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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2024, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3992/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3992/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BRACCI MARINELLA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Garlasco, Piazza Della Repubblica n. 22;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Garlasco, in data 20/03/1994, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Garlasco alla Parte II, Serie A
n. 4, dell'anno 1994; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto,con reciproco impegno a comunicarsi con tempestività ogni cambiamento di domicilio e/o residenza;
2. dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Garlasco al n. 4, parte 2, serie A, anno 1994);
3. darsi atto che l'immobile sito in Alagna. Via Piave, n. 4 Sub B, viene assegnato, con ogni sua pertinenza, arredo e corredo, alla SI che continuerà a ivi risiedere Pt_1 nell'appartamento posto al piano primo dello stesso (già adibito a casa coniugale), unitamente alla figlia (che, sebbene maggiorenne e autosufficiente, a tutt'oggi, ivi risiede). Per_1
L'appartamento posto al piano terra continuerà ad essere occupato dalla SI;
Parte_3
4. il signor entro e non oltre la data dell'udienza di comparizione coniugi, si trasferirà Parte_2
a Vigevano, in Via Olivelli, presso la residenza del fratello;
Pt_4
5. a far tempo dal suo trasferimento dalla casa coniugale, il signor corrisponderà alla Parte_2 moglie, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di € 800,00 (ottocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, che il medesimo si impegna a corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese;
6. Il marito, inoltre, nei mesi invernali – e precisamente da novembre a marzo - contribuirà, nella misura pari al 20%, al pagamento delle utenze (gas e luce) dell'appartamento sito in Alagna, Via
Piave, n. 4, Sub B), già dimora familiare;
7. il signor si accolla per intero il mutuo MedioBanca n. 980324460, gravante Parte_2 sull'immobile sito in Alagna, Via Piave, n. 4 Sub B e, pertanto, si impegna ed obbliga al pagamento delle relative rate mensili;
8. i coniugi provvederanno alla divisione, in ragione del 50% ciascuno, del saldo attivo ad oggi giacente sul c/c bancario comune, n. 4605490; CP_1
9. ciascun coniuge manterrà la proprietà e l'uso dell'auto a sé intestata (e, precisamente,Citroen
DS3, tg. EC 725GM,della moglie e Fiat Panda, tg. CJ080VX, del marito);
10. Con il puntuale ed integrale adempimento di quanto previsto nei punti precedenti, i coniugi si dicono soddisfatti e dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente per alcuna ragione e/o titolo;
11. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile di competenza perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenti di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni pag. 2 di 3 concordate ed hanno allegato le dichiarazioni integrative sulle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio il 20/03/1994, in Garlasco (atto n. 4, Parte_2 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 18/11/2024
La Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3992/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3992/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BRACCI MARINELLA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Garlasco, Piazza Della Repubblica n. 22;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Garlasco, in data 20/03/1994, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Garlasco alla Parte II, Serie A
n. 4, dell'anno 1994; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto,con reciproco impegno a comunicarsi con tempestività ogni cambiamento di domicilio e/o residenza;
2. dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Garlasco al n. 4, parte 2, serie A, anno 1994);
3. darsi atto che l'immobile sito in Alagna. Via Piave, n. 4 Sub B, viene assegnato, con ogni sua pertinenza, arredo e corredo, alla SI che continuerà a ivi risiedere Pt_1 nell'appartamento posto al piano primo dello stesso (già adibito a casa coniugale), unitamente alla figlia (che, sebbene maggiorenne e autosufficiente, a tutt'oggi, ivi risiede). Per_1
L'appartamento posto al piano terra continuerà ad essere occupato dalla SI;
Parte_3
4. il signor entro e non oltre la data dell'udienza di comparizione coniugi, si trasferirà Parte_2
a Vigevano, in Via Olivelli, presso la residenza del fratello;
Pt_4
5. a far tempo dal suo trasferimento dalla casa coniugale, il signor corrisponderà alla Parte_2 moglie, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di € 800,00 (ottocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, che il medesimo si impegna a corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese;
6. Il marito, inoltre, nei mesi invernali – e precisamente da novembre a marzo - contribuirà, nella misura pari al 20%, al pagamento delle utenze (gas e luce) dell'appartamento sito in Alagna, Via
Piave, n. 4, Sub B), già dimora familiare;
7. il signor si accolla per intero il mutuo MedioBanca n. 980324460, gravante Parte_2 sull'immobile sito in Alagna, Via Piave, n. 4 Sub B e, pertanto, si impegna ed obbliga al pagamento delle relative rate mensili;
8. i coniugi provvederanno alla divisione, in ragione del 50% ciascuno, del saldo attivo ad oggi giacente sul c/c bancario comune, n. 4605490; CP_1
9. ciascun coniuge manterrà la proprietà e l'uso dell'auto a sé intestata (e, precisamente,Citroen
DS3, tg. EC 725GM,della moglie e Fiat Panda, tg. CJ080VX, del marito);
10. Con il puntuale ed integrale adempimento di quanto previsto nei punti precedenti, i coniugi si dicono soddisfatti e dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente per alcuna ragione e/o titolo;
11. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile di competenza perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenti di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.09.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni pag. 2 di 3 concordate ed hanno allegato le dichiarazioni integrative sulle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio il 20/03/1994, in Garlasco (atto n. 4, Parte_2 parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 18/11/2024
La Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3