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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di PO NO
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 498/2025
Il Tribunale di PO NO , Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna President e
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 498 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 2 maggio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
28/1/1964, C.F. , entrambi residenti in [...], C.F._2
alla via del Caravaggio n.20 , ed elettivamente domiciliat i in Montella
(AV) alla via Tre Monti n.2 presso lo studio dell'Avv. Roberto Volpe che li rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di PO NO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 7 febbraio 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 23/6/1983 a PO, dal quale sono nati 3 figli: (nata a [...] l'[...]), Per_1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_2 Per_3
12/2/1992) tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano :
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
- la casa coniugale sita in Cesa (CE) alla via Del Caravaggio n. 20, viene assegnata in uso esclusivo al sig. che continuerà ad CP_1
abitare nell'immobile, mentre la sig.ra si obbliga a Parte_2
rilasciare l'immobile ed a trasferire il proprio domicilio presso altro alloggio a decorrere dalla data di omologa della separazione;
- la regolamentazione di ogni altro rapporto economico tra i coniugi per come indicati in ricorso;
- la regolamentazione delle visite e frequentazioni con i genitori sarà liberamente determinata dai figli, essendo maggiorenni . Con note il depositate il 24/2/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso .
La Giudice delegata, con provvedimento del 2/5/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 7/5/2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] CP_1
il 24/3/1959) e (nata a [...] il 28 /1/1964), alle Parte_2
condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO (Atto n.
253, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1983) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile); c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27/5/2025
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna