TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 419/2019 promossa da:
(C.F. , quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINA GIUDICE, elettivamente C.F._2 domiciliata nel suo studio in IT, via Garibaldi n. 73;
ATTRICE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DANILO VALLONE, elettivamente domiciliata in piazza Igea n. 1; CP_1
CONVENUTA
Oggetto
Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza dell'11/3/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21/1/2019 conveniva in giudizio l' Persona_1 [...]
, esponendo: Controparte_1
- che in data 22/11/2017, ore 20.00 circa, uscendo dall'Ospedale “Guzzardi” di IT, dopo aver percorso il tunnel di collegamento tra i due corpi di fabbrica e dopo aver percorso il marciapiede esistente nell'area esterna, dopo essere scesa dall'ultimo tratto del marciapiede ed aver percorso pochi passi, quando ancora era nello spiazzo di pertinenza del presidio ospedaliero, era rovinata a terra a causa di una alterazione della pavimentazione, provocandosi una frattura del femore destro;
- di essere scivolata su una roccia affiorante (strato di calcarenite) che aveva creato una superficie anomala e imprevedibile, non segnalata;
- che la zona interessata, nell'ora serale dell'infortunio, era scarsamente illuminata;
- di aver subito un danno pari a euro 115.632,22, oltre spese per euro 1.129,17;
- che l' era responsabile di tali danni ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c., e comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c., per non aver rimosso la situazione di pericolo e non averla segnalata.
Pertanto, chiedeva di condannare l' al Persona_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti, pari a euro 115.632,22, nonché al rimborso delle spese effettuate, pari a euro 1.129,17.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 19/4/2019 l'
[...]
esponeva: Controparte_1
- che aveva determinato l'evento in virtù della propria condotta negligente;
Persona_1
- che, infatti, la zona in questione era un'area di transito per i mezzi di soccorso autorizzati ad accedere al Pronto Soccorso e, quindi, non era abilitata, accessibile e strutturata al traffico pedonale;
- che aveva utilizzato impropriamente come via d'uscita dal presidio ospedaliero Persona_1 una porta segnalata come “uscita di emergenza”;
- che gli ingressi destinati all'ingresso e all'uscita dell'utenza erano dislocati in altre zone del presidio ospedaliero, specificati da apposita cartellonistica, con indicazione dei percorsi autorizzati;
- che, in ogni caso, lo stato dei luoghi e le dimensioni della sporgenza del manto stradale erano tali da escludere la configurazione di una situazione reale di pericolo, essendovi una minuscola alterazione, che poteva essere ridotta al rango di mera occasione dell'evento ed era evitabile con l'uso di una normale prudenza e diligenza;
- che la situazione era visibile e riconoscibile, tenuto conto dell'evidente differenza di colore tra lo strato di asfalto e la presenza di una porzione di calcarenite, della presenza di un rilievo rispetto al manto stradale e del fatto che il punto in questione si trovava al di sotto di un lampione di illuminazione elettrica;
- che, infine, il quantum era stato calcolato in modo esoso e sproporzionato.
Pertanto, l' chiedeva di rigettare le domande proposte da Controparte_1
Persona_1
Con “comparsa di intervento volontario” depositata in data 9/11/2021 si costituiva in giudizio
[...]
, quale figlia e unica erede di deceduta in data 15/7/2021. Parte_1 Persona_1
Con ordinanza del 28/3/2022 veniva disposta prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 30/10/2023, disattesa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata da la causa veniva rinviata per la precisazione delle Parte_1 conclusioni.
Il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
Con ordinanza dell'11/3/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da
[...]
, quale erede di (attrice), nei confronti dell' Parte_1 Parte_2 [...]
(convenuta), in ragione della (pretesa) responsabilità extracontrattuale Controparte_1 dell' convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. CP_1
Con riguardo alla dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., va ricordato che per come affermato, da ultimo, da Cass. 2148/2025:
- “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento”;
- “il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro della colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile”.
Ed infatti, per come precisato da Cass. 2376/2024, “deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo secondo cui, in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”.
