarato l'inadempimento posto a fondamento della risoluzione;
- la pronuncia del giudice di prime cure, corroborata da una consulenza tecnica d'ufficio, aveva accertato un credito in proprio favore pari € 519.777,80=, somma già di per sé superiore rispetto al diritto di cui alla polizza (sentenza n. 291 emessa il 29.10.2010 dal Tribunale di Campobasso);
- certa di vantare ulteriori ingenti crediti, aveva poi impugnato la pronuncia di primo grado, prima in
Corte d'Appello e poi in Cassazione;
- con sentenza n. 602 del 26.10.2010, intanto, il Tribunale di Campobasso accoglieva la domanda della di riscossione della polizza fideiussoria e condannava quindi Parte_1 [...] al pagamento della somma di € 288.278,18=, adempimento avvenuto con Controparte_2 successivo versamento del 17.01.2012 (nell'importo di € 313.789,90= comprensivo di interessi legali e di spese di lite);
- la sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte d'Appello di Campobasso con la sentenza n. 256 del 17.11.2015, che condannava a pagare ulteriori € Controparte_2
29.896,86= a titolo di spese;
- la IA assicuratrice proponeva ricorso per decreto ingiuntivo ed otteneva il regresso di quanto indebitamente corrisposto.
3. Parte opponente formulava eccezioni, preliminari e di merito, tra cui: A) l'inefficacia del decreto opposto per mancata tempestiva notifica ex art. 644 c.p.c.; B) l'incompetenza del Tribunale di Bologna ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, indicando come foro competente quello di Bari;
C) nel merito, la qualifica della polizza quale fideiussione piuttosto che contratto autonomo di garanzia, con l'effetto dell'applicazione dell'articolo 1957 cod. civ. in tema di decadenza dei diritti del beneficiario verso il garante per mancata proposizione, entro sei mesi dall'estinzione dell'obbligazione principale, delle proprie istanze contro il debitore;
la mala gestio da parte di Controparte_2
pagina 2 di 11 per non aver eccepito compiutamente tale decadenza nel giudizio che l'aveva vista soccombente CP_2 contro la Comunità beneficiaria;
D) in subordine, in caso di qualificazione come contratto autonomo di garanzia, tale malagestio si risolveva nella mancata proposizione di una exceptio doli nei confronti della fondata sull'accertamento giudiziale (sentenza n. 602/2010 citata) che Parte_1 evidenziava un maggior credito di , tale da estinguere la pretesa di Controparte_1
E) l'errata quantificazione delle somme azionate in via monitoria per inserimento Parte_1 di voci di spesa, per le quali non era consentito il diritto di regresso, ovvero gli interessi e le spese legali addebitate per via della soccombenza nei giudizi contro la beneficiaria Parte_1
4. Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività nella notifica ovvero per incompetenza del Tribunale adito, nel merito, disporsi la revoca dello stesso per infondatezza della pretesa o, in subordine, la riduzione nel quantum per essere state inserite voci di spesa non dovute.
5. Parte opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_2 delle avverse ragioni ed eccezioni.
6. In punto alla qualificazione del contratto e alla asserita propria mala gestio, deduceva in fatto che:
- a seguito della risoluzione del 09.07.2001 del contratto di appalto e della richiesta di escussione della polizza per l'intero massimale da parte della si era astenuta dal disporre il Parte_1 pagamento, assecondando il volere dell'opponente (diffida 06.08.2001);
- era stata convenuta quindi in giudizio dalla beneficiaria, risultando soccombente per l'intero importo richiesto (sentenza n. 602 Tribunale di Campobasso depositata il 29.10.2010);
- con raccomandata 02.01.2012 comunicava quindi all'impresa contraente che, a seguito della sentenza suddetta, avrebbe provveduto al pagamento, come poi avvenuto il successivo 17.01.2012;
- la sentenza di primo grado veniva confermata in grado di appello, con condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 29.896,89=, a titolo di spese;
- entrambe le suddette sentenze qualificavano la polizza nei termini di contratto autonomo di garanzia.
In conseguenza di quanto sopra, non vi era stata alcuna mala gestio: l'eccezione di cui all'articolo 1957 cod. civ. spettava al fideiussore e pertanto andava esclusa nel caso di specie.
