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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20656/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20656/2021 promossa da:
, CF , con gli avv.ti Stefano Zonca e Parte_1 C.F._1
Antonio Pascucci
-attrice- contro
CF/PI: , con l'avv. Massimo Oneglia Controparte_1 P.IVA_1
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita tra le parti relativo all'ordine n. 035- 962040, come meglio descritto e dettagliato in narrativa, per inadempimento della convenuta e conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Rozzano (MI) Strada 8 Palazzo N alla restituzione del prezzo –
e quindi al pagamento - di € 3.671,44# (euro tremilaseicentosettantuno/44) in favore dell'attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento a quella della restituzione, oltre al risarcimento di tutti i danni cagionati all'attrice in ragione di almeno € _3.678,56# (euro tremilaseicentosettantotto/56) ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, quantificato anche in via equitativa, che verrà accertata in corso di causa o considerata di giustizia.
2. Con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 6 In via istruttoria - ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. “ vero che il verbale di mancato collaudo, prodotto sub doc. 7 che viene rammostrato, è stato sottoscritto il giorno 23 febbraio
2020, presso l'appartamento di proprietà dell'attrice in Milano, Viale Espinasse 141 dal teste, legale rappresentante della artigiano partner di incaricato del Controparte_2 CP_1 montaggio della cucina per cui è causa”; 2. “ dica il teste, in caso di risposta negativa al precedente capitolo, il nominativo dell'incaricato di che ha sottoscritto il verbale di mancato CP_2 collaudo”. Si insiste sin d'ora nella richiesta di ammissione del teste di riferimento che dovesse emergere dalla risposta al capitolo n. 2 3. “vero che le fotografie prodotte sub doc. 6, che vengono rammostrate, sono state scattate dal teste il giorno 23 febbraio 2020 presso l'appartamento di proprietà dell'attrice in Milano, Viale Espinasse 141 e ritraggono componenti della cucina per cui è causa” 4.
“vero che dal 23 febbraio 2020 al 10 marzo 2020 l'attrice ha risieduto presso la propria abitazione senza avere a disposizione gli elettrodomestici e gli arredi del locale cucina e che, pertanto, ha consumato tutti i pasti della giornata presso locali addetti alla ristorazione, l'abitazione di parenti o acquistando cibo precotto presso supermercati”;
Si indicano a testi: sui capitoli 1 e 2: legale rappresentante di;
sui capitoli 3 e 4: CP_2
Viale Espinasse 141, Milano;
Via Carlo Farini 81, Milano* Testimone_1 Controparte_3
Per Controparte_1
Piaccia alla giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale:
Limitare la responsabilità di in ragione della somma di Euro 3.671,44. in via subordinata CP_1 ridurre le pretese risarcitorie dell'Attrice nella misura che emergerà in corso di causa. Nelle spese: con vittoria di spese, competenze, IVA, C.P.A. e rimborso spese forfetarie
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
In data 8.11.2019 acquistava dalla convenuta un pavimento da posare nella Parte_1
propria abitazione sita in Milano, Via Espinasse 141 e successivamente in data 20.12.2019 acquistava sempre dalla convenuta una cucina da istallare nello stesso appartamento (doc. 2 ordine 035-962040).
Al posizionamento del pavimento si verificavano gravi vizi e tra le parti interveniva un accordo transattivo (in data 17.2.2020) con il quale l'attrice rinunciava alla richiesta di danni conseguenti ai vizi denunciati e si impegnava ad applicare uno sconto del 30% sul prezzo della Controparte_1
cucina; il prezzo di quest'ultima veniva quindi stabilito e immediatamente pagato in euro 3.671,44 come concordato ( doc. 4 e doc 5).
pagina 2 di 6 Tuttavia alla consegna della cucina, avvenuta tra l'altro in ritardo rispetto alla data pattuita e cioè in data 23.2.2020, emergeva che alcuni pezzi erano stati danneggiati, riportando ampi fori legati ad un verosimile precedente adattamento ad un'altra cucina, inoltre mancavano numerosi pezzi necessari per il suo montaggio. La cucina veniva rispedita al mittente e veniva predisposto un verbale di mancato montaggio;
al tempo stesso la attrice effettuava alcune fotografie della cucina e contestava a mezzo Pa lettera raccomandata la circostanza a , chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato (doc. 9).