Piuttosto, secondo Cass. 32544/2024 (che richiama Cass. 14228/2023), “il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza"”, per cui “la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa"”.
Nel caso di specie, con l'atto di citazione l'attrice ha dichiarato: “l'esponente, uscendo dall'Ospedale Guzzardi di IT, dopo aver percorso il tunnel di collegamento tra i due corpi di fabbrica e dopo aver percorso il marciapiede esistente nell'area esterna, subito dopo il tratto antistante al Pronto Soccorso, dopo essere scesa dall'ultimo tratto del marciapiede ed aver percorso pochi passi (circa mt 1,5), quando ancora era nello spiazzo di pertinenza di tale Presidio ospedaliero, a causa di un'alterazione della pavimentazione, rovinava a terra provocandosi una frattura del femore dx” (cfr. p. 1).
Dunque, la stessa attrice ha riconosciuto di aver percorso il tunnel di collegamento interno all'ospedale, di essere uscita dall'ospedale, di aver percorso il marciapiede esistente nell'area esterna antistante al pronto soccorso, di essere scesa dal marciapiede e di essere successivamente caduta a causa di un'alterazione della pavimentazione.
Orbene, all'udienza del 3/4/2023 il teste (ingegnere incaricato dall'attrice di Testimone_1 verificare lo stato dei luoghi) ha dichiarato:
- con riguardo all'articolato 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attrice (“vero o no che la porta esistente nel tunnel di collegamento tra i due padiglioni dell'Ospedale Guzzardi di IT (dalla quale è uscita la signora non si presenta come “di emergenza” perché è Per_1 sempre aperta o comunque facilmente apribile sia dall'esterno che dall'interno”): “nelle diverse occasioni in cui ho avuto modo di frequentare l'Ospedale ho potuto constatare che la porta in questione è dotata di meccanismo di chiusura automatica, ma non presenta alcun tipo di serratura, per cui l'apertura e la chiusura sono di fatto agevoli. All'interno del tunnel è presente una segnaletica di uscita di emergenza”;
- con riguardo all'articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. della convenuta
(“vero o no che la porta del tunnel intermedio del presidio Controparte_1 ospedaliero di IT è segnalata come uscita di emergenza con apposita indicazione posta sopra la stessa”): “ho già detto, la segnalazione è all'interno del tunnel, non all'esterno”.
Dalle esaustive e attendibili dichiarazioni del teste si evince, dunque, che l'attrice è Testimone_1 uscita dal tunnel di collegamento interno all'ospedale attraverso una porta con la segnalazione, all'interno del tunnel, di “uscita di emergenza”.
Ed in effetti, tale segnalazione era adeguatamente visibile, per come risulta dalla documentazione fotografica in atti e, in particolare, dalla fotografia intitolata “Porta Tunnel Uscita emergenza” (prodotta quale all. 5 alla comparsa di risposta dell'Azienda convenuta).
Dopo essere uscita dall'ospedale attraverso l'uscita di emergenza, l'attrice ha percorso il marciapiede esistente nell'area esterna antistante al pronto soccorso e, dopo essere scesa dal marciapiede, è caduta.
Tale dinamica è stata sostanzialmente confermata, all'udienza del 3/4/2023, dalla teste Tes_2
, la quale ha dichiarato con riguardo all'articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
[...]
c.p.c. dell'attrice: “posso dire che ero all'ospedale per una visita, era il mese di novembre 2017, e mi trovavo a pochi passi dietro la signora (che conoscevo di vista) quando questa, scesa dal Per_1 marciapiede davanti all'Ospedale è caduta. Mi sono avvicinata e ho visto che era caduta sopra una roccia, non c'era asfalto”.