In ordine, poi, all'exceptio doli, deduceva che, ove l'opponente intendesse rivolgerla nei CP_2 confronti di essa opposta, la stessa andava respinta, considerando l'impegno previsto all'art. 6 della polizza di rimborsare quanto pagato dalla compagnia con espressa rinuncia a sollevare eccezioni.
Qualora, invece, le contestazioni di parte opponente dovessero intendersi riferite al dovere della
IA di sollevare l'exceptio doli, al fine di non ledere il diritto della debitrice principale, deduceva che tale eccezione era stata sollevata in entrambi i gradi di giudizio, venendo puntualmente respinta.
Quanto, infine, alla lamentata errata quantificazione del credito, parte opposta eccepiva che la Società garante, in base agli artt. 6 e 7 del contratto, aveva diritto di agire in rivalsa nei confronti del contraente pagina 3 di 11 per il recupero di tutte le somme versate per capitale, spese ed interessi e comunque per tutti gli oneri connessi al recupero delle somme versate o garantite. Conseguentemente, le spese di lite relative ai due gradi di giudizio dovevano rimanere a carico del contraente.
7. Il Tribunale così decideva:
- rigetta l'opposizione di e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
5375/2016 emesso dal Tribunale di Bologna in data 27.09.2016;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di parte opposta delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 13.494,50= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. ed I.V.A come per legge;
- condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a parte opposta la somma di € 6.747,25=.
8. Il Tribunale rigettava l'eccezione di inefficacia del decreto per inosservanza del termine di notifica.
9. Il Tribunale rigettava l'eccezione d'incompetenza del Tribunale adito in via monitoria.
Secondo il Tribunale, l'eccezione non era fondata, avendo parte ingiungente invocato la competenza del Tribunale di Bologna, secondo il foro facoltativo del luogo di adempimento dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 comma 3 cod. civ., avendo in Bologna la propria sede.
Secondo il Tribunale, occorreva evitare di confondere i livelli dei rapporti obbligatori inerenti ad una polizza fideiussoria, come quella oggetto di causa: il rapporto base creditore-debitore, da una parte, ed il rapporto di garanzia debitore-garante, dall'altra. La pendenza del giudizio in ordine al rapporto di base (committente e appaltatore) non era idonea ad influire sul presente giudizio e sulla natura del diritto di rivalsa del garante, che restava un'obbligazione pecuniaria;
obbligazione che, nella specie, era certa, liquida ed esigibile e quindi andava adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza
(art. 1182 comma 3 cod. civ.).
Non poteva invero porsi dubbio circa la liquidità del credito azionato in via monitoria, risultando esso dalla mera somma aritmetica degli importi riconosciuti giudizialmente a favore della beneficiaria e contro la IA qui opposta (il riferimento era alla sentenza del Tribunale di Parte_1
Campobasso n. 602/2010 ed alla sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 256/2015).
10. Quanto al merito.
Secondo il Tribunale, la polizza fideiussoria n. 452/CZ/G40704 era da qualificarsi nei termini di contratto autonomo di garanzia, così come accertato dalla sentenza di primo grado (n. 602/2010
Tribunale Campobasso), confermata in Appello (n. 256/2015), che aveva visto soccombere la compagnia assicuratrice opposta contro la per il pagamento della somma garantita Parte_2
(doc. n. 2, allegati 3 e 4, parte opposta).
In tal senso deponeva il tenore letterale degli artt. 5 e 6 delle condizioni generali della polizza (sempre doc. n. 2), ove si stabiliva, rispettivamente, che “Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla IA … dopo un semplice avviso al Contraente senza
pagina 4 di 11 bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso” e che “Il Contraente si impegna a rimborsare alla IA, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”.
Accertata la natura di contratto autonomo di garanzia, l'eccezione di cui all'art. 1957 cod. civ., quand'anche esperita da nei giudizi contro la Controparte_2 Parte_1
non avrebbe potuto trovare valido riconoscimento.
[...]
Pertanto, aveva correttamente provveduto al pagamento delle Controparte_2 somme garantite, in adempimento alle sentenze richiamate.
11. Quanto all'addebito relativo alla exceptio doli, nulla poteva addebitarsi alla IA, posto che la medesima, in adesione alle argomentazioni del debitore principale di cui alla diffida 06.08.2001, non aveva provveduto a pagare al momento dell'escussione della polizza da parte della Parte_1
e, quando era stata da questa convenuta in giudizio per ottenere il pagamento, aveva proposto
[...] exceptio doli, deducendo l'inesistenza dell'inadempimento del debitore principale;
senonché,
l'eccezione era stata giudizialmente respinta con le pronunce che l'avevano condannata al pagamento in favore del beneficiario della polizza.
Il pagamento era, dunque, dovuto.
12. Secondo il Tribunale, non vi era errata quantificazione delle somme richieste con ingiunzione,
l'art. 6 prevedendo espressamente che la Società garante fosse surrogata nei diritti e nelle azioni spettanti alla beneficiaria ed avesse diritto di agire in rivalsa nei confronti del contraente per il recupero di tutte le somme versate per “capitale, interessi e spese”; la rivalsa atteneva, quindi, non solo agli interessi medio tempore maturati in ragione dell'adesione da parte della IA alla diffida pervenutagli dal debitore principale, ma ricomprendeva anche le spese giudiziali sopportate per far valere nei confronti del beneficiario le stesse ragioni su cui oggi Controparte_1 fondava la propria opposizione.
Dunque, la clausola prevedeva che la rivalsa potesse essere esercitata anche per interessi e spese.
13. Infine, secondo il tribunale, vi era stato un comportamento scorretto di parte opponente la quale aveva promosso opposizione pur consapevole di essere priva di qualsiasi prova delle proprie asserzioni, introducendo nel processo questioni in fatto e in diritto che in parte ben sapeva essere già state sottoposte al vaglio giudiziale con esito negativo ed in parte inconferenti rispetto al rapporto contrattuale e con finalità chiaramente dilatorie delle giuste ragioni di credito della controparte (come dimostrato anche dalla successiva condotta di opposizione al precetto, intimato post concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo); sussistevano quindi i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stimandosi equa la condanna in misura pari alla metà dell'importo da liquidarsi a titolo di spese di lite.
Le spese di giudizio seguivano la soccombenza pagina 5 di 11 14. Proponeva appello Controparte_1
Col primo motivo parte appellante deduceva la erroneità della sentenza per aver rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito.
15. Come correttamente affermato dal primo giudice, l'eccezione è infondata.
Sussiste infatti la competenza del Tribunale di Bologna secondo il foro facoltativo del luogo di adempimento dell'obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 comma 3 cod. civ., avendo a propria sede in Bologna. Controparte_2
Parte appellata ha esercitato l'azione di rivalsa disciplinata dall'art. 6 della polizza:
“Il Contraente si impegna a rimborsare alla IA, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”.
In concreto, parte appellata ha chiesto in via monitoria il rimborso di tutte le somme versate in favore della parte beneficiaria della polizza, in esecuzione delle sentenze emesse dal Parte_1
Tribunale di Campobasso n. 602/2010 e dalla Corte di Appello di Campobasso n. 256/2015.
Dunque, emerge la liquidità del credito azionato, sufficiente a determinare la competenza ex art. 1182 terzo comma cod. civ., incidendo ogni altra questione sollevata da parte appellante sulla fondatezza del credito azionato e dunque attenendo a profili di merito e non di competenza per territorio.
16. Col secondo motivo di gravame parte appellante deduceva la erroneità della sentenza in ordine alla qualificazione del rapporto in termini di contratto autonomo di garanzia, anziché di fideiussione ordinaria, con la conseguenza della liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c. (“2) nel merito - infondatezza ed erroneità della sentenza n. 774/2020, r.g. 7561/2017, rep. 1195/20206, del tribunale di bologna, per carenza di motivazione della stessa, nonché per errata valutazione delle documentazioni in atti, laddove rigettava la eccezione di nullità di errata qualificazione del negozio de quo, come contratto autonomo di garanzia, trattandosi in realtà di polizza fideiussoria. nonché dell'assenza di mala gestio da parte della compagnia”).
17. Il motivo è infondato.
Come correttamente affermato dal primo giudice, “la polizza fideiussoria n. 452/CZ/G40704 è da qualificarsi nei termini di contratto autonomo di garanzia, così come accertato dalla sentenza di primo grado (n. 602/2010 Tribunale Campobasso), confermata in Appello (n. 256/2015), che ha visto soccombere la compagnia assicuratrice opposta contro la per il pagamento della Parte_2 somma garantita (doc. n. 2, allegati 3 e 4, parte opposta)”.
La natura di garanzia autonoma è stata dunque accertata da tali sentenze, rese nell'ambito di un giudizio cui peraltro non ha partecipato parte appellante.
Tale accertamento deve, peraltro, essere confermato nella presente sede.
La natura autonoma della garanzia si evince dalle seguenti clausole (artt. 5 e 6 delle condizioni generali della polizza):
pagina 6 di 11 - “Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla IA … dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso”;
- “Il Contraente si impegna a rimborsare alla IA, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”.
La previsione del pagamento a semplice richiesta del creditore è un primo elemento sintomatico della natura autonoma della garanzia.
Il secondo dirimente elemento sintomatico è costituito dalla espressa esclusione della facoltà in capo al debitore principale (il contraente) di sollevare eccezioni in ordine al pagamento effettuato dal garante.
Tale esclusione è pattuita sia con riferimento al momento della escussione della garanzia da parte del creditore beneficiario (art. 5), sia con riferimento al momento dell'esercizio della rivalsa da parte del garante che abbia pagato.
Tale previsione è del tutto incompatibile, sotto il profilo logico, con la sussistenza di un diritto del garante di sollevare eccezioni al momento della escussione da parte del creditore beneficiario della polizza, diritto la cui sussistenza deve essere, dunque, esclusa.
Inoltre, come chiaramente affermato da cass. n. 27619/20, “la differenza di oggetto della prestazione tra la fideiussione e la polizza fideiussoria rende quest'ultima non solo un contratto atipico, ma anche dalla natura autonoma”.
Così la motivazione in parte qua della suddetta pronuncia:
“Inoltre, la caratteristica dell'autonomia è propria della polizza fideiussoria, figura atipica e distinta dalla fideiussione tipica: la differenza tra le due figure sta nel fatto che con la polizza fideiussoria il contraente si impegna ad una prestazione diversa da quella garantita, a differenza della fideiussione tipica in cui invece il garante si impegna a fornire al creditore la medesima prestazione cui era tenuto il debitore principale (Cass. 6177/ 2020). Questa differenza di oggetto della prestazione tra la fideiussione e la polizza fideiussoria rende quest'ultima non solo un contratto atipico, ma anche dalla natura autonoma, rispetto al quale cioè non opera la solidarietà tipica della fideiussione accessoria
(Cass. sez. un. 3947/2010).
Deve precisarsi che, secondo tale pronuncia della Suprema Corte (cass. n. 27619/20), non è ostativa, rispetto alla qualificazione giuridica in termini di garanzia autonoma, la previsione pattizia della solidarietà del garante e del diritto di surroga a suo favore.
18. L'accertata natura autonoma della garanzia priva di ogni rilevanza la violazione dell'art. 1957 c.c., in quanto la disciplina di tale norma è inapplicabile alla garanzia autonoma.
In tal senso si vedano:
- sez. 3 - , Sentenza n. 7883 del 28/03/2017: “Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di
pagina 7 di 11 una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali”;
- sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010: “Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma.
Non è dunque configurabile alcuna mala gestio della compagnia assicuratrice, ipoteticamente dovuta alla mancata proposizione della eccezione (nel relativo giudizio contro , avente ad Parte_1 oggetto la propria liberazione ex art. 1957 c.c..
19. Col terzo motivo di gravame parte appellante deduceva la erroneità della sentenza per non aver ritenuto che parte appellata avrebbe dovuto rifiutare il pagamento al creditore, sollevando exceptio doli, fondata sulla inesistenza del credito e dunque per non averne accertato la malagestio, sotto tale profilo (“NEL MERITO ED ERRONEITÀ DELLA INFONDATEZZA ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA N. 774/2020, R.G.
7561/2017, rep. 1195/20206, DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, PER CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA STESSA, NONCHÉ PER
ERRATA VALUTAZIONE DELLE DOCUMENTAZIONI IN ATTI, LADDOVE RIGETTAVA LA ECCEZIONE DI EXCEPTIO DOLI,
QUALE LIMITE ALL'ASTRATTEZZA DELLA GARANZIA AUTONOMA, E COMUNQUE PROPONIBILE ANCHE NELLA IPOTESI
DI CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA, ESSENDO LA , IN Controparte_6
RAGIONE DEI MAGGIORI CREDITI VANTATI GIÀ ING. ). Controparte_7 Controparte_5
In sostanza, con tale motivo di gravame parte appellante deduce che parte appellata avrebbe dovuto rifiutare il pagamento per inesistenza del credito, con la conseguenza, non avendolo fatto, della perdita dell'azione di rivalsa, proposta nel presente giudizio.
20. L'accoglimento di tale motivo di gravame presuppone una valutazione di abusività della escussione della polizza da parte del creditore beneficiario.
Tale abusività è da escludere.
In primo luogo, essa è esclusa dalle sentenze, che hanno riconosciuto la legittimità della escussione operata da (sentenza del Tribunale di Campobasso n. 602/2010 ed alla sentenza Parte_1 della Corte di Appello di Campobasso n. 256/2015).
In secondo luogo, l'abusività della escussione della polizza deve essere esclusa, in considerazione dell'accertamento compiuto dal Tribunale di Campobasso, con pronuncia passata in giudicato
(sentenza n. 291 emessa il 29.10.2010 dal Tribunale di Campobasso), in ordine alla sussistenza del grave inadempimento di nel rapporto di appalto con Controparte_1 Pt_1
pagina 8 di 11 e in ordine alla legittimità della risoluzione contrattuale dichiarata da quest'ultima (parte Pt_1 committente del rapporto di appalto):
“in conseguenza, dimostrati la grave negligenza della società appaltatrice ed il suo grave inadempimento, la aveva il pieno diritto di disporre la risoluzione in danno ai Parte_1 sensi dell'art. 340 della legge n. 2248/1965 allora vigente. Tale conclusione impone il rigetto delle riserve nn. 3, 4 e 5 e delle conclusioni di cui ai punti c) e d) dell'atto di citazione del presente giudizio
e dei punti a1, a2, a3, e a4, nn. 2 e 3 dell'atto di citazione del giudizio n. 271 – 2002 ossia delle domande che erano collegate proprio alla questione della legittimità o meno della risoluzione in danno e, più in generale, all'individuazione del soggetto inadempiente. Residua il diritto dell'ente pubblico convenuto di richiedere in separata sede il ristoro dei danni sofferti a causa dell'inadempimento della controparte”.
21. Non solo, dunque, in quella sede, viene accertato il grave inadempimento della società appaltatrice ma viene, altresì, sancito il diritto della committenza Controparte_1 di agire in separata sede per il risarcimento dei danni conseguenti. Parte_1
Tale pronuncia è stata confermata in parte qua dalla Corte di Appello di Campobasso (sentenza n.
169/2018 della Corte d'Appello di Campobasso, depositata il 2/05/2018, passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione con ordinanza della Corte di Cassazione N.reg.gen.36145/2018,
N.sez.1774/2023, numero di raccolta generale 14132/2023, data pubblicazione 23/05/2023).
Il suddetto accertamento, così come descritto nella riportata motivazione della sentenza del tribunale di
Campobasso, esclude l'abusività della escussione della polizza e conseguentemente esclude la eventuale negligenza della compagnia assicuratrice nella condotta processuale, tenuta nell'ambito del giudizio contro il creditore beneficiario che l'ha vista soccombente e condannata Parte_1 al pagamento del massimale di polizza.
Pertanto, deve escludersi la perdita del diritto di rivalsa in capo alla compagnia assicuratrice.
22. Col quarto motivo di gravame parte appellante ha dedotto “ vizio di omessa pronuncia del tribunale di prime cure in ordine alla richiesta di pronuncia in merito alla responsabilità della compagnia per non aver correttamente consentito ai deducenti di interloquire autonomamente nel procedimento promosso dalla nel giudizio conclusosi con la Parte_1 sentenza n. 602/2010 del 26.10.2010 del tribunale di Campobasso, poi confermata dalla Corte di
Appello di Campobasso con sentenza n. 256/2015, non effettuando correttamente la chiamata in causa dell'odierna opponente, impedendone la impugnazione e non proponendola così riversando le conseguenze negative della detta sentenza sul preteso debitore principale”.
23. Il motivo è infondato.
L'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate nel presente giudizio nei confronti dell'azione di rivalsa, proposta dalla compagnia assicuratrice, rende altresì infondata anche la doglianza dispiegata col quarto pagina 9 di 11 motivo, incentrata sulla mancata chiamata in causa dell'appellante nell'ambito del giudizio tra la
IA garante e il soggetto creditore e beneficiario della polizza fideiussoria, Parte_1
Quand'anche chiamata in causa in quel giudizio, la parte qui appellante avrebbe sollevato questioni infondate e dunque quella mancata chiamata in causa non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione della presente causa.