Pa
dopo una iniziale dichiarazione conciliativa in sede di negoziazione assistita, si rendeva indisponibile a qualsiasi accordo, di tal chè veniva instaurato il giudizio volto alla dichiarazione di risoluzione del contratto con restituzione del prezzo pagato e con condanna della convenuta al risarcimento del danno patito dalla attrice (in ragione del disagio patito per essere stata costretta vivere per un periodo di tempo non modesto in un appartamento privo di cucina, per avere sostenuto il costo di una nuova cucina ad un prezzo superiore, per avere dovuto sopportare costi di interventi idraulici e tecnici di adattamento della nuova cucina per un totale di euro 3.678,00) .
La convenuta nel costituirsi ha contestando l'addebito relativo al ritardo della Controparte_1
consegna ma non la sussistenza dei vizi e difetti lamentati;
ha chiesto limitarsi la responsabilità di alla sola somma relativa al prezzo della cucina come versato dalla attrice e respingersi la CP_1
domanda di risarcimento del danno in quanto non provata.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ritenute le istanze istruttorie avanzate da parte attrice inammissibili e, quindi, la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Il precedente giudice assegnatario del fascicolo disponeva la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per ragioni di carattere organizzativo e quindi la causa veniva nuovamente assunta in decisione del nuovo giudice assegnatario, e previo deposito di sintetica nota conclusive, alla udienza del 18.12.2024.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulle domande di parte attrice.
2.1.- La risoluzione del contratto.
In caso di vizi del bene venduto, l'art. 1492 c.c. consente di chiedere la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo.
Parte attrice ha chiesto la risoluzione del contratto.
La domanda è fondata.
pagina 3 di 6 Presupposto della dichiarazione di risoluzione del contratto di vendita è l'inadempimento di “non scarsa importanza”, trovando dunque applicazione il criterio di cui all'art. 1455 c.c., sempre che i vizi siano stati dimostrati.
L'attrice ha contestato i vizi riferendosi alla presenza di ampi fori e alla mancanza di svariati componenti accessori tali da impedire il montaggio della cucina.
Ebbene, l'onere della prova dei vizi e della loro importanza gravi su parte attrice, in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione, S.U. n. 11748/2019: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”.
La allegazione della parte attrice, seppure in parte generica, è stata colmata dalla presenza di fotografie di alcuni armadietti che effettivamente evidenziano fori di una certa ampiezza e svariate rotture dei mobiletti;
inoltre risulta depositato il verbale di mancato montaggio che conferma la mancanza di alcuni componenti necessari al montaggio, rilevati dagli stessi operai intervenuti in loco.
Infine vi è la sostanziale adesione della convenuta la quale pur contestando che la cucina fosse stata precedentemente usata, non ha contestato che i vizi rilevati dalla attrice fossero effettivamente sussistenti ed incidessero in modo importante sull'equilibrio contrattuale, anche perché il prezzo pattuito per la cucina stessa era già stato versato in anticipo dalla attrice.
Invero, dalla narrativa e dalle foto prodotte emerge che la cucina non è stata montata e non è stata utilizzata, tanto da indurre la attrice ad effettuare immediatamente un nuovo ordine per una nuova cucina.
Inoltre si può escludere che i difetti che l'attrice lamenta siano di natura meramente estetica e non invece funzionale, trattandosi di vizi che attinendo alla base di montaggio impediscono l'uso della cucina complessivamente considerata.
Va quindi accolta la domanda di risoluzione del contratto di acquisto della cucina, cui consegue l'obbligo in capo alla venditrice di restituzione del prezzo già pagato dalla attrice e pari ad euro
3.671,44.
-
2.2.- Il risarcimento del danno.
La domanda di risarcimento concerne il disagio patito per essere rimasta a vivere in un appartamento privo di cucina per circa 20 giorni e il maggior costo per l'acquisto di una nuova cucina per la quale inoltre sono state necessarie opere di adattamento particolarmente difficile a causa del periodo di lock down nel quale esse intervennero.
pagina 4 di 6 La domanda è solo parzialmente fondata.
