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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 28/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francescamaria Piruzza, nel procedimento semplificato di cognizione ha pronunciato e pubblicato ex art. 281 sexies, comma
3, cpc (come introdotto dalla L. Cartabia) la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1007/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi nel procedimento semplificato di cognizione (ex art. 281 – decies ult. comma c.p.c.) vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dagli Avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani (PEC: e Raffaella Ingraldo Email_1
(PEC:
in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, Email_2
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 – decies e segg. c.p.c., depositato in data 27/6/2024 , ha Parte_1 agito in giudizio nei confronti di per ottenere l'autorizzazione all'accesso Controparte_1 presso i locali siti in Castelvetrano nella Via Amerigo Vespucci n. 9, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestato allo stesso al fine di procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna (PDR) 09620000087612, anche tramite rimozione fisica dello stesso, contestualmente ordinando a parte resistente, nonché a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore stabilendone anche le relative modalità di attuazione.
Ha altresì chiesto la condanna, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, di parte resistente in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, a titolo di una penalità di mora, al pagamento di una somma non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo.
All'udienza del 28/10/2024 parte ricorrente ha dichiarato che il resistente risultava irreperibile in quanto trasferitosi altrove ed ha chiesto un rinvio per rinotificare il ricorso ed il verbale d'udienza.
Con istanza depositata il 21/11/2024 parte ricorrente, premesso che il 24.09.2024 con delibera
ARERA n. 379 è stato modificato l'art. 13 bis del TIMG con innalzamento della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra del quale scatta l'obbligo per il Distributore (2i) di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default, ha chiesto l'estinzione della procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione.
All'udienza del 10/02/2025, il Giudice ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. novellato, ultimo comma.
Ciò posto, la parte ha insistito in udienza per la cessata materia del contendere.
Tale pronuncia però non può essere emessa attesa la non valida costituzione del rapporto processuale con la controparte.
E, invero, giova evidenziare che la notifica eseguita dalla parte ricorrente, anche seguito dell'ordine di rinnovazione, non si è regolarmente perfezionata essendo risultato il resistente irreperibile all'indirizzo indicato nella raccomandata depositata in data 5.12.2024.
Considerato che parte ricorrente ha anche manifestato nell'istanza del 20.11.2024 di non voler più proseguire il giudizio per essere venuto meno l'interesse alla prosecuzione dello stesso in forza della delibera sopra richiamata, essendo cessato l'obbligo legale di agire per la disalimentazione, ne discende che può essere accolta l'istanza, avanzata in via subordinata, di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ex art. 306 c.p.c. La decisione in ordine alla richiesta, parimenti avanzata dalla parte, di cessata materia del contendere impone l'adozione della forma decisoria della sentenza e non già dell'ordinanza.
La rinuncia, inoltre, stante la mancata costituzione della controparte, non necessita di accettazione. Inoltre, secondo la Suprema Corte, nell'ipotesi di rinuncia agli atti effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali (v. Cass. ord. n. 23620/2017).
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Marsala il 28 febbraio 2025
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francescamaria Piruzza, nel procedimento semplificato di cognizione ha pronunciato e pubblicato ex art. 281 sexies, comma
3, cpc (come introdotto dalla L. Cartabia) la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1007/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi nel procedimento semplificato di cognizione (ex art. 281 – decies ult. comma c.p.c.) vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dagli Avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani (PEC: e Raffaella Ingraldo Email_1
(PEC:
in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, Email_2
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 – decies e segg. c.p.c., depositato in data 27/6/2024 , ha Parte_1 agito in giudizio nei confronti di per ottenere l'autorizzazione all'accesso Controparte_1 presso i locali siti in Castelvetrano nella Via Amerigo Vespucci n. 9, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestato allo stesso al fine di procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna (PDR) 09620000087612, anche tramite rimozione fisica dello stesso, contestualmente ordinando a parte resistente, nonché a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore stabilendone anche le relative modalità di attuazione.
Ha altresì chiesto la condanna, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, di parte resistente in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, a titolo di una penalità di mora, al pagamento di una somma non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo.
All'udienza del 28/10/2024 parte ricorrente ha dichiarato che il resistente risultava irreperibile in quanto trasferitosi altrove ed ha chiesto un rinvio per rinotificare il ricorso ed il verbale d'udienza.
Con istanza depositata il 21/11/2024 parte ricorrente, premesso che il 24.09.2024 con delibera
ARERA n. 379 è stato modificato l'art. 13 bis del TIMG con innalzamento della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra del quale scatta l'obbligo per il Distributore (2i) di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default, ha chiesto l'estinzione della procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione.
All'udienza del 10/02/2025, il Giudice ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. novellato, ultimo comma.
Ciò posto, la parte ha insistito in udienza per la cessata materia del contendere.
Tale pronuncia però non può essere emessa attesa la non valida costituzione del rapporto processuale con la controparte.
E, invero, giova evidenziare che la notifica eseguita dalla parte ricorrente, anche seguito dell'ordine di rinnovazione, non si è regolarmente perfezionata essendo risultato il resistente irreperibile all'indirizzo indicato nella raccomandata depositata in data 5.12.2024.
Considerato che parte ricorrente ha anche manifestato nell'istanza del 20.11.2024 di non voler più proseguire il giudizio per essere venuto meno l'interesse alla prosecuzione dello stesso in forza della delibera sopra richiamata, essendo cessato l'obbligo legale di agire per la disalimentazione, ne discende che può essere accolta l'istanza, avanzata in via subordinata, di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ex art. 306 c.p.c. La decisione in ordine alla richiesta, parimenti avanzata dalla parte, di cessata materia del contendere impone l'adozione della forma decisoria della sentenza e non già dell'ordinanza.
La rinuncia, inoltre, stante la mancata costituzione della controparte, non necessita di accettazione. Inoltre, secondo la Suprema Corte, nell'ipotesi di rinuncia agli atti effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali (v. Cass. ord. n. 23620/2017).
P.Q.M.
- dichiara estinto il giudizio;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Marsala il 28 febbraio 2025
Il Giudice
Francescamaria Piruzza