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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6616 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018
T R A
TO OV e AI GI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Carmela
Picariello e Leonida Maria Gabrieli, presso i quali elettivamente domicilia;
ATTORI
E
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Fiore, presso il quale elettivamente domicilia sito in Nola alla via
Napolitano n. 64;
CONVENUTA
E
INTESA SAN PAOLO S.p.A., in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Zitiello, Francesco Mocci e Benedetta Musco Carbonaro, presso i quali elettivamente domicilia in Milano al Corso Europa n. 13;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.12.2024 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, AU OV e AL GI
hanno convenuto in giudizio Banca ON EI CH di Siena ed SA AN PA innanzi
Tribunale di Nola allo scopo di sentirle condannare, in solido, alla restituzione dell'importo di Euro
72.000,00; con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la società Banca ON EI CH, la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva di AL GI;
nel merito, ha contestato la fondatezza dell'altrui pretesa, chiedendone l'integrale rigetto. Con vittoria di spese processuali.
In data 7.6.2019 si è costituita in giudizio SA ANpaolo, la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, ed in ogni caso l'infondatezza della domanda attorea. Con vittoria di spese.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via del tutto preliminare, appaiono necessaria alcune precisazioni in fatto.
Gli odierni attori, titolari di conto corrente con ON EI CH, hanno dedotto – e la circostanza non risulta contestata - di aver stipulato in data 18.3.1998 con ON EI CH (già Banca
Nazionale dell'Agricoltura) un contratto (n. 2257) di deposito titoli in custodia ed amministrazione.
Parimenti, risulta dedotto – e non contestato – che in data 15.9.2015 AU OV ha emesso due ordini di acquisto – per Euro 20.000,00 ed Euro 4.000,00 – del titolo OP NZ (n.
4781070), e successivamente, in data 23.11.2015, un ulteriore ordine di acquisto – per Euro
48.000,00 – del titolo OP NZ (n. 4657470). Lamentando la violazione del dovere di informazioni al momento dell'acquisto, in spregio alla normativa di riferimento, primaria e secondaria, essendo i titoli acquistati obbligazioni subordinate,
in quanto tali caratterizzate da un elevato margine di rischio (anche in ragione della sopravvenuta direttiva sul cd. bail in, conosciuta da ON EI CH), hanno chiesto la restituzione del capitale investito e interamente perduto.
Quanto alla posizione di SA AN PA, invece, ne hanno riconosciuto la responsabilità solidale
(art. 2055 c.c.), quale successore a titolo universale della Banca emittente i titoli.
Banca ON EI CH ha dedotto di aver correttamente informato il cliente ed ha altresì
evidenziato che lo stesso era, in ogni caso, esperto investitore. Nello specifico, ha affermato: che gli attori non erano degli investitori sprovveduti, come risulta dai questionari MIFID, sottoscritti, ed anzi al 30.11.2015 sul loro conto risultavano investiti in strumenti finanziari quasi 900.000,00 Euro;
che il sig. AU è stato adeguatamente informato prima di dare seguito agli ordini;
che, in ogni caso, parte del capitale investito è stato recuperato (Euro 22.000,00).
SA AN PA ha eccepito, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva, non solo perché la controversia introdotta si fonda sul rapporto di intermediazione intrattenuto con ON EI CH,
cui la medesima sarebbe del tutto estranea, ma anche perché il destinatario delle doglianze attoree dovrebbe essere – a tutto voler concedere – Banca Popolare di NZ S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, non essendo state oggetto di cessione in suo favore i diritti degli azionisti e le passività subordinate (cfr. art. 3 d.l. n. 99 del 25.6.2017).
Poste tali brevi, ma necessarie, precisazioni, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di AL
GI e il difetto di legittimazione passiva di SA AN PA.
Quanto alla posizione dell'attrice, pare sufficiente precisare che le ragioni di fatto e di diritto sottese alla citazione riguardano la violazione dell'onere informativo a carico dell'Istituto di Credito nel momento in cui sono stati ricevuti gli ordini del 15.9.2015 e 23.11.2015. Come suevidenziato,
tuttavia, gli ordini sono partiti da AU OV, e non anche da AL GI, e per l'effetto l'unico soggetto legittimato a dolersi della suddetta violazione è il solo AU. È irrilevante, per tale ragione la circostanza, dedotta dall'attrice, secondo cui anch'essa sarebbe titolare del conto oggetto di causa.
Per quanto concerne, invece, la posizione di SA, nell'evidenziare che gli attori si limitano, in modo del tutto generico, ad ipotizzare una sorta di responsabilità da posizione dell'Istituto, pare sufficiente precisare che, come correttamente rilevato dalla convenuta, nel procedimento di acquisizione posto in essere dalla medesima sono esclusi, tra gli altri, i debiti maturati nei confronti degli obbligazionisti subordinati (art. 3 d.l. n. 99 del 25.6.2017).
Ciò posto, la domanda proposta da AU OV nei confronti di ON EI CH di Siena è
fondata per i motivi e nei limiti che seguono.
Anche laddove un cliente affidi all'intermediario, come nel caso in esame, il solo incarico di eseguire gli ordini (senza ricorrere e beneficiare dell'attività di consulenza finanziaria), non viene meno per il medesimo intermediario l'obbligo (artt. 1 e 21 TUF, e 28 e 29 Regolamento Consob
11522/1998) di fornire adeguate informazioni, sia rispetto all'operazione in sé che, tenuto conto del profilo di rischio del cliente, all'adeguatezza della stessa.
Né tantomeno rileva, al fine di determinare in concreto l'onere che l'intermediario è tenuto a garantire in sede di informazioni, il livello di esperienza e conoscenza dichiarata e/o posseduta dal cliente.
È stato affermato, in questa prospettiva, che “ove il cliente affidi all'intermediario il solo incarico
di eseguire degli ordini, ma non anche quello di consulenza in relazione alla scelta EI prodotti
finanziari da acquistare e di gestione del portafoglio EI titoli stessi, l'intermediario è comunque
tenuto - ai sensi degli artt. 1 e 21 TUF e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del
1998 - a fornire adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé, sia quanto alla loro adeguatezza
rispetto al suo profilo di rischio. Pertanto, ai fini della valutazione di adeguatezza di tali
informazioni, nonché delle omissioni in esse ravvisabili, non rileva che il cliente abbia dichiarato,
in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un'esperienza alta con
riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un'elevata propensione al rischio, né che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale” (Cass. n.
2523 dell'1.2.2018).
Sul punto occorre aggiungere che, controvertendosi in tema di responsabilità contrattuale, il cliente
è tenuto ad allegare l'altrui inadempimento, ed ovviamente a fornire la prova del danno e del nesso di causa, mentre l'intermediario deve provare l'esatto adempimento dell'onere informativo, anche,
in ipotesi, attraverso l'espletamento di prova testimoniale (con funzionario dipendente dell'Istituto
di Credito).
È consolidato, sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “nelle azioni di
responsabilità per danni subiti dall'investitore, nelle quali occorre accertare se l'intermediario
abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, il
riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare
l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del
danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche
obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo
soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Questa Corte (Cass. 19750/2017) ha
poi da tempo chiarito che "in tema di intermediazione finanziaria, la prova dell'assolvimento degli
obblighi informativi incombenti sull'intermediario può essere data anche mediante deposizione
testimoniale del funzionario della banca in quanto nessuna fonte, primaria o secondaria, richiede
la prova scritta". Sempre questa Corte (Cass. 10112/2018) ha precisato che il dipendente
dell'intermediario finanziario che ha dato corso all'operazione impugnata dall'investitore ha un
interesse riflesso e di mero fatto all'esito della causa e non può pertanto essere ritenuto incapace a
testimoniare” (Cass. n 17948 del 27.8.2020).
Aggiungasi infine che la mancata prova del corretto adempimento della prestazione da parte dell'intermediario “ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione
finanziaria, dal momento che l'inosservanza EI doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto
le sue scelte di investimento. Tale condotta omissiva, pertanto, è normalmente idonea a cagionare il
pregiudizio lamentato dall'investitore, il che, tuttavia, non esclude la possibilità di una prova
contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a
deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa” (Cass. n. 3914 del
16.2.2018).