Ma soprattutto, all'udienza del 3/4/2023 il teste (tecnico manutentore Testimone_3 dell'Ospedale ), ha dichiarato: Parte_3
- con riguardo all'articolato 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'Azienda convenuta (“vero o no che l'area di ingresso del P.S. dell'ospedale IT, nel punto Parte_3 in cui la signora riferisce di essere caduta, è destinata e strutturata da un lato a transito e Per_1 sosta dei mezzi di soccorso, e dall'altro al percorso di uscita dei veicoli che accedono al presidio ospedaliero”): “nel punto in questione e cioè nel tratto antistante il PS dell'Ospedale (so è quello Cont oggetto di causa perché sono stato incaricato dal settore legale dell' di relazionare sull'incidente) l'area è destinata esclusivamente al transito dei mezzi di PS (ambulanze o auto civili che devono accedere al PS). Non è area adibita al transito pedonale”; - con riguardo all'articolato 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell' CP_1 convenuta (“vero o no che in tale area il tratto pedonale per gli utenti è situato ed indicato immediatamente all'esterno dell'area di transito veicolare, nel punto antistante le prime barre di delimitazione della zona di accesso al Pronto Soccorso”): “l'ingresso per gli utenti, sia pedonale che carrabile, si trova a fianco dell'ingresso del PS;
si tratta di due ingressi separati e non comunicanti”.
Dalle esaustive e attendibili dichiarazioni del teste si evince, dunque, che l'attrice è Testimone_1 caduta in un'area non adibita al transito pedonale ordinario, essendo riservata ai mezzi di pronto soccorso, il che è coerente con il fatto che a quell'area si acceda tramite un'uscita di emergenza.
Ciò è confermato, peraltro, dalla documentazione fotografica in atti e, in particolare, dalle fotografie allegate alla “perizia di constatazione” prodotta dall'attrice (all. 6 all'atto di citazione), nelle quali può osservarsi che il marciapiede percorso dall'attrice si trova in un'area delimitata da una sbarra, all'interno della quale vi sono ambulanze e mezzi di pronto soccorso.
Ed ancora, va evidenziato che gli ingressi (e le uscite) pedonali dei tre padiglioni dell'ospedale (A, B e C in cui sono dislocati i vari reparti) sono collocati in aree del presidio ospedaliero diverse da quella percorsa dall'attrice (cfr. fotografie in atti, prodotte quali all. 5 alla comparsa di risposta dell' convenuta, nonché in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. CP_1 dell' convenuta). CP_1
Dunque, in sintesi, l'attrice è uscita dall'ospedale attraverso una porta segnalata come “uscita di emergenza” e dunque non utilizzabile dall'attrice, in mancanza di allegazione e prova di una situazione di emergenza, e ha camminato su un marciapiede che non era percorribile dall'attrice, in quanto si trovava in un'area non adibita all'ordinario transito pedonale degli utenti, ma riservata ai mezzi di pronto soccorso (e, conseguentemente, ai conducenti degli stessi), essendovi, per contro, altri ingressi riservati agli utenti.
È vero che all'udienza del 3/4/2023 (con riguardo all'articolato 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attrice):
- il teste ha dichiarato: “mi è capitato di utilizzare la porta per passarvi attraverso e Testimone_1 anche di notare il passaggio di altre persone”;
- la teste ha dichiarato: “posso dire che il personale sanitario fa sempre entrare e Testimone_2 uscire (come mi è capitato sempre) da questa porta … Quando passo dalla porta chiedo a chi è presente – una volta a un vigilante – se posso passare, e mi fanno passare, una volta quello che era davanti alla porta mi ha accompagnato. Da quella parte passa anche altra gente, senza problemi”.
Tuttavia, è irrilevante che sia stato consentito a utenti e visitatori di utilizzare l'uscita di emergenza, in quanto:
- in base alla giurisprudenza sopra citata, occorre verificare se vi sia un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento, tenuto conto del parametro oggettivo della colpa (non essendo necessario che la condotta del danneggiato sia abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile);
- nel caso di specie, vi è colpa dell'attrice, che, per come si è detto, è uscita dall'ospedale attraverso una porta non utilizzabile dall'attrice, in quanto segnalata come “uscita di emergenza”, e ha camminato su un marciapiede che non era percorribile dall'attrice, in quanto si trovava in un'area non adibita all'ordinario transito pedonale degli utenti;
- la colpa dell'attrice non può essere esclusa dal fatto che anche altri soggetti, con analoga colpa, siano passati dall'uscita di emergenza;
- è irrilevante che ciò sia eventualmente avvenuto con il consenso dei vigilanti, che non hanno il potere di rappresentanza dell' convenuta e quindi non possono autorizzare condotte CP_1 contrarie a quelle ordinariamente consentite.