Il danno legato all'acquisto di una cucina per la quale è stato sostenuto un prezzo superiore a quello in origine pagato per la cucina in esame ( doc. 10 – fattura di acquisto) da un lato non risulta provato nella sua completezza in assenza della fattura a saldo e in ogni caso riguarda una tipologia di cucina della cui conformità a quella in origine acquistata presso LM Italia non risulta offerta la prova.
Né è provato che per il montaggio della nuova cucina sia stato necessario procedere ad un intervento tecnico per la somma richiesta.
Tale prova non sarebbe stata raggiunta nemmeno ammettendo le prove per testi richieste dalla attrice, atteso che le circostanze capitolate riguardano per lo più documenti già in atti e riferiti alla vecchia cucina poi riconsegnata.
Può invece riconoscersi un ristoro a titolo di danno morale per avere dovuto fare a meno della cucina per un periodo apprezzabile tenuto conto che la casa nella quale essa doveva essere montata era la casa di abitazione della attrice.
Il danno può essere equitativamente liquidato tenuto conto del periodo di tempo in cui è stato patito e della tipologia ( limitata) di disagio che ha determinato sulla base della allegazione della parte.
Per tale voce si stima equo un importo complessivo di euro 200,00.
*
3. Conclusioni.
La domanda di parte attrice è fondata limitatamente alla dichiarazione di risoluzione del contratto e della restituzione dell'importo oltre che per una somma (minore di quella richiesta) a titolo di risarcimento del danno.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore dell'accolto (€ 3.871,44).
La semplicità della causa comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) In parziale accoglimento delle domande di parte attrice dichiara la risoluzione del contratto di acquisto della cucina acquistata dalla attrice e condanna la convenuta alla restituzione dell'importo versato pari ad euro 3.671,44, oltre interessi dal versamento al saldo.
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 200,00 a titolo di risarcimento del danno;
pagina 5 di 6 3) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Milano, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20656/2021 promossa da:
, CF , con gli avv.ti Stefano Zonca e Parte_1 C.F._1
Antonio Pascucci
-attrice- contro
CF/PI: , con l'avv. Massimo Oneglia Controparte_1 P.IVA_1
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita tra le parti relativo all'ordine n. 035- 962040, come meglio descritto e dettagliato in narrativa, per inadempimento della convenuta e conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Rozzano (MI) Strada 8 Palazzo N alla restituzione del prezzo –
e quindi al pagamento - di € 3.671,44# (euro tremilaseicentosettantuno/44) in favore dell'attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento a quella della restituzione, oltre al risarcimento di tutti i danni cagionati all'attrice in ragione di almeno € _3.678,56# (euro tremilaseicentosettantotto/56) ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, quantificato anche in via equitativa, che verrà accertata in corso di causa o considerata di giustizia.
2. Con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 6 In via istruttoria - ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. “ vero che il verbale di mancato collaudo, prodotto sub doc. 7 che viene rammostrato, è stato sottoscritto il giorno 23 febbraio
2020, presso l'appartamento di proprietà dell'attrice in Milano, Viale Espinasse 141 dal teste, legale rappresentante della artigiano partner di incaricato del Controparte_2 CP_1 montaggio della cucina per cui è causa”; 2. “ dica il teste, in caso di risposta negativa al precedente capitolo, il nominativo dell'incaricato di che ha sottoscritto il verbale di mancato CP_2 collaudo”. Si insiste sin d'ora nella richiesta di ammissione del teste di riferimento che dovesse emergere dalla risposta al capitolo n. 2 3. “vero che le fotografie prodotte sub doc. 6, che vengono rammostrate, sono state scattate dal teste il giorno 23 febbraio 2020 presso l'appartamento di proprietà dell'attrice in Milano, Viale Espinasse 141 e ritraggono componenti della cucina per cui è causa” 4.
“vero che dal 23 febbraio 2020 al 10 marzo 2020 l'attrice ha risieduto presso la propria abitazione senza avere a disposizione gli elettrodomestici e gli arredi del locale cucina e che, pertanto, ha consumato tutti i pasti della giornata presso locali addetti alla ristorazione, l'abitazione di parenti o acquistando cibo precotto presso supermercati”;
Si indicano a testi: sui capitoli 1 e 2: legale rappresentante di;
sui capitoli 3 e 4: CP_2
Viale Espinasse 141, Milano;
Via Carlo Farini 81, Milano* Testimone_1 Controparte_3
Per Controparte_1
Piaccia alla giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale:
Limitare la responsabilità di in ragione della somma di Euro 3.671,44. in via subordinata CP_1 ridurre le pretese risarcitorie dell'Attrice nella misura che emergerà in corso di causa. Nelle spese: con vittoria di spese, competenze, IVA, C.P.A. e rimborso spese forfetarie
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
In data 8.11.2019 acquistava dalla convenuta un pavimento da posare nella Parte_1
propria abitazione sita in Milano, Via Espinasse 141 e successivamente in data 20.12.2019 acquistava sempre dalla convenuta una cucina da istallare nello stesso appartamento (doc. 2 ordine 035-962040).
Al posizionamento del pavimento si verificavano gravi vizi e tra le parti interveniva un accordo transattivo (in data 17.2.2020) con il quale l'attrice rinunciava alla richiesta di danni conseguenti ai vizi denunciati e si impegnava ad applicare uno sconto del 30% sul prezzo della Controparte_1
cucina; il prezzo di quest'ultima veniva quindi stabilito e immediatamente pagato in euro 3.671,44 come concordato ( doc. 4 e doc 5).
pagina 2 di 6 Tuttavia alla consegna della cucina, avvenuta tra l'altro in ritardo rispetto alla data pattuita e cioè in data 23.2.2020, emergeva che alcuni pezzi erano stati danneggiati, riportando ampi fori legati ad un verosimile precedente adattamento ad un'altra cucina, inoltre mancavano numerosi pezzi necessari per il suo montaggio. La cucina veniva rispedita al mittente e veniva predisposto un verbale di mancato montaggio;
al tempo stesso la attrice effettuava alcune fotografie della cucina e contestava a mezzo Pa lettera raccomandata la circostanza a , chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato (doc. 9).
Pa
dopo una iniziale dichiarazione conciliativa in sede di negoziazione assistita, si rendeva indisponibile a qualsiasi accordo, di tal chè veniva instaurato il giudizio volto alla dichiarazione di risoluzione del contratto con restituzione del prezzo pagato e con condanna della convenuta al risarcimento del danno patito dalla attrice (in ragione del disagio patito per essere stata costretta vivere per un periodo di tempo non modesto in un appartamento privo di cucina, per avere sostenuto il costo di una nuova cucina ad un prezzo superiore, per avere dovuto sopportare costi di interventi idraulici e tecnici di adattamento della nuova cucina per un totale di euro 3.678,00) .
La convenuta nel costituirsi ha contestando l'addebito relativo al ritardo della Controparte_1
consegna ma non la sussistenza dei vizi e difetti lamentati;
ha chiesto limitarsi la responsabilità di alla sola somma relativa al prezzo della cucina come versato dalla attrice e respingersi la CP_1
domanda di risarcimento del danno in quanto non provata.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ritenute le istanze istruttorie avanzate da parte attrice inammissibili e, quindi, la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Il precedente giudice assegnatario del fascicolo disponeva la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per ragioni di carattere organizzativo e quindi la causa veniva nuovamente assunta in decisione del nuovo giudice assegnatario, e previo deposito di sintetica nota conclusive, alla udienza del 18.12.2024.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
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2. Sulle domande di parte attrice.
2.1.- La risoluzione del contratto.
In caso di vizi del bene venduto, l'art. 1492 c.c. consente di chiedere la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo.
Parte attrice ha chiesto la risoluzione del contratto.
La domanda è fondata.
pagina 3 di 6 Presupposto della dichiarazione di risoluzione del contratto di vendita è l'inadempimento di “non scarsa importanza”, trovando dunque applicazione il criterio di cui all'art. 1455 c.c., sempre che i vizi siano stati dimostrati.
L'attrice ha contestato i vizi riferendosi alla presenza di ampi fori e alla mancanza di svariati componenti accessori tali da impedire il montaggio della cucina.
Ebbene, l'onere della prova dei vizi e della loro importanza gravi su parte attrice, in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione, S.U. n. 11748/2019: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”.
La allegazione della parte attrice, seppure in parte generica, è stata colmata dalla presenza di fotografie di alcuni armadietti che effettivamente evidenziano fori di una certa ampiezza e svariate rotture dei mobiletti;
inoltre risulta depositato il verbale di mancato montaggio che conferma la mancanza di alcuni componenti necessari al montaggio, rilevati dagli stessi operai intervenuti in loco.
Infine vi è la sostanziale adesione della convenuta la quale pur contestando che la cucina fosse stata precedentemente usata, non ha contestato che i vizi rilevati dalla attrice fossero effettivamente sussistenti ed incidessero in modo importante sull'equilibrio contrattuale, anche perché il prezzo pattuito per la cucina stessa era già stato versato in anticipo dalla attrice.
Invero, dalla narrativa e dalle foto prodotte emerge che la cucina non è stata montata e non è stata utilizzata, tanto da indurre la attrice ad effettuare immediatamente un nuovo ordine per una nuova cucina.
Inoltre si può escludere che i difetti che l'attrice lamenta siano di natura meramente estetica e non invece funzionale, trattandosi di vizi che attinendo alla base di montaggio impediscono l'uso della cucina complessivamente considerata.
Va quindi accolta la domanda di risoluzione del contratto di acquisto della cucina, cui consegue l'obbligo in capo alla venditrice di restituzione del prezzo già pagato dalla attrice e pari ad euro
3.671,44.
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2.2.- Il risarcimento del danno.
La domanda di risarcimento concerne il disagio patito per essere rimasta a vivere in un appartamento privo di cucina per circa 20 giorni e il maggior costo per l'acquisto di una nuova cucina per la quale inoltre sono state necessarie opere di adattamento particolarmente difficile a causa del periodo di lock down nel quale esse intervennero.
pagina 4 di 6 La domanda è solo parzialmente fondata.
Il danno legato all'acquisto di una cucina per la quale è stato sostenuto un prezzo superiore a quello in origine pagato per la cucina in esame ( doc. 10 – fattura di acquisto) da un lato non risulta provato nella sua completezza in assenza della fattura a saldo e in ogni caso riguarda una tipologia di cucina della cui conformità a quella in origine acquistata presso LM Italia non risulta offerta la prova.
Né è provato che per il montaggio della nuova cucina sia stato necessario procedere ad un intervento tecnico per la somma richiesta.
Tale prova non sarebbe stata raggiunta nemmeno ammettendo le prove per testi richieste dalla attrice, atteso che le circostanze capitolate riguardano per lo più documenti già in atti e riferiti alla vecchia cucina poi riconsegnata.
Può invece riconoscersi un ristoro a titolo di danno morale per avere dovuto fare a meno della cucina per un periodo apprezzabile tenuto conto che la casa nella quale essa doveva essere montata era la casa di abitazione della attrice.
Il danno può essere equitativamente liquidato tenuto conto del periodo di tempo in cui è stato patito e della tipologia ( limitata) di disagio che ha determinato sulla base della allegazione della parte.
Per tale voce si stima equo un importo complessivo di euro 200,00.
*
3. Conclusioni.
La domanda di parte attrice è fondata limitatamente alla dichiarazione di risoluzione del contratto e della restituzione dell'importo oltre che per una somma (minore di quella richiesta) a titolo di risarcimento del danno.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto del valore dell'accolto (€ 3.871,44).
La semplicità della causa comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) In parziale accoglimento delle domande di parte attrice dichiara la risoluzione del contratto di acquisto della cucina acquistata dalla attrice e condanna la convenuta alla restituzione dell'importo versato pari ad euro 3.671,44, oltre interessi dal versamento al saldo.
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 200,00 a titolo di risarcimento del danno;
pagina 5 di 6 3) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Milano, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
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