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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/06/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 8 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 283/2024 promossa da:
appresentato e difeso dall'avv. CIUCCIOMEI NAZZARENO elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BABBINI DI MEO elett.te
[...] CP_2 dom.to in via Piave 25 Ancona
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
La società propone appello avverso la sentenza n. 125/2024 del Tribunale di Pesaro, Parte_1 sez. lavoro, pubblicata in data 10/6/2024, notificata in data 9/7/202 con la quale veniva respinto il ricorso presentato dalla stessa avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 202100019 del
22/12/2021, notificato dall' il 23.12.2021. CP_1
Con tale verbale l'Istituto (riprendendo gli esiti di un precedente verbale unico di accertamento e notificazione (n. 2019004786/T01 del 10/07/2020 relativo al periodo 1/6/2018-31/5/2020 e Pt_2 giudizialmente impugnato con separato ricorso), calcolava le differenze assicurative per gli aspetti di esclusiva competenza relativi al periodo 21/01/2016-31/5/2020. Secondo la ricostruzione operata CP_1
pagina 1 di 4 dall' la aveva in effetti superato i limiti dimensionali previsti dalla legge 443/1985, sicché CP_1 Pt_1 dovevano essere operate variazioni di inquadramento dal settore artigiano al settore industria con cessazione delle polizze artigiane dall'1/6/2018 al 31/05/2020. Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi di appello: 1) Insussistenza della pretesa assicurativa avanzata dall' in relazione alla pretesa illegittimità del CP_1 Co contratto di appalto intercorso tra e : errata ricostruzione del fatto e violazione dell'art. 29 Pt_1
D.Lgs. n. 276/2003 in tema di appalto;
erronea applicazione degli artt. 29 co. 3 bis e art. 18 co. 5 bis
D.Lgs. n. 276/2003. Rilevanza del motivo ai fini della decisione impugnata: la sentenza ritiene che i dipendenti impiegati in appalto/somministrazione illecita in realtà fossero lavoratori effettivi della
, con automatica attribuzione del rapporto lavorativo in capo alla committente e conseguente Pt_1 superamento dei limiti dimensionali della ditta, da reinquadrare da artigiana ad industria, con ricadute sui contributi assicurativi dovuti;
2) – In relazione alla decorrenza del nuovo inquadramento da artigiano ad industria ai fini previdenziali/contributi/assicurativi: violazione dell'art. 3, comma 8 della legge n. 335/1995. Rilevanza della questione: le differenze assicurative richieste dall' vengono CP_1 calcolate a partire dal giugno 2018 (dall'inizio dell'impiego dei lavoratori TH in appalto/somministrazione presso la ) e non dal luglio 2020 (periodo di paga in corso al momento Pt_1 dell'accertamento). Resiste in giudizio l' appellato, ritenendo l'appello infondato e corretta la sentenza CP_1 impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, si appalesa infondato.
Questo Collegio ritiene, infatti, che non vi siano motivi per disattendere quanto già deciso da questa Corte sull'appello riguardante la causa analoga avente ad oggetto contributi richiesti sui CP_4 medesimi presupposti.
È chiaro, infatti, che la pretesa dell' si fonda sull'illiceità del contratto di appalto stipulato CP_1 dalla con la che permette di considerare alle effettive dipendenze dell'utilizzatore il Pt_1 CP_5 personale in parola, con conseguente superamento dei limiti dimensionali per l'attività artigianale. Ebbene, come già osservato nella sentenza n. 126/2024, “rispetto alla ricostruzione fattuale della vicenda lavorativa elevata a presupposto del credito contributivo, possiedono sufficiente valenza probatoria gli univoci contenuti (riportati nella sentenza impugnata) delle dichiarazioni rese da e , i quali, come evidenziato dal Tribunale, hanno offerto una Parte_3 Testimone_1 concorde ricostruzione del ruolo datoriale ravvisabile nella persona di di fatto Controparte_6 amministratore tanto della Società committente ( quanto della Società appaltatrice ( Parte_1 [...]
; i predetti testi, infatti, hanno riferito di avere sempre lavorato nel capannone di proprietà di CP_5 [...]
e di avere sistematicamente ricevuto da costui le indicazioni sui lavori da svolgere, Controparte_6 sull'ordine di priorità delle operazioni da compiere, e su qualsiasi altro aspetto rilevante per l'organizzazione lavorativa;
ha precisato che la sua assunzione al lavoro, nonché le Testimone_1 relative condizioni di retribuzione e di inquadramento, era state originariamente decise da CP_6
a soprattutto ha escluso di avere avuto ingaggio, e successivamente istruzioni di lavoro, dal
[...] Co formale titolare della , di cui aveva fatto conoscenza solo in epoca successiva all'assunzione; ha, Co altresì, riferito che i dipendenti e lavoravano insieme, che non c'era una zona riservata agli Pt_1
pagina 2 di 4 uni o agli altri e che egli stesso ignorava di chi fosse dipendente l'aiutante, tale , del quale si Per_1 era costantemente avvalso. Condivisibilmente il Tribunale valorizza anche le deposizioni del teste
, in merito alla circostanza di avere concordato l'assunzione in TH con Tes_2 CP_6
riferendo che questi “…pur non essendo titolare di nessuna delle due imprese era il soggetto
[...] con il quali mi sono sempre riferito fino ai primi mesi del 2018…”. Alle surriferite deposizioni testimoniali si aggiungano i contenuti delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo da e , non soltanto su modalità e condizioni di assunzione alle Persona_2 Controparte_7 Co formali dipendenze della , di fatto concordate con in termini di invariata Controparte_6 prosecuzione della stessa attività fino a quel momento svolta per la ma anche sul ruolo Parte_1 Co datoriale di fatto esercitato da nei confronti dei formali dipendenti della , attraverso Parte_4
l'esercizio di un potere direttivo in completa sostituzione del padre, allontanatosi dalla realtà aziendale a partire da una certa epoca (novembre 2018). Correttamente, pertanto, il Tribunale ravvisa, nei contenuti CP_ delle predette dichiarazioni, elementi sufficienti ad avvalorare l'assunto dell' secondo cui la committente e l'appaltante costituissero un'unica realtà aziendale indifferenziata, facente capo ai medesimi soggetti: e la di lui figlia , quest'ultima formalmente Controparte_6 Parte_4 titolare della Società committente ed odierna appellante. I surriferiti elementi nel loro complesso non CP_ possono che avvalorare l'argomento dell' circa il carattere non genuino del contratto di appalto intercorso tra le due Società, di fatto dissimulante un'illecita interposizione di manodopera. Il Collegio, quindi, non ha motivo di discostarsi dalla valutazione compiuta dal Tribunale, in merito all'irrilevanza del dato amministrativo-contabile rivelatore di una formale separazione ed autonomia strutturale e Co gestionale della rispetto alla , in quanto ciò che rileva al fine di riconoscere in una formale Pt_1 fattispecie di appalto l'irregolare somministrazione di manodopera è l'assenza di autonomia nell'organizzazione dell'attività lavorativa da parte dell'appaltatrice, cui si sostituisce - come in specie è emerso - la committente nell'eterodirezione dei lavoratori utilizzati. In tal senso, è senz'altro pertinente il richiamo del Tribunale alla Giurisprudenza di legittimità che afferma: “…il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo”. (Cass. Ord. n.27213/2018)”. L'ulteriore obiezione contenuta nell'atto di appello secondo cui per poter considerare i dipendenti della ditta appaltatrice alle dipendenze della committente occorrerebbe la domanda dei lavoratori stessi non è fondata, in quanto non tiene conto della nota separazione tra rapporto previdenziale e rapporto di lavoro. In questo senso, se per i lavoratori, in assenza di loro diversa Part domanda, datore di lavoro rimane la , a livello previdenziale, è ben ammissibile che l' possa CP_1 richiedere premi e contributi al datore di lavoro effettivo, ossia la . Pt_1
Quanto al secondo motivo attinente la decorrenza del nuovo inquadramento, questa Corte già si espressa nel senso che “Non può, infatti, seriamente escludersi che, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della legge 335/1995, l'errore di inquadramento debba imputarsi all'inesatta dichiarazione del datore di pagina 3 di 4 lavoro e che, pertanto, retroagiscano all'epoca di tale inquadramento i provvedimenti in qualsiasi tempo adottati d'ufficio dall' ; non si spiegherebbe, altrimenti, l'onnicomprensivo riferimento del CP_4 legislatore ai “…provvedimenti adottati d'ufficio dall' di variazione della classificazione dei datori CP_4 di lavoro ai fini previdenziali…”.
È pur vero che alcune pronunce della Cassazione (v. Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14257 del CP_ 24/05/2019 e succ. conf.) hanno affermato che “i provvedimenti di variazione adottati dall'
d'ufficio o su richiesta dell'azienda, non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, nei quali non è tuttavia compresa l'ipotesi di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività”; tuttavia, si è, altresì, affermato che (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6200 del 24/02/2022) che “L'art. 3 co. 8 della l. n. 335 del 1995, secondo cui i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, opera nei casi in cui si provveda alla riclassificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, di cui all'art. 49 della l. n. 88 del 1989, al fine di renderla coerente con l'attività effettivamente svolta, e non invece nel diverso caso in cui non vi è stato mutamento di attività
o erronea comunicazione iniziale delle caratteristiche della stessa, ma assoggettamento a contribuzione per effetto del mutamento di natura giuridica del datore di lavoro, con la trasformazione da azienda municipalizzata a società di capitali, rimanendo in tale caso la contribuzione dovuta sin dal momento in cui se ne sono verificati i presupposti”.
Nel caso in esame, è innegabile che non vi sia stato un mutamento di attività svolta quanto un surrettizio aumento del personale in forza, sicchè si giustifica l'eccezione alla regola di cui al citato art. 3, in assenza, peraltro, di regolare richiesta da parte datoriale.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata, anche in punto di qualificazione della fattispecie concreta come essenzialmente finalizzata ad eludere fraudolentemente il divieto di legge sull'interposizione dimanodopera, con conseguente operatività delle disposizioni in tema di efficacia retroattiva della variazione di inquadramento dal settore artigiano al settore industria.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell' che liquida in complessivi euro CP_1
4.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 8 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 8 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 283/2024 promossa da:
appresentato e difeso dall'avv. CIUCCIOMEI NAZZARENO elett. dom.to in Parte_1
Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BABBINI DI MEO elett.te
[...] CP_2 dom.to in via Piave 25 Ancona
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
La società propone appello avverso la sentenza n. 125/2024 del Tribunale di Pesaro, Parte_1 sez. lavoro, pubblicata in data 10/6/2024, notificata in data 9/7/202 con la quale veniva respinto il ricorso presentato dalla stessa avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 202100019 del
22/12/2021, notificato dall' il 23.12.2021. CP_1
Con tale verbale l'Istituto (riprendendo gli esiti di un precedente verbale unico di accertamento e notificazione (n. 2019004786/T01 del 10/07/2020 relativo al periodo 1/6/2018-31/5/2020 e Pt_2 giudizialmente impugnato con separato ricorso), calcolava le differenze assicurative per gli aspetti di esclusiva competenza relativi al periodo 21/01/2016-31/5/2020. Secondo la ricostruzione operata CP_1
pagina 1 di 4 dall' la aveva in effetti superato i limiti dimensionali previsti dalla legge 443/1985, sicché CP_1 Pt_1 dovevano essere operate variazioni di inquadramento dal settore artigiano al settore industria con cessazione delle polizze artigiane dall'1/6/2018 al 31/05/2020. Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi di appello: 1) Insussistenza della pretesa assicurativa avanzata dall' in relazione alla pretesa illegittimità del CP_1 Co contratto di appalto intercorso tra e : errata ricostruzione del fatto e violazione dell'art. 29 Pt_1
D.Lgs. n. 276/2003 in tema di appalto;
erronea applicazione degli artt. 29 co. 3 bis e art. 18 co. 5 bis
D.Lgs. n. 276/2003. Rilevanza del motivo ai fini della decisione impugnata: la sentenza ritiene che i dipendenti impiegati in appalto/somministrazione illecita in realtà fossero lavoratori effettivi della
, con automatica attribuzione del rapporto lavorativo in capo alla committente e conseguente Pt_1 superamento dei limiti dimensionali della ditta, da reinquadrare da artigiana ad industria, con ricadute sui contributi assicurativi dovuti;
2) – In relazione alla decorrenza del nuovo inquadramento da artigiano ad industria ai fini previdenziali/contributi/assicurativi: violazione dell'art. 3, comma 8 della legge n. 335/1995. Rilevanza della questione: le differenze assicurative richieste dall' vengono CP_1 calcolate a partire dal giugno 2018 (dall'inizio dell'impiego dei lavoratori TH in appalto/somministrazione presso la ) e non dal luglio 2020 (periodo di paga in corso al momento Pt_1 dell'accertamento). Resiste in giudizio l' appellato, ritenendo l'appello infondato e corretta la sentenza CP_1 impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, si appalesa infondato.
