CASS
Sentenza 2 settembre 2024
Sentenza 2 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/09/2024, n. 23518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23518 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Premuda n.1/A presso lo studio dell’Avv.Roberto Diddoro e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso dall’Avv.Tiziana Pane che ha indicato indirizzo p.e.c. – ricorrente – contro SA RG E TURISMO INDUSTRIALE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n.17 presso lo studio degli Avv.ti Oreste LL e EL LL che la rappresentano e difendono per procura a margine del controricorso;
Intimazione di pagamento Notificazione cartella Sanatoria Civile Sent. Sez. 5 Num. 23518 Anno 2024 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 02/09/2024 2 -controricorrente– e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata;
-controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.9840/15 della Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, depositata il 10 novembre 2015; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 10 luglio 2024 dal Cons.Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo;
udita per la controricorrente/ricorrente incidentale l’Avv.Barbara Tidore. Fatti di causa La Pulsar Alberghi e Turismo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, propose ricorso avverso l’intimazione di pagamento conseguente a cartella esattoriale (con la quale si procedeva al recupero di un credito di imposta relativo all’anno 2005 ritenuto indebitamente compensato) e avverso il successivo atto di pignoramento presso terzi. La Società deduceva di essere venuta a conoscenza della cartella solo con la notifica della predetta intimazione. La Commissione tributaria provinciale, previa declaratoria della insussistenza della giurisdizione per le doglianze riguardanti il pignoramento presso terzi, rigettò il ricorso, nel merito, rilevando la legittimità del recupero del credito di imposta, non avendo la Società indicato il credito maturato nella dichiarazione dei redditi, trattandosi, peraltro, di un credito afferente altro investimento già riconosciutole 3 con contestuale applicazione del beneficio ex art.8 della legge 388 del 2000. L’appello, proposto avverso la decisione dalla Società, veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno con la sentenza indicata in epigrafe. In particolare, il Giudice di appello annullò l’intimazione di pagamento ritenendo che la prodromica cartella di pagamento non fosse stata ritualmente notificata alla Società a causa del mancato deposito della cartolina verde, attestante l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la cassazione della sentenza propone ricorso, su quattro motivi, Equitalia Sud S.p.a. Pulsar Alberghi e Turismo s.p.a. resiste con controricorso. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso e ricorso incidentale adesivo. Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza del 10 luglio 2024 in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Michele Di Mauro ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo. Ragioni della decisione 1 Con il primo motivo la ricorrente principale deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., che la sentenza impugnata nel decretare l’illegittimità della notifica della cartella presupposta dall’intimazione impugnata abbia fatto mal governo dell’art.145 cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e dell’art.60 del d.P.R. n.600/73. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la Commissione tributaria regionale avrebbe errato a non ritenere validamente notificata la cartella in quanto la notificazione effettuata presso la residenza del legale rappresentante della stessa costituiva una 4 procedura ultronea, atteso che, in precedenza, il messo aveva già effettuato una notificazione, secondo il rito degli irreperibili presso la sede della società. 1.1 La censura, inammissibile nella parte in cui deduce l’ultroneità della notificazione effettuata al legale rappresentante della società contribuente, non avendo la parte specificato in ricorso quando e come tale questione sia stata introdotta in giudizio, per il resto è infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui <<in tema di notifica della cartella pagamento, nei casi "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito sentenza corte costituzionale n. 258 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, d.p.r. 602 1973 e 60, comma 1, lett. e), 600 1973, sicché è necessario, ai fini suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario l'effettiva ricezione raccomandata informativa deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente sa kola spedizione.
1.1 nel caso esame, come rilevato anche dal p.g., c.t.r. incorsa errore sede interpretazione dell’art.60, primo lett.e) n.600 quanto dalle relate notifica, prodotte atti, si evince l’avviso prescritto stato affisso nell’albo comune pontecagnano dove era situata legale contribuente ma albo diverso salerno ove aveva residenza il rappresentante società.