Ed ancora, con la comparsa conclusionale quale erede dell'attrice, ha sostenuto Parte_1 che l'asserzione secondo la quale l'attrice non avrebbe potuto percorrere il tratto di strada in questione, in quanto adibito al transito veicolare, era smentita dall'esistenza stessa del marciapiede percorso dall'attrice.
Tuttavia, sul punto, va osservato che:
- il marciapiede in questione si trovava in un'area che, per come si è detto, era riservata ai mezzi di pronto soccorso e ai loro conducenti (e non era accessibile all'attrice, quale ordinaria utente dell'ospedale), tanto da essere delimitata da una sbarra;
- alla luce di quanto sopra, può presumersi che il marciapiede in questione servisse ai conducenti dei mezzi di pronto soccorso, per il collegamento con l'ospedale;
- inoltre, al marciapiede in questione poteva accedersi o dalla strada, riservata ai mezzi di pronto soccorso, o uscendo dall'uscita di emergenza, cioè da una porta non accessibile agli ordinari utenti dell'ospedale;
- pertanto, l'esistenza del marciapiede non dimostra che l'area in questione fosse percorribile dall'attrice.
In sintesi, può ritenersi che la caduta dell'attrice, essendo avvenuta in un'area non adibita all'ordinario transito pedonale degli utenti (ma riservata ai mezzi di pronto soccorso e ai loro conducenti), alla quale l'attrice è arrivata dopo essere passata da un'uscita di emergenza (non utilizzabile dall'attrice), sia dovuta a colpa esclusiva dell'attrice.
Ed infatti, da un lato, l'incidente per cui è causa non si sarebbe verificato se l'attrice avesse utilizzato (come avrebbe dovuto) gli ingressi e le uscite pedonali dei padiglioni dell'ospedale, siti in luoghi diversi da quelli percorsi dall'attrice; dall'altro lato, non può addebitarsi all' CP_1 convenuta (che ha individuato determinati accessi per gli utenti e li ha segnalati con appositi cartelli) la caduta di un soggetto che (come l'attrice) non ha rispettato i percorsi ordinari.
In altre parole, l'attrice aveva la concreta possibilità di evitare la situazione di pericolo con l'adozione di normali cautele, ordinariamente esigibili e consistenti nel seguire i percorsi ordinari;
pertanto, la sua condotta, qualificabile come colposa in ragione della mancata adozione delle normali cautele, ha inciso sulla dinamica dell'evento in modo tale da porsi come causa assorbente del danno e, quindi, da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
D'altro canto, anche la domanda risarcitoria proposta in via subordinata dall'attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. risulta infondata, in quanto:
- l'accertamento della responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c. presuppone la prova, da parte dell'attore, di un fatto illecito del convenuto, del dolo o della colpa in capo al convenuto, di un danno ingiusto subito dall'attore e del nesso causale fra il fatto illecito e il danno ingiusto;
- nel caso di specie, per come si è detto, la condotta dell'attrice, qualificabile come colposa in ragione della mancata adozione delle normali cautele, ha inciso sulla dinamica dell'evento in modo tale da porsi come causa assorbente del danno e, quindi, da interrompere il nesso causale tra il preteso fatto illecito dell' convenuta e il danno. CP_1
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, le domande proposte da , quale erede Parte_1 dell'attrice sono infondate e devono essere perciò rigettate. Persona_1
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali dell' convenuta CP_1
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico di
[...]
, quale erede dell'attrice. Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 419/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta le domande proposte da , quale erede di IA Parte_1 Per_1
2) condanna quale erede di IA al pagamento, in favore Parte_1 Per_1 dell' di delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 Controparte_1 CP_1 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 17 giugno 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 419/2019 promossa da:
(C.F. , quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINA GIUDICE, elettivamente C.F._2 domiciliata nel suo studio in IT, via Garibaldi n. 73;
ATTRICE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DANILO VALLONE, elettivamente domiciliata in piazza Igea n. 1; CP_1
CONVENUTA
Oggetto
Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza dell'11/3/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21/1/2019 conveniva in giudizio l' Persona_1 [...]
, esponendo: Controparte_1
- che in data 22/11/2017, ore 20.00 circa, uscendo dall'Ospedale “Guzzardi” di IT, dopo aver percorso il tunnel di collegamento tra i due corpi di fabbrica e dopo aver percorso il marciapiede esistente nell'area esterna, dopo essere scesa dall'ultimo tratto del marciapiede ed aver percorso pochi passi, quando ancora era nello spiazzo di pertinenza del presidio ospedaliero, era rovinata a terra a causa di una alterazione della pavimentazione, provocandosi una frattura del femore destro;
- di essere scivolata su una roccia affiorante (strato di calcarenite) che aveva creato una superficie anomala e imprevedibile, non segnalata;
- che la zona interessata, nell'ora serale dell'infortunio, era scarsamente illuminata;
- di aver subito un danno pari a euro 115.632,22, oltre spese per euro 1.129,17;
- che l' era responsabile di tali danni ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c., e comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c., per non aver rimosso la situazione di pericolo e non averla segnalata.
Pertanto, chiedeva di condannare l' al Persona_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti, pari a euro 115.632,22, nonché al rimborso delle spese effettuate, pari a euro 1.129,17.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 19/4/2019 l'
[...]
esponeva: Controparte_1
- che aveva determinato l'evento in virtù della propria condotta negligente;
Persona_1
- che, infatti, la zona in questione era un'area di transito per i mezzi di soccorso autorizzati ad accedere al Pronto Soccorso e, quindi, non era abilitata, accessibile e strutturata al traffico pedonale;
- che aveva utilizzato impropriamente come via d'uscita dal presidio ospedaliero Persona_1 una porta segnalata come “uscita di emergenza”;
- che gli ingressi destinati all'ingresso e all'uscita dell'utenza erano dislocati in altre zone del presidio ospedaliero, specificati da apposita cartellonistica, con indicazione dei percorsi autorizzati;
- che, in ogni caso, lo stato dei luoghi e le dimensioni della sporgenza del manto stradale erano tali da escludere la configurazione di una situazione reale di pericolo, essendovi una minuscola alterazione, che poteva essere ridotta al rango di mera occasione dell'evento ed era evitabile con l'uso di una normale prudenza e diligenza;
- che la situazione era visibile e riconoscibile, tenuto conto dell'evidente differenza di colore tra lo strato di asfalto e la presenza di una porzione di calcarenite, della presenza di un rilievo rispetto al manto stradale e del fatto che il punto in questione si trovava al di sotto di un lampione di illuminazione elettrica;
- che, infine, il quantum era stato calcolato in modo esoso e sproporzionato.
Pertanto, l' chiedeva di rigettare le domande proposte da Controparte_1
Persona_1
Con “comparsa di intervento volontario” depositata in data 9/11/2021 si costituiva in giudizio
[...]
, quale figlia e unica erede di deceduta in data 15/7/2021. Parte_1 Persona_1
Con ordinanza del 28/3/2022 veniva disposta prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 30/10/2023, disattesa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata da la causa veniva rinviata per la precisazione delle Parte_1 conclusioni.
Il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
Con ordinanza dell'11/3/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da
[...]
, quale erede di (attrice), nei confronti dell' Parte_1 Parte_2 [...]
(convenuta), in ragione della (pretesa) responsabilità extracontrattuale Controparte_1 dell' convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. CP_1
Con riguardo alla dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c., va ricordato che per come affermato, da ultimo, da Cass. 2148/2025:
- “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento”;
- “il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro della colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile”.
Ed infatti, per come precisato da Cass. 2376/2024, “deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo secondo cui, in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”.
Piuttosto, secondo Cass. 32544/2024 (che richiama Cass. 14228/2023), “il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza"”, per cui “la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa"”.
Nel caso di specie, con l'atto di citazione l'attrice ha dichiarato: “l'esponente, uscendo dall'Ospedale Guzzardi di IT, dopo aver percorso il tunnel di collegamento tra i due corpi di fabbrica e dopo aver percorso il marciapiede esistente nell'area esterna, subito dopo il tratto antistante al Pronto Soccorso, dopo essere scesa dall'ultimo tratto del marciapiede ed aver percorso pochi passi (circa mt 1,5), quando ancora era nello spiazzo di pertinenza di tale Presidio ospedaliero, a causa di un'alterazione della pavimentazione, rovinava a terra provocandosi una frattura del femore dx” (cfr. p. 1).
Dunque, la stessa attrice ha riconosciuto di aver percorso il tunnel di collegamento interno all'ospedale, di essere uscita dall'ospedale, di aver percorso il marciapiede esistente nell'area esterna antistante al pronto soccorso, di essere scesa dal marciapiede e di essere successivamente caduta a causa di un'alterazione della pavimentazione.
Orbene, all'udienza del 3/4/2023 il teste (ingegnere incaricato dall'attrice di Testimone_1 verificare lo stato dei luoghi) ha dichiarato:
- con riguardo all'articolato 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attrice (“vero o no che la porta esistente nel tunnel di collegamento tra i due padiglioni dell'Ospedale Guzzardi di IT (dalla quale è uscita la signora non si presenta come “di emergenza” perché è Per_1 sempre aperta o comunque facilmente apribile sia dall'esterno che dall'interno”): “nelle diverse occasioni in cui ho avuto modo di frequentare l'Ospedale ho potuto constatare che la porta in questione è dotata di meccanismo di chiusura automatica, ma non presenta alcun tipo di serratura, per cui l'apertura e la chiusura sono di fatto agevoli. All'interno del tunnel è presente una segnaletica di uscita di emergenza”;
- con riguardo all'articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. della convenuta
(“vero o no che la porta del tunnel intermedio del presidio Controparte_1 ospedaliero di IT è segnalata come uscita di emergenza con apposita indicazione posta sopra la stessa”): “ho già detto, la segnalazione è all'interno del tunnel, non all'esterno”.
Dalle esaustive e attendibili dichiarazioni del teste si evince, dunque, che l'attrice è Testimone_1 uscita dal tunnel di collegamento interno all'ospedale attraverso una porta con la segnalazione, all'interno del tunnel, di “uscita di emergenza”.
Ed in effetti, tale segnalazione era adeguatamente visibile, per come risulta dalla documentazione fotografica in atti e, in particolare, dalla fotografia intitolata “Porta Tunnel Uscita emergenza” (prodotta quale all. 5 alla comparsa di risposta dell'Azienda convenuta).
Dopo essere uscita dall'ospedale attraverso l'uscita di emergenza, l'attrice ha percorso il marciapiede esistente nell'area esterna antistante al pronto soccorso e, dopo essere scesa dal marciapiede, è caduta.
Tale dinamica è stata sostanzialmente confermata, all'udienza del 3/4/2023, dalla teste Tes_2
, la quale ha dichiarato con riguardo all'articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
[...]
c.p.c. dell'attrice: “posso dire che ero all'ospedale per una visita, era il mese di novembre 2017, e mi trovavo a pochi passi dietro la signora (che conoscevo di vista) quando questa, scesa dal Per_1 marciapiede davanti all'Ospedale è caduta. Mi sono avvicinata e ho visto che era caduta sopra una roccia, non c'era asfalto”.
Ma soprattutto, all'udienza del 3/4/2023 il teste (tecnico manutentore Testimone_3 dell'Ospedale ), ha dichiarato: Parte_3
- con riguardo all'articolato 7 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'Azienda convenuta (“vero o no che l'area di ingresso del P.S. dell'ospedale IT, nel punto Parte_3 in cui la signora riferisce di essere caduta, è destinata e strutturata da un lato a transito e Per_1 sosta dei mezzi di soccorso, e dall'altro al percorso di uscita dei veicoli che accedono al presidio ospedaliero”): “nel punto in questione e cioè nel tratto antistante il PS dell'Ospedale (so è quello Cont oggetto di causa perché sono stato incaricato dal settore legale dell' di relazionare sull'incidente) l'area è destinata esclusivamente al transito dei mezzi di PS (ambulanze o auto civili che devono accedere al PS). Non è area adibita al transito pedonale”; - con riguardo all'articolato 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell' CP_1 convenuta (“vero o no che in tale area il tratto pedonale per gli utenti è situato ed indicato immediatamente all'esterno dell'area di transito veicolare, nel punto antistante le prime barre di delimitazione della zona di accesso al Pronto Soccorso”): “l'ingresso per gli utenti, sia pedonale che carrabile, si trova a fianco dell'ingresso del PS;
si tratta di due ingressi separati e non comunicanti”.
Dalle esaustive e attendibili dichiarazioni del teste si evince, dunque, che l'attrice è Testimone_1 caduta in un'area non adibita al transito pedonale ordinario, essendo riservata ai mezzi di pronto soccorso, il che è coerente con il fatto che a quell'area si acceda tramite un'uscita di emergenza.
Ciò è confermato, peraltro, dalla documentazione fotografica in atti e, in particolare, dalle fotografie allegate alla “perizia di constatazione” prodotta dall'attrice (all. 6 all'atto di citazione), nelle quali può osservarsi che il marciapiede percorso dall'attrice si trova in un'area delimitata da una sbarra, all'interno della quale vi sono ambulanze e mezzi di pronto soccorso.
Ed ancora, va evidenziato che gli ingressi (e le uscite) pedonali dei tre padiglioni dell'ospedale (A, B e C in cui sono dislocati i vari reparti) sono collocati in aree del presidio ospedaliero diverse da quella percorsa dall'attrice (cfr. fotografie in atti, prodotte quali all. 5 alla comparsa di risposta dell' convenuta, nonché in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. CP_1 dell' convenuta). CP_1
Dunque, in sintesi, l'attrice è uscita dall'ospedale attraverso una porta segnalata come “uscita di emergenza” e dunque non utilizzabile dall'attrice, in mancanza di allegazione e prova di una situazione di emergenza, e ha camminato su un marciapiede che non era percorribile dall'attrice, in quanto si trovava in un'area non adibita all'ordinario transito pedonale degli utenti, ma riservata ai mezzi di pronto soccorso (e, conseguentemente, ai conducenti degli stessi), essendovi, per contro, altri ingressi riservati agli utenti.
È vero che all'udienza del 3/4/2023 (con riguardo all'articolato 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'attrice):
- il teste ha dichiarato: “mi è capitato di utilizzare la porta per passarvi attraverso e Testimone_1 anche di notare il passaggio di altre persone”;
- la teste ha dichiarato: “posso dire che il personale sanitario fa sempre entrare e Testimone_2 uscire (come mi è capitato sempre) da questa porta … Quando passo dalla porta chiedo a chi è presente – una volta a un vigilante – se posso passare, e mi fanno passare, una volta quello che era davanti alla porta mi ha accompagnato. Da quella parte passa anche altra gente, senza problemi”.
Tuttavia, è irrilevante che sia stato consentito a utenti e visitatori di utilizzare l'uscita di emergenza, in quanto:
- in base alla giurisprudenza sopra citata, occorre verificare se vi sia un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento, tenuto conto del parametro oggettivo della colpa (non essendo necessario che la condotta del danneggiato sia abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile);
- nel caso di specie, vi è colpa dell'attrice, che, per come si è detto, è uscita dall'ospedale attraverso una porta non utilizzabile dall'attrice, in quanto segnalata come “uscita di emergenza”, e ha camminato su un marciapiede che non era percorribile dall'attrice, in quanto si trovava in un'area non adibita all'ordinario transito pedonale degli utenti;
- la colpa dell'attrice non può essere esclusa dal fatto che anche altri soggetti, con analoga colpa, siano passati dall'uscita di emergenza;
- è irrilevante che ciò sia eventualmente avvenuto con il consenso dei vigilanti, che non hanno il potere di rappresentanza dell' convenuta e quindi non possono autorizzare condotte CP_1 contrarie a quelle ordinariamente consentite.
Ed ancora, con la comparsa conclusionale quale erede dell'attrice, ha sostenuto Parte_1 che l'asserzione secondo la quale l'attrice non avrebbe potuto percorrere il tratto di strada in questione, in quanto adibito al transito veicolare, era smentita dall'esistenza stessa del marciapiede percorso dall'attrice.
Tuttavia, sul punto, va osservato che:
- il marciapiede in questione si trovava in un'area che, per come si è detto, era riservata ai mezzi di pronto soccorso e ai loro conducenti (e non era accessibile all'attrice, quale ordinaria utente dell'ospedale), tanto da essere delimitata da una sbarra;
- alla luce di quanto sopra, può presumersi che il marciapiede in questione servisse ai conducenti dei mezzi di pronto soccorso, per il collegamento con l'ospedale;
- inoltre, al marciapiede in questione poteva accedersi o dalla strada, riservata ai mezzi di pronto soccorso, o uscendo dall'uscita di emergenza, cioè da una porta non accessibile agli ordinari utenti dell'ospedale;
- pertanto, l'esistenza del marciapiede non dimostra che l'area in questione fosse percorribile dall'attrice.
In sintesi, può ritenersi che la caduta dell'attrice, essendo avvenuta in un'area non adibita all'ordinario transito pedonale degli utenti (ma riservata ai mezzi di pronto soccorso e ai loro conducenti), alla quale l'attrice è arrivata dopo essere passata da un'uscita di emergenza (non utilizzabile dall'attrice), sia dovuta a colpa esclusiva dell'attrice.
Ed infatti, da un lato, l'incidente per cui è causa non si sarebbe verificato se l'attrice avesse utilizzato (come avrebbe dovuto) gli ingressi e le uscite pedonali dei padiglioni dell'ospedale, siti in luoghi diversi da quelli percorsi dall'attrice; dall'altro lato, non può addebitarsi all' CP_1 convenuta (che ha individuato determinati accessi per gli utenti e li ha segnalati con appositi cartelli) la caduta di un soggetto che (come l'attrice) non ha rispettato i percorsi ordinari.
In altre parole, l'attrice aveva la concreta possibilità di evitare la situazione di pericolo con l'adozione di normali cautele, ordinariamente esigibili e consistenti nel seguire i percorsi ordinari;
pertanto, la sua condotta, qualificabile come colposa in ragione della mancata adozione delle normali cautele, ha inciso sulla dinamica dell'evento in modo tale da porsi come causa assorbente del danno e, quindi, da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
D'altro canto, anche la domanda risarcitoria proposta in via subordinata dall'attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. risulta infondata, in quanto:
- l'accertamento della responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c. presuppone la prova, da parte dell'attore, di un fatto illecito del convenuto, del dolo o della colpa in capo al convenuto, di un danno ingiusto subito dall'attore e del nesso causale fra il fatto illecito e il danno ingiusto;
- nel caso di specie, per come si è detto, la condotta dell'attrice, qualificabile come colposa in ragione della mancata adozione delle normali cautele, ha inciso sulla dinamica dell'evento in modo tale da porsi come causa assorbente del danno e, quindi, da interrompere il nesso causale tra il preteso fatto illecito dell' convenuta e il danno. CP_1
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, le domande proposte da , quale erede Parte_1 dell'attrice sono infondate e devono essere perciò rigettate. Persona_1
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali dell' convenuta CP_1
(liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico di
[...]
, quale erede dell'attrice. Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 419/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta le domande proposte da , quale erede di IA Parte_1 Per_1
2) condanna quale erede di IA al pagamento, in favore Parte_1 Per_1 dell' di delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 Controparte_1 CP_1 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 17 giugno 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo