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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, decreto decisorio 04/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00140/2025 REG.PROV.PRES.
N. 06926/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6926 del 2024, proposto dalla società G.L.P. Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici – G.s.e. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle imprese e del made in Italy, Agenzia delle entrate, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n. 8050 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni;
Considerato che parte ricorrente:
a) ha rinunciato ai benefici della c.d. Tremonti Ambiente (cfr. provvedimento G.s.e. del 16 gennaio 2025 depositato dalla difesa della società in data 26 febbraio 2025);
b) con nota del 26 febbraio 2025 ha dichiarato cessata la materia del contendere;
Ritenuto che, nella sostanza, è sopravvenuta la carenza di interesse alla coltivazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il presente ricorso (n.r.g. 6926/2024).
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio fermo restando l’onere del contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Dispone la cancellazione del presente giudizio dal ruolo della udienza pubblica del 23 settembre 2025.
Così deciso in Roma il giorno 3 marzo 2025.
| Il Presidente |
| Vito Poli |
IL SEGRETARIO