2.con secondo motivo ricorso principale deduce l’illegittimità per avere violato l’art. quarto, essendo n.258 2012 intervenuta allorquando già stata notificata e, quindi, presenza un rapporto esaurito. 5 2.1. censura merita accoglimento alla luce consolidata giurisprudenza materia questa (cfr. cass. 33610 18 12 2019; 15 04 2019 n.10519; 19 2018 n.9782) quale ha avuto modo statuire << dichiarazione illegittimità una norma processuale, fin quando validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta sono "sub judice", processuale può considerarsi esaurito, sicché, momento cui viene discussione ritualità dell'atto, valutazione sua conformità disposizione valutata avendo riguardo modificazione conseguita dalla costituzionale, indipendentemente tempo l'atto compiuto>>. Con la conseguenza che << ove la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta nelle forme dell’art.140 c.p.c. prima della sentenza della Corte costituzionale n.3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è, comunque, necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale>>. 3.La ricorrente principale, con il terzo motivo proposto in via gradata, deduce che la C.T.R. nell’avere ricollegato l’invalidità della cartella ai vizi della sua notifica avrebbe violato i principi generali in forza dei quali la notificazione non è elemento costitutivo dell’atto giuridico per cui l’invalidità o l’inesistenza della prima non poteva comportare l’invalidità o l’inesistenza della seconda e, con il quarto motivo, l’illegittimità della sentenza per non avere il Giudice di appello ricollegato alla proposizione del ricorso in primo grado l’effetto di avere sanato la nullità della notificazione non avendo la contribuente eccepito la decadenza dalla potestà impositiva. 4 Le censure, connesse, possono trattarsi congiuntamente e sono fondate. 6 In materia questa Corte ( Cass., Sez. U., n.5791 del 4 marzo 2008; Cass., Sez.5 n.1144 del 18 gennaio 2018) ha reiteratamente statuito che <<in tema di notifica della cartella pagamento, nei casi "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito sentenza corte costituzionale n. 258 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, d.p.r. 602 1973 e 60, comma 1, lett. e), 600 1973, sicché è necessario, ai fini suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario l'effettiva ricezione raccomandata informativa deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente sa kola spedizione.
1.1 nel caso esame, come rilevato anche dal p.g., c.t.r. incorsa errore sede interpretazione dell’art.60, primo lett.e) n.600 quanto dalle relate notifica, prodotte atti, si evince l’avviso prescritto stato affisso nell’albo comune pontecagnano dove era situata legale contribuente ma albo diverso salerno ove aveva residenza il rappresentante società.
2.con secondo motivo ricorso principale deduce l’illegittimità per avere violato l’art. quarto, essendo n.258 2012 intervenuta allorquando già stata notificata e, quindi, presenza un rapporto esaurito. 5 2.1. censura merita accoglimento alla luce consolidata giurisprudenza materia questa (cfr. cass. 33610 18 12 2019; 15 04 2019 n.10519; 19 2018 n.9782) quale ha avuto modo statuire << dichiarazione illegittimità una norma processuale, fin quando validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta sono "sub judice", processuale può considerarsi esaurito, sicché, momento cui viene discussione ritualità dell'atto, valutazione sua conformità disposizione valutata avendo riguardo modificazione conseguita dalla costituzionale, indipendentemente tempo l'atto compiuto>>. Inoltre, sulla scia di Cass.Sez.U. 5/10/2004 n.19854, la giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che la notifica di un atto tributario non influisce sull’esistenza di tale atto, ma ne condiziona semplicemente l’efficacia. Si è, così, statuito che tanto la nullità quanto l’inesistenza della notifica dell’atto non assumono 7 rillievo, laddove l’atto amministrativo di imposizione tributaria abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (Cass.14/04/2020 n.7800 Cass.15/05/2023 n.13302; Cass.28 maggio 2023 n.11218; Cass. 11 dicembre 2023 n.34416 e Cass. 21 febbraio 2024 n.4656). 4.All’accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso principale consegue l’accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale adesivo proposto dall’Agenzia delle entrate. 5.La sentenza impugnatache dai superiori principi si è discostata va, pertanto, cassata con rinvio al giudice di merito il quale esaminerà anche le ulteriori doglianze proposte con l’atto di appello, nel merito, dalla Società e regolerà le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e il terzo del ricorso incidentale adesivo, rigettati tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, sez.Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024.
