Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 5 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01289/2025REG.PROV.COLL.
N. 06126/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6126 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefetto di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria n. 38/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di emersione presentata dal datore di lavoro, in favore del ricorrente, ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.L. n. 34/2020, per due distinte ragioni ostative, riguardanti la persona del lavoratore (per il parere non favorevole della Questura di Reggio Calabria in ragione della condanna riportata dall’istante per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate) e il datore di lavoro (per il parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro in ordine al prescritto requisito reddituale).
2. Avverso tale esito l’odierno appellante ha adito il Tar, lamentando:
- che inadempienze imputabili esclusivamente al datore di lavoro non potrebbero riverberarsi negativamente sul lavoratore straniero interessato alla procedura di regolarizzazione, precludendone il buon esito;
- il rilievo ostativo attribuito dalla Prefettura alla condanna dal medesimo riportata, risalente nel tempo e con pena sospesa, e di cui non si sarebbe dovuto tener conto, costituendo un episodio del tutto isolato e di modesta offensività, in alcun modo sintomatico di una sua presunta pericolosità sociale, non rientrando peraltro nel novero dei reati ostativi di cui all’art. 4, co. 3, del T.U. dell’immigrazione.
3. Il Giudice di prime cure ha respinto il gravame, considerando che “ il solo riscontro della condizione preclusiva riguardante la posizione del datore di lavoro figura dà sé solo idoneo a sorreggere il rigetto dell’istanza, integrando il requisito reddituale richiesto dalla normativa in materia di emersione dettata dal D.L. n. 34/2020 una condizione di ammissibilità della stessa. A fronte dell’anzidetto rilievo ostativo si era inoltre evidenziata l’insussistenza delle condizioni fissate dalle circolari ministeriali del 24/7 e del 17/11/2020, nonché del 21/4 e dell’11/5/2021, per l’eventuale rilascio al lavoratore di un titolo di soggiorno in attesa di occupazione, richiedendosi, infatti, a tali fini non soltanto l’incolpevole cessazione del rapporto di lavoro nelle more della definizione del procedimento – e non già a causa del suo esito negativo – ma altresì la sussistenza dei requisiti prescritti per la sua positiva definizione… emerge l’infondatezza della prima doglianza difensiva, non avendo formato oggetto di censura la circostanza che per l’anno 2019 l’importo reddituale dichiarato dal datore di lavoro fosse inferiore alla soglia legale di ammissione alla procedura di emersione del lavoro irregolare (€ 27.000,00 in caso di reddito cumulabile) né che il datore di lavoro, cui il preavviso di rigetto era stato regolarmente comunicato, avesse prodotto documentazione idonea a provare il contrario. Per giurisprudenza ormai consolidata “la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’articolo 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale nella vicenda in esame…non sussistono le condizioni, enucleate nelle circolari ministeriali del 24/7/2020, del 21/4/2021 e dell’11/5/2021, per l’eventuale rilascio di un titolo di soggiorno in attesa di occupazione, non ricollegandosi le ragioni della mancata definizione della procedura di emersione all’interruzione del rapporto di lavoro e all’impossibilità di subentro di un nuovo datore. Il ricorso va, dunque, conclusivamente rigettato, rivelandosi superfluo l’esame dell’ulteriore censura incentrata sul motivo ostativo riguardante direttamente il ricorrente, che, quand’anche favorevolmente delibata, non potrebbe condurre ad un esito diverso del giudizio ”.
4. Con l’atto di appello, il difensore invoca pregressa giurisprudenza ed evidenzia che l'insufficienza reddituale del datore di lavoro non può essere motivo di rigetto dell'istanza di emersione, ritenendo che “ una lettura sistematica ed organica anche orientata costituzionalmente non può che condurre a ritenere la fondatezza della tesi sostenuta dall'odierno appellante. Infatti, come più volte affermato l'attività lavorativa prestata produce effetti rilevanti per l'ordinamento a prescindere dalla validità del contratto di lavoro od addirittura dalla stessa sua esistenza. Non vi è dubbio che per conseguenza l'istituto debba applicarsi non solo al caso del licenziamento, ma a tutti i casi in cui il rapporto pur effettivamente instaurato e svolto sia affetto da irregolarità formali dovute a responsabilità esclusiva del datore di lavoro. Questa è l'unica interpretazione possibile coerente ed orientata costituzionalmente ”.
5. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
6. In sede cautelare, con ord. n. -OMISSIS-, è stata accolta l’stanza di sospensiva avendo:
- “ Ritenuto che dal provvedimento impugnato dinanzi al Tar deriva per il cittadino straniero un danno grave e irreparabile;
- Ritenuto che, in sede di comparazione di interessi, va data prevalenza a quella dell’appellante non essendo il pregiudizio penale, che costituisce uno dei due motivi alla base dell’impugnato diniego, di tale gravità da non rendere possibile la presenza dello straniero sul territorio dello Stato sino alla decisione di merito” .
