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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 324/2021 R.G., concernente l'impugnativa della Sentenza n. 310/2021, pubblicata in data 23.03.2021 dal Tribunale Civile di
Barcellona Pozzo di Gotto, avente ad oggetto: proprietà bene mobile registrato;
vertente tra
nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Cannarozzo e dall'avv. Antonino Pino presso lo studio del quale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Kennedy n. 111 è elettivamente domiciliata per procura in atti;
appellante
contro
, c.f. , nato a [...] il [...] e elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Lucca, Viale Carlo del Prete Traversa I n.87 presso lo studio dell'avv. Enrico
Lattanzi che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
appellato , nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rumasuglia e dall'avv. C.F._3
Andrea Rumasuglia, come da procura in atto, domiciliato presso lo studio di quest'ultimi a
Catania in via G. D'Annunzio n.76;
appellato
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_3 C.F._4
residente in [...];
appellato contumace
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
18.4.2024: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti
difensivi, con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 13.04.2010, notificato all'esito di ottenuto provvedimento di sequestro giudiziario, conveniva in giudizio esponendo Parte_1 Controparte_1
quanto segue: a) nel maggio del 2005 l'attrice, a seguito della cessazione del rapporto di convivenza con , era stata costretta ad allontanarsi dalla comune Controparte_4
abitazione, lasciando nella temporanea detenzione del proprio ex convivente e dei figli avuti con lo stesso, e (conviventi con il padre), assieme Controparte_3 Controparte_5
ad altri propri beni, anche l'autoveicolo Porche 911 - 2400 Coupè, con targa CT 598594,
regolarmente registrato a suo nome presso il PRA sin dall'11.10.1991; b) provvedeva quindi la successivamente al detto forzato allontanamento, a diffidare il proprio ex Pt_1
convivente ed i propri figli alla restituzione dei beni di sua proprietà rimasti presso l'abitazione familiare, ivi compreso il sopra indicato autoveicolo;
c) a causa della mancata spontanea restituzione da parte di compagno e figli, l'appellante agiva in giudizio contro il primo con azione di rivendicazione dinanzi al Tribunale Civile di Catania, Sezione distaccata di Acireale, iscrivendo la causa al ruolo con R.G. n. 12309/05; d) nella causa anzidetta,
2 venivano chiamati in giudizio anche i menzionati comuni figli e Controparte_3 [...]
, i quali restavano tuttavia contumaci. Nel corso della causa medesima, Controparte_5
emergeva che l'autoveicolo per cui è odierna causa era stato medio tempore venduto, con atto trascritto il 12.10.2005 con salto di continuità nelle trascrizioni, dapprima da CP_3
a e, successivamente, da quest'ultimo rivenduto a
[...] Controparte_2 CP_1
, con atto trascritto il 16.02.2006.
[...]
La costituendosi in giudizio, chiedeva ed otteneva di essere ammesso a citare, a CP_1
garanzia, il suo dante causa;
anche nel costituirsi in giudizio Controparte_2 CP_2
in primo grado, chiedeva a sua volta di essere ammesso a chiamare in causa, sempre a garanzia, che, pur regolarmente citato, non si costituiva. Controparte_3
Entrambi i convenuti costituiti invocavano l'usucapione.
Sulla scorta delle prove documentali in atti, il Tribunale di Barcellona P.G. con sentenza n.
310/2021, tanto statuiva: “DICHIARA la contumacia del Sig. Controparte_3
regolarmente citato e non comparso;
- REVOCA il provvedimento di sequestro giudiziario
emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 4.03.2010 e, per l'effetto, ORDINA che
l'autovettura Porsche 911 2400 Coupè tg. CT 598594 venga restituita dalla Sig.ra
[...]
– nella qualità di custode – al legittimo proprietario, per i motivi di cui in epigrafe, Pt_1
Sig. ; - CONDANNA, infine, solidalmente, i Sigg.rri e Controparte_1 Parte_1
alle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano, in Controparte_3
favore del Sig.ra in complessivi € 9.203,00, per i motivi di cui in epigrafe, Controparte_1
ed in € 4.835,00 a favore del Sig. oltre, per enrambe le parti, Controparte_2
rimborso forfettario delle spese generali, nonché C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge”
Avverso tale sentenza , con atto notificato in data 21.04.2021, proponeva Parte_1
appello.
