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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/06/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 1814/2023 R.G promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 18.02.2005 e residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Matteo Cibinetto (C.F. C.F._2 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTRICE - contro
(C.F. , residente in Roncade (TV), Controparte_1 C.F._3 via Tintoretto n. 23 int. 3;
- CONVENUTO CONTUMACE -
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con Rappresentanza in Trieste (TS), Corso CP_3
Italia n. 31, elettivamente domiciliata in Gorizia, via Duca d'Aosta n. 42, presso lo studio degli Avv.ti Saša Primosig (C.F. e Francesca Pegan C.F._4
(C.F. ) che la rappresentano e difendono giusta procura in C.F._5 calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale.1
________________________________________
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice, IG.ra : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni eccezione, deduzione ed istanza avversaria disattesa, così pronunciarsi:
NEL MERITO:
• accertarsi e dichiararsi che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusivamente attribuibile a quale conducente Controparte_4 dell'autovettura Fiat Punto tg. CH640XL e assicurata per la r.c.a. da CP_5
[...]
• accertarsi e dichiararsi che i danni patrimoniali e non patrimoniali sopportati dalla GN , in conseguenza del sinistro per cui è Parte_1 causa, sono quantificabili in € 66.247,45;
• condannarsi, per i motivi di cui in narrativa, i convenuti in solido fra loro, al pagamento in favore della sig.ra dell'importo complessivo di € Parte_1
66.247,45 o del diverso importo che risulterà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., o legali, dalla data del sinistro all'effettivo pagamento e rivalutazione monetaria;
• condannarsi i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione di spese e competenze del presente procedimento, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistario per la fase di merito.»
Per la convenuta, Controparte_2
«In via pregiudiziale e/o preliminare:
1. ...dichiarare l'improponibilità dell'avversa domanda stante il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 148 e 145 codice delle assicurazioni...;
2. ...dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della condizione di procedibilità posta dall'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014...;
3. ...dichiarare la nullità della citazione avversaria... Nel merito in via principale:
4. ...dichiarare inammissibile la domanda svolta ex art. 141 Codice delle
Assicurazioni... e, per l'effetto, respingere le avverse pretese;
Nel merito in via subordinata:
5. ...previo accertamento della corresponsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso... diminuire proporzionalmente l'entità del danno che risulterà eventualmente ad ella dovuto;
In ogni caso:
6. Con vittoria, di spese, diritti ed onorari di causa;
»
________________________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra , in Parte_2 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia allora minore
[...]
, conveniva in giudizio il IG. e la di lui compagnia Parte_1 Controparte_1 assicuratrice per la R.C.A., per ottenere il Controparte_2 risarcimento di tutti i danni patiti dalla figlia a seguito del sinistro stradale occorso in data 19.09.2021. Esponeva che la minore, mentre viaggiava quale trasportata a bordo dell'autovettura Fiat Punto condotta dal IG. subiva gravi lesioni CP_1 personali a causa della fuoriuscita autonoma del veicolo dalla sede stradale.
Si costituiva in giudizio la quale resisteva alla Controparte_2
2 domanda eccependo in via preliminare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione e, nel merito, contestando sia l'esclusiva responsabilità del proprio assicurato, sia il quantum risarcitorio. In particolare, la convenuta deduceva la sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c., per aver consapevolmente accettato di essere trasportata da un conducente in stato di ebbrezza alcolica. Il convenuto IG. sebbene ritualmente citato, Controparte_1 non si costituiva e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, veniva altresì istruita a mezzo di
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, affidata alla Dott.ssa Persona_1 al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attrice. Nelle more del giudizio, l'attrice raggiungeva la maggiore età, costituendosi in proprio.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa, sulle rispettive note conclusionali e memorie di replica, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla responsabilità (c.d. an debeatur)
La dinamica del sinistro per cui è causa non è oggetto di sostanziale contestazione tra le parti. È pacifico e documentalmente provato che in data
19.09.2021 l'autovettura Fiat Punto, condotta dal convenuto e Controparte_1
a bordo della quale si trovava l'attrice, fuoriusciva autonomamente dalla carreggiata, andando a collidere contro un platano.
Tale dinamica integra una presunzione di colpa esclusiva a carico del conducente ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., il quale non ha fornito alcuna prova liberatoria atta a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità del IG. nella causazione del sinistro Controparte_1 deve, pertanto, ritenersi acclarata. Ne consegue, ai sensi dell'art. 144 del D.lgs.
209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), l'obbligazione risarcitoria in solido a carico della convenuta quale impresa assicuratrice Controparte_2 del veicolo.
2. Sul concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227, comma 1, c.c.
La convenuta ha eccepito un concorso di colpa della Controparte_2 danneggiata, per essersi volontariamente esposta al rischio accettando un passaggio da un conducente in stato di ebbrezza.
3 Reputa questo Giudice che tale eccezione sia meritevole di parziale accoglimento.
Dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri intervenuti, allegata agli atti dalla stessa convenuta, emerge in modo incontrovertibile che il conducente, a seguito degli accertamenti, risultava guidare con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ossia un valore pari a tre volte il limite legale.
Se è vero che l'onere di provare il fatto colposo del creditore che abbia concorso al danno grava su chi lo eccepisce, è altrettanto vero che tale prova può essere fornita anche per presunzioni.
Nel caso di specie, un'alterazione psicofisica di tale gravità non può, secondo l' id quod plerumque accidit, passare inosservata a un passeggero.
La scelta di salire a bordo di un veicolo condotto da persona in palese stato di inabilità alla guida costituisce una violazione del dovere di prudenza e del principio di auto-responsabilità, ponendosi come un antecedente causale che ha contribuito, seppur in misura minore rispetto alla condotta del guidatore, alla produzione del danno.
La condotta della trasportata integra, pertanto, gli estremi del fatto colposo di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.
Tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca dei fatti (sedici anni), che se da un lato imponeva un dovere di cautela, dall'altro ne mitiga la piena capacità di valutazione della gravità del rischio, e considerata l'assoluta preminenza eziologica della condotta del conducente, si stima equo quantificare il concorso di colpa della vittima nella misura del 30%.
3. Sulla quantificazione del danno (c.d. quantum debeatur)
Per la liquidazione del danno alla persona, questo Giudice ritiene di dover fare applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, quale parametro liquidativo idoneo a garantire una valutazione equitativa e uniforme. Le risultanze della CTU,
Dott.ssa in quanto scevre da vizi logici, ben motivate e fondate su Persona_1 un'analisi accurata della documentazione e della perizianda, vengono poste a fondamento della presente liquidazione.
La CTU ha accertato:
• Un danno biologico permanente nella misura del 14%.
• Un danno biologico temporaneo articolato in: 11 giorni di invalidità totale,
40 giorni di invalidità parziale al 75%, 50 giorni al 50% e 60 giorni al 25%.
• Spese mediche sostenute e congrue per € 1.265,45 e future per € 574,00.
Procedendo alla liquidazione:
a) Danno non patrimoniale permanente: Considerando l'età dell'attrice al
4 momento del sinistro (16 anni) e una percentuale di invalidità permanente del
14%, applicando le Tabelle di Milano, si liquida un importo omnicomprensivo
(comprensivo della sofferenza soggettiva) di € 52.043,00.
b) Danno non patrimoniale temporaneo: Utilizzando un valore monetario giornaliero di € 99,00 per l'invalidità totale (valore base indicato dalle tabelle per lesioni di questa entità), il danno temporaneo ammonta a € 8.019,00 (calcolato come: [11gg * €99 * 100%] + [40gg * €99 * 75%] + [50gg * €99 * 50%] + [60gg * €99
* 25%]).
c) Danno patrimoniale (spese mediche): Si riconosce l'importo di € 1.839,45, comprensivo delle spese già sostenute (€ 1.265,45) e di quelle future per cure odontoiatriche (€ 574,00) come accertato dalla CTU.
d) Danno patrimoniale (spese di assistenza stragiudiziale): Si riconoscono quali danno emergente sia le spese per la perizia medico-legale di parte (€ 1.830,00) sia quelle per l'assistenza tecnica stragiudiziale (€ 1.220,00), in quanto ritenute necessarie e giustificate per la tutela dei diritti del danneggiato a fronte della complessità del caso e della mancata offerta risarcitoria da parte dell'assicurazione.
Il danno complessivo ammonta pertanto a € 64.951,45 (€ 52.043,00 + €
8.019,00 + € 1.839,45 + € 1.830,00 + € 1.220,00).
Tale importo deve essere decurtato del 30% in ragione del concorso di colpa accertato. L'importo finale dovuto a titolo di risarcimento è pari a € 45.466,02 (€
64.951,45 * 70%).
Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, sono dovuti gli interessi legali, da calcolarsi sul capitale via via rivalutato, dalla data del fatto illecito sino al saldo effettivo.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.. Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente e per l'intero a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto CP_1 nella causazione del sinistro del 19.09.2021 e il concorso di colpa della
[...] danneggiata nella misura del 30%. Parte_1
2. Per l'effetto, condanna i convenuti e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
5 della somma di € 45.466,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria come Pt_1 specificato in motivazione.
3. Condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 8.500,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge. Dispone la distrazione in favore dell'Avv. Matteo Cibinetto, dichiaratosi antistatario.
4. Pone le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidate in atti, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Treviso, in data 07 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Luca Deli
Treviso, 11/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 1814/2023 R.G promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 18.02.2005 e residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Matteo Cibinetto (C.F. C.F._2 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ATTRICE - contro
(C.F. , residente in Roncade (TV), Controparte_1 C.F._3 via Tintoretto n. 23 int. 3;
- CONVENUTO CONTUMACE -
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con Rappresentanza in Trieste (TS), Corso CP_3
Italia n. 31, elettivamente domiciliata in Gorizia, via Duca d'Aosta n. 42, presso lo studio degli Avv.ti Saša Primosig (C.F. e Francesca Pegan C.F._4
(C.F. ) che la rappresentano e difendono giusta procura in C.F._5 calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale.1
________________________________________
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice, IG.ra : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni eccezione, deduzione ed istanza avversaria disattesa, così pronunciarsi:
NEL MERITO:
• accertarsi e dichiararsi che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusivamente attribuibile a quale conducente Controparte_4 dell'autovettura Fiat Punto tg. CH640XL e assicurata per la r.c.a. da CP_5
[...]
• accertarsi e dichiararsi che i danni patrimoniali e non patrimoniali sopportati dalla GN , in conseguenza del sinistro per cui è Parte_1 causa, sono quantificabili in € 66.247,45;
• condannarsi, per i motivi di cui in narrativa, i convenuti in solido fra loro, al pagamento in favore della sig.ra dell'importo complessivo di € Parte_1
66.247,45 o del diverso importo che risulterà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., o legali, dalla data del sinistro all'effettivo pagamento e rivalutazione monetaria;
• condannarsi i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione di spese e competenze del presente procedimento, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistario per la fase di merito.»
Per la convenuta, Controparte_2
«In via pregiudiziale e/o preliminare:
1. ...dichiarare l'improponibilità dell'avversa domanda stante il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 148 e 145 codice delle assicurazioni...;
2. ...dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato assolvimento della condizione di procedibilità posta dall'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014...;
3. ...dichiarare la nullità della citazione avversaria... Nel merito in via principale:
4. ...dichiarare inammissibile la domanda svolta ex art. 141 Codice delle
Assicurazioni... e, per l'effetto, respingere le avverse pretese;
Nel merito in via subordinata:
5. ...previo accertamento della corresponsabilità della danneggiata nella causazione dell'evento dannoso... diminuire proporzionalmente l'entità del danno che risulterà eventualmente ad ella dovuto;
In ogni caso:
6. Con vittoria, di spese, diritti ed onorari di causa;
»
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra , in Parte_2 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia allora minore
[...]
, conveniva in giudizio il IG. e la di lui compagnia Parte_1 Controparte_1 assicuratrice per la R.C.A., per ottenere il Controparte_2 risarcimento di tutti i danni patiti dalla figlia a seguito del sinistro stradale occorso in data 19.09.2021. Esponeva che la minore, mentre viaggiava quale trasportata a bordo dell'autovettura Fiat Punto condotta dal IG. subiva gravi lesioni CP_1 personali a causa della fuoriuscita autonoma del veicolo dalla sede stradale.
Si costituiva in giudizio la quale resisteva alla Controparte_2
2 domanda eccependo in via preliminare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione e, nel merito, contestando sia l'esclusiva responsabilità del proprio assicurato, sia il quantum risarcitorio. In particolare, la convenuta deduceva la sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c., per aver consapevolmente accettato di essere trasportata da un conducente in stato di ebbrezza alcolica. Il convenuto IG. sebbene ritualmente citato, Controparte_1 non si costituiva e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, veniva altresì istruita a mezzo di
Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, affidata alla Dott.ssa Persona_1 al fine di accertare la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attrice. Nelle more del giudizio, l'attrice raggiungeva la maggiore età, costituendosi in proprio.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa, sulle rispettive note conclusionali e memorie di replica, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla responsabilità (c.d. an debeatur)
La dinamica del sinistro per cui è causa non è oggetto di sostanziale contestazione tra le parti. È pacifico e documentalmente provato che in data
19.09.2021 l'autovettura Fiat Punto, condotta dal convenuto e Controparte_1
a bordo della quale si trovava l'attrice, fuoriusciva autonomamente dalla carreggiata, andando a collidere contro un platano.
Tale dinamica integra una presunzione di colpa esclusiva a carico del conducente ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., il quale non ha fornito alcuna prova liberatoria atta a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità del IG. nella causazione del sinistro Controparte_1 deve, pertanto, ritenersi acclarata. Ne consegue, ai sensi dell'art. 144 del D.lgs.
209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), l'obbligazione risarcitoria in solido a carico della convenuta quale impresa assicuratrice Controparte_2 del veicolo.
2. Sul concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227, comma 1, c.c.
La convenuta ha eccepito un concorso di colpa della Controparte_2 danneggiata, per essersi volontariamente esposta al rischio accettando un passaggio da un conducente in stato di ebbrezza.
3 Reputa questo Giudice che tale eccezione sia meritevole di parziale accoglimento.
Dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri intervenuti, allegata agli atti dalla stessa convenuta, emerge in modo incontrovertibile che il conducente, a seguito degli accertamenti, risultava guidare con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ossia un valore pari a tre volte il limite legale.
Se è vero che l'onere di provare il fatto colposo del creditore che abbia concorso al danno grava su chi lo eccepisce, è altrettanto vero che tale prova può essere fornita anche per presunzioni.
Nel caso di specie, un'alterazione psicofisica di tale gravità non può, secondo l' id quod plerumque accidit, passare inosservata a un passeggero.
La scelta di salire a bordo di un veicolo condotto da persona in palese stato di inabilità alla guida costituisce una violazione del dovere di prudenza e del principio di auto-responsabilità, ponendosi come un antecedente causale che ha contribuito, seppur in misura minore rispetto alla condotta del guidatore, alla produzione del danno.
La condotta della trasportata integra, pertanto, gli estremi del fatto colposo di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.
Tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca dei fatti (sedici anni), che se da un lato imponeva un dovere di cautela, dall'altro ne mitiga la piena capacità di valutazione della gravità del rischio, e considerata l'assoluta preminenza eziologica della condotta del conducente, si stima equo quantificare il concorso di colpa della vittima nella misura del 30%.
3. Sulla quantificazione del danno (c.d. quantum debeatur)
Per la liquidazione del danno alla persona, questo Giudice ritiene di dover fare applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, quale parametro liquidativo idoneo a garantire una valutazione equitativa e uniforme. Le risultanze della CTU,
Dott.ssa in quanto scevre da vizi logici, ben motivate e fondate su Persona_1 un'analisi accurata della documentazione e della perizianda, vengono poste a fondamento della presente liquidazione.
La CTU ha accertato:
• Un danno biologico permanente nella misura del 14%.
• Un danno biologico temporaneo articolato in: 11 giorni di invalidità totale,
40 giorni di invalidità parziale al 75%, 50 giorni al 50% e 60 giorni al 25%.
• Spese mediche sostenute e congrue per € 1.265,45 e future per € 574,00.
Procedendo alla liquidazione:
a) Danno non patrimoniale permanente: Considerando l'età dell'attrice al
4 momento del sinistro (16 anni) e una percentuale di invalidità permanente del
14%, applicando le Tabelle di Milano, si liquida un importo omnicomprensivo
(comprensivo della sofferenza soggettiva) di € 52.043,00.
b) Danno non patrimoniale temporaneo: Utilizzando un valore monetario giornaliero di € 99,00 per l'invalidità totale (valore base indicato dalle tabelle per lesioni di questa entità), il danno temporaneo ammonta a € 8.019,00 (calcolato come: [11gg * €99 * 100%] + [40gg * €99 * 75%] + [50gg * €99 * 50%] + [60gg * €99
* 25%]).
c) Danno patrimoniale (spese mediche): Si riconosce l'importo di € 1.839,45, comprensivo delle spese già sostenute (€ 1.265,45) e di quelle future per cure odontoiatriche (€ 574,00) come accertato dalla CTU.
d) Danno patrimoniale (spese di assistenza stragiudiziale): Si riconoscono quali danno emergente sia le spese per la perizia medico-legale di parte (€ 1.830,00) sia quelle per l'assistenza tecnica stragiudiziale (€ 1.220,00), in quanto ritenute necessarie e giustificate per la tutela dei diritti del danneggiato a fronte della complessità del caso e della mancata offerta risarcitoria da parte dell'assicurazione.
Il danno complessivo ammonta pertanto a € 64.951,45 (€ 52.043,00 + €
8.019,00 + € 1.839,45 + € 1.830,00 + € 1.220,00).
Tale importo deve essere decurtato del 30% in ragione del concorso di colpa accertato. L'importo finale dovuto a titolo di risarcimento è pari a € 45.466,02 (€
64.951,45 * 70%).
Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, sono dovuti gli interessi legali, da calcolarsi sul capitale via via rivalutato, dalla data del fatto illecito sino al saldo effettivo.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.. Le spese della CTU, come liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente e per l'intero a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto CP_1 nella causazione del sinistro del 19.09.2021 e il concorso di colpa della
[...] danneggiata nella misura del 30%. Parte_1
2. Per l'effetto, condanna i convenuti e Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
5 della somma di € 45.466,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria come Pt_1 specificato in motivazione.
3. Condanna i convenuti in solido a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 8.500,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge. Dispone la distrazione in favore dell'Avv. Matteo Cibinetto, dichiaratosi antistatario.
4. Pone le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidate in atti, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Così deciso in Treviso, in data 07 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Luca Deli
Treviso, 11/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
6