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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 25.4.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1050 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Angelo Baffa Parte_1
appellante
E
CP_1
appellata non costituita
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Restituzione quota trattamento di fine rapporto. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso che ha Parte_1 proposto contro per accertare il suo diritto alla restituzione della somma di € 7.359,00 CP_1 illegittimamente trattenuta dalla e per la condanna di – Controparte_2 CP_1 incorporante la - al suo pagamento ex art. 2504 cod. civ. - oltre Controparte_2 rivalutazione, ed interessi legali maturati e maturandi.
2) Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma con Parte_1 accoglimento della domanda giudiziale.
3) non si è costituita nonostante la regolare notifica dell'appello in data 27.12.24 al suo CP_1 procuratore costituito nel primo grado di giudizio ai sensi della Legge n° 53 del 1994. 4) Con note del 15.4.25 l'appellante ha rinunciato agli atti del processo, producendo transazione stipulata dalle parti il 9.4.25 e concludendo per la dichiarazione di estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
5) Con note di trattazione scritta del 30.4.25 ribadiva la richiesta avanzata con le note del 9.4.25 e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
6) Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che non si è costituita nel presente CP_1 grado di giudizio nonostante la regolare notifica dell'appello in data 27.12.24.
7) Ciò detto, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c. alla luce della rinuncia agli atti del giudizio espressa dallo stesso nella transazione del 9.4.25 in atti Parte_1 con sottoscrizione autenticata dal suo difensore di fiducia e accettata dalla società appellata.
8) Nulla sulle spese di lite stante la contumacia di che, in ogni caso, risulta aver espresso il CP_1 suo consenso alla compensazione delle spese di lite in sede di transazione del 9.4.25.
9) Il tenore della decisione non consente di dare atto dell'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Cosenza n° 1516/23, così provvede:
1) dichiara estinto il processo;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 30.5.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 25.4.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1050 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Angelo Baffa Parte_1
appellante
E
CP_1
appellata non costituita
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Restituzione quota trattamento di fine rapporto. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso che ha Parte_1 proposto contro per accertare il suo diritto alla restituzione della somma di € 7.359,00 CP_1 illegittimamente trattenuta dalla e per la condanna di – Controparte_2 CP_1 incorporante la - al suo pagamento ex art. 2504 cod. civ. - oltre Controparte_2 rivalutazione, ed interessi legali maturati e maturandi.
2) Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma con Parte_1 accoglimento della domanda giudiziale.
3) non si è costituita nonostante la regolare notifica dell'appello in data 27.12.24 al suo CP_1 procuratore costituito nel primo grado di giudizio ai sensi della Legge n° 53 del 1994. 4) Con note del 15.4.25 l'appellante ha rinunciato agli atti del processo, producendo transazione stipulata dalle parti il 9.4.25 e concludendo per la dichiarazione di estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
5) Con note di trattazione scritta del 30.4.25 ribadiva la richiesta avanzata con le note del 9.4.25 e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
6) Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che non si è costituita nel presente CP_1 grado di giudizio nonostante la regolare notifica dell'appello in data 27.12.24.
7) Ciò detto, il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c. alla luce della rinuncia agli atti del giudizio espressa dallo stesso nella transazione del 9.4.25 in atti Parte_1 con sottoscrizione autenticata dal suo difensore di fiducia e accettata dalla società appellata.
8) Nulla sulle spese di lite stante la contumacia di che, in ogni caso, risulta aver espresso il CP_1 suo consenso alla compensazione delle spese di lite in sede di transazione del 9.4.25.
9) Il tenore della decisione non consente di dare atto dell'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Cosenza n° 1516/23, così provvede:
1) dichiara estinto il processo;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 30.5.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale