Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5945/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 06/05/2025, alle ore 12.50, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza della Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice opponente l'Avv. RAIMONDI NUNZIO, sostituita oggi dall'Avv. Aurora Can- giotti;
per la convenuta opposta l'Avv. MONEA PIERPASQUALE, in sostituzione dell'Avv. Alessandro
Totti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
I procuratori delle parti discutono e concludono come da note conclusive autorizzate.
Terminata la discussione, la Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 14.50, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, la Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5945/2024 r.g.a.c.
TRA
, in liquidazione coatta amministrativa, Cod. Parte_1 Parte_2
Fisc. – P. Iva , in persona del Commissario Liquidatore pro tempore dr. P.IVA_1 P.IVA_2
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA SANTA MARIA DI MEZZOGIOR- Parte_3 P.IVA_1
NO 3 CATANZARO presso lo studio dell'Avv. RAIMONDI NUNZIO (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata all' atto di ci- C.F._1
tazione
- ATTORE OPPONENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla P.ZZA TRENTO E TRIESTE N. 4 Controparte_1 P.IVA_3
BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MONEA PIERPASQUALE (c.f.: ), C.F._2 rappr.ta e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Alessandro Totti (c.f. in C.F._3
virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE
Voglia l''On. le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed inci-dentale, così provvedere: in via principale, dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bo-logna per essere competente il Tribunale di Catanzaro o quello di Vibo Valen-tia, sia relativamente alla domanda principale di adempimento, sia relativa-mente alla domanda subordinata ex art.2041 c.c., accoglie- re l'opposizione come proposta e, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare, annullare o, con qualsi- vo-glia ulteriore formula, rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tri-bunale di Bolo- gna, in data 21.3.2024, recante il n.1038/24 R.G.4124/24, notifica-to in data 22.3.2024;
2
in via subordinata, accertata l'inammissibilità delle domande di adempimen-to e di ingiustificato arricchimento proposte dalla per il di-fetto di legittimazione passiva e/o il di- Controparte_1
fetto di capacità processuale del accogliere l'opposizione come proposta e, per l'effetto, Pt_1
dichiarare nullo, revocare, annullare o, con qualsivoglia ulteriore formula, rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna, in data 21.3.2024, recante il n.1038/24
R.G.4124/24, notificato in data 22.3.2024;
3. in via ancor più subordinata, accertata la fondatezza nel merito della proposta opposizione, ri- gettare la domanda avanzata in via monitoria da parte opposta per le ragioni esposte in narrativa,
e, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare, annullare o, con qualsivoglia ulteriore formula, rendere inefficace il decreto in-giuntivo emesso dal Tribunale di Bologna, in data 21.3.2024, recante il
n.1038/24 R.G.4124/24, notificato in data 22.3.2024;
4. in via ulteriormente subordinata, accertato il parziale e/o inesatto adempi-mento della
[...]
e/o verificata l'illegittima applicazione degli interessi moratori ex d.lgs.n.231/02, ac- CP_1 cogliere parzialmente l'opposizione come proposta e, per l'effetto, dichiarare nullo, revocare, an- nullare o, con qualsivoglia ulteriore formula, rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Bologna, in data 21.3.2024, recante il n.1038/24 R.G.4124/24, notificato in data
22.3.2024;
5.in ogni caso, condannare la al rimborso in favore del di Controparte_1 Parte_4
spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
IN VIA PREGIUDIZIALE
▪ Data l'adesione da parte di all'eccezione avversaria, dichiarare l'inammissibilità Controparte_1
della domanda di in conseguenza della messa in liquidazione coatta amministra- Controparte_1
tiva del compensando le spese di lite per i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
In subordine, NEL MERITO
▪ Confermare il decreto ingiuntivo opposto, o in subordine
▪ Condannare l'opponente al pagamento delle somme che all'esito dell'istruttoria dovessero risultare dovute ad Controparte_1
In ogni caso, rigettare ogni domanda dell'opponente per i motivi esposti nella narrativa dei propri atti;
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
3
▪ Accertata e dichiarata la sussistenza di arricchimento senza causa in capo all'opponente nei con- fronti di per le vicende di cui alla presente controversia, condannare lo stesso Controparte_1 opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. al pagamento delle somme domandate da
[...]
nel proprio ricorso monitorio o che comunque risulteranno ad essa dovute all'esito CP_1 dell'espletata istruttoria o secondo giustizia o secondo equità.
Con vittoria di spese, funzioni e compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
si è op- Parte_5
posto al decreto ingiuntivo n.1038/24 emesso il 21.3.2024 dal Tribunale di Bologna nel giudizio
N.R.G. n.4124/24, su ricorso di eccependo in via preliminare l'incompetenza Controparte_1
per territorio del Tribunale di Bologna e l'inammissibilità della domanda di pagamento azionata in via monitoria dall'opposta per la messa in liquidazione coatta amministrativa del oppo- Parte_2
nente.
Parte convenuta si è costituita dichiarando di aderire all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte ed opponendosi all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza svolta dall'opponente, chiedendo al Giudice di dichiarare l'inammissibilità della domanda di CP_1
in conseguenza della messa in liquidazione coatta amministrativa del , con com-
[...] Pt_1
pensazione delle spese di lite.
Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell' eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito, sollevata dalla parte opponente, atteso che: vi è incertezza circa la natura di amministrazione dello Stato della parte attrice opponente, a cui solo si possono applicare le norme sul foro erariale;
il contratto di fornitura di cui è causa sorge ex lege e che, a prescindere dalla fondatezza delle con- testazioni mosse dall'opponente circa l' inidoneità delle fatture a fornire piena prova dei consumi di energia elettrica, l'art. 634 c.p.c., comma 2 consente che le fatture, congiuntamente al relativo estrat- to autentico notarile, siano sufficienti per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo;
il prezzo dell'energia elettrica in regime di salvaguardia è individuato da sulla base delle disposizioni CP_1
fornite da ARERA e secondo modalità di calcolo stabilite con decreto dal Ministro dello Sviluppo
Economico; ne consegue che le fatture emesse da indicando i consumi e i singoli prezzi ap- CP_1
plicati, rendono liquido, in quanto facilmente determinabile in base ad un calcolo aritmetico, il rela- tivo credito e ciò consente di radicare la competenza per territorio nel luogo della sede del creditore ai sensi dell'art. 1182 c.c., comma 3.
Superata l'eccezione di incompetenza, si prende atto dell'adesione della convenuta opposta all'eccezione di inammissibilità della domanda di pagamento azionata in via monitoria dall'opposta
4
per la messa in liquidazione coatta amministrativa del opponente, svolta da Parte_2 quest'ultimo.
Tale eccezione, oltre che condivisa dalla stessa parte convenuta opposta, si reputa fondata
Risulta, infatti, che con Delibere di Giunta Regionale n.610/19 e n.344/19, la Regione Calabria po- neva in liquidazione il CO (espressamente prevedendo nella specie l'applicabilità della Legge
Fallimentare) e contestualmente disponeva che la liquidazione avvenisse secondo la procedura della liquidazione coatta amministrativa.
In seguito la Corte costituzionale, con sentenza n. 22/2021, ha dichiarato l'illegittimità costituziona- le dell'articolo 1 della L.R. Calabria n. 47/19, riconoscendo la riconducibilità alla competenza esclu- siva dello Stato in materia di ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali della previsione di strumenti concorsuali finalizzati alla liquidazione degli enti pubblici economici ed evidenziando la lacuna normativa esistente sul punto.
La questione relativa alla conformità alle norme costituzionali della previsione della Legge Regio- nale è stata poi superata dall'entrata in vigore dell'art.12 comma 6 bis del d.l.n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento del- le procedure), che, al fine di colmare il vuoto normativo evidenziato dalla Corte costituzionale, ha introdotto il comma 5 bis all'articolo 15 del d.l.n. 98/2011, convertito con modificazioni nella Legge
n. 111/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), il quale opera proprio con rife- rimento agli enti pubblici economici assoggettati alla vigilanza della Regione, nella cui categoria rientra il CO.
Il suddetto art. 15, sotto la rubrica “Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari”, ha stabilito al comma 5 bis che le disposizioni di cui al comma 1 - che prevedono l'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa degli enti pub- blici sottoposti alla vigilanza dello Stato nel caso di crisi di liquidità o di criticità nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente tale da non consentirgli di assicurare la sostenibilità
e l'assolvimento delle funzioni indispensabili - possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e che, in tal caso, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della relativa Giunta.
Quindi, con la Delibera n. 478 del 12.11.2021 la Giunta della Regione Calabria, sulla base di tale mutato quadro normativo, ha confermato la liquidazione coatta amministrativa del (doc 4 Pt_1
parte attrice).
Risulta, quindi, l'assoggettamento del convenuto alla procedura di liquidazione coatta Parte_2
amministrativa prima della instaurazione del presente giudizio.
5
L'art. 200 della L.F., nel disciplinare gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ammini- strativa per l'impresa, stabilisce che, “dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, si applicano gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica ces- sano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo ... nelle controver- sie, anche in corso, relative a rapporti patrimoniali dell'impresa sta in giudizio il Commissario li- quidatore”.
Pertanto, all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa è riconducibile in primis la perdita della capacità processuale in capo al soggetto che vi è assoggettato o in capo al rappresen- tante legale della società o dell'ente e, quindi, eventualmente il verificarsi di un evento interruttivo dei processi in corso di cui il soggetto o l'ente sia parte.
D'altra parte, il richiamo contenuto nell'art. 201 (effetti della liquidazione per i creditori e sui rap- porti giuridici preesistenti) della L.F. alla disciplina dettata per la procedura di fallimento - dalle di- sposizioni del Titolo II, Capo III, Sezione II e Sezione IV - impone di ritenere operante, anche in caso di liquidazione coatta amministrativa, la disciplina dettata dall'articolo 52, che prevede che, per effetto dell'avvio della procedura concorsuale: si apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito;
ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite per la procedura concorsuale, salve diverse disposizioni di legge.
I creditori del fallito o del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, quindi, hanno l'onere di presentare la domanda di ammissione al passivo al fine di far accertare il loro credito nell'ambito della procedura concorsuale secondo le regole che ne disciplinano il concorso e di con- correre alla distribuzione dell'attivo fallimentare nel rispetto della par condicio creditorum.
Ne consegue che, fino alla conclusione della fase di accertamento del passivo, resta preclusa al Tri- bunale ordinario la pronuncia di un provvedimento di condanna nei confronti del soggetto sottopo- sto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e si determina una temporanea improcedibi- lità della domanda di condanna proposta dal creditore in sede ordinaria prima dell'inizio della pro- cedura concorsuale (cfr. Cass. n.9461/20 e Cass. n.1010/04).
Nel caso di specie, a seguito della Delibera di Giunta Regionale n.478/2021 che ha posto CO in liquidazione coatta amministrativa, il ha perso la propria capacità processuale. Pertan- Parte_2
to, la società non poteva proporre la domanda di condanna del CO in via or- Controparte_1 dinaria, ma aveva l' onere di presentare domanda di insinuazione al passivo del credito vantato.
Ne consegue l'inammissibilità della domanda dalla stessa azionata in via monitoria e la conse- guente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6
L'esito del giudizio con il rigetto dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente e l'adesione della convenuta all'eccezione di inammissibilità della domanda svolta con il ricorso per decreto ingiuntivo dall'opposta giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1038/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 21 marzo
2024 (RG 4124/2024);
2. spese di lite compensate tra le parti.
Bologna, 6 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
7