Questo Collegio ritiene, infatti, che non vi siano motivi per disattendere quanto già deciso da questa Corte sull'appello riguardante la causa analoga avente ad oggetto contributi richiesti sui CP_4 medesimi presupposti.
È chiaro, infatti, che la pretesa dell' si fonda sull'illiceità del contratto di appalto stipulato CP_1 dalla con la che permette di considerare alle effettive dipendenze dell'utilizzatore il Pt_1 CP_5 personale in parola, con conseguente superamento dei limiti dimensionali per l'attività artigianale. Ebbene, come già osservato nella sentenza n. 126/2024, “rispetto alla ricostruzione fattuale della vicenda lavorativa elevata a presupposto del credito contributivo, possiedono sufficiente valenza probatoria gli univoci contenuti (riportati nella sentenza impugnata) delle dichiarazioni rese da e , i quali, come evidenziato dal Tribunale, hanno offerto una Parte_3 Testimone_1 concorde ricostruzione del ruolo datoriale ravvisabile nella persona di di fatto Controparte_6 amministratore tanto della Società committente ( quanto della Società appaltatrice ( Parte_1 [...]
; i predetti testi, infatti, hanno riferito di avere sempre lavorato nel capannone di proprietà di CP_5 [...]
e di avere sistematicamente ricevuto da costui le indicazioni sui lavori da svolgere, Controparte_6 sull'ordine di priorità delle operazioni da compiere, e su qualsiasi altro aspetto rilevante per l'organizzazione lavorativa;
ha precisato che la sua assunzione al lavoro, nonché le Testimone_1 relative condizioni di retribuzione e di inquadramento, era state originariamente decise da CP_6
a soprattutto ha escluso di avere avuto ingaggio, e successivamente istruzioni di lavoro, dal
[...] Co formale titolare della , di cui aveva fatto conoscenza solo in epoca successiva all'assunzione; ha, Co altresì, riferito che i dipendenti e lavoravano insieme, che non c'era una zona riservata agli Pt_1
pagina 2 di 4 uni o agli altri e che egli stesso ignorava di chi fosse dipendente l'aiutante, tale , del quale si Per_1 era costantemente avvalso. Condivisibilmente il Tribunale valorizza anche le deposizioni del teste
, in merito alla circostanza di avere concordato l'assunzione in TH con Tes_2 CP_6
riferendo che questi “…pur non essendo titolare di nessuna delle due imprese era il soggetto
[...] con il quali mi sono sempre riferito fino ai primi mesi del 2018…”. Alle surriferite deposizioni testimoniali si aggiungano i contenuti delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo da e , non soltanto su modalità e condizioni di assunzione alle Persona_2 Controparte_7 Co formali dipendenze della , di fatto concordate con in termini di invariata Controparte_6 prosecuzione della stessa attività fino a quel momento svolta per la ma anche sul ruolo Parte_1 Co datoriale di fatto esercitato da nei confronti dei formali dipendenti della , attraverso Parte_4
l'esercizio di un potere direttivo in completa sostituzione del padre, allontanatosi dalla realtà aziendale a partire da una certa epoca (novembre 2018). Correttamente, pertanto, il Tribunale ravvisa, nei contenuti CP_ delle predette dichiarazioni, elementi sufficienti ad avvalorare l'assunto dell' secondo cui la committente e l'appaltante costituissero un'unica realtà aziendale indifferenziata, facente capo ai medesimi soggetti: e la di lui figlia , quest'ultima formalmente Controparte_6 Parte_4 titolare della Società committente ed odierna appellante. I surriferiti elementi nel loro complesso non CP_ possono che avvalorare l'argomento dell' circa il carattere non genuino del contratto di appalto intercorso tra le due Società, di fatto dissimulante un'illecita interposizione di manodopera. Il Collegio, quindi, non ha motivo di discostarsi dalla valutazione compiuta dal Tribunale, in merito all'irrilevanza del dato amministrativo-contabile rivelatore di una formale separazione ed autonomia strutturale e Co gestionale della rispetto alla , in quanto ciò che