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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 30/06/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1913/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Lunari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1913 dell'anno 2015 e vertente
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Arzachena (SS), alla Via Amalfi n.17, Loc. Cannigione, (P.IVA Parte_2
); P.IVA_1
, in qualità di fideiussore, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
; C.F._1
, in qualità di fideiussore, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
); C.F._2
, in qualità di fideiussore, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_4
); C.F._3
, in qualità di fideiussore, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_5
); C.F._4
, in qualità di fideiussore, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
C.F._5 tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Pier Paolo Montone e Carlo Alberto Castelli, del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Irene Sangaino del Foro di Tempio Pausania, sito di Arzachena, alla Via S. Ruzzittu, n.24, giusta procura speciale depositata in atti
Attori
CONTRO in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, (c.f. Controparte_1
), con sede in Cagliari, viale Bonaria, n. 33, con l'avv. Vanessa Porqueddu, del foro di P.IVA_2
Sassari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale depositata in atti;
Convenuta
in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, con sede legale in Controparte_2
Conegliano (TV), alla Via V. Alfieri n. 1 (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Domenico Massignani del Foro di Pescara, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale depositata in atti;
Convenuta
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 25.6.2025 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 19.11.2024, in forza della variazione tabellare prot. N. 3489/2024 con la quale è stata operata una redistribuzione dei fascicoli ultradecennali da definire entro il 31.12.2024.
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, c. 3, d.lgs. 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
Va premesso che all'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, co. 2, L. n. 69/2009, per effetto del quale la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17, L. n. 69/09. Pertanto, lo “svolgimento del processo” viene richiamato solo nei limiti di quanto necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione notificato in data 15.09.2015, gli attori evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, l'Istituto di credito convenuto per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti di causa e disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, accogliere le domande attoree tutte e, per l'effetto, così provvedere: IN VIA
PRELIMINARE, ordinare alla Banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce
“stato del rapporto” quale “contestato”, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della
Banca d'Italia 11.2.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni;
IN VIA PRINCIPALE: 1) accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali contenute nei contratti di conto corrente evidenziati in premessa ed intercorso tra l' e il relative alla Parte_1 Controparte_1 determinazione ed applicazione del tasso di interesse ultralegale e/o usuraio, alla applicazione della
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commissione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per i c.d. giorni-valuta ed alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale dei contratti di conto corrente e provvedere all'accertamento del saldo del rapporto alla data della domanda, ricostruendo l'intero rapporto contrattuale, con applicazione del tasso di interesse legale al netto della capitalizzazione trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto;
2) ritenuta e dichiarata
l'applicazione da parte della Banca nei contratti di conto corrente e di apertura di credito di tassi di interesse oltre soglia dell'antiusura in violazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. e della Legge n. 108/96, dichiarare la nullità delle relative clausole contrattuali e, per l'effetto, rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari in oggetto al momento della data della domanda, riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura, con esclusione dell'applicazione di qualsivoglia interesse passivo, ovvero, in subordine, con l'applicazione di interessi passivi al tasso legale;
3) condannare la Banca convenuta, in relazione ai rapporti di c/c descritti in narrativa, alla restituzione di tutte le somme spettanti all' a causa dell'applicazione di anatocismo, di c.m.s., di tassi usurari e di spese non Parte_1 dovute, sulla base dell'istruenda CTU, ovvero nella misura che verrà stabilita all'esito del giudizio, il tutto, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, anche mediante compensazione con quanto eventualmente ancora dovuto alla Banca medesima, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1241 e seguenti c.c.; 4) in conseguenza di quanto sopra rilevato ed accertato in ordine ai gravi vizi contrattuali inficianti i rapporti principali di conto corrente ed all'esito della ricostruzione tecnico-contabile dei rapporti medesimi a mezzo di istruenda CTU, dichiarare che nulla è dovuto dai sig.ri , e Parte_3 Parte_2 Parte_2 Parte_4