Ciò posto, e venendo al caso di specie, sulla scorta EI questionari Mifid in atti, sottoscritti dall'attore, parte convenuta deduce che questi aveva dichiarato di avere una elevata esperienza in materia di investimenti finanziari, e di essere disposto a compiere operazioni ad alto rischio,
circostanza, questa, che si evincerebbe anche dall'estratto al 30.11.2015, dal quale risulta che l'attore (unitamente all'attrice AL) aveva investito quasi 900.000,00 Euro in strumenti finanziari.
Sul punto, nell'evidenziare che la maggior parte di detti ultimi investimenti riguardava strumenti con basso margine di rischio, si precisa che le circostanze dedotte non esimono in ogni caso l'intermediario dall'obbligo di fornire una informazione corretta ed esauriente, sia in ordine alla specifica operazione (la quale presentava evidenti e non contestati margini di elevato rischio) che all'adeguatezza della stessa rispetto al profilo di cliente.
Orbene, non vi è prova che dette informazioni siano state rese in quanto, a fronte della specifica allegazione attorea, la convenuta non ha dimostrato di aver assolto il suddetto onere della prova,
giacché, da una parte, gli ordini non contengono la specifica sottoscrizione da parte del cliente di aver ricevuto adeguate informazioni sulla natura EI rischi e sulle implicazioni degli ordini contestati (sottoscrizione che, invece, risulta essere apposta sull'ordine del 28.12.2015, estraneo all'oggetto del presente giudizio), dall'altra, in corso di causa non è stata depositata ulteriore documentazione a supporto dell'assunto della convenuta, né tantomeno quest'ultima ha inteso provare la medesima facendo ricorso alla prova orale.
Ne consegue che risulta provato che ON EI CH non ha assolto gli oneri di informazione cui era tenuta nel momento in cui ha ricevuto gli ordini del 15.9.2015 e del 23.11.2015. Né, del resto, la convenuta ha dimostrato la sussistenza di sopravvenienze idonee a costituire la causa esclusiva del danno subito dall'attore.
In relazione a tale ultimo aspetto va tuttavia precisato che la convenuta ha depositato estratto conto comprovante, quantomeno in via presuntiva, la restituzione di Euro 16.000,00 ed Euro 6.000,00 in relazione, rispettivamente, agli ordini 4657470 (operazione del 15.12.2015) e 4781070 (operazione del 18.12.2015). Presunzione, quest'ultima, non superata dall'attore, il quale si è limitato ad affermare, senza fornire alcuna prova sul punto, di non aver mai ricevuto tali somme (sarebbe stato nella sua possibilità, con ogni evidenza, dare la prova documentale del fatto che tali somme non siano mai transitate sul suo conto).
Per l'effetto, la domanda proposta da AU OV nei confronti di ON EI CH di Siena
è parzialmente fondata, e va accolta nella minor misura di Euro 50.000,00.
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sia per quanto concerne la posizione di AU OV
che di AL GI. Nella liquidazione, effettuata in ragione di quanto previsto dal D.M. 55/2014, si tiene conto del valore (art. 5, e dunque, valore dell'accolto, per quanto concerne la domanda proposta da AU OV, del domandato, in relazione alla domanda spiegata da AL GI) e della complessità della controversia, dell'esito della stessa e delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva di AL GI;
- Accoglie la domanda proposta da AU OV per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto condanna monte EI CH di Siena al pagamento di Euro 50.000,00,
oltre interessi legali dal 5.10.2018 e sino al soddisfo;
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di SA ANpaolo S.p.A.; - Condanna ON EI CH di Siena al pagamento delle spese di lite in favore di AU
OV, che si liquidano in Euro 545,00 per spese ed Euro 7.616,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e contributo spese generali come per legge
- Condanna AL GI al pagamento delle spese processuali nei confronti di ON EI
CH di Siena, che si liquidano in Euro 7.052,00 per compensi, oltre IVA, CPA e contributo spese generali come per legge;
- Condanna AL GI e AU OV, in solido, al pagamento delle spese processuali nei confronti di SA AN PA, che si liquidano in Euro 7.052,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e contributo spese generali come per legge.
