Articolo 17 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 16Articolo 18
Versione
13 aprile 1963
Art. 17.
I direttori di ufficio locale svolgono funzioni di dirigenza, di gestione e di controllo dell'ufficio a cui sono preposti concorrono personalmente allo svolgimento, dei servizi; vigilano e coordinano l'opera del personale dipendente; svolgono funzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico nei limiti e, nei modi stabiliti dalle leggi, dai decreti e dalle norme di servizio.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963