Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00440/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01527/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1527 del 2025, proposto da
AR AT, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della Sentenza n. 351/2024 - n. R.G. 1005/2023 – pubblicata il 17/05/2024, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 114 e 73, comma 3 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 la dott.ssa IL De LI e viste le conclusioni di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme per le annualità in cui è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico, oltre interessi dal dovuto al saldo.
2. Con ricorso ritualmente notificato, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
3. Il Ministero, seppure ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. Nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026 è stato formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., circa la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, stante il mancato deposito in giudizio del certificato di passaggio in giudicato rilasciato dal Tribunale di Siena ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c..
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
5. Visto quanto precede, si rammenta innanzi tutto che, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., l’azione per l’ottemperanza va proposta con ricorso, unitamente al quale deve essere depositato, in copia autentica, il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
Sul punto, la giurisprudenza ha condivisibilmente evidenziato che, in base alla disposizione richiamata, è onere del ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato dei provvedimenti del giudice ordinario di cui si chiede l’ottemperanza, essendo il termine “eventuale”, utilizzato dal legislatore al comma 2 dell’art. 114 c.p.a., relativo all'ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato, indicati nell’art. 112, comma 2, lettera b) c.p.a. (cfr., tra le tante, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 17 dicembre 2019, n. 3020; Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5645).
Nel caso di specie, come anticipato nelle premesse, assieme al ricorso non è stato prodotto il certificato di cui all'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., rilasciato dal cancelliere del Tribunale che ha emesso la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza; la relativa cartella non contiene infatti alcun documento (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Per tali ragioni, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Ministero resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IL La RD, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
IL De LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL De LI | IL La RD |
IL SEGRETARIO