24. Col quinto motivo di gravame parte appellante ha dedotto “nel merito infondatezza ed erroneità della sentenza n. 774/2020, r.g. 7561/2017, rep. 1195/20206, del tribunale di Bologna, nella quantificazione delle somme richieste dalla compagnia di assicurazione attraverso l'azione di regresso nei confronti della . Controparte_1
25. Il motivo è infondato.
Come si evince dal testo del ricorso per decreto ingiuntivo azionato da parte appellata e opposto in questa sede, il credito ingiunto è stato correttamente chiesto nella misura corrispondente a quanto pagato dalla compagnia assicuratrice al creditore in forza della sentenza esecutiva Parte_1 di condanna in favore di quest'ultima.
Così il testo del ricorso monitorio:
“che con sentenza n. 602/2010 del 26.10.2010, depositata il 29.10.2010, il Tribunale di Campobasso accoglieva la domanda della e condannava Parte_1 al pagamento della somma di € 288.278,18 oltre ad interessi legali dalla Controparte_8 domanda al saldo ed oltre al rimborso delle spese processuali (doc. 3);
- che con lettera raccomandata del 2.1.2012 Unipol Assicurazioni S.p.a. (già Controparte_8
) comunicava all'impresa contraente che, a seguito della sentenza suddetta, avrebbe provveduto
[...] al pagamento (doc. 4);
- che, in data 17.1.2012, Unipol Assicurazioni S.p.a. provvedeva al pagamento della somma complessiva di € 313.789,90 in favore della Parte_1
- che, successivamente, la sentenza di primo grado veniva confermata anche dalla Corte d'Appello di Campobasso con sentenza n. 256/2015 del 17.11.2015, a seguito dell'appello proposto da
[...] con il quale la IA veniva condannata al pagamento dell'ulteriore somma Controparte_8 complessiva di € 29.896,86, per nuova regolazione delle spese, corrisposta con bonifici bancari del 22.3.2016 e 19.5.2016 (doc.ti 6- 8);
- che in forza del pagamento effettuato e ai sensi e per gli effetti degli artt. 1949 e 1950 c.c. nonché degli artt. 6 e 7 delle condizioni generali di polizza, la ricorrente è surrogata nei diritti e nelle azioni spettanti alla beneficiaria ed ha diritto di agire in rivalsa nei confronti del contraente per il recupero di tutte le somme versate per capitale, interessi e spese”.
L'importo, al cui pagamento la compagnia è stata condannata dal Tribunale di Campobasso, è pari al massimale di polizza.
L'importo, al cui pagamento la compagnia è stata condannata dalla Corte di Appello di Campobasso, corrisponde a ulteriori spese di lite.
La rimborsabilità, in sede di rivalsa azionata dal garante, di entrambi gli importi è stabilita dalla polizza anche con riguardo alle spese (si veda art. 7 che consente tale rimborso, implicitamente ma ovviamente, anche oltre il massimale):
pagina 10 di 11 “art. 7 – Rivalsa delle spese di recupero. Gli oneri di qualsiasi natura che la compagnia dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque garantite dalla presente polizza sono a carico del Contraente”.
La prova dei pagamenti effettuati dalla IA si desume agevolmente dai bonifici bancari in atti.
26. Col sesto motivo di gravame parte appellante deduceva “erronea regolamentazione delle spese e erronea statuizione sulle stesse anche con riferimento alla condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria”.
Così veniva articolato il motivo nella sua parte essenziale:
“Invero, anche alla luce delle errate decisioni in ordine ai punti sopra indicati, nonché anche il vizio di omessa pronuncia in ordine alla eccepita responsabilità della compagnia per non aver consentito, nei giudizi sopra indicati la partecipazione al Giudizio, determinato la caducazione della condanna alla lite temeraria”.
27. Il motivo è infondato.
La doglianza è incentrata unicamente sulla fondatezza dei motivi di appello e delle pretese di parte appellante e non su ragioni che prescindano dalla fondatezza e dall'accoglimento delle medesime.
Pertanto, l'accertata infondatezza delle doglianze tutte, sollevate nella presente sede dall'appellante, determina la reiezione anche del presente motivo di gravame.
28. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento (euro 20.119,00).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 20.119,00 per compenso, oltre al 15% di Controparte_2 spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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