La e i costituivano in giudizio ribadendo la domanda di usucapione assorbita CP_1 CP_2
in primo grado e contestando nel merito l'esperito gravame.
3 , seppure regolarmente citato non si è costituito, per cui ne va dichiarata Controparte_3
la contumacia .
All'udienza, a trattazione scritta, del 18.4.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione,
con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con un articolato gravame lamenta VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 111 Parte_1
C.P.C., 324 C.P.C. e 2909, C.C. - TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Ritiene l'appellante che il Tribunale ha errato nel ritenere che non abbia Parte_1
fornito la prova di essere proprietaria dell'autoveicolo per cui è causa, avendo depositato,
con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 26.04.2013, la sentenza n. 413/2010 del
23.08.2010, resa dal Tribunale di Catania - Sezione distaccata di Acireale già passata in giudicato, che ha accertato e dichiarato, anche nei confronti dell'allora chiamato in causa ed odierno appellato - contumace in primo grado - , l'esclusiva proprietà in Controparte_3
capo all'attrice dell'autoveicolo Porsche 911 - 2400 coupè con targa CT 598594 per cui è
causa.
Chiede che il giudice d'appello accertati e dichiari che la sentenza n. 413/2010 del
23.08.2010 del Tribunale di Catania - Sezione distaccata di Acireale, passata in giudicato,
a norma dell'art. 2909, c.c. è vincolante per le parti ed i loro aventi causa e quindi, nella fattispecie, per gli aventi causa di , parte contumace nel giudizio di Controparte_3
rivendica conclusosi con la detta sentenza.
Il motivo di gravame è fondato
Agli atti del giudizio è prodotta la sentenza n. 413/2010 del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale e gli appellati, nelle loro difese, hanno dedotto l'inopponibilità nei loro confronti delle statuizioni ivi contenute, anche se coperte dal giudicato.
L'appellante ha invero pienamente dimostrato di essere proprietaria dell'autoveicolo de quo attraverso il deposito, della sentenza n. 413/2010 del 23.08.2010 resa dal Tribunale di
4 Catania - Sezione distaccata di Acireale, che così recita nella motivazione: “… la domanda
attrice …. di rivendicazione della proprietà dei veicoli sopra indicati è provata dalla
intestazione dei veicoli all'attrice quale acquirente (a suo tempo) degli stessi, nonchè dalle
ammissioni fatte dal convenuto riguardo alla titolarità della proprietà all'attrice per averli
acquistati con denaro proprio…”
Il giudicato è opponibile sia a , parte processuale, che ai suoi aventi Controparte_3
causa , ex art. 111 c.p.c. e non possono essere invocate le norme sulla CP_2 CP_1
trascrizione perché detta normativa serve a risolvere i conflitti tra più acquirenti dello stesso dante causa, mentre nella specie viene in rilievo un acquisto a non domino.
Tanto trova l'avallo della Suprema Corte che con sentenza del 03 novembre 2011, n. 22727,
resa a Sezioni Unite ha così statuito: “In caso di successione a titolo particolare nel diritto
controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia
estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza
ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o
essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti;
nè peraltro la circostanza
per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo
originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l'attualità
dell'interesse dell'attore ad agire contro l'originario convenuto”.
In merito alla domanda di usucapione riproposta dagli appellati , la stessa CP_2 CP_1
non merita accoglimento, difettando la buonafede, stante il salto di continuità delle trascrizioni, facilmente accertabile con l'ordinaria diligenza. Difetta altresì il termine utile ad usucapire, che è stato interrotto in data 2.12.2008 con la notifica a del Controparte_1
ricorso per sequestro giudiziario dell'autoveicolo per cui è causa.
Passando all'esame del profilo del quantum e del relativo motivo di gravame, osserva la
Corte che non è stata fornita prova alcuna del danni patrimoniali e non che asserisce Pt_1
5 di aver subito anche in termini di mancato guadano e lucro cessante per il mancato utilizzo e godimento del bene.
Per effetto dell'accoglimento della domanda di rivendica proposta da sono fondate le Pt_1
domande avanzate da nei confronti di e da nei confronti di CP_1 CP_2 CP_2 [...]
volte a conseguire la restituzione della somma versata per l'acquisto del veicolo;
CP_3
mentre, in assenza di prova, non è fondata la domanda risarcitoria, per la riparazione del veicolo, avanzata da . CP_1
Né può soccorrere la valutazione equitativa, la cui liquidazione viene invocata da parte appellante.
La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e,
in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione,
è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno.
(Sostanzialmente conforme Cass. 06/04/2017, n. 8920 e Cass. 27/04/2017, n. 10393).
L'accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese per il primo grado di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex D.M. 147/2022, , come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 324/2021
R.G., concernente l'impugnativa della Sentenza n. 310/2021, pubblicata in data 23.03.2021
dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto, ogni contraria istanza assorbita e/o rigettata così provvede:
6 - dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- - accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara che la sentenza n. 413/2010 del 23.08.2010 del Tribunale di Catania - Sezione
distaccata di Acireale - è vincolante per le parti e Parte_1 Controparte_3
ed i loro aventi causa e;
Controparte_1 Controparte_2
- rigetta la domanda di usucapione proposta da e Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
- condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di , liquidate, per il primo grado nella somma di Parte_1
euro 5.000,00 per compensi, oltre spese non imponibili euro 78,00 e per il presente grado nella somma di euro 4.000,00 per compensi oltre spese non imponibili euro
355,50, rimborso forfettario 15% CPA e IVA;
- accoglie la domanda formulata da contro e condanna CP_1 CP_2 [...]
al pagamento in favore di della somma di euro CP_2 Controparte_1
11.500,00, oltre interessi dal 23.12.2005, oltre le spese di entrambi i gradi di giudizio,
liquidate, per il primo grado nella somma di euro 5.000,00 per compensi, e per il presente grado nella somma di euro 4.000,00 per compensi oltre, rimborso forfettario
15% CPA e IVA;
- accoglie la domanda formulata da ontro e condanna CP_2 CP_3 CP_3
al pagamento in favore di della somma di euro
[...] Controparte_2
12.000,00 oltre interessi dal 21.5.2005, oltre le spese di entrambi i gradi di giudizio,
liquidate, per il primo grado nella somma di euro 5.000,00 per compensi, e per il presente grado nella somma di euro 4.000,00 per compensi oltre, rimborso forfettario
15% CPA e IVA;
- rigetta la domanda risarcitoria spiegata da . CP_1
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13.3.2025
7 Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 324/2021 R.G., concernente l'impugnativa della Sentenza n. 310/2021, pubblicata in data 23.03.2021 dal Tribunale Civile di
Barcellona Pozzo di Gotto, avente ad oggetto: proprietà bene mobile registrato;
vertente tra
nata ad [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Cannarozzo e dall'avv. Antonino Pino presso lo studio del quale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Kennedy n. 111 è elettivamente domiciliata per procura in atti;
appellante
contro
, c.f. , nato a [...] il [...] e elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Lucca, Viale Carlo del Prete Traversa I n.87 presso lo studio dell'avv. Enrico
Lattanzi che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
appellato , nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rumasuglia e dall'avv. C.F._3
Andrea Rumasuglia, come da procura in atto, domiciliato presso lo studio di quest'ultimi a
Catania in via G. D'Annunzio n.76;
appellato
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_3 C.F._4
residente in [...];
appellato contumace
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
18.4.2024: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti
difensivi, con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 13.04.2010, notificato all'esito di ottenuto provvedimento di sequestro giudiziario, conveniva in giudizio esponendo Parte_1 Controparte_1
quanto segue: a) nel maggio del 2005 l'attrice, a seguito della cessazione del rapporto di convivenza con , era stata costretta ad allontanarsi dalla comune Controparte_4
abitazione, lasciando nella temporanea detenzione del proprio ex convivente e dei figli avuti con lo stesso, e (conviventi con il padre), assieme Controparte_3 Controparte_5
ad altri propri beni, anche l'autoveicolo Porche 911 - 2400 Coupè, con targa CT 598594,
regolarmente registrato a suo nome presso il PRA sin dall'11.10.1991; b) provvedeva quindi la successivamente al detto forzato allontanamento, a diffidare il proprio ex Pt_1
convivente ed i propri figli alla restituzione dei beni di sua proprietà rimasti presso l'abitazione familiare, ivi compreso il sopra indicato autoveicolo;
c) a causa della mancata spontanea restituzione da parte di compagno e figli, l'appellante agiva in giudizio contro il primo con azione di rivendicazione dinanzi al Tribunale Civile di Catania, Sezione distaccata di Acireale, iscrivendo la causa al ruolo con R.G. n. 12309/05; d) nella causa anzidetta,
2 venivano chiamati in giudizio anche i menzionati comuni figli e Controparte_3 [...]
, i quali restavano tuttavia contumaci. Nel corso della causa medesima, Controparte_5
emergeva che l'autoveicolo per cui è odierna causa era stato medio tempore venduto, con atto trascritto il 12.10.2005 con salto di continuità nelle trascrizioni, dapprima da CP_3
a e, successivamente, da quest'ultimo rivenduto a
[...] Controparte_2 CP_1
, con atto trascritto il 16.02.2006.
[...]
La costituendosi in giudizio, chiedeva ed otteneva di essere ammesso a citare, a CP_1
garanzia, il suo dante causa;
anche nel costituirsi in giudizio Controparte_2 CP_2
in primo grado, chiedeva a sua volta di essere ammesso a chiamare in causa, sempre a garanzia, che, pur regolarmente citato, non si costituiva. Controparte_3
Entrambi i convenuti costituiti invocavano l'usucapione.
Sulla scorta delle prove documentali in atti, il Tribunale di Barcellona P.G. con sentenza n.
310/2021, tanto statuiva: “DICHIARA la contumacia del Sig. Controparte_3
regolarmente citato e non comparso;
- REVOCA il provvedimento di sequestro giudiziario
emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 4.03.2010 e, per l'effetto, ORDINA che
l'autovettura Porsche 911 2400 Coupè tg. CT 598594 venga restituita dalla Sig.ra
[...]
– nella qualità di custode – al legittimo proprietario, per i motivi di cui in epigrafe, Pt_1
Sig. ; - CONDANNA, infine, solidalmente, i Sigg.rri e Controparte_1 Parte_1
alle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano, in Controparte_3
favore del Sig.ra in complessivi € 9.203,00, per i motivi di cui in epigrafe, Controparte_1
ed in € 4.835,00 a favore del Sig. oltre, per enrambe le parti, Controparte_2
rimborso forfettario delle spese generali, nonché C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge”
Avverso tale sentenza , con atto notificato in data 21.04.2021, proponeva Parte_1
appello.
La e i costituivano in giudizio ribadendo la domanda di usucapione assorbita CP_1 CP_2
in primo grado e contestando nel merito l'esperito gravame.
3 , seppure regolarmente citato non si è costituito, per cui ne va dichiarata Controparte_3
la contumacia .
All'udienza, a trattazione scritta, del 18.4.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione,
con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con un articolato gravame lamenta VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 111 Parte_1
C.P.C., 324 C.P.C. e 2909, C.C. - TRAVISAMENTO DEI FATTI.
Ritiene l'appellante che il Tribunale ha errato nel ritenere che non abbia Parte_1
fornito la prova di essere proprietaria dell'autoveicolo per cui è causa, avendo depositato,
con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 26.04.2013, la sentenza n. 413/2010 del
23.08.2010, resa dal Tribunale di Catania - Sezione distaccata di Acireale già passata in giudicato, che ha accertato e dichiarato, anche nei confronti dell'allora chiamato in causa ed odierno appellato - contumace in primo grado - , l'esclusiva proprietà in Controparte_3
capo all'attrice dell'autoveicolo Porsche 911 - 2400 coupè con targa CT 598594 per cui è
causa.
Chiede che il giudice d'appello accertati e dichiari che la sentenza n. 413/2010 del
23.08.2010 del Tribunale di Catania - Sezione distaccata di Acireale, passata in giudicato,
a norma dell'art. 2909, c.c. è vincolante per le parti ed i loro aventi causa e quindi, nella fattispecie, per gli aventi causa di , parte contumace nel giudizio di Controparte_3
rivendica conclusosi con la detta sentenza.
Il motivo di gravame è fondato
Agli atti del giudizio è prodotta la sentenza n. 413/2010 del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale e gli appellati, nelle loro difese, hanno dedotto l'inopponibilità nei loro confronti delle statuizioni ivi contenute, anche se coperte dal giudicato.
L'appellante ha invero pienamente dimostrato di essere proprietaria dell'autoveicolo de quo attraverso il deposito, della sentenza n. 413/2010 del 23.08.2010 resa dal Tribunale di
4 Catania - Sezione distaccata di Acireale, che così recita nella motivazione: “… la domanda
attrice …. di rivendicazione della proprietà dei veicoli sopra indicati è provata dalla
intestazione dei veicoli all'attrice quale acquirente (a suo tempo) degli stessi, nonchè dalle
ammissioni fatte dal convenuto riguardo alla titolarità della proprietà all'attrice per averli
acquistati con denaro proprio…”
Il giudicato è opponibile sia a , parte processuale, che ai suoi aventi Controparte_3
causa , ex art. 111 c.p.c. e non possono essere invocate le norme sulla CP_2 CP_1
trascrizione perché detta normativa serve a risolvere i conflitti tra più acquirenti dello stesso dante causa, mentre nella specie viene in rilievo un acquisto a non domino.
Tanto trova l'avallo della Suprema Corte che con sentenza del 03 novembre 2011, n. 22727,
resa a Sezioni Unite ha così statuito: “In caso di successione a titolo particolare nel diritto
controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia
estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., la sentenza
ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o
essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti;
nè peraltro la circostanza
per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo
originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l'attualità
dell'interesse dell'attore ad agire contro l'originario convenuto”.
In merito alla domanda di usucapione riproposta dagli appellati , la stessa CP_2 CP_1
non merita accoglimento, difettando la buonafede, stante il salto di continuità delle trascrizioni, facilmente accertabile con l'ordinaria diligenza. Difetta altresì il termine utile ad usucapire, che è stato interrotto in data 2.12.2008 con la notifica a del Controparte_1
ricorso per sequestro giudiziario dell'autoveicolo per cui è causa.
Passando all'esame del profilo del quantum e del relativo motivo di gravame, osserva la
Corte che non è stata fornita prova alcuna del danni patrimoniali e non che asserisce Pt_1
5 di aver subito anche in termini di mancato guadano e lucro cessante per il mancato utilizzo e godimento del bene.
Per effetto dell'accoglimento della domanda di rivendica proposta da sono fondate le Pt_1
domande avanzate da nei confronti di e da nei confronti di CP_1 CP_2 CP_2 [...]
volte a conseguire la restituzione della somma versata per l'acquisto del veicolo;
CP_3
mentre, in assenza di prova, non è fondata la domanda risarcitoria, per la riparazione del veicolo, avanzata da . CP_1
Né può soccorrere la valutazione equitativa, la cui liquidazione viene invocata da parte appellante.
La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e,
in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione,
è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito;
giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno.
(Sostanzialmente conforme Cass. 06/04/2017, n. 8920 e Cass. 27/04/2017, n. 10393).
L'accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese per il primo grado di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex D.M. 147/2022, , come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 324/2021
R.G., concernente l'impugnativa della Sentenza n. 310/2021, pubblicata in data 23.03.2021
dal Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto, ogni contraria istanza assorbita e/o rigettata così provvede:
6 - dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- - accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara che la sentenza n. 413/2010 del 23.08.2010 del Tribunale di Catania - Sezione
distaccata di Acireale - è vincolante per le parti e Parte_1 Controparte_3
ed i loro aventi causa e;
Controparte_1 Controparte_2
- rigetta la domanda di usucapione proposta da e Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
- condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di , liquidate, per il primo grado nella somma di Parte_1
euro 5.000,00 per compensi, oltre spese non imponibili euro 78,00 e per il presente grado nella somma di euro 4.000,00 per compensi oltre spese non imponibili euro
355,50, rimborso forfettario 15% CPA e IVA;
- accoglie la domanda formulata da contro e condanna CP_1 CP_2 [...]
al pagamento in favore di della somma di euro CP_2 Controparte_1
11.500,00, oltre interessi dal 23.12.2005, oltre le spese di entrambi i gradi di giudizio,
liquidate, per il primo grado nella somma di euro 5.000,00 per compensi, e per il presente grado nella somma di euro 4.000,00 per compensi oltre, rimborso forfettario
15% CPA e IVA;
- accoglie la domanda formulata da ontro e condanna CP_2 CP_3 CP_3
al pagamento in favore di della somma di euro
[...] Controparte_2
12.000,00 oltre interessi dal 21.5.2005, oltre le spese di entrambi i gradi di giudizio,
liquidate, per il primo grado nella somma di euro 5.000,00 per compensi, e per il presente grado nella somma di euro 4.000,00 per compensi oltre, rimborso forfettario
15% CPA e IVA;
- rigetta la domanda risarcitoria spiegata da . CP_1
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13.3.2025
7 Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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