ovvero, in subordine, ridurre l'ammontare delle pretese rivendicate dal Parte_5 CP_1
in ragione del vincolo fideiussorio contratto dai medesimi nella misura residuale accertata
[...] secondo le risultanze dell'elaborato peritale;
5) condannare la Banca convenuta, per le causali descritte in narrativa, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche ex artt. 2043 c.c. e 185
c.p., in favore della nella misura che verrà all'uopo ritenuta di giustizia, eventualmente Parte_1 anche con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, parte attrice deduceva: 1) di intrattenere con la banca convenuta, a far data dal 14.07.2003, un rapporto di conto corrente ordinario recante n. 12976/8; 2) di aver sottoscritto, in data 09.12.2003, con lo stesso Istituto di credito, anche un contratto di conto corrente speciale per l'anticipazione di crediti e/o fatture, indentificato al n. 21024/7; 3) che su entrambi i predetti rapporti di conto corrente, la Banca accordava un'apertura di credito all' sul conto Parte_1 corrente ordinario n. 12976/8 per un importo di € 100.000,00 e sul conto corrente speciale n. 21024/7 per € 150.000,00; 4) che sul conto corrente da ultimo citato, in data 06.03.2008, il fido era stato aumentato, per espresso accordo tra le parti, a € 350.000,00; 5) che sui rapporti di conti corrente in esame
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si costituivano fideiussori, fino alla concorrenza di € 375.000,00, i Sig.ri , Parte_2
, e;
6) che, con successiva comunicazione del Parte_4 Parte_5 Parte_3
06.03.2008, anche il Sig. si costituiva garante;
7) di intrattenere inoltre con la Banca Parte_2 convenuta i seguenti rapporti: - contratto di incasso ed accettazione di effetti, documenti ed assegni per la presentazione al s.b.f. in euro n. 541/0000004 del 20.03.2006; - contratto di incasso ed accettazione di effetti, documenti ed assegni per la presentazione al s.b.f. di effetti in euro 541/100020 del 10.10.2006;
- contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione n. 61019447 del 06.03.2008; - contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione n. 802087 del 17.08.2009; - contratto di conto corrente n.
541/70218105 del 31.12.2010; - contratto di conto transito s.b.f. n. 70347045 del 31.05.2013; 8) che per tutta la durata dei menzionati rapporti di conto corrente la Banca convenuta applicava indebitamente ed illegittimamente interessi anatocistici, tassi di interesse oltre soglia ed usurari e commissioni di massimo scoperto;
9) che il 04.08.2015 la Banca convenuta inviava alla società attrice lettera raccomandata con cui comunicava il proprio recesso dal rapporto di conto corrente, con contestuale revoca dei fidi intestati all' d intimazione all'immediato risanamento della asserita esposizione debitoria per Parte_1
€ 333.827,73 per saldo debitore sul c/c 12976; 10) che, in realtà, il credito asseritamente maturato dalla
Banca nei confronti della società odierna attrice con riguardo al c/c ordinario n.12976 deve dichiararsi illegittimo e viziato, “in quanto formatosi a seguito di applicazione di interessi non pattuiti e/o oltre soglia, indebitamente capitalizzati trimestralmente” – con consequenziale palese violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., nonché di indebita applicazione della commissione di massimo scoperto;
11) che dai medesimi vizi risultano essere inficiati i rapporti di conto corrente identificati ai nn. 21024, 70347045 e 70218105, con conseguente insorgere, rispetto ad essi ed in capo alla Pt_1
del diritto alla restituzione degli importi dalla stessa illegittimamente versati;
12) che, sia la
[...] clausola concernente l'applicazione di interessi anatocistici, che quella avente ad oggetto il tasso di interesse contrattualmente previsto, sono state unilateralmente imposte dalla Banca alla società correntista;
13) che “a seguito dell'introduzione della L. 147/13 e della modifica dell'art. 120 del TUB,
l'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. è stato espressamente vietato, non potendo, dunque, l'istituto di credito praticare alcuna forma di anatocismo sugli interessi passivi”; 14) l'illegittimo ed invalido addebito ad opera della Banca odierna convenuta delle commissioni di massimo scoperto, nel caso di specie nulle perché prive della specifica indicazione di tutti gli elementi concorrenti a determinarle
(percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito). Da ciò discenderebbe l'impossibilità di ravvisare un effettivo accordo tra le parti in ordine a tale pattuizione accessoria e, dunque, l'illegittimità dei relativi addebiti in danno del correntista;
15) l'illecita applicazione ai rapporti per cui è causa di tassi di interesse da qualificarsi usurari in quanto superiori al c.d. tasso-soglia, in violazione dell'art. 1815, c.
2, c.c. e della L. 108/1996, e ciò sin dalla genesi dei rapporti stessi e per tutta la loro durata;
16) la
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consequenziale gratuità dei rapporti intercorsi tra la società odierna attrice e la banca convenuta, atteso che “in caso di applicazione di tassi usurari, il correntista non è tenuto a versare alcun interesse, dovendosi ritenere permanere in capo allo stesso il solo dovere di restituzione del capitale maturato” e non anche degli interessi (in quanto nulli e/o inefficaci), delle spese e delle voci costituenti il prezzo del credito;
17) la necessità di procedere, dunque, all'accertamento del saldo dei conti correnti in contestazione, mediante ricostruzione dell'intero rapporto contrattuale, con applicazione del tasso di interesse legale ed al netto della indebita capitalizzazione delle commissioni di massimo scoperto, al fine di acclarare il diritto della società odierna attrice alla restituzione delle somme indebitamente addebitate dal 18) il diritto della l risarcimento di tutti i danni, materiali e Controparte_1 Parte_1 non, dalla stessa patiti a causa della condotta illecitamente tenuta dall'istituto di credito convenuto, e ciò
“a titolo di responsabilità sia contrattuale (in primis, per violazione dei principi di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dei contratti), che aquiliana, con valutazione all'uopo demandata all'Ill.mo
Giudicante, eventualmente utilizzando anche poteri di giustizia equitativa ex art. 1226 c.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.12.2016 - in vista della prima udienza del
19.01.2017 - si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (parte originaria del presente procedimento, sostituita in corso di causa ex art. 111 c.p.c., da eccependo l'inammissibilità, dilatorietà, genericità ed Controparte_2 infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande, formulando espressa domanda riconvenzionale
“ai sensi dell'art. 36 cpc, volta ad accertare e dichiarare il diritto della banca al pagamento delle somme di € 352.434,26 oltre interessi” e così concludendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis
a) Dichiarare, pregiudizialmente, l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
b) Sempre in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità della citazione per assoluta indeterminatezza/genericità della domanda ex artt. 163 e 164 c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia;
c) Nel merito, rigettare la domanda attorea poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto e dichiarare, altresì, non dovuta alcuna somma dalla banca convenuta anche in virtù della prescrizione del diritto alla restituzione;
d) In accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare le controparti al pagamento, a favore della banca, per lo scoperto di conto corrente n. 12976, della somma di € 352.434,26, oltre interessi;
e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
A tal fine, eccepiva: 1) l'improcedibilità delle domande attoree per omesso esperimento del preventivo tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1bis del D.lgs. 28/2010, come convertito in L.
98/2013; 2) la nullità/inammissibilità/irricevibilità della citazione perché carente del requisito della determinatezza dell'oggetto della domanda, ai sensi e per gli effetti degli artt. 163 e 164 c.p.c., con
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conseguente nullità afferente all'editio actionis per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi; 3) il carattere palesemente dilatorio dell'avversa azione giudiziaria, desumibile dall'ingiustificato lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell'atto di citazione (settembre 2015) e la prima udienza di comparizione delle parti (gennaio 2017); 4) l'infondatezza di ogni pretesa attorea con riguardo alla asserita illegittimità della capitalizzazione trimestrale “posto che il conto corrente per cui
è causa è successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000, adottata in attuazione del D.lgs. n. 342/1999 (…), così come sono successivi tutti gli altri rapporti indicati da parti avverse, peraltro, chiusi a saldo zero”; 5) la piena legittimità della modalità di capitalizzazione degli interessi passivi applicata al contratto di conto corrente per cui è causa, trattandosi di contratto sottoscritto dopo la delibera CICR con triplice sottoscrizione delle relative clausole, peraltro mai impugnate dal correntista prima della notifica dell'atto di citazione;
6) l'assenza di un analitico conteggio, ad opera delle parti attrici, degli interessi asseritamente illegittimi, con consequenziale indeterminatezza ed infondatezza della spiegata domanda di restituzione;
7) la piena validità delle clausole contrattuali relative alle commissioni di massimo scoperto, concordate tra la Banca e la società correntista, con espressa quantificazione delle stesse in seno al contratto “ove si legge c.m.s. 0,75%”; 8) la genericità ed infondatezza dell'avverso assunto per il quale la banca avrebbe applicato al rapporto per cui è causa tassi di interesse in violazione della L. 108/1996, in quanto non supportato da alcun dato contabile e/o documentale;
9) l'inesistenza di alcun diritto al risarcimento di danni asseritamente patiti dalla società correntista, stante la correttezza dell'operato della Banca;
10) in ogni caso, l'intervenuta prescrizione di eventuali somme a credito per il correntista maturate nel decennio antecedente l'instaurazione del presente giudizio;
11) l'inammissibilità della CTU avversariamente dedotta, in quanto palesemente esplorativa e finalizzata a sopperire al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante in capo a parte attrice.
All'udienza del 31.10.2017, il Giudice “rilevato che la mediazione non ha avuto esito positivo, su concorde richiesta delle parti assegna i termini dell'art 183 co VI cpc a decorrere (su richiesta congiunta delle parti) dal 15.11.2017 e rinvia al 28.2.2018 ore 9.30 per l'ammissione delle prove”.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento di CTU tecnico-contabile.
A seguito di diversi rinvii d'ufficio, assegnato il fascicolo a questo Giudice che fissava l'udienza del
25.6.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il presente giudizio verte sull'accertamento della pretesa nullità di alcune clausole contrattuali dei contratti di conto corrente e, in punto di onere della prova, incombeva all'attrice allegare e fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto da essa vantato.
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Costituisce un principio giurisprudenziale pacifico quello secondo il quale chi agisce per la ripetizione di somme, che assume indebitamente corrisposte, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (cfr. Cass. 2012/n. 7501; Cass. 2011/n.
1734; Cass. 2008/n. 15162; Cass. 2006/n. 5896).
Con particolare riferimento ai rapporti bancari, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello che “il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo altresì onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. 2017/n. 24948; Cass. 2016/n. 20693).
La diversa tesi, secondo cui si tratterebbe di una mera azione di accertamento negativo del credito, con onere della prova incombente alla banca convenuta, non sarebbe condivisibile perché viziata, sotto il profilo logico, nella parte in cui trascura completamente che l'accertamento dell'insussistenza della causa giustificativa del pagamento rappresenta un mero antecedente logico della domanda di restituzione della somma corrisposta e non già l'oggetto di un'autonoma domanda di accertamento negativo (in tal senso, tra le altre, Cass. 2298/2007).
L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 c.c. presuppone naturalmente, come antecedente logico necessario, l'adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali, che la parte
è onerata di dimostrare (cfr., tra le altre, Cass. 2013/n. 7290; Cass. 2012/n. 5056; Cass. 2011/n. 16182).
Tale onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume una valenza imprescindibile all'interno del sistema processuale vigente, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Ciò premesso, nel caso di specie non risultano soddisfatti entrambi gli oneri di allegazione e prova dei fatti posti a fondamento delle domande.
L'atto di citazione si sostanzia in pedissequa riproduzione di contestazioni del tutto generiche e stereotipate, prive di qualsiasi concreto riferimento al rapporto intercorrente tra le parti ed omette di entrare nel merito del contenuto delle clausole contestate del contratto di conto corrente. Del resto, la totale assenza di riferimenti al contenuto delle clausole contestate impedisce non soltanto al giudice di valutare il contenuto della pretesa, ma altresì alla controparte di assolvere all'onere di difesa e specifica contestazione dei fatti. A ulteriore riprova della genericità di tali domande sovviene la circostanza che il valore della causa sia stato indicato come “indeterminato”.
Nelle controversie bancarie è necessario che l'attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando - in modo specifico - le contestazioni sollevate. Egli
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non può invece limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità.
Nel caso in esame, l'attrice ha dunque affidato l'esito della causa ad una richiesta di c.t.u. contabile che, in relazione al mancato puntuale assolvimento dell'onere di allegazione e prova, risulta meramente esplorativa ed ostativa a qualsiasi tipo di accertamento contabile.
I risultati della c.t.u. espletata, peraltro, conducono alla totale infondatezza delle domande attoree e devono essere tenuti in considerazione ai fini della decisione, nonostante le censure si basino su domanda scarsamente specificata.
Il ctu ha infatti concluso come segue: “Il CTU, in relazione ai quesiti posti, ritiene che l'Istituto di
Credito abbia operato con regolarità rispetto alle pattuizioni assunte da contratto e successivamente modificate con comunicazione in estratto conto trimestrale, non sussistendo ipotesi di anatocismo e/o usura. Il CTU fa presente che nella perizia di parte predisposta da , l'ipotesi Pt_1 CP_3 di usurarietà segnalata (pagina 9 ultimo rigo della tabella), si basa su un errore prodotto nel calcolo.
Infatti a pagina 7 si evidenzia la formula per la determinazione del TEG e la si determina per ogni periodo utilizzando i numeri debitori come rilevati dagli estratti conto. Nell'ultima determinazione, tuttavia, il consulente di parte assume come dato del secondo trimestre 2015 un valore dei numeri debitori pari a 15.835.403,93 mentre avrebbe dovuto riportare il valore 16.835.403,93 come riportato nell'estratto conto bancario del trimestre considerato.
Poiché la formula per la determinazione del TEG è la seguente:
TEG = Interessi x 36.500/numeri debitori + oneri x 100/accordato, va da sé che un maggior numero al denominatore riduce il risultato ottenuto, in questo caso proprio il
TEG.
Inserendo i giusti valori nella formula si ottiene il seguente TEG:
5.430,27 x 36.500/16.835.403,93 + 1.229 x 100/100.000,00= 13,002% mentre la perizia della della , erroneamente, sviluppa il TEG del 17,43% superiore al CP_3 tasso soglia per quel trimestre che era del 16,45%.
Il CTU, effettuato il calcolo con l'utilizzo dei dati corretti non riviene, neanche per questo trimestre, superamento del tasso soglia da parte del TEG.
Riguardo alle eventuali rimesse solutorie effettuate dalla il CTU ritiene che le stesse non Parte_1 siano da considerarsi tali come argomentato sul punto 5” (cfr. consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti).
Va del pari rigettata, infine, la domanda di risarcimento dei danni, stanti l'assoluta genericità della relativa formulazione e la mancanza di idonee allegazioni (prima ancora che di adeguate prove) circa la
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tipologia ed entità dei danni in asseritamente subiti in ragione degli asseriti illegittimi addebiti oggetto di causa.
Posta l'infondatezza di tutte le domande attoree in ordine alla dedotta nullità delle clausole del contratto di conto corrente, deve essere accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca, atteso che la stessa ha depositato la copia di tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto certificati conformi alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata (v. Cass., SS.UU., 6707/94,
Cass. 23472/2020, Cass. 5319/2020, Cass. 17640/2019, Cass. 15219/2019, Cass. 6985/2019, Cass.
31195/2018, Cass. 22209/2018, Cass. 22208/2018, Cass. 9365/2018, Cass. 5261/2012, Cass. 1543/06 e
Cass. 6465/0). In assenza della contestazione degli estratti conto, gli attori devono essere pertanto condannati in solido al pagamento in favore del per lo scoperto del conto Controparte_1 corrente n. 12976 alla somma di euro 352.434,26, oltre interessi dalla data dell'ultimo saldo al saggio indicato in contratto.
Le restanti domande devono ritenersi interamente assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia/decisum ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 in base ai parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna in solido tra loro Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
al pagamento in favore del per lo scoperto del conto corrente Parte_2 Controparte_1
n. 12976 alla somma di euro 352.434,26, oltre interessi dalla data dell'ultimo saldo al saggio indicato in contratto.
- Condanna in solido tra loro , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , a rimborsare in favore del Parte_4 Parte_5 Parte_2 [...] le spese processuali, che liquida in € 16.383,00 (di cui € 3.544,00 per la fase di Controparte_1 studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
- condanna in solido tra loro , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , a rimborsare in favore di 4 Parte_4 Parte_5 Parte_2 Pt_6
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le spese processuali, che liquida in € 6.164,00 per la fase decisionale, oltre spese Controparte_2 forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
- pone integralmente a carico di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , le spese della c.t.u., nella misura già Parte_4 Parte_5 Parte_2 liquidata con decreto depositato in corso di causa;
Sentenza resa e letta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tempio Pausania, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Lunari
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