Nola, 18.3.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6616 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018
T R A
TO OV e AI GI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Carmela
Picariello e Leonida Maria Gabrieli, presso i quali elettivamente domicilia;
ATTORI
E
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Fiore, presso il quale elettivamente domicilia sito in Nola alla via
Napolitano n. 64;
CONVENUTA
E
INTESA SAN PAOLO S.p.A., in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Zitiello, Francesco Mocci e Benedetta Musco Carbonaro, presso i quali elettivamente domicilia in Milano al Corso Europa n. 13;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.12.2024 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, AU OV e AL GI
hanno convenuto in giudizio Banca ON EI CH di Siena ed SA AN PA innanzi
Tribunale di Nola allo scopo di sentirle condannare, in solido, alla restituzione dell'importo di Euro
72.000,00; con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la società Banca ON EI CH, la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva di AL GI;
nel merito, ha contestato la fondatezza dell'altrui pretesa, chiedendone l'integrale rigetto. Con vittoria di spese processuali.
In data 7.6.2019 si è costituita in giudizio SA ANpaolo, la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, ed in ogni caso l'infondatezza della domanda attorea. Con vittoria di spese.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via del tutto preliminare, appaiono necessaria alcune precisazioni in fatto.
Gli odierni attori, titolari di conto corrente con ON EI CH, hanno dedotto – e la circostanza non risulta contestata - di aver stipulato in data 18.3.1998 con ON EI CH (già Banca
Nazionale dell'Agricoltura) un contratto (n. 2257) di deposito titoli in custodia ed amministrazione.
Parimenti, risulta dedotto – e non contestato – che in data 15.9.2015 AU OV ha emesso due ordini di acquisto – per Euro 20.000,00 ed Euro 4.000,00 – del titolo OP NZ (n.
4781070), e successivamente, in data 23.11.2015, un ulteriore ordine di acquisto – per Euro
48.000,00 – del titolo OP NZ (n. 4657470). Lamentando la violazione del dovere di informazioni al momento dell'acquisto, in spregio alla normativa di riferimento, primaria e secondaria, essendo i titoli acquistati obbligazioni subordinate,
in quanto tali caratterizzate da un elevato margine di rischio (anche in ragione della sopravvenuta direttiva sul cd. bail in, conosciuta da ON EI CH), hanno chiesto la restituzione del capitale investito e interamente perduto.
Quanto alla posizione di SA AN PA, invece, ne hanno riconosciuto la responsabilità solidale
(art. 2055 c.c.), quale successore a titolo universale della Banca emittente i titoli.
Banca ON EI CH ha dedotto di aver correttamente informato il cliente ed ha altresì
evidenziato che lo stesso era, in ogni caso, esperto investitore. Nello specifico, ha affermato: che gli attori non erano degli investitori sprovveduti, come risulta dai questionari MIFID, sottoscritti, ed anzi al 30.11.2015 sul loro conto risultavano investiti in strumenti finanziari quasi 900.000,00 Euro;
che il sig. AU è stato adeguatamente informato prima di dare seguito agli ordini;
che, in ogni caso, parte del capitale investito è stato recuperato (Euro 22.000,00).
SA AN PA ha eccepito, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva, non solo perché la controversia introdotta si fonda sul rapporto di intermediazione intrattenuto con ON EI CH,
cui la medesima sarebbe del tutto estranea, ma anche perché il destinatario delle doglianze attoree dovrebbe essere – a tutto voler concedere – Banca Popolare di NZ S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, non essendo state oggetto di cessione in suo favore i diritti degli azionisti e le passività subordinate (cfr. art. 3 d.l. n. 99 del 25.6.2017).
Poste tali brevi, ma necessarie, precisazioni, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di AL
GI e il difetto di legittimazione passiva di SA AN PA.
Quanto alla posizione dell'attrice, pare sufficiente precisare che le ragioni di fatto e di diritto sottese alla citazione riguardano la violazione dell'onere informativo a carico dell'Istituto di Credito nel momento in cui sono stati ricevuti gli ordini del 15.9.2015 e 23.11.2015. Come suevidenziato,
tuttavia, gli ordini sono partiti da AU OV, e non anche da AL GI, e per l'effetto l'unico soggetto legittimato a dolersi della suddetta violazione è il solo AU. È irrilevante, per tale ragione la circostanza, dedotta dall'attrice, secondo cui anch'essa sarebbe titolare del conto oggetto di causa.
Per quanto concerne, invece, la posizione di SA, nell'evidenziare che gli attori si limitano, in modo del tutto generico, ad ipotizzare una sorta di responsabilità da posizione dell'Istituto, pare sufficiente precisare che, come correttamente rilevato dalla convenuta, nel procedimento di acquisizione posto in essere dalla medesima sono esclusi, tra gli altri, i debiti maturati nei confronti degli obbligazionisti subordinati (art. 3 d.l. n. 99 del 25.6.2017).
Ciò posto, la domanda proposta da AU OV nei confronti di ON EI CH di Siena è
fondata per i motivi e nei limiti che seguono.
Anche laddove un cliente affidi all'intermediario, come nel caso in esame, il solo incarico di eseguire gli ordini (senza ricorrere e beneficiare dell'attività di consulenza finanziaria), non viene meno per il medesimo intermediario l'obbligo (artt. 1 e 21 TUF, e 28 e 29 Regolamento Consob
11522/1998) di fornire adeguate informazioni, sia rispetto all'operazione in sé che, tenuto conto del profilo di rischio del cliente, all'adeguatezza della stessa.
Né tantomeno rileva, al fine di determinare in concreto l'onere che l'intermediario è tenuto a garantire in sede di informazioni, il livello di esperienza e conoscenza dichiarata e/o posseduta dal cliente.
È stato affermato, in questa prospettiva, che “ove il cliente affidi all'intermediario il solo incarico
di eseguire degli ordini, ma non anche quello di consulenza in relazione alla scelta EI prodotti
finanziari da acquistare e di gestione del portafoglio EI titoli stessi, l'intermediario è comunque
tenuto - ai sensi degli artt. 1 e 21 TUF e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del
1998 - a fornire adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé, sia quanto alla loro adeguatezza
rispetto al suo profilo di rischio. Pertanto, ai fini della valutazione di adeguatezza di tali
informazioni, nonché delle omissioni in esse ravvisabili, non rileva che il cliente abbia dichiarato,
in sede di stipula del contratto quadro di investimento, di possedere un'esperienza alta con
riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un'elevata propensione al rischio, né che egli si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale” (Cass. n.
2523 dell'1.2.2018).
Sul punto occorre aggiungere che, controvertendosi in tema di responsabilità contrattuale, il cliente
è tenuto ad allegare l'altrui inadempimento, ed ovviamente a fornire la prova del danno e del nesso di causa, mentre l'intermediario deve provare l'esatto adempimento dell'onere informativo, anche,
in ipotesi, attraverso l'espletamento di prova testimoniale (con funzionario dipendente dell'Istituto
di Credito).
È consolidato, sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “nelle azioni di
responsabilità per danni subiti dall'investitore, nelle quali occorre accertare se l'intermediario
abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, il
riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare
l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del
danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche
obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo
soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Questa Corte (Cass. 19750/2017) ha
poi da tempo chiarito che "in tema di intermediazione finanziaria, la prova dell'assolvimento degli
obblighi informativi incombenti sull'intermediario può essere data anche mediante deposizione
testimoniale del funzionario della banca in quanto nessuna fonte, primaria o secondaria, richiede
la prova scritta". Sempre questa Corte (Cass. 10112/2018) ha precisato che il dipendente
dell'intermediario finanziario che ha dato corso all'operazione impugnata dall'investitore ha un
interesse riflesso e di mero fatto all'esito della causa e non può pertanto essere ritenuto incapace a
testimoniare” (Cass. n 17948 del 27.8.2020).
Aggiungasi infine che la mancata prova del corretto adempimento della prestazione da parte dell'intermediario “ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione
finanziaria, dal momento che l'inosservanza EI doveri informativi da parte dell'intermediario, costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto
le sue scelte di investimento. Tale condotta omissiva, pertanto, è normalmente idonea a cagionare il
pregiudizio lamentato dall'investitore, il che, tuttavia, non esclude la possibilità di una prova
contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze che risultino atte a
deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa” (Cass. n. 3914 del
16.2.2018).
Ciò posto, e venendo al caso di specie, sulla scorta EI questionari Mifid in atti, sottoscritti dall'attore, parte convenuta deduce che questi aveva dichiarato di avere una elevata esperienza in materia di investimenti finanziari, e di essere disposto a compiere operazioni ad alto rischio,
circostanza, questa, che si evincerebbe anche dall'estratto al 30.11.2015, dal quale risulta che l'attore (unitamente all'attrice AL) aveva investito quasi 900.000,00 Euro in strumenti finanziari.
Sul punto, nell'evidenziare che la maggior parte di detti ultimi investimenti riguardava strumenti con basso margine di rischio, si precisa che le circostanze dedotte non esimono in ogni caso l'intermediario dall'obbligo di fornire una informazione corretta ed esauriente, sia in ordine alla specifica operazione (la quale presentava evidenti e non contestati margini di elevato rischio) che all'adeguatezza della stessa rispetto al profilo di cliente.
Orbene, non vi è prova che dette informazioni siano state rese in quanto, a fronte della specifica allegazione attorea, la convenuta non ha dimostrato di aver assolto il suddetto onere della prova,
giacché, da una parte, gli ordini non contengono la specifica sottoscrizione da parte del cliente di aver ricevuto adeguate informazioni sulla natura EI rischi e sulle implicazioni degli ordini contestati (sottoscrizione che, invece, risulta essere apposta sull'ordine del 28.12.2015, estraneo all'oggetto del presente giudizio), dall'altra, in corso di causa non è stata depositata ulteriore documentazione a supporto dell'assunto della convenuta, né tantomeno quest'ultima ha inteso provare la medesima facendo ricorso alla prova orale.
Ne consegue che risulta provato che ON EI CH non ha assolto gli oneri di informazione cui era tenuta nel momento in cui ha ricevuto gli ordini del 15.9.2015 e del 23.11.2015. Né, del resto, la convenuta ha dimostrato la sussistenza di sopravvenienze idonee a costituire la causa esclusiva del danno subito dall'attore.
In relazione a tale ultimo aspetto va tuttavia precisato che la convenuta ha depositato estratto conto comprovante, quantomeno in via presuntiva, la restituzione di Euro 16.000,00 ed Euro 6.000,00 in relazione, rispettivamente, agli ordini 4657470 (operazione del 15.12.2015) e 4781070 (operazione del 18.12.2015). Presunzione, quest'ultima, non superata dall'attore, il quale si è limitato ad affermare, senza fornire alcuna prova sul punto, di non aver mai ricevuto tali somme (sarebbe stato nella sua possibilità, con ogni evidenza, dare la prova documentale del fatto che tali somme non siano mai transitate sul suo conto).
Per l'effetto, la domanda proposta da AU OV nei confronti di ON EI CH di Siena
è parzialmente fondata, e va accolta nella minor misura di Euro 50.000,00.
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sia per quanto concerne la posizione di AU OV
che di AL GI. Nella liquidazione, effettuata in ragione di quanto previsto dal D.M. 55/2014, si tiene conto del valore (art. 5, e dunque, valore dell'accolto, per quanto concerne la domanda proposta da AU OV, del domandato, in relazione alla domanda spiegata da AL GI) e della complessità della controversia, dell'esito della stessa e delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva di AL GI;
- Accoglie la domanda proposta da AU OV per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto condanna monte EI CH di Siena al pagamento di Euro 50.000,00,
oltre interessi legali dal 5.10.2018 e sino al soddisfo;
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di SA ANpaolo S.p.A.; - Condanna ON EI CH di Siena al pagamento delle spese di lite in favore di AU
OV, che si liquidano in Euro 545,00 per spese ed Euro 7.616,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e contributo spese generali come per legge
- Condanna AL GI al pagamento delle spese processuali nei confronti di ON EI
CH di Siena, che si liquidano in Euro 7.052,00 per compensi, oltre IVA, CPA e contributo spese generali come per legge;
- Condanna AL GI e AU OV, in solido, al pagamento delle spese processuali nei confronti di SA AN PA, che si liquidano in Euro 7.052,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e contributo spese generali come per legge.
Nola, 18.3.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)