7. La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato del Consiglio di Stato, con decreto n. 163/2023, ha ammesso l’istante al gratuito patrocinio:
- “ CONSIDERATO che alla stregua della certificazione esibita, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata;
- RITENUTO che, sulla base di una sommaria valutazione delle circostanze di fatto e di diritto riferite, allo stato degli atti, le prospettazioni difensive dell’istante appaiono non manifestamente infondate ”.
8. All’udienza pubblica del 9 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. Preliminarmente va rilevato che dall’esame degli atti di causa emerge che la reale capacità reddituale del datore di lavoro è inferiore alla soglia prevista dalla normativa.
2.2. Secondo il più recente orientamento di questa Sezione il difetto di reddito adeguato in capo al datore di lavoro costituisce legittimo motivo del rigetto dell’istanza di emersione. Il provvedimento impugnato, infatti, si colloca univocamente tra quelli di carattere vincolato, essendo l’accertamento dei requisiti reddituali in capo al datore di lavoro ancorato all’applicazione di parametri di carattere quantitativo, in ordine ai quali l’Amministrazione è priva di ogni libertà di carattere valutativo, da esercitare secondo i canoni propri della discrezionalità amministrativa. (Consiglio di Stato, Sez. III, nn. 4383-9469/2024 e 1195/2025).
2.3. Su tale aspetto è intervenuta la Corte costituzionale con sentenza n. 209/2023, in esito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Umbria con ordinanza n. 21/2023, citata nell’atto di appello.
2.4. Il Giudice delle leggi ha respinto l’eccezione relativa alla legittimità dell’art. 103, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ritenendo che “ dal citato art. 103 emerge, infatti, l’esigenza che venga data prova della «capacità economica del datore di lavoro» e della «congruità delle condizioni di lavoro applicate», a tutela sia dell’interesse pubblico ad evitare istanze di emersione elusive o fittizie, sia dell’interesse del singolo lavoratore assunto al rispetto del corretto trattamento retributivo e contributivo (comma 15). In tal senso depongono anche le disposizioni dettate dai commi 4 e 6 del medesimo articolo che fanno riferimento, la prima, alla retribuzione «prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» e, la seconda, alla necessaria dimostrazione dell’attività lavorativa realmente svolta. Il censurato art. 103 complessivamente considerato, dunque, non solo costituisce la base legale del potere interministeriale di determinare i limiti di reddito che devono sussistere in capo al datore di lavoro per l’accesso alla procedura di emersione e per la sua positiva definizione, ma lo delimita adeguatamente, indicando, in modo ragionevolmente sufficiente, i parametri a cui l’esercizio di detto potere deve conformarsi. Il requisito reddituale deve, infatti, essere idoneo a garantire che il datore di lavoro abbia la capacità economica per instaurare, o regolarizzare, il rapporto di lavoro, assicurando al lavoratore assunto il corretto trattamento retributivo e contributivo…Il requisito di un limite minimo di reddito in capo al datore di lavoro è volto a garantire l’effettiva capacità economica dello stesso e la conseguente sostenibilità, da parte sua, del costo del lavoro, così tutelando proprio l’interesse del singolo lavoratore assunto, o regolarizzato, al rispetto del corretto trattamento retributivo e contributivo…La previsione di un reddito minimo del datore di lavoro, inoltre, assolve alla funzione di prevenire elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare, assicurando la sostenibilità del costo del lavoro per garantire il rispetto dei diritti del lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo, nonché per evitare domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti lavorativi “fittizi”, volti solamente a far conseguire allo straniero un titolo di soggiorno. Non deve trascurarsi, infatti, che l’emersione del lavoro “nero”, nel caso di cittadini stranieri, si intreccia alla regolarizzazione della loro presenza in Italia, come chiarito nella recente sentenza n. 149 del 2023. Nella medesima sentenza, questa Corte ha sottolineato come l’emersione del lavoro svolto “in nero” «persegue uno scopo socialmente apprezzabile, a tutela, oltre che delle parti del singolo rapporto di lavoro, dell’interesse pubblico generale, in particolare della regolarità e trasparenza del mercato del lavoro». Ciò non esclude, però, che sia necessario «prevenire eventuali elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare»; a tal fine il legislatore può porre dei «requisiti, oggettivi e soggettivi, […] per accedere alla procedura di regolarizzazione», tra cui rientra indubbiamente il possesso di un requisito reddituale. In conclusione, non è ravvisabile alcuna intrinseca contraddittorietà tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore – che attiene «tanto alla tutela del singolo lavoratore quanto alla funzionalità del mercato del lavoro in un contesto d’inedita difficoltà» (sentenza n. 149 del 2023) – e la norma censurata, la quale dunque non lede il principio di ragionevolezza ”.
2.5. Per quanto invece afferisce alla seconda doglianza, relativa al rilievo ostativo conferito dall’Amministrazione alla condanna riportata dall’appellante, il Collegio condivide e fa proprie le valutazioni del Giudice di primo grado che ne ha ritenuto superfluo l’esame, non potendo condurre ad una diversa decisione del giudizio.
3. Per quanto detto, il Collegio respinge l’appello.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
4.. Il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso in favore dell’appellante, va confermato, sussistendo i presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Conferma l’ammissione della parte appellante al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di altre persone fisiche menzionate nella decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO