Articolo 1466 del Codice civile
Articolo 1465Articolo 1467
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19 aprile 1942
Art. 1466.

(Impossibilita' nel contratto plurilaterale).

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilita' della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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