rileva al fine di riconoscere in una formale Pt_1 fattispecie di appalto l'irregolare somministrazione di manodopera è l'assenza di autonomia nell'organizzazione dell'attività lavorativa da parte dell'appaltatrice, cui si sostituisce - come in specie è emerso - la committente nell'eterodirezione dei lavoratori utilizzati. In tal senso, è senz'altro pertinente il richiamo del Tribunale alla Giurisprudenza di legittimità che afferma: “…il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo”. (Cass. Ord. n.27213/2018)”. L'ulteriore obiezione contenuta nell'atto di appello secondo cui per poter considerare i dipendenti della ditta appaltatrice alle dipendenze della committente occorrerebbe la domanda dei lavoratori stessi non è fondata, in quanto non tiene conto della nota separazione tra rapporto previdenziale e rapporto di lavoro. In questo senso, se per i lavoratori, in assenza di loro diversa Part domanda, datore di lavoro rimane la , a livello previdenziale, è ben ammissibile che l' possa CP_1 richiedere premi e contributi al datore di lavoro effettivo, ossia la . Pt_1
Quanto al secondo motivo attinente la decorrenza del nuovo inquadramento, questa Corte già si espressa nel senso che “Non può, infatti, seriamente escludersi che, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della legge 335/1995, l'errore di inquadramento debba imputarsi all'inesatta dichiarazione del datore di pagina 3 di 4 lavoro e che, pertanto, retroagiscano all'epoca di tale inquadramento i provvedimenti in qualsiasi tempo adottati d'ufficio dall' ; non si spiegherebbe, altrimenti, l'onnicomprensivo riferimento del CP_4 legislatore ai “…provvedimenti adottati d'ufficio dall' di variazione della classificazione dei datori CP_4 di lavoro ai fini previdenziali…”.
È pur vero che alcune pronunce della Cassazione (v. Cass. Sez. L - Ordinanza n. 14257 del CP_ 24/05/2019 e succ. conf.) hanno affermato che “i provvedimenti di variazione adottati dall'
d'ufficio o su richiesta dell'azienda, non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro, nei quali non è tuttavia compresa l'ipotesi di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività”; tuttavia, si è, altresì, affermato che (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6200 del 24/02/2022) che “L'art. 3 co. 8 della l. n. 335 del 1995, secondo cui i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, opera nei casi in cui si provveda alla riclassificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, di cui all'art. 49 della l. n. 88 del 1989, al fine di renderla coerente con l'attività effettivamente svolta, e non invece nel diverso caso in cui non vi è stato mutamento di attività
o erronea comunicazione iniziale delle caratteristiche della stessa, ma assoggettamento a contribuzione per effetto del mutamento di natura giuridica del datore di lavoro, con la trasformazione da azienda municipalizzata a società di capitali, rimanendo in tale caso la contribuzione dovuta sin dal momento in cui se ne sono verificati i presupposti”.
Nel caso in esame, è innegabile che non vi sia stato un mutamento di attività svolta quanto un surrettizio aumento del personale in forza, sicchè si giustifica l'eccezione alla regola di cui al citato art. 3, in assenza, peraltro, di regolare richiesta da parte datoriale.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata, anche in punto di qualificazione della fattispecie concreta come essenzialmente finalizzata ad eludere fraudolentemente il divieto di legge sull'interposizione dimanodopera, con conseguente operatività delle disposizioni in tema di efficacia retroattiva della variazione di inquadramento dal settore artigiano al settore industria.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell' che liquida in complessivi euro CP_1
4.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 8 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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