Intimazione di pagamento Notificazione cartella Sanatoria Civile Sent. Sez. 5 Num. 23518 Anno 2024 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 02/09/2024 2 -controricorrente– e contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata;
-controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.9840/15 della Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, depositata il 10 novembre 2015; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 10 luglio 2024 dal Cons.Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo;
udita per la controricorrente/ricorrente incidentale l’Avv.Barbara Tidore. Fatti di causa La Pulsar Alberghi e Turismo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, propose ricorso avverso l’intimazione di pagamento conseguente a cartella esattoriale (con la quale si procedeva al recupero di un credito di imposta relativo all’anno 2005 ritenuto indebitamente compensato) e avverso il successivo atto di pignoramento presso terzi. La Società deduceva di essere venuta a conoscenza della cartella solo con la notifica della predetta intimazione. La Commissione tributaria provinciale, previa declaratoria della insussistenza della giurisdizione per le doglianze riguardanti il pignoramento presso terzi, rigettò il ricorso, nel merito, rilevando la legittimità del recupero del credito di imposta, non avendo la Società indicato il credito maturato nella dichiarazione dei redditi, trattandosi, peraltro, di un credito afferente altro investimento già riconosciutole 3 con contestuale applicazione del beneficio ex art.8 della legge 388 del 2000. L’appello, proposto avverso la decisione dalla Società, veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno con la sentenza indicata in epigrafe. In particolare, il Giudice di appello annullò l’intimazione di pagamento ritenendo che la prodromica cartella di pagamento non fosse stata ritualmente notificata alla Società a causa del mancato deposito della cartolina verde, attestante l’invio della raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la cassazione della sentenza propone ricorso, su quattro motivi, Equitalia Sud S.p.a. Pulsar Alberghi e Turismo s.p.a. resiste con controricorso. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso e ricorso incidentale adesivo. Il ricorso è stato avviato alla trattazione alla pubblica udienza del 10 luglio 2024 in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Michele Di Mauro ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo. Ragioni della decisione 1 Con il primo motivo la ricorrente principale deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ., che la sentenza impugnata nel decretare l’illegittimità della notifica della cartella presupposta dall’intimazione impugnata abbia fatto mal governo dell’art.145 cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e dell’art.60 del d.P.R. n.600/73. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la Commissione tributaria regionale avrebbe errato a non ritenere validamente notificata la cartella in quanto la notificazione effettuata presso la residenza del legale rappresentante della stessa costituiva una 4 procedura ultronea, atteso che, in precedenza, il messo aveva già effettuato una notificazione, secondo il rito degli irreperibili presso la sede della società. 1.1 La censura, inammissibile nella parte in cui deduce l’ultroneità della notificazione effettuata al legale rappresentante della società contribuente, non avendo la parte specificato in ricorso quando e come tale questione sia stata introdotta in giudizio, per il resto è infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui <<in tema di notifica della cartella pagamento, nei casi "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito sentenza corte costituzionale n. 258 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, d.p.r. 602 1973 e 60, comma 1, lett. e), 600 1973, sicché è necessario, ai fini suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario l'effettiva ricezione raccomandata informativa deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente sa kola spedizione.
1.1 nel caso esame, come rilevato anche dal p.g., c.t.r. incorsa errore sede interpretazione dell’art.60, primo lett.e) n.600 quanto dalle relate notifica, prodotte atti, si evince l’avviso prescritto stato affisso nell’albo comune pontecagnano dove era situata legale contribuente ma albo diverso salerno ove aveva residenza il rappresentante società.
2.con secondo motivo ricorso principale deduce l’illegittimità per avere violato l’art. quarto, essendo n.258 2012 intervenuta allorquando già stata notificata e, quindi, presenza un rapporto esaurito. 5 2.1. censura merita accoglimento alla luce consolidata giurisprudenza materia questa (cfr. cass. 33610 18 12 2019; 15 04 2019 n.10519; 19 2018 n.9782) quale ha avuto modo statuire << dichiarazione illegittimità una norma processuale, fin quando validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta sono "sub judice", processuale può considerarsi esaurito, sicché, momento cui viene discussione ritualità dell'atto, valutazione sua conformità disposizione valutata avendo riguardo modificazione conseguita dalla costituzionale, indipendentemente tempo l'atto compiuto>>. Con la conseguenza che << ove la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta nelle forme dell’art.140 c.p.c. prima della sentenza della Corte costituzionale n.3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è, comunque, necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale>>. 3.La ricorrente principale, con il terzo motivo proposto in via gradata, deduce che la C.T.R. nell’avere ricollegato l’invalidità della cartella ai vizi della sua notifica avrebbe violato i principi generali in forza dei quali la notificazione non è elemento costitutivo dell’atto giuridico per cui l’invalidità o l’inesistenza della prima non poteva comportare l’invalidità o l’inesistenza della seconda e, con il quarto motivo, l’illegittimità della sentenza per non avere il Giudice di appello ricollegato alla proposizione del ricorso in primo grado l’effetto di avere sanato la nullità della notificazione non avendo la contribuente eccepito la decadenza dalla potestà impositiva. 4 Le censure, connesse, possono trattarsi congiuntamente e sono fondate. 6 In materia questa Corte ( Cass., Sez. U., n.5791 del 4 marzo 2008; Cass., Sez.5 n.1144 del 18 gennaio 2018) ha reiteratamente statuito che <<in tema di notifica della cartella pagamento, nei casi "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito sentenza corte costituzionale n. 258 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, d.p.r. 602 1973 e 60, comma 1, lett. e), 600 1973, sicché è necessario, ai fini suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario l'effettiva ricezione raccomandata informativa deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente sa kola spedizione.
1.1 nel caso esame, come rilevato anche dal p.g., c.t.r. incorsa errore sede interpretazione dell’art.60, primo lett.e) n.600 quanto dalle relate notifica, prodotte atti, si evince l’avviso prescritto stato affisso nell’albo comune pontecagnano dove era situata legale contribuente ma albo diverso salerno ove aveva residenza il rappresentante società.
2.con secondo motivo ricorso principale deduce l’illegittimità per avere violato l’art. quarto, essendo n.258 2012 intervenuta allorquando già stata notificata e, quindi, presenza un rapporto esaurito. 5 2.1. censura merita accoglimento alla luce consolidata giurisprudenza materia questa (cfr. cass. 33610 18 12 2019; 15 04 2019 n.10519; 19 2018 n.9782) quale ha avuto modo statuire << dichiarazione illegittimità una norma processuale, fin quando validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta sono "sub judice", processuale può considerarsi esaurito, sicché, momento cui viene discussione ritualità dell'atto, valutazione sua conformità disposizione valutata avendo riguardo modificazione conseguita dalla costituzionale, indipendentemente tempo l'atto compiuto>>. Inoltre, sulla scia di Cass.Sez.U. 5/10/2004 n.19854, la giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che la notifica di un atto tributario non influisce sull’esistenza di tale atto, ma ne condiziona semplicemente l’efficacia. Si è, così, statuito che tanto la nullità quanto l’inesistenza della notifica dell’atto non assumono 7 rillievo, laddove l’atto amministrativo di imposizione tributaria abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo (Cass.14/04/2020 n.7800 Cass.15/05/2023 n.13302; Cass.28 maggio 2023 n.11218; Cass. 11 dicembre 2023 n.34416 e Cass. 21 febbraio 2024 n.4656). 4.All’accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso principale consegue l’accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale adesivo proposto dall’Agenzia delle entrate. 5.La sentenza impugnatache dai superiori principi si è discostata va, pertanto, cassata con rinvio al giudice di merito il quale esaminerà anche le ulteriori doglianze proposte con l’atto di appello, nel merito, dalla Società e regolerà le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e il terzo del ricorso incidentale adesivo, rigettati tